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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12179/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 25 febbraio 2025 alle ore 12.43 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte attrice l'avv. PIANO MARIA ANNA;
per parte convenuta l'avv. MAZIO ANDREA;
CP_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori di entrambe le parti concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
È verbale alle ore 12.44
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12179/2021 promossa da:
, c.f.: in persona del legale rappresentante p.t Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Anna Piano Controparte_3
c.f.: , e presso la stessa elettivamente domiciliate in Roccarainola (NA) C.F._1
alla via G. Matteoti n. 26, giusta procura in calce e allegata all'atto di citazione.
- ATTRICE
CONTRO
, c.f.: in persona dell' avv. Amedeo Controparte_4 P.IVA_2
Gagliardi, giusta procura rilasciata dall'Amministratore Delegato in data 27.02.2020 per atto
Notaio n. 16314, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Mazio Persona_1
c.f.: , in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._2
risposta.
- CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in persona del legale rapp.te p.t., in qualità di Controparte_2
proprietaria della vettura Audi Q3 tg. FT 859DW, ha convenuto in giudizio Controparte_4
in persona del legale rapp.te p.t, in qualità di gestore del tratto autostradale A/1
[...]
interessato dal sinistro verificatosi in data 6.10.2020, alle ore 04,40 circa, allorquando CP_5
pagina 2 di 6 , conducente della predetta autovettura, nel percorrere il tratto autostradale A/1 in CP_6
direzione Roma, all'altezza del Km. 754,470, era costretto a sterzare improvvisamente a destra per evitare un animale vagante sulla sua corsia di pertinenza, finendo per impattare contro il guard-rail di destra, per cui concludeva chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni occorsi all' autovettura, preventivati da officina specializzata nella misura di 26.000,00 euro.
Costituitasi, ha eccepito che parte attrice non ha provato il regolare Controparte_4 pagamento del pedaggio nonché l'infondatezza della domanda dato che nel giorno e nell'orario indicato dall'istante non risultava segnalata la presenza di alcun animale sulla carreggiata per cui ove anche il sinistro si fosse verificato con le predette modalità sussisterebbe l'esimente del caso fortuito pertanto ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e con l'escussione dei testi ammessi nonché l'espletamento della consulenza tecnica per l'accertamento dei danni subiti dall'autovettura.
Venendo al merito, la domanda va qualificata come azione di risarcimento dei danni di cui all'art. 2051 c.c. perché l'attore ha dedotto di avere impattato contro il guard-rail per evitare un animale vagante sul richiamato tratto autostradale in ordine al quale la convenuta risulta essere titolare del potere di custodia, in quanto ente gestore del relativo tratto autostradale.
Giova premettere che la predetta norma ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Per tale ragione, ove il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa dato che la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. In ragione della natura oggettiva della responsabilità del custode, al danneggiato spetta l'onere di provare la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto, e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, nonché il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale (in ordine a tale ultimo aspetto occorre precisare che, nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento pagina 3 di 6 dannoso ed il contatto con la cosa mentre, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova delle condizioni di pericolo oppure di insidiosità insorte nella cosa), inoltre, deve anche allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra la cosa ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Il caso fortuito deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo e la condotta dello stesso danneggiato.
Riguardo al sinistro stradale determinato dalla presenza di un animale sulla carreggiata di un'autostrada, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito < determinato dall'inattesa ed imprevista presenza di un animale selvatico sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, ord. 24/03/2022, n. 9610)
Ebbene, nel caso di specie, la convenuta ha allegato di non aver ricevuto alcuna segnalazione circa la presenza sulla carreggiata di un animale e tanto meno della presenza di un varco nelle recinzioni precisando, inoltre, che le stesse sono costantemente monitorate dal personale di
, pertanto, è possibile affermare che la comparsa dell'animale sulla Controparte_4
carreggiata autostradale ha configurato un evento imprevedibile e non prevenibile dalla convenuta, integrando, per ciò stesso l'esimente del caso fortuito.
Ad abundantiam, la pretesa risarcitoria fatta valere dalla parte attrice non può trovare, comunque, accoglimento non avendo quest'ultima assolto al richiamato onere assertivo sulla stessa incombente in ordine ai cd. danni conseguenza subiti dalla sua autovettura di cui pretende il risarcimento.
pagina 4 di 6 A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, ribadito che il danneggiante deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano “conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale (Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,15/11/2022, n. 33659), avendo già in precedenza chiarito che una domanda risarcitoria non può essere limitata alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte ma deve includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, aggiungendo che << il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti>>
(cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 21/03/2013, n. 7115).
Nel caso di specie, parte attrice non ha descritto in cosa siano consistiti i danni all'autovettura ma ha rinviato, per relationem, l'individuazione degli stessi a quanto preventivato da un officina specializzata, rinvio che non è sufficiente per ritenere assolto l'onere assertivo sulla stessa incombente atteso che la documentazione offerta in comunicazione non svolge una funzione integrativa della domanda ma solo probatoria di un impianto allegatorio che deve essere compiutamente rappresentato nell'atto di citazione, l'unico notificato al convenuto, affinché questi sia edotto dell'azione esperita nei suoi confronti e sia in grado, sin da subito, di valutare la riconducibilità delle conseguenze dannose descritte alla condotta dannosa che gli viene imputata.
In ragione di quanto esposto, la consulenza tecnica disposta ed espletata è inammissibile in quanto meramente esplorativa.
Per quanto esposto la domanda va rigettata.
pagina 5 di 6 In virtù del principio della soccombenza, condanna in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t, al pagamento delle spese di lite in favore di in Controparte_4
persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 5.201,00 euro e 26.000,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per il mancato deposito di comparse conclusionali e memorie di replica), con una decurtazione del 30% per l'assenza di questioni di fatto e di diritto.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 02.12.2024, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t , con conseguente diritto di in persona del leg. Controparte_4
rapp.te p.t. di ripetere da le somme già versate, ivi compreso l'acconto, o Controparte_2 che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in forza del predetto decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rapp.te p.t Controparte_2
nei confronti di in persona del leg. Rapp.te p.t., così provvede: Controparte_4
1.rigetta la domanda;
2.condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di Controparte_2
lite del presente grado di giudizio in favore di in persona del Controparte_4
legale rapp.te p.t., che si liquidano in 1.761,00 euro per compensi oltre spese generali, iva e cpa secondo le aliquote vigenti per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico esclusivo di in Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t. .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 25/02/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 25 febbraio 2025 alle ore 12.43 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte attrice l'avv. PIANO MARIA ANNA;
per parte convenuta l'avv. MAZIO ANDREA;
CP_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori di entrambe le parti concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
È verbale alle ore 12.44
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12179/2021 promossa da:
, c.f.: in persona del legale rappresentante p.t Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Anna Piano Controparte_3
c.f.: , e presso la stessa elettivamente domiciliate in Roccarainola (NA) C.F._1
alla via G. Matteoti n. 26, giusta procura in calce e allegata all'atto di citazione.
- ATTRICE
CONTRO
, c.f.: in persona dell' avv. Amedeo Controparte_4 P.IVA_2
Gagliardi, giusta procura rilasciata dall'Amministratore Delegato in data 27.02.2020 per atto
Notaio n. 16314, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Mazio Persona_1
c.f.: , in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._2
risposta.
- CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in persona del legale rapp.te p.t., in qualità di Controparte_2
proprietaria della vettura Audi Q3 tg. FT 859DW, ha convenuto in giudizio Controparte_4
in persona del legale rapp.te p.t, in qualità di gestore del tratto autostradale A/1
[...]
interessato dal sinistro verificatosi in data 6.10.2020, alle ore 04,40 circa, allorquando CP_5
pagina 2 di 6 , conducente della predetta autovettura, nel percorrere il tratto autostradale A/1 in CP_6
direzione Roma, all'altezza del Km. 754,470, era costretto a sterzare improvvisamente a destra per evitare un animale vagante sulla sua corsia di pertinenza, finendo per impattare contro il guard-rail di destra, per cui concludeva chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni occorsi all' autovettura, preventivati da officina specializzata nella misura di 26.000,00 euro.
Costituitasi, ha eccepito che parte attrice non ha provato il regolare Controparte_4 pagamento del pedaggio nonché l'infondatezza della domanda dato che nel giorno e nell'orario indicato dall'istante non risultava segnalata la presenza di alcun animale sulla carreggiata per cui ove anche il sinistro si fosse verificato con le predette modalità sussisterebbe l'esimente del caso fortuito pertanto ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e con l'escussione dei testi ammessi nonché l'espletamento della consulenza tecnica per l'accertamento dei danni subiti dall'autovettura.
Venendo al merito, la domanda va qualificata come azione di risarcimento dei danni di cui all'art. 2051 c.c. perché l'attore ha dedotto di avere impattato contro il guard-rail per evitare un animale vagante sul richiamato tratto autostradale in ordine al quale la convenuta risulta essere titolare del potere di custodia, in quanto ente gestore del relativo tratto autostradale.
Giova premettere che la predetta norma ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Per tale ragione, ove il custode deduca la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche ciò non esclude la sua responsabilità nel caso di derivazione del danno dalla cosa dato che la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. In ragione della natura oggettiva della responsabilità del custode, al danneggiato spetta l'onere di provare la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto, e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, nonché il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale (in ordine a tale ultimo aspetto occorre precisare che, nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento pagina 3 di 6 dannoso ed il contatto con la cosa mentre, nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova delle condizioni di pericolo oppure di insidiosità insorte nella cosa), inoltre, deve anche allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra la cosa ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
Tuttavia, l'art. 2051 c.c. consente al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Il caso fortuito deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo e la condotta dello stesso danneggiato.
Riguardo al sinistro stradale determinato dalla presenza di un animale sulla carreggiata di un'autostrada, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito < determinato dall'inattesa ed imprevista presenza di un animale selvatico sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, ord. 24/03/2022, n. 9610)
Ebbene, nel caso di specie, la convenuta ha allegato di non aver ricevuto alcuna segnalazione circa la presenza sulla carreggiata di un animale e tanto meno della presenza di un varco nelle recinzioni precisando, inoltre, che le stesse sono costantemente monitorate dal personale di
, pertanto, è possibile affermare che la comparsa dell'animale sulla Controparte_4
carreggiata autostradale ha configurato un evento imprevedibile e non prevenibile dalla convenuta, integrando, per ciò stesso l'esimente del caso fortuito.
Ad abundantiam, la pretesa risarcitoria fatta valere dalla parte attrice non può trovare, comunque, accoglimento non avendo quest'ultima assolto al richiamato onere assertivo sulla stessa incombente in ordine ai cd. danni conseguenza subiti dalla sua autovettura di cui pretende il risarcimento.
pagina 4 di 6 A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, ribadito che il danneggiante deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano “conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale (Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,15/11/2022, n. 33659), avendo già in precedenza chiarito che una domanda risarcitoria non può essere limitata alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte ma deve includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, aggiungendo che << il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti>>
(cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 21/03/2013, n. 7115).
Nel caso di specie, parte attrice non ha descritto in cosa siano consistiti i danni all'autovettura ma ha rinviato, per relationem, l'individuazione degli stessi a quanto preventivato da un officina specializzata, rinvio che non è sufficiente per ritenere assolto l'onere assertivo sulla stessa incombente atteso che la documentazione offerta in comunicazione non svolge una funzione integrativa della domanda ma solo probatoria di un impianto allegatorio che deve essere compiutamente rappresentato nell'atto di citazione, l'unico notificato al convenuto, affinché questi sia edotto dell'azione esperita nei suoi confronti e sia in grado, sin da subito, di valutare la riconducibilità delle conseguenze dannose descritte alla condotta dannosa che gli viene imputata.
In ragione di quanto esposto, la consulenza tecnica disposta ed espletata è inammissibile in quanto meramente esplorativa.
Per quanto esposto la domanda va rigettata.
pagina 5 di 6 In virtù del principio della soccombenza, condanna in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t, al pagamento delle spese di lite in favore di in Controparte_4
persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 5.201,00 euro e 26.000,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per il mancato deposito di comparse conclusionali e memorie di replica), con una decurtazione del 30% per l'assenza di questioni di fatto e di diritto.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 02.12.2024, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t , con conseguente diritto di in persona del leg. Controparte_4
rapp.te p.t. di ripetere da le somme già versate, ivi compreso l'acconto, o Controparte_2 che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in forza del predetto decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rapp.te p.t Controparte_2
nei confronti di in persona del leg. Rapp.te p.t., così provvede: Controparte_4
1.rigetta la domanda;
2.condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di Controparte_2
lite del presente grado di giudizio in favore di in persona del Controparte_4
legale rapp.te p.t., che si liquidano in 1.761,00 euro per compensi oltre spese generali, iva e cpa secondo le aliquote vigenti per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico esclusivo di in Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t. .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 25/02/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 6 di 6