Decreto cautelare 3 maggio 2022
Ordinanza cautelare 19 maggio 2022
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00703/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00553/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 553 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Mastropaolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Piemonte e V A, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del Decreto del -OMISSIS- – protocollo n. -OMISSIS-, emesso dal Generale del Comando Legione Carabinieri del Piemonte e Valle D'Aosta, notificato il giorno 01.02.2022, con il quale si dispone la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa all'Appuntato -OMISSIS- con la seguente motivazione: “…considerato che alla data odierna non è pervenuta la documentazione richiesta e visto l'esito della verifica eseguita ai sensi dell'art. 4 ter, co. 3 del D.L. sopracitato, tramite il sistema applicativo “green pass 50+” dell'INPS, con la presente si accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale in oggetto da parte della S.V., ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, del D.L. 44/2021. Pertanto si dispone – con effetto immediato – la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati…OMISSIS” nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché ad ogni eventuale ulteriore provvedimento non altrimenti noto o conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri Piemonte e V A;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa AO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha adito l’intestato TAR impugnando gli atti in epigrafe e deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere; ha prospettato altresì il possibile contrasto dell’art. 4 ter co. 2 del d.l. n. 44/21 con gli articoli 4 e 35 della Costituzione.
Con ordinanza n. -OMISSIS- di questo TAR l’istanza di misure cautelari è stata respinta.
Si è costituito il Ministero resistente, contestando gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
Fissata udienza di discussione per l’udienza di smaltimento dell’arretrato del 20.3.2026, con atto depositato in data 18.3.2026, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, prendendo atto della giurisprudenza costituzionale formatasi in materia (sentenze Corte Costituzionale nn. 14, 15 e 16 del 2023).
La difesa di parte ricorrente ha invocato la compensazione delle spese di lite. La difesa dell’amministrazione si à limitata a chiedere il passaggio in decisione della causa.
Deve quindi prendersi atto dell’estinzione del giudizio.
Considerato che l’esito del giudizio è anche l’effetto di una giurisprudenza costituzionale consolidatasi successivamente all’introduzione del ricorso e che l’amministrazione si à limitata a depositare documenti e proporre difese di stile, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara estinto il giudizio;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO AN, Presidente FF, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AO AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.