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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 435/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5464/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Via Da Fiore 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Tripepi 92 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500014825000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17 settembre 2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO N. 09480202500014825000 -SULL'AUTOVETTURA AUDI Q3 2.0 TDI TG Targa_1- NOTIFICATO IN DATA 12/09/2025.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato atteso che Concessionario ha emesso il provvedimento per un debito complessivo di € 528,21 e su di un veicolo il cui valore è sproporzionatamente superiore rispetto al debito -€ 17.000,00- in netto e palese contrasto con il principio di proporzionalità; poiché
l'autovettura oggetto del gravame è strumentale all'esercizio della professione;
per mancata notificazione degli atti prodromici al preavviso di fermo amministrativo;
per intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento n. 428 notificato il 10/01/2024 in quanto opposto con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria, la quale ha provveduto ad annullarlo con Sentenza n. 6401/24 -all. V-, pure notificata al Comune di Cosoleto in data 30/09/2024. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore difensore di sé stesso.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria che controdeduceva la infondatezza del ricorso atteso che la proporzionalità tra il credito oggetto della riscossione ed il bene individuato a garanzia del credito non costituisce un presupposto di legittimità della procedura della riscossione e, quanto alla eccepita strumentalità del mezzo all'attività professionale del ricorrente, controdeduceva il possesso da parte del ricorrente di ben quattro autovetture;
ed ancora la non pertinenza del precedente nei confronti del Comune di Cosoleto, soggetto estraneo al presente giudizio, l'infondatezza delle ulteriori eccezioni e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva l'inammissibilità delle eccezioni relative alla pretesa impositiva stante la irretrattabilità della cartella di pagamento prodromica in quanto non impugnata, l'infondatezza delle ulteriori eccezioni stante la non essenzialità strumentale del bene all'attività del professionista, l'irrilevanza della precedente sentenza di annullamento di altro preavviso di fermo amministrativo stante l'estraneità alla presente riscossione e chiedeva il rigetto del ricorso.
A seguito dell'udienza del 13 gennaio 2026 la Corte, in composizione monocratica, tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Ritiene il giudicante di condividere il principio consolidato in giurisprudenza per cui in materia di fermo amministrativo, è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità
o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura (cfr. Cass. n. 22018 del 21/09/2017). Diversamente risulta fondata l'eccezione relativa alla insuscettibilità dell'autovettura di essere sottoposta ad esecuzione forzata in ragione della natura strumentale della stessa allo svolgimento dell'attività professionale del ricorrente.
Dalla produzione documentale del ricorrente si rileva che l'autovettura è annotata sul registro dei beni ammortizzabili.
Orbene il concetto di impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone come criterio di discrimine una nozione di indispensabilità relativa (la cui valutazione
è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivato) che deve essere riferita alle concrete condizioni di esercizio dell'attività del debitore al fine di escludere che l'impignorabilità si estenda a beni che costituiscono una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all'attività personale.
Nel caso di specie parte ricorrente assume che l'autovettura risulta indispensabile all'attività professionale in quanto necessaria all'avvocato ricorrente per spostarsi tra gli uffici giudiziari delle diverse sedi del distretto, in esse comprese quelle dei tre circondari di Reggio Calabria, Palmi e Locri.
Ritiene la Corte che nel caso concreto, in ragione della inadeguatezza del locale servizio pubblico di trasporto, stante la peculiarità degli uffici giudiziari del distretto, che si connota per la frammentaria ubicazione degli stessi in decine di sedi territorialmente distanti tra di esse anche diverse decine di chilometri, l'autovettura costituisca un bene strumentale indispensabile allo studio professionale.
Il ricorso deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento del preavviso di fermo amministrativo.
Ricorrono giusti motivi, stante la rimessione al giudice di merito della valutazione dei presupposti concreti per la valutazione di strumentalità del bene oggetto della procedura cautelare in relazione all'attività professionale svolta dalla ricorrente, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO N. 09480202500014825000. Dichiara le spese di giudizio compensate tra le parti. Così deciso in Reggio Calabria il 13 gennaio 2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5464/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Via Da Fiore 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Tripepi 92 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500014825000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17 settembre 2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO N. 09480202500014825000 -SULL'AUTOVETTURA AUDI Q3 2.0 TDI TG Targa_1- NOTIFICATO IN DATA 12/09/2025.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato atteso che Concessionario ha emesso il provvedimento per un debito complessivo di € 528,21 e su di un veicolo il cui valore è sproporzionatamente superiore rispetto al debito -€ 17.000,00- in netto e palese contrasto con il principio di proporzionalità; poiché
l'autovettura oggetto del gravame è strumentale all'esercizio della professione;
per mancata notificazione degli atti prodromici al preavviso di fermo amministrativo;
per intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento n. 428 notificato il 10/01/2024 in quanto opposto con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria, la quale ha provveduto ad annullarlo con Sentenza n. 6401/24 -all. V-, pure notificata al Comune di Cosoleto in data 30/09/2024. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore difensore di sé stesso.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria che controdeduceva la infondatezza del ricorso atteso che la proporzionalità tra il credito oggetto della riscossione ed il bene individuato a garanzia del credito non costituisce un presupposto di legittimità della procedura della riscossione e, quanto alla eccepita strumentalità del mezzo all'attività professionale del ricorrente, controdeduceva il possesso da parte del ricorrente di ben quattro autovetture;
ed ancora la non pertinenza del precedente nei confronti del Comune di Cosoleto, soggetto estraneo al presente giudizio, l'infondatezza delle ulteriori eccezioni e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva l'inammissibilità delle eccezioni relative alla pretesa impositiva stante la irretrattabilità della cartella di pagamento prodromica in quanto non impugnata, l'infondatezza delle ulteriori eccezioni stante la non essenzialità strumentale del bene all'attività del professionista, l'irrilevanza della precedente sentenza di annullamento di altro preavviso di fermo amministrativo stante l'estraneità alla presente riscossione e chiedeva il rigetto del ricorso.
A seguito dell'udienza del 13 gennaio 2026 la Corte, in composizione monocratica, tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Ritiene il giudicante di condividere il principio consolidato in giurisprudenza per cui in materia di fermo amministrativo, è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità
o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura (cfr. Cass. n. 22018 del 21/09/2017). Diversamente risulta fondata l'eccezione relativa alla insuscettibilità dell'autovettura di essere sottoposta ad esecuzione forzata in ragione della natura strumentale della stessa allo svolgimento dell'attività professionale del ricorrente.
Dalla produzione documentale del ricorrente si rileva che l'autovettura è annotata sul registro dei beni ammortizzabili.
Orbene il concetto di impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone come criterio di discrimine una nozione di indispensabilità relativa (la cui valutazione
è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivato) che deve essere riferita alle concrete condizioni di esercizio dell'attività del debitore al fine di escludere che l'impignorabilità si estenda a beni che costituiscono una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all'attività personale.
Nel caso di specie parte ricorrente assume che l'autovettura risulta indispensabile all'attività professionale in quanto necessaria all'avvocato ricorrente per spostarsi tra gli uffici giudiziari delle diverse sedi del distretto, in esse comprese quelle dei tre circondari di Reggio Calabria, Palmi e Locri.
Ritiene la Corte che nel caso concreto, in ragione della inadeguatezza del locale servizio pubblico di trasporto, stante la peculiarità degli uffici giudiziari del distretto, che si connota per la frammentaria ubicazione degli stessi in decine di sedi territorialmente distanti tra di esse anche diverse decine di chilometri, l'autovettura costituisca un bene strumentale indispensabile allo studio professionale.
Il ricorso deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento del preavviso di fermo amministrativo.
Ricorrono giusti motivi, stante la rimessione al giudice di merito della valutazione dei presupposti concreti per la valutazione di strumentalità del bene oggetto della procedura cautelare in relazione all'attività professionale svolta dalla ricorrente, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO N. 09480202500014825000. Dichiara le spese di giudizio compensate tra le parti. Così deciso in Reggio Calabria il 13 gennaio 2026