CASS
Sentenza 21 aprile 2023
Sentenza 21 aprile 2023
Massime • 1
In tema di favoreggiamento personale, la ritrattazione, quale causa che elimina la punibilità, deve consistere in una smentita non equivoca della precedente dichiarazione, non essendo sufficiente una parziale ammissione di fatti veri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2023, n. 32574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32574 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2023 |
Testo completo
32574-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: GE IO - Presidente - Sent. n. sez. 527/2023 UP 21/04/2023 NZ SI - Relatore - R.G.N. 41689/2022 CO IO AN FA GI IA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN NE nato a [...] il [...] NI AR nato a [...] il [...] NN CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NZ SI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
uditi i difensori: l'avvocato LUIGI CORVAGLIA, difensore delle parti civili, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso di AN e ha deposita le conclusioni e le corrispondenti note spese;
l'avvocato GIUSEPPE MAGLIOCA, per delega dell'avvocato CARLO FIORIO, per il ricorrente AN, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 21 aprile 2022, la Corte di assise di appello di Lecce ha parzialmente riformato la decisione resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce il 9 giugno 2020 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva giudicato, fra gli altri, IM AI, CO LO e IC NO, imputati dei seguenti reati: 1) AI, in ordine al reato di omicidio volontario in danno TI AP, da lui attinto con un colpo di pistola al collo, in regione sovragiugulare, in Maglie e poi deceduto in Scorrano, in data 25 aprile 2019, e al reato di esplosione pericolosa (artt. 575 e 703 cod. pen.: capo A); ai reati di detenzione e di porto illegali aggravati della pistola calibro 6,35 con cui aveva compiuto la condotta indicata al capo precedente nel tempo e nel luogo suddetti (artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, e 61, n. 2, cod. pen.: capo B); con la recidiva reiterata;
2) LO, in ordine al concorso con TI AP, TO SC, ND LA e IO US nei reati di sequestro di persona aggravato in danno di ND AI e di porto ingiustificato in luogo pubblico di un machete (artt. 112, n.1, 605, 61, nn. 1 e 5, cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, 416-bis.1 cod. pen.: capo B- bis), al concorso nel reato di lesioni personali aggravate in danno dello stesso ND AI, attinto con un coltello al cuoio capelluto, in guisa tale da cagionargli una ferita lacero-contusa, guaribile in giorni 15 (artt. 112, n. 1, 582, 585, 61, nn. 1 e 5, 416-bis.1 cod. pen.: capo C), nonché al concorso nel reato di lesioni personali aggravate in danno di IM AI, attinto con coltelli e strumenti atti ad offendere in quattro diverse parti del corpo, in guisa tale da provocargli ferite guaribili in giorni 15 (artt. 112, n. 1, 582, 585, 61, nn. 1 e 5, 416-bis.1 cod. pen.: capo D), in Maglie, il 25 aprile 2019; 3) NO, in ordine al reato di favoreggiamento personale, per avere aiutato tutti i suddetti imputati a eludere le investigazioni dell'Autorità nel corso delle sommarie informazioni testimoniali rese il 25 aprile 2019, ore 5:50, ai Carabinieri di Maglie il 25 aprile 2019 (capo F); con la recidiva reiterata.
1.1. Il Giudice dell'udienza preliminare aveva dichiarato IM AI colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuta la contestata recidiva, applicata la diminuente del rito, lo aveva condannato alla pena di anni sedici, mesi cinque, giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 575 cod. pen., alla pena di anni due, mesi dieci, giorni venti di reclusione per i reati in materia di armi di cui al 2 capo B) e alla pena di euro 60,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 703 cod. pen. con le pene accessorie e la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre, a pena espiata, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili AN AP, nella misura di euro 300.000,00, AZ Piccino, nella misura di euro 300.000,00, e DO AP, nella misura di euro 150,000,00, oltre interessi legali, dalla liquidazione al soddisfo;
inoltre aveva dichiarato, fra gli altri, LO colpevole dei reati ascrittigli, unificati in continuazione, escluse le aggravanti di cui all'art. 112, n. 1, e 61, n. 1, cod. pen., e, computata la diminuente del rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi cinque, giorni dieci di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore di ND AI, nella misura di euro 10.000,00, oltre interessi legali, dalla liquidazione al soddisfo;
infine, aveva dichiarato NO colpevole del reato ascrittogli e, computata la diminuente del rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione.
1.2. La Corte di assise di appello, in virtù della parziale riforma, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. contestata ai reati ascritti (anche) a LO, ha eliminato il relativo aumento di pena e ha rideterminato la pena inflitta (anche) a LO in quella di anni uno, mesi quattro di reclusione, mentre ha confermato nel reato l'impugnata sentenza. Le conformi, sul punto delle responsabilità, conclusioni raggiunte dalle sentenze di merito hanno ascritto alla consapevole e volontaria condotta di IM AI l'uccisione di TI AP, non avendo formato, nel corso del giudizio di secondo grado, oggetto di contestazione l'esplosione da parte del suddetto imputato del colpo di pistola che aveva attinto la vittima e si era rivelato mortale. La Corte territoriale, vagliata l'impugnazione del suddetto IM AI, ha escluso di poter riconoscere la causa di giustificazione della legittima difesa, reale o putativa, o anche l'eccesso colposo di tale esimente, avendo reputato preminente e ostativa l'accettazione dello scontro con gli avversari deliberata dall'imputato alla base della sua condotta antigiuridica. Sono state anche escluse le circostanze attenuanti dei motivi di particolare valore morale e sociale e della provocazione. L'appello del suddetto imputato non è stato accolto neanche in punto di chiesta esclusione della recidiva e di negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'accoglimento del gravame interposto dal medesimo imputato è stato circoscritto alla sola riduzione della pena irrogatagli dal primo giudice. Quanto alla posizione di CO LO, i giudici di appello hanno considerato incensurabile la qualificazione come sequestro di persona dell'azione 3 con cui questo imputato e i suoi concorrenti avevano privato della libertà di movimento per un tempo stimato apprezzabile ND AI. Il motivo di appello avente ad oggetto la contestazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è stato ritenuto inammissibile. È stato, poi, condiviso l'approdo raggiunto dal primo giudice là dove aveva ascritto anche a LO i reati di lesioni personali, non soltanto in danno di IM AI, ma anche in danno di ND AI, essendosi evidenziato, al riguardo, il rilievo di specifiche e peculiari condotte messe in essere personalmente da LO in riferimento al rafforzamento della determinazione dei complici e all'apprestamento degli strumenti lesivi che avevano cagionato le ferite alle persone offese, nonché là dove aveva negato pure a questo imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Quanto all'imputato NO, i giudici di appello hanno considerato sussistente la sua penale responsabilità in merito al favoreggiamento contestatogli e hanno escluso che la ritrattazione dibattimentale, soltanto parziale, potesse reputarsi idonea a escluderne la punibilità. Neanche per questo imputato si sono stimate sussistenti dalla Corte di assise di appello le condizioni per l'esclusione della recidiva.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il difensore di IM AI chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a più motivi, di seguito richiamati.
2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 194 e 195 cod. proc. pen., la cui osservanza si prospetta stabilita a pena di inutilizzabilità. Per individuare il movente della condotta di IM AI la Corte di merito si è riferita alla volontà dell'imputato di regolare i conti con coloro i quali si opponevano alla sue mire espansionistiche nel mercato degli stupefacenti e, in tale prospettiva, ha fatto leva sulla conversazione intercorsa tra TT CC e TO US, captata il 27 aprile 2019 nella Fiat Punto del primo, con riguardo alla cerimonia di affiliazione di AI: tuttavia, non è stato considerato che si trattava di una mera dichiarazione de relato da parte di soggetto esterno alla criminalità brindisina, basata esclusivamente su voci correnti e non circostanziate;
né il riferimento fatto dai giudici di appello alle conoscenze degli intranei in materia relativa a settori vitali del gruppo criminale era dotato di fondamento giuridico, essendo i conversanti soggetti aderenti al diverso clan AM, sicché l'affiliazione di AI non costituiva questione vitale per quel clan. Lo stesso discorso vale, secondo la difesa, per la conversazione del 26 aprile 2019 in cui CC aveva riferito di una frase attribuita a IM AI e posta 4 a fondamento del movente omicidiario, anche in questo caso CC affermando cose per sentito dire senza indicare la fonte diretta, sempre su argomenti non riguardanti settori vitali del gruppo criminale.
2.2. Con il secondo motivo si prospetta la mancanza di motivazione sulla sussistenza delle cause di giustificazione della legittima difesa e dello stato di necessità. Dalla valutazione delle risultanze esposte dal consulente tecnico del Pubblico ministero (dott. Tortorella) circa l'obliquità del tramite di ingresso del proiettile nel collo della vittima e la conseguente collocazione di AP in posizione fronteggiante l'aggressore e con il tronco flesso in avanti doveva trarsi, secondo la difesa, la conclusione che la posizione della vittima era ben compatibile con il suo atto di sferrare un colpo di machete ai danni di AI: la sentenza di primo grado, che aveva ascritto invece quella traccia alla lieve inclinazione del piano stradale, era stata contrastata con l'atto di appello in cui si era esplicitata l'irrilevanza di tale modesto dislivello stradale in relazione alla vicinanza delle due persone, ma su tale questione la Corte territoriale non si è pronunciata. Né i giudici di appello si sono espressi sottolinea il ricorrente sulla sollevata questione di utilizzabilità della dichiarazione di CC se non formulando inconferenti congetture. Ancora, nessuna delle sentenze di merito aveva preso in considerazione la sussistenza dello stato di necessità, pur essendo stato sostenuto che AI aveva commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale del danno grave alla persona. Né, in ogni caso, è stato preso in esame lo stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto, in cui l'imputato aveva agito.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di una serie di norme, vale a dire gli artt. 52, 55, 62, 62-bis, 99, 589 e 584 cod. pen.
2.3.1. La difesa evidenzia la necessità di porre al centro dell'analisi la stretta consecutio fra il sequestro di persona perpetrato ai danni del LL dell'imputato e la condotta di IM AI, essendo stato proprio il reato ai danni di ND AI l'antecedente storico del suo spostamento da Cursi a Maglie;
si sottolinea, poi, che la complessiva susseguente fase in cui - l'imputato, arrivato in loco, era stato attaccato da AP e dagli altri soggetti, aveva subito lesioni al pari del LL e aveva esploso il colpo di pistola, che aveva attinto AP, nonché si erano apprestati i soccorsi a quest'ultimo e, poi, al Pronto soccorso dell'Ospedale di Scorrano si era comunicata la morte del ferito era durata, in tutto, quindici minuti. Proprio il descritto, ristrettissimo intervallo temporale, che racchiudeva addirittura in un minuto la fase cruenta, dall'arrivo di IM AI 5 all'esplosione del colpo di pistola, costituisce, per il ricorrente, il segnale della sua reazione legittima all'ingiusta aggressione, che lo aveva attinto anche direttamente, come da lesioni cutanee riportate e lacerazioni del suo giubbotto. Vengono contrastate le argomentazioni contrarie svolte nella sentenza impugnata nel senso che il fatto che egli si fosse presentato armato era stato determinato dal solo scopo dissuasivo;
non era fondata l'affermazione che IM AI avesse accettato la sfida lanciatagli dagli avversari, giacché non si era verificato un combattimento ad armi pari, il sequestro del LL avendo posto l'imputato in condizioni di minorata difesa;
l'imputato non aveva avuto la possibilità di rivolgersi alle Forze dell'ordine, in ragione della contratta dinamica temporale del fatto, rispetto a cui l'intervento dei tutori dell'ordine avrebbe richiesto tempo e posto vieppiù in pericolo ND AI, sicché il sommarsi della pericolosità del sodalizio criminale a cui appartenevano gli aggressori e l'inattività di chi avrebbe dovuto intervenire istituzionalmente avrebbero dovuto far ritenere logico il comportamento dell'imputato; l'immediato allontanamento dal teatro dello scontro era stato determinato, non dal disinteresse per la sorte del LL, ma dal timore per la propria incolumità; nessuna valenza avrebbe dovuto annettersi alla presunta affiliazione in carcere dell'imputato a un clan brindisino, sia per la già evidenziata inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, sia per la molto più specifica smentita del fatto che aveva dato CO AM, figlio del capo dell'omonimo clan, PE AM. Il carattere assiomatico che ha viziato il ragionamento dei giudici di appello si ripercuote, secondo la difesa, sulla considerazione volta illogicamente, da parte loro, a escludere in radice anche l'evenienza della legittima difesa putativa.
2.3.2. Sotto altro aspetto, la motivazione viene censurata dal ricorrente per non avere esaminato in modo effettivo il contenuto della confessione dell'imputato, il quale aveva precisato di aver mirato al braccio: se avesse dato credito a tale dichiarazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto concludere che si era trattato, comunque, di omicidio preterintenzionale, del tutto apodittica apparendo l'obiezione secondo cui, se avesse voluto soltanto impedire all'antagonista di colpirlo, l'imputato avrebbe sparato in direzione delle gambe.
2.3.3. Ancora, secondo la difesa, la sentenza impugnata è criticata per avere omesso di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti di cui all'art. 62, n. 1 e n. 2, cod. pen., non riuscendo le osservazioni nella motivazione su tali punti a contrastare, per un verso, l'evidenza delle ragioni di particolare valore - morale e sociale, relative alla protezione del LL, che avevano spinto l'imputato a scontrarsi con la vittima e, per altro verso, l'evenienza dello stato che non andava considerato alla stregua di un'esimente determinato d'ira - - dalla suddetta condizione in cui si era venuto a trovare IM AI, attivatosi 6 per salvare il congiunto, senza alcuna accettazione dell'altrui sfida.
2.3.4. La decisione di secondo grado, secondo il ricorrente, è viziata anche per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'imputato si fosse consegnato spontaneamente e avesse ammesso di avere sparato, dati di fatto illogicamente svalutati dai giudici di merito.
2.3.5. Del pari, il ricorrente sottopone a censura la mancata esclusione della -per contro recidiva reiterata, applicata facendo riferimento al insussistente movente di spaccio degli stupefacenti e all'immotivata valorizzazione di antichi precedenti riferiti all'epoca in cui AI non era ancora maggiorenne. Travisante per omissione è reputata la valorizzazione da parte della Corte di assise di appello della conversazione captata il 2 maggio 2019 intercorsa tra CO AM e IA SC circa il fatto che l'imputato aveva sparato a AP appena sceso dall'autovettura, senza considerare che CO AM non era presente ai fatti, ma aveva esternato supposizioni, e che invece il colpo di pistola aveva finito per colpire AP in modo non intenzionale, ma per sbaglio, approdo confermato anche dall'ulteriore conversazione, pure captata, intervenuta tra lo stesso AM e TT CC.
3. Il difensore di CO LO ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello e ne ha chiesto l'annullamento sulla scorta di cinque motivi.
3.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 605 cod. pen. e il vizio di motivazione in merito all'accertata evenienza del sequestro di persona. Analizzata la situazione di fatto in cui si era trovato ND AI nella fase in cui si trovava con l'imputato e gli altri soggetti ritenuti suoi concorrenti in attesa dell'arrivo di IM AI, la difesa osserva che in quella fase non si era verificata ai danni della persona offesa una costrizione tale da integrare la fattispecie invece ritenuta dai giudici del merito, facendo, in particolare, carico alla Corte territoriale di aver acceduto a un'interpretazione atomistica degli elementi di prova, senza argomentare in ordine all'uso del cellulare da parte della persona offesa, alla sua possibilità di interlocuzione e, inoltre, alla certa (tanto che ne era derivata l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen.) presenza nel luogo del fatto di terzi estranei (coloro che consumavano presso la paninoteca mobile), per gli effetti che tale presenza determinava, in primo luogo sotto il profilo psicologico, per ND AI: la privazione della libertà per sfociare nel sequestro di persona avrebbe dovuto togliere alla vittima la capacità di determinarsi secondo la propria autonoma e indipendente volontà, in relazione alle particolari circostanze del caso specifico, sicché, nella fattispecie in esame, il luogo pubblico e la presenza di estranei, in numero maggiore rispetto agli autori del reato, avrebbero dovuto indurre i giudici del merito a 7 escludere il reato ipotizzato.
3.2. Con il secondo motivo si prospettano la violazione degli artt. 605 e 610 cod. pen. e il corrispondente vizio di motivazione per l'omessa, in subordine, riqualificazione del medesimo reato in quello di cui all'art. 610 cod. pen. I giudici di appello, secondo il ricorrente, non hanno tenuto conto dell'elemento che caratterizza il delitto di violenza privata: la lesione della libertà psichica di autodeterminarsi del soggetto passivo;
effetto che avrebbe potuto ritenersi determinato nel caso di specie, mentre non si era avuta la decisiva compressione della libertà di locomozione della persona offesa, compressione certamente non intervenuta, perché non si era registrata la privazione della libertà di ND AI per una durata giuridicamente apprezzabile.
3.3. Con il terzo motivo si lamentano la violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e il vizio di motivazione per la mancata esclusione della corrispondente aggravante speciale. La difesa segnala che per la posizione dell'imputato LO non era stata avanzata l'istanza di accesso al rito abbreviato in via condizionata all'acquisizione degli atti relativi al procedimento penale n. 10872/2017. Inoltre, siccome l'aggravante era stata contestata con riferimento alla forma dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, i giudici del merito avrebbero dovuto considerare che per la sua evenienza necessitava l'esistenza reale, non semplicemente supposta, dell'associazione: ebbene sottolinea il ricorrente - la - Corte territoriale ha errato nel ritenere certa l'esistenza dell'associazione, laddove si trattava di un fatto ancora in corso di accertamento, sicché, ove poi si fosse pervenuti alla conclusione dell'insussistenza di quella compagine associativa, la fattispecie aggravata sarebbe rimasta priva del necessario riferimento al soggetto collettivo agevolato.
3.4. Con il quarto motivo si evidenzia la mancanza di motivazione in merito alla sussistenza del concorso dell'imputato LO nel reato di lesioni patite da ND AI. La difesa deduce l'assenza di giustificazione del coinvolgimento del suddetto imputato quale concorrente nelle lesioni inferte ad ND AI, nonostante che con l'atto di appello si fossero avanzate specifiche censure sul punto: il riferimento al concorso morale di LO non è stato supportato da elementi idonei all'affermazione della sua penale responsabilità, dal momento che il ferimento di ND AI si era configurato come fatto ulteriore rispetto al ferimento di IM AI, per cui la Corte territoriale, in merito alla responsabilità dell'imputato per tale fatto ulteriore, non avrebbe potuto limitarsi a formule di stile, ma avrebbe dovuto rendere specifica motivazione.
3.5. Con il quinto motivo la difesa si duole del vizio di motivazione 8 determinato dal contraddittorio diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante LO fosse soggetto incensurato. Fermo restando che la corrispondente valutazione della Corte territoriale si è risolta in un giudizio di fatto, è emersa secondo la difesa · la constatazione - che, in questo caso, non è stata spiegata l'assenza di meritevolezza del riconoscimento delle suddette attenuanti, finalizzate all'adeguamento della pena, avendo i giudici di appello omesso di specificare gli elementi ritenuti determinanti per negare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.
4. Anche il difensore di IC NO ha impugnato la sentenza di appello introducendo, con il suo ricorso, due motivi.
4.1. Con il primo motivo vengono denunciati l'erronea applicazione degli artt. 376 e 378 cod. pen. e corrispondente vizio della motivazione. Analizzando il capo di imputazione e, in relazione allo stesso, le dichiarazioni rese da NO agli inquirenti nell'immediatezza, a fronte della ritenuta integrazione della fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen. da parte del primo giudice, si era dedotto con l'appello che non era dato individuare quali elementi l'imputato avesse omesso di riferire, nella situazione in cui si trovava. In ogni caso, si era segnalato che nelle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 27.05.2020, l'imputato aveva riferito in merito all'episodio oggetto di contestazione specificando che, quella notte, dopo aver sentito rumori strani, aveva aperto la porta del camioncino in cui lavorava alla preparazione dei panini, si era trovato di fronte AP ferito e si era buttato dal camioncino per apprestargli il primo soccorso: con tale dichiarazione, si era avuta la ritrattazione, per gli effetti di cui all'art. 376 cod. pen. e, anche per tale verso, l'imputato avrebbe dovuto considerarsi non punibile. La difesa lamenta che, a fronte di questo precise deduzioni, la Corte di assise di appello ha reso una motivazione carente, in quanto si è limitata a riprodurre la decisione confermata affermando di aderirvi non dando conto delle ragioni per le quali gli specifici motivi di impugnazione fossero da disattendersi.
4.2. Con il secondo motivo si prospettano la violazione dell'art. 99 cod. pen. e l'apparenza della motivazione in tema di ritenuta applicazione della recidiva. Nel quadro della necessaria motivazione da fornire per ritenere sussistente la recidiva, a cagione della maggiore rimproverabilità personale determinata dall'ulteriore reato, tenuto conto delle circostanze concrete, la Corte territoriale - lamenta il ricorrente ha omesso di motivare sul punto e, ripiegando sul mero - richiamo delle deboli osservazioni svolte nella prima decisione, non ha replicato alla specifica doglianza sviluppata dalla difesa con il quarto motivo di appello circa la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione dell'art. 99 cod. pen. 9 5. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei tre ricorsi evidenziando che non si è verificato il travisamento lamentato dalla difesa di IM AI, legittima e frutto di una congrua valutazione di merito essendo l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni sottoposte a verifica, che, per il resto, i motivi connotanti le impugnazioni finiscono tutti per proporre la rilettura di merito della valutazione del quadro probatorio congruamente operata dai giudici del merito, essendosi, fra l'altro, correttamente negate da parte della Corte di assise di appello l'evenienza di alcuna causa di giustificazione alla condotta omicida di IM AI e la sussistenza delle condizioni legittimanti l'esclusione delle recidive e il riconoscimento della varie circostanze attenuanti, come rispettivamente prospettate da ciascuno dei ricorrenti.
6. La difesa delle parti civili AN AP, AZ CI e DO AP, quest'ultimo in proprio e per la figlia minore IA, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso proposto da AI, con le statuizioni consequenziali, rassegnando conclusioni scritte e le note delle spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che la disamina delle doglianze connotanti le tre impugnazioni debba condurre alla conclusione del complessivo rigetto di tutti i ricorsi.
2. Muovendo dal ricorso proposto nell'interesse di IM AI, per quanto concerne il primo motivo, la questione posta dal ricorrente non è a ben vedere afferente all'utilizzabilità delle captazioni su cui la difesa si sofferma per - sollecitarne la dequotazione della valenza dimostrativa. - -Non si tratta nemmeno secondo la prospettazione del ricorrente di prove illegittimamente acquisite, siccome assunte in violazione dei divieti stabilite della legge: prove che, ove affette da tale vizio di origine, non potrebbero, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 191 cod. proc. pen., essere utilizzate. Nella sostanza, si prospetta piuttosto la carenza di attendibilità del contenuto delle conversazioni, siccome le asserzioni in esse rinvenibili proverrebbero da persone non in grado di acquisire informazioni dirette in merito agli argomenti trattati e veicolanti non più che voci correnti fra il pubblico. Va, al riguardo, puntualizzato che i giudici di appello hanno accertato, alla stregua del complessivo quadro probatorio, in esso incluse le stesse dichiarazioni dell'imputato, che IM AI si era recato nel luogo in cui aveva poi colpito 10 mortalmente AP non certo mosso dall'esclusiva intenzione di salvare il LL ND AI, ma anzitutto con la precisa volontà di regolare i conti con coloro che si opponevano alle sue mire espansionistiche nel mercato delle sostanze stupefacenti. Nel comporre con discorso giustificativo congruo e coerente il complessivo quadro probatorio, la Corte di merito ha analizzato le conversazioni captate, incluse quelle su cui il ricorrente si è soffermato nella doglianza in esame. Risulta, in questa prospettiva, censita la conversazione fra TT CC e IO US, captata il 27 aprile 2019 (nei giorni immediatamente successivi all'omicidio), nel corso della quale US aveva confidato a CC quanto aveva appreso circa l'avvicinamento, con cerimonia di affiliazione in carcere, di AI al gruppo criminale brindisino: elemento che i giudici di secondo grado, richiamando anche il ragionamento svolto dal primo giudice, hanno ritenuto dotato di fondatezza, alla stregua delle sentenze ivi citate, che avevano fornito dati convergenti nel medesimo senso, nonché alla stregua dell'altra intercettazione, quella del 25 aprile 2019, della conversazione intercorsa, poche ora dopo l'omicidio, fra CO AM e TT ZO, in cui il primo evidenziava all'altro che AI stava spacciando droga in autonomia nel territorio di Maglie, ragione per la quale il padre di AM aveva chiesto a AP di farlo parlare con lui;
contenuto a cui si ricollega anche quello della conversazione fra il medesimo CO AM e la fidanzata IA SC del 26 aprile 2019, in cui il primo faceva preciso riferimento all'atteggiamento di AI che, uscito dal carcere, voleva essere considerato il "IM di prima". È stata parimenti inserita in questa articolata valutazione di elementi, anche di natura captativa, la disamina dell'altra conversazione fra CC e US, con cui il primo che riferiva al secondo la frase detta da AI subito dopo il fatto ("... questo è solo l'inizio qua ci sono io capito? ..."): dato pure motivatamente considerato, sulla ponderata scorta delle cognizioni che il loquente aveva della situazione, nella complessiva cornice dei dati emersi. I giudici di appello, contrariamente a quanto ha dedotto il ricorrente, hanno fornito una spiegazione persuasiva e non illogica della genuinità e della valenza delle frasi pronunciate da CC, fra l'altro ripreso dal sistema di videosorveglianza mentre si recava sul luogo dell'omicidio nell'immediatezza del fatto e captato in altre conversazioni a dare indicazioni agli altri del suo gruppo, come da lui ricevute dagli AM. Pertanto, l'approdo valutativo raggiunto dai giudici di appello si profila del tutto incensurabile in questa sede, giacché, alla luce delle precisazioni fornite, il fatto che le indicazioni sul comportamento di AI fossero provenienti anche da esponenti del clan AM, a cui apparteneva la vittima, ossia AP, non 11 ha costituito, in concreto, un connotato tale da escluderne la rilevanza probatoria. Deve, per il resto, ribadirsi che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituiscono questioni di fatto, rimesse all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, anche quando esso sia criptico o cifrato, il cui apprezzamento, se risulta logico in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacato in sede di legittimità, se non, appunto, nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 -01). Il motivo è, pertanto, da disattendersi.
4. In merito al secondo motivo e alla parte del terzo motivo del ricorso proposto da AI, inerenti alla disamina delle cause di giustificazione, con cui la sentenza di appello viene criticata per il mancato riconoscimento di qualsivoglia causa di giustificazione, in particolare della legittima difesa, reale o putativa, o anche dell'eccesso colposo di tale esimente, si premette che la Corte di assise di appello ha reputato preminente l'accettazione dello scontro deliberata dall'imputato alla base della sua condotta antigiuridica, quando, raggiunto telefonicamente dal LL ND, attirato da AP, LO, SC e LA nei pressi della Via Montegrappa di Maglie, era stato da loro forzosamente trattenuto e costretto a chiamare il congiunto per farlo venire nello stesso luogo e confrontarsi con quel gruppo di soggetti, inquadrati come appartenenti al clan malavitoso AM. La letale reazione decisa e attuata da IM AI che appena giunto di fronte all'antagonista AP - lo aveva attinto con l'unico, ma determinante proiettile al collo, è stata considerata avere integrato il delitto di omicidio volontario: quella condotta è stata valutata come in nessun modo proporzionata all'esigenza di salvaguardare la vita e l'incolumità di ND AI. La complessiva censura svolta dal ricorrente si concentra nella critica della decisione di merito per non avere valorizzato a tal fine la condizione in cui IM AI era venuto a trovarsi, anche in rapporto alla verifica dell'evenienza dello stato di necessità, sapendo che il gruppo avverso, riferibile al clan AM, aveva preso il LL ND AI, ma su tale argomento i giudici di appello hanno, con dovizia di argomenti, dimostrato che la spinta a colpire AP che aveva mosso l'imputato non era stata determinata in via primaria dall'esigenza di proteggere il LL, della cui sorte anche immediatamente dopo il colpo di pistola egli non si era direttamente interessato, bensì di accettare la 12 sfida del gruppo contrario e di affermare il proprio spessore criminale dopo la scarcerazione. Trattandosi di un approdo sorretto dalla congrua e per nulla illogica ponderazione delle prove emerse, esso non può essere posto in crisi dalla lettura delle risultanze probatorie alternativamente prospettata dalla difesa. È poi vero che, quanto al reale intento da porre in modo congruo alla base della sua condotta lesiva, l'imputato, con l'atto di appello, aveva sostenuto che la sua posizione leggermente flessa non poteva non contribuire all'interpretazione dei dati di generica nel senso che egli aveva esploso il colpo di pistola in condizioni di necessitata difesa, un attimo prima di essere a sua volta colpito con il machete. È però del pari vero che già la decisione di primo grado (alle pagg. 40 e 41) aveva destituito di decisiva valenza tale argomento sottolineando la scarsa rilevanza di tale prospettazione, essendo comunque da escludere la legittima difesa, posta la chiara volontarietà della condotta dell'imputato volta a determinare la situazione in cui aveva corso il dedotto pericolo, trasformando il luogo in cui si era recato nel teatro di un violento regolamento di coni tra opposti gruppi criminali, come, fra gli altri elementi, aveva reso chiaro la conversazione dell'1 maggio 2019, in cui TO SC aveva ricostruito l'episodio alla sorella IA. A fronte delle obiezioni svolte dalla difesa di AI i giudici di appello (v. in specie le pagg. 36-50 della sentenza) hanno replicato annettendo sulla base - del contenuto delle intercettazioni e degli altri dati istruttori emergenti anche dalla prova generica determinante importanza alla precisa intenzione con cui IM AI si era deciso a confrontarsi con AP e i sodali di quest'ultimo dando corso alla pulsione volta ad affermare il suo primato criminale, rispetto alla quale la situazione di costrizione del LL era degradata a occasione, più che a ragione, del suo intervento: pertanto, come hanno persuasivamente spiegato i giudici del merito, l'imputato si era determinato fin dalla partenza a sostenere lo scontro con i rivali ad ogni costo, dopo essersi armato appositamente della pistola che poi aveva usato in modo letale, laddove anche per salvaguardare l'incolumità e la libertà del LL avrebbe avuto ogni possibilità di evitare lo scontro e far ricorso ai tutori dell'ordine. Sull'argomento peraltro le deduzioni difensive, nella parte in cui prospettano, per giustificare la scelta dell'imputato, che era prevedibile la mancata prontezza della reazione delle Forze dell'ordine pur ove le stesse fossero state immediatamente avvisate, espongono un argomento scarsamente comprensibile, in nessun modo ancorato a concreti dati di fatto, che, nella sua essenza, si risolve in proposizioni congetturali, palesemente eccentriche. 13 Essendo stato affidato il giudizio di merito all'articolata valutazione di dati probatori, anche di natura captativa, effettivi e correttamente indicati, il corrispondente nucleo giustificativo non risulta in alcun modo incrinato dagli argomenti sviluppati dal ricorrente, nemmeno sotto il profilo del denunciato, ma insussistente, travisamento per omissione, dedotto con riferimento all'omessa valutazione della singola conversazione oggetto di intercettazione da lui citata, da cui la difesa prospetta trarsi un'interpretazione alternativa della dinamica del fatto, volta ad avvalorare la natura non dolosa della condotta omicidiaria. Si osserva, in contrario, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di doppia sentenza di merito conforme, sia nell'ipotesi in cui giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01). Tali situazioni di fatto sono risultate indimostrate nel caso di specie. Posto quanto precede e segnalato il carattere aspecifico del riferimento, nemmeno sviluppato con un qualche argomento concreto, allo stato di necessità, non può, per il resto, non ribadirsi che è configurabile l'esimente della legittima difesa soltanto qualora l'autore del fatto versi e ciò non è accaduto nel caso di specie in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione, sicché essa non ricorre quando l'autore del reato avrebbe potuto non avvicinarsi al luogo del fatto o comunque allontanarsi dallo stesso ed evitare il confronto (Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Calì, Rv. 272080 01; Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Di Giulio, Rv. 223441 -01). Tale approdo determina che anche le censure svolte, in via subordinate, in tema di esimente si rivelino prive di fondamento. In particolare, si osserva che l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Di IC, Rv. 279344 02). La complessiva doglianza così esaminata deve, pertanto, considerarsi 14 infondata.
5. Un'ulteriore parte del terzo motivo ha criticato la mancata derubricazione dell'omicidio, da volontario in preterintenzionale. Tuttavia, è da osservare che, al di là dell'ammissibilità, o meno, del novum insito nella corrispondente prospettazione (dal momento che, in appello, la difesa aveva sostenuto l'omicidio colposo, posto in correlazione con l'eccesso di legittima difesa), resta dirimente il rilievo che la volontarietà dell'atto di uccisione è stata motivata nella sentenza di appello in modo tanto perentorio quanto persuasivo e, di certo, non manifestamente illogico: che l'azione di sparo fosse stata finalizzata all'uccisione - hanno ribadito i giudici di secondo grado - è dimostrato dalla parte del corpo a cui è stato diretto il proiettile, ossia il collo della vittima. La Corte di merito ha congruamente svalutato anche la deduzione della difesa secondo cui la direzione di sparo ben poteva essere stata proiettata verso il braccio, poiché si è replicato l'intenzione di ferire soltanto la vittima - avrebbe potuto, in un diverso contesto, desumersi ove il colpo fosse stato diretto a una gamba, essendo invece anomala la condotta di chi per ferire miri al braccio, poiché, per comune esperienza, la generica direzione di sparo verso il braccio è tale da portare con sé il rischio di attingere il busto della vittima e, con esso, organi vitali. È risultato, al contrario, ineludibile il rilievo che, nel caso in esame, AI aveva sparato ad altezza d'uomo, attingendo la vittima in una delle zone corporee maggiormente vulnerabili, ossia il collo, zona peraltro non immediatamente connessa alle braccia. Sull'argomento è principio di diritto da condividere e riaffermare quello secondo cui si commette il delitto di omicidio volontario e non quello di - omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida - quando la condotta dell'agente, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte sua anche solo dell'eventualità che dal suo comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo (Sez. 5, n. 11946 del 09/01/2020, Caciula, Rv. 278932-01). -Nel presente caso motivatamente esclusa, anche sulla base del convincente recepimento dei dati scaturenti dagli esiti captativi, dichiarativi e tecnici acquisiti nel corso delle indagini preliminari, una qualsivoglia portata determinante all'influenza della condotta della vittima e dei suoi sodali su quella dell'imputato, alfine concretatasi nell'esplosione del colpo di pistola letifero - la prospettiva della natura preterintenzionale dell'omicidio è stata scartata in modo incensurabile, giacché l'azione integrata da IM AI, per come accertata 15 nei sensi suindicati, non è risultata in alcun modo essere stata diretta al solo ferimento della vittima, ma ha comportato il sicuro inserimento nel consapevole spettro volitivo dell'agente anche della finalizzazione omicida della condotta. La corrispondente censura va, di conseguenza, disattesa.
6. Va, in relazione ad altra censura inserita nel medesimo motivo, considerata immune da vizi anche la motivazione resa dalla Corte di assise di appello nella parte in cui ha ribadito la mancanza delle condizioni di fatto e di diritto idonee a legittimare il riconoscimento in favore di IM AI delle circostanze attenuanti dell'avere agito per motivi di particolare valore morale e sociale e/o di avere agito in stato d'ira.
6.1. Sotto il primo profilo, è stata persuasivamente esclusa ogni possibilità di ritenere applicabile la fattispecie attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 1, cod. pen. dal momento che è stato acclarato in punto di fatto che la primaria spinta alla commissione del gravissimo delitto in esame è stata per AI di matrice certamente egoistica, non primariamente al fine di salvaguardare la libertà del congiunto, impregiudicata ogni ulteriore riflessione sulla, pure evidenziata dalla Corte di merito, incommensurabilità (anche per l'identificazione e l'apprezzamento della reale portata finalistica dell'azione) fra l'esigenza di evitare la perdurante compressione della libertà di movimento del LL e la condotta, rivelatasi omicida, posta in essere dall'imputato. che rinviene6.2. Sotto il secondo profilo, dirimente è la puntualizzazione un solido radicamento nell'orientamento di legittimità per la quale l'accettare o - il portare una sfida per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo a un risentimento impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, stante l'illiceità del comportamento di sfida, seppur occasionato da un precedente fatto dell'avversario (Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137 - 03): e i giudici di appello hanno acclarato in modo argomentato che IM AI aveva ucciso AP dopo avere accettato la sfida del clan avverso ed essersi predisposto, armandosi, ad affrontarne gli adepti. D'altro canto, essendo stato dimostrato che il primo movente dell'azione omicida di AI si era identificato con la volontà di riaffermazione della sua caratura criminale contro gli avversari, fondatamente la Corte di assise di appello ha argomentato anche in merito alla carenza di qualsiasi adeguatezza fra l'elemento dedotto come innescante lo stato d'ira e la reazione dedotta tale - rivelatasi omicidiaria. In tal senso, mette conto osservare che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione occorrono lo stato d'ira, costituito da 16 un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il fatto ingiusto altrui, il fatto ingiusto altrui, che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale, nonché il rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta, di guisa che lo squilibrio fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso non sia talmente grave e macroscopico da escludere lo stesso stato d'ira oppure il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (v., pur con inflessioni articolate, Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823 01; Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894-02). Pure la corrispondente, complessiva doglianza è, quindi, priva di fondamento.
7. Sono, infine, inammissibili le ultime due censure che pure compongono la terza doglianza introdotta con l'impugnazione proposta da IM AI.
7.1. In primo luogo, la decisione di ritenere sussistente e, quindi, operante la recidiva contestata all'imputato è stata confermata dai giudici di appello con un discorso giustificativo argomentato e basato sulle connotazioni del cursus criminale di AI (pagg. 51-52), del tutto dimostrativo della ragione per la quale il gravissimo delitto accertato in questo processo si è posto, alla luce dei vagliati criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in un rapporto concreto con i reati accertati in forza delle precedenti condanne, in una proiezione chiaramente indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, tale da aver influito quale fattore criminogeno per la commissione dell'omicidio oggetto di processo. In definitiva, il ricorrente non ha istituito un confronto effettivo con tutte le corrispondenti articolazioni giustificative esposte nella sentenza impugnata, limitandosi a una critica del tutto generica.
7.2. In secondo luogo, la protesta inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche appare meramente reiterativa di questioni debitamente e congruamente esaminate dai giudici del merito. La Corte territoriale ha valutato gli elementi che l'imputato adduceva a sostegno della sua istanza di attenuazione, ex art. 62-bis cod. pen., del carico sanzionatorio (in particolare, il dedotto contegno collaborativo e confitente) svalutandone in modo argomentato la valenza ai presenti fini e, tenuto conto dell'assenza di concreti indicatori di segno effettivamente positivo, nonché ponderata in senso negativo la complessiva personalità di AI, alla luce dei 17 precedenti penali pure attentamente considerati, ha concluso per la conferma del diniego delle invocate attenuanti generiche, nel solco del ragionamento già svolto dal primo giudice. Posto ciò, è da considerare che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito può limitarsi a prendere in esame -tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. - quello che ritiene nel caso concreto dotato di rilievo preminente e atto a determinare, o meno, il riconoscimento delle medesime, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). In questo senso, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo necessario e sufficiente che la decisione di merito con motivazione insindacabile in sede di legittimità, ove essa sia non contraddittoria dia conto, - anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da questa sua valutazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01). La Corte di assise di appello si è determinata nel pieno rispetto di tali principi, sicché le censure, soltanto rivalutative, sviluppate dal ricorrente sul tema non superano nemmeno il vaglio di ammissibilità.
8. In conclusione, l'impugnazione di IM AI deve essere, nel suo complesso, rigettata.
8.1. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. -8.2. Questa conclusione determina la conseguenza che quanto al regolamento delle spese del grado relativo alla posizione delle parti civili AN AP e AZ CI, da un lato, e DO AP, in proprio e quale rappresentante legale della figlia minore IA AP, dall'altro, i quali hanno svolto attività processuale in questa sede - le spese stesse vanno poste a carico del ricorrente IM AI, anche qui soccombente rispetto all'azione civile dalle suddette parti proposta nei suoi (soli) confronti. Dette spese sono da liquidarsi, per l'unitaria difesa delle parti civili AN AP e AZ CI, nell'opportuna misura di euro 5.000,00, calcolata (ex artt. 12 e 16 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, anche dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147) in relazione alle voci precisate nella nota depositata, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e delle questioni trattate, oltre che del numero di due delle parti rappresentate. 18 Anche per la difesa relativa alla posizione di DO AP e di IA AP, come dal padre rappresentata, va effettuata l'opportuna liquidazione dei compensi professionali nella eguale misura di euro 5.000,00. Ai compensi professionali non va aggiunto il, non richiesto, ristoro di spese borsuali. Spettano alla difesa delle parti civili gli accessori di legge, ossia (ex art. 2 d.m. cit.) il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre all'IVA e al contributo per la Cassa Previdenziale, da computarsi sull'imponibile.
9. Trascorrendo all'impugnazione proposta nell'interesse di CO LO, in ordine ai primi due motivi, volti a censurare la statuizione che ha inquadrato nella fattispecie del sequestro di persona la condotta antigiuridica del suddetto imputato che, insieme ai concorrenti nel medesimo reato, aveva per - un tempo ritenuto apprezzabile limitato la libertà di movimento di ND AI - e a prospettarne, in subordine, la derubricazione nel delitto di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen., va in premessa puntualizzato che per questo reato, per quanto il relativo titolo risulti interessato dalla novità costituita dal disposto dagli artt. 2 e 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha ampliato il catalogo dei reati procedibili a querela della persona offesa (non inserendovi però le lesioni personali aggravate dall'uso delle armi) - l'avvenuta costituzione di parte civile di ND AI, immanente nel processo, nei confronti di LO fa sì che non si ponga l'esigenza della verifica ulteriore della sussistenza dell'istanza di punizione (Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Antonelli, Rv. 284616 - 01). Peraltro, le censure di inquadramento atomistico e sostanzialmente parcellizzato in modo illogico del complessivo coacervo di elementi di prova rilevanti per la qualificazione del reato di sequestro di persona (di cui al capo B- bis) si infrangono sulla constatazione della precisa, articolata e coerente motivazione resa dai giudici di appello, anche mediante richiamo delle circostanze analizzate dal primo giudice, onde pervenire alla conclusione dell'avvenuta consumazione del delitto di sequestro di persona, non derubricabile in quello di violenza privata, commesso, fra gli altri, da LO ai danni di ND AI, con compiuto accertamento, confermato dai giudici di appello alla stregua di tutte le evidenze disponibili, facendo perno sulle dichiarazioni di AL ZA, amico di ND AI, sull'analisi critica della condotta in concreto tenuta dalla persona offesa e sulla disamina delle immagini del sistema di videosorveglianza. La testimonianza di ZA è stata considerata utilizzabile con ragionamento restato insuperato e non più revocato in dubbio dal ricorrente. Inoltre, sono state spiegate le ragioni per le quali la narrazione di ZA è stata considerata 19 nettamente più credibile rispetto alla versione fornita dalla persona offesa, sia per il carattere intrinseco delle dichiarazioni (ND AI aveva sostenuto di non conoscere alcuno dei soggetti che lo avevano aggredito e sequestrato ad eccezione del defunto AP), sia per l'assodato disinteresse connotante la posizione del teste, a differenza di quella di ND AI, per la situazione concreta in cui questi si era venuto a trovare. Sono state valutate dalla Corte territoriale le immagini del sistema di videosorveglianza e i giudici di appello hanno considerato che, nelle condizioni date, ND AI era stato costretto, sotto minaccia, da AP e da LO a recarsi al luogo dell'appuntamento. E si è considerato che la testimonianza, ritenuta attendibile, di ZA aveva fatto emergere che questi aveva contestualmente saputo da ND AI che a ingiungergli di recarsi nel luogo, ove era stato poi sequestrato, erano stati CO (LO) e TI (AP). Ivi giunto, ND AI era poi restato per un tempo apprezzabile in balia di quattro persone, ossia i suddetti AP e LO, nonché LA e SC, i quali, oltre a sopravanzarlo nel numero, esibivano un machete e almeno un coltello, sicché, pur trovandosi in luogo che vedeva la presenza di altre persone, ND AI era stato posto in condizioni di non potersi liberamente allontanare, dovendo forzosamente restare nel dominio di LO e dei coimputati, in modo da indurre IM AI a raggiungere quello stesso luogo. In tal senso la mancata inibizione alla persona offesa dell'uso del cellulare, non soltanto non è stata considerata quale dato di controindicazione nella verifica della compressione della libertà di movimento di ND AI, ma è stata ritenuta aver integrato lo strumento che, obbedendo alle imposizioni dei sequestratori, la vittima doveva usare e, sotto costrizione, aveva usato per sollecitare l'arrivo del LL in loco. A fronte dell'adeguato e lineare discorso giustificativo offerto dalla Corte di assise di appello, le contrarie prospettazioni avanzate dal ricorrente non tengono nel dovuto conto il principio di diritto al quale si sono attenuti i giudici del merito secondo cui il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, in quanto è sufficiente che l'attività anche meramente intimidatoria o l'apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica di quest'ultima, con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione (Sez. 2, n. 11634 del 10/01/2019, Capatti, Rv. 276058 - 01; Sez. 4, n. 7962 del 20 06/12/2013, dep. 2014, L., Rv. 259278 -01). Né la Corte di assise di appello, attesa la compiuta ricostruzione in fatto della complessiva vicenda limitatrice della libertà di movimento consumatasi ai danni di ND AI, avrebbe potuto fondatamente qualificare il fatto - non come sequestro di persona, bensì come violenza privata: il limitato arco di tempo in cui la costrizione è perdurata è stato ritenuto apprezzabile dai giudici del merito e si era dimostrato utilmente impiegato dagli autori del reato per attirare nella stessa zona il LL della vittima, come era stato confermato dalla constatazione che ND AI aveva potuto recuperare la libertà di movimento soltanto quando era arrivato IM AI. Una volta assodata la concreta e apprezzabilmente duratura limitazione della libertà di movimento della vittima, coerentemente la Corte di merito non ha proceduto a derubricare il reato di sequestro di persona. Si deve, sul punto, richiamare e riaffermare il principio di diritto secondo cui il reato di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con quello di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento del soggetto passivo. Di conseguenza, per il principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento, giacché in questo caso si configura precisamente e soltanto il delitto di sequestro di persona (Sez. 5, n. 44548 del 08/05/2015, T., Rv. 264685 01; Sez. 5, n. 10543 del 31/10/2014, dep. 2015, Pizzardi, Rv. 263453 01). Pertanto, l'accertamento della netta limitazione della libertà di movimento di ND AI anche da parte di CO LO ha giustamente condotto i giudici dei due gradi di merito a sussumere il reato in esame sotto la veste disciplinata dalla norma incriminatrice di cui all'art. 605 cod. pen.: i primi due motivi del ricorso si rivelano, dunque, privi di fondamento giuridico. 10. Passando al terzo motivo, esso è inammissibile. Con la doglianza la difesa di LO ha dedotto la violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e il vizio di motivazione per la mancata esclusione della corrispondente aggravante speciale, svolgendo poi gli argomenti che, a suo avviso, supportano la tesi dell'insussistenza degli elementi costitutivi della circostanza stessa. 21 Sennonché la Corte di assise di appello non ha rigettato il corrispondente motivi di gravame, ma lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stata indicata alcuna precisa ragione per la quale la circostanza aggravante speciale avrebbe dovuto essere esclusa, dopo che il primo giudice aveva offerto un'articolata motivazione per giustificare l'evenienza della circostanza stessa. Questa pregiudiziale ratio decidendi non ha formato oggetto di alcuna contestazione specifica da parte del ricorrente, il quale - senza contrastare la -ha riproposto in modo rotatorio le suindicata determinazione di inammissibilità ragioni che, secondo la sua prospettiva, avrebbero dovuto giustificare l'elisione della circostanza. certamente non con motivoNon avendo contrastato in alcun modo specifico la dichiarazione di inammissibilità emessa dai giudici di secondo grado con riferimento al corrispondente motivo di appello, la doglianza formulata dal ricorrente non è, a sua volta, idonea a superare il vaglio di ammissibilità. 11. Circa il quarto motivo del ricorso di LO, teso a criticare la sentenza impugnata per aver mancato di cogliere l'assenza di giustificazione del coinvolgimento del suddetto imputato quale concorrente nelle lesioni inferte ad ND AI, la doglianza trova nell'adeguata motivazione esposta dai giudici di appello una netta smentita. Invero, la Corte di merito ha confermato la responsabilità di LO anche per le lesioni in danno di ND AI (reato di cui al capo C). evidenziando, all'esito della valutazione delle prove raccolte, che l'imputato, oltre ad aver coadiuvato AP nel costringere la persona offesa a giungere sul posto e a trattenerlo ivi, al momento dell'aggressione, aveva passato a AP il machete utilizzato nell'aggressione alla persona offesa e poi aveva anche passato al LA il coltello che aveva in precedenza prelevato dal camion della rivendita mobile di panini, così fornendo un indubbio contributo concreto, quanto meno per l'irrobustimento della determinazione dei concorrenti, incoraggiandone e favorendo la corrispondente azione lesiva ai danni della vittima. Si osserva, in via assorbente, che, in tema di concorso di persone nel reato, il contributo psichico rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen., in caso di azione collettiva, deve essere espressivo della condivisione dell'evento, manifestatasi in forma solo verbale o accompagnata da manifestazioni esteriori diverse dalla condotta tipica, ed è quello che si rivela consapevolmente idoneo a semplificare o agevolare l'ideazione o l'esecuzione dell'azione, anche se solo nei confronti di una parte consistente di compartecipi (Sez. 1, n. 6237 del 15/09/2021, dep. 2022, Dell'Aquila, Rv. 282620 -01). 22 La Corte di merito si è congruamente attenuta a queste coordinate ermeneutiche nel ritenere dimostrato il concorso del ricorrente nel reato di lesioni in danno di ND AI. 12. In ordine al quinto e ultimo motivo dell'impugnazione proposta nell'interesse di LO, esso volto a criticare il confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche - si palesa inammissibile per aspecificità. La Corte territoriale, con argomentazioni tanto concise quanto precise, ha chiaramente spiegato che l'incensuratezza non avrebbe potuto giustificare, per sé stessa, il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., in ragione dell'espresso disposto normativo in tal senso, che non erano emersi altri elementi positivamente valutabili in relazione alla posizione di LO e che infine il contesto criminale mafioso in cui l'imputato aveva programmato e portato a esecuzione le condotte antigiuridiche accertate integrava, piuttosto, un indicatore contrario al riconoscimento delle attenuanti stesse. Il ricorrente, adducendo che i giudici di appello non avrebbero preso in considerazione gli elementi favorevoli che avrebbero potuto fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche, non ha indicato quali fossero gli indicatori da lui dedotti e, in thesi, trascurati;
ancor prima, non ha specificamente contrastato la valutazione già di per sé sufficiente - degli - indicatori negativi che pure ha fondato la decisione di conferma del diniego. Ciò ha reso la doglianza priva della necessaria specificità. 13. Le considerazioni svolte fanno sì che anche il ricorso proposto da CO LO debba essere, nel suo complesso, rigettato, con la sua conseguente condanna al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen. 14. Quanto all'impugnazione proposta nell'interesse di IC NO, condannato in ordine al reato di favoreggiamento personale a vantaggio degli altri imputati per le sue dichiarazioni adiuvanti onde consentir loro di eludere le investigazioni dell'Autorità, la prima doglianza non può ricevere consenso. La Corte di assise di appello ha sviluppato un consistente e analitico tessuto argomentativo per spiegare le ragioni fondanti la sussistenza del favoreggiamento personale e l'inadeguatezza della ritrattazione. Sono emersi i motivi per i quali NO, dipendente di GI ES nella rivendita mobile di panini, collocata il 25 aprile 2019 in Maglie, all'angolo fra via Montegrappa e via Don Sturzo, pur avendo avuto certamente la piena possibilità di assistere a tutto lo sviluppo dei fatti, aveva omesso di riferire agli inquirenti ogni elemento utile all'immediato e proficuo svolgimento delle investigazioni e 23 alla conseguentemente immediata identificazione dei responsabili dei vari reati: è stato assolutamente chiarito che non poteva sfuggire a IC NO che il gruppo capeggiato da AP aveva dapprima interagito in modo antigiuridico nei confronti di ND AI e che, poi, non poteva essergli sfuggita la successiva fase cruenta innescata dall'arrivo nella zona della BMW di IM AI;
nulla aveva riferito circa il fatto che AP era armato di machete e che LO aveva prelevato proprio dall'interno della paninoteca mobile un coltello, così come aveva omesso addirittura di riferire della presenza sul posto di LO e di SC, così corroborando a posteriori la scelta di AP e dei suoi sodali che avevano costretto ND AI e poi attirato IM AI in quel luogo, sicuri di contare sull'omertà di chi gestiva il punto vendita ivi sito. D'altro canto, il ricorrente, adducendo di aver poi integrato un'efficace ritrattazione, ha finito per convenire sull'avvenuta commissione della condotta integratrice della fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen. Peraltro, con riferimento alla seconda parte della doglianza, i giudici di appello hanno spiegato esaurientemente perché le spontanee dichiarazioni poi rese da NO il 27.05.2020 non abbiano integrato l'invocata ritrattazione, per gli effetti di cui all'art. 376 cod. pen. In effetti, con tali dichiarazioni, NO si era limitato ad ammettere che aveva visto AP, ferito, venirgli incontro, ma aveva continuato a tacere sull'intera scena relativa ai delitti che si erano susseguiti fino al ferimento, poi risultato letale, di AP, nonché sulla frase rivendicativa pronunciata poi dallo stesso IM AI, frase che egli - incontestabilmente restato presente nel punto vendita aveva certamente udita. - Su tale versante, la doglianza sviluppata dal ricorrente non ha contrastato con argomenti concreti il ragionamento che ha sorretto la sentenza impugnata. E, se si dà per assodato che, a tutto concedere, le dichiarazioni susseguenti rese da NO non sono andate oltre una molto parziale ammissione dei fatti, l'evenienza della causa di non punibilità di cui all'art. 376 cod. pen. è stata correttamente esclusa dalla Corte di merito, dovendo al riguardo ribadirsi che non costituisce ritrattazione la parziale ammissione dei fatti veri (così già Sez. 6, n. 6347 del 10/01/1980, Stagnari, Rv. 145354 - 01; fra le successive, Sez. 6, n. 38528 del 04/05/2018, Cammarata, non mass.). Il motivo è, quindi, infondato. 15. In ordine al secondo motivo, deve dissentirsi dalla prospettazione del ricorrente che ha denunciato come apparente e reiterativa la motivazione con cui la Corte territoriale ha negato l'esclusione della recidiva invocata dalla difesa. Le ragioni poste alla base di questa scelta non possono reputarsi apparenti o 24 inconsistenti, giacché la Corte di merito, certo concordando con quanto aveva affermato il primo giudice, ha sottolineato che il favoreggiamento accertato in questo processo ha costituito l'espressione specifica della perdurante inclinazione al delitto evidenziata da NO, non potendo affatto ritenersi occasionale la relativa condotta con riferimento al contesto criminale con cui, in modo non casuale, si era estrinsecata la sua attività favoreggiatrice;
tale assunto si è coniugato con la specificazione che i precedenti penali a suo carico in materia di violazione della normativa sugli stupefacenti hanno riguardato un'attività afferente anche alla vicenda alla base del presente processo, con l'effetto che l'atteggiamento reticente dell'imputato oggetto dell'attuale accertamento era coordinato all'agevolazione della prosecuzione di quella stessa attività illecita. Constatato quanto precede, si ribadisce che, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che egli affermi, sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012,) Rv. 251690 - 01), e tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01). Avendo i giudici di appello fatto retto governo di questi principio motivando in modo sufficiente e non illogico circa la ragione per la quale non hanno ritenuto di escludere la recidiva per NO, la doglianza proposta sul punto dal ricorrente si rivela priva di fondamento. 16. Corollario dell'esposto scrutinio è che pure il ricorso di IC NO deve essere rigettato, con il pagamento delle spese processuali a suo carico.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente AI IM alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in favore di AP AN e CI AZ in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge, e in favore di AP DO in proprio e per la figlia minore AP IA in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presidente IN CANCELLERIA Angela IO ZO SI Angel Tardis 26 LUG 2023 IL CANCELLIERE ESPERTO 25 SI HI
udita la relazione svolta dal Consigliere NZ SI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
uditi i difensori: l'avvocato LUIGI CORVAGLIA, difensore delle parti civili, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso di AN e ha deposita le conclusioni e le corrispondenti note spese;
l'avvocato GIUSEPPE MAGLIOCA, per delega dell'avvocato CARLO FIORIO, per il ricorrente AN, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 21 aprile 2022, la Corte di assise di appello di Lecce ha parzialmente riformato la decisione resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce il 9 giugno 2020 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva giudicato, fra gli altri, IM AI, CO LO e IC NO, imputati dei seguenti reati: 1) AI, in ordine al reato di omicidio volontario in danno TI AP, da lui attinto con un colpo di pistola al collo, in regione sovragiugulare, in Maglie e poi deceduto in Scorrano, in data 25 aprile 2019, e al reato di esplosione pericolosa (artt. 575 e 703 cod. pen.: capo A); ai reati di detenzione e di porto illegali aggravati della pistola calibro 6,35 con cui aveva compiuto la condotta indicata al capo precedente nel tempo e nel luogo suddetti (artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, e 61, n. 2, cod. pen.: capo B); con la recidiva reiterata;
2) LO, in ordine al concorso con TI AP, TO SC, ND LA e IO US nei reati di sequestro di persona aggravato in danno di ND AI e di porto ingiustificato in luogo pubblico di un machete (artt. 112, n.1, 605, 61, nn. 1 e 5, cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, 416-bis.1 cod. pen.: capo B- bis), al concorso nel reato di lesioni personali aggravate in danno dello stesso ND AI, attinto con un coltello al cuoio capelluto, in guisa tale da cagionargli una ferita lacero-contusa, guaribile in giorni 15 (artt. 112, n. 1, 582, 585, 61, nn. 1 e 5, 416-bis.1 cod. pen.: capo C), nonché al concorso nel reato di lesioni personali aggravate in danno di IM AI, attinto con coltelli e strumenti atti ad offendere in quattro diverse parti del corpo, in guisa tale da provocargli ferite guaribili in giorni 15 (artt. 112, n. 1, 582, 585, 61, nn. 1 e 5, 416-bis.1 cod. pen.: capo D), in Maglie, il 25 aprile 2019; 3) NO, in ordine al reato di favoreggiamento personale, per avere aiutato tutti i suddetti imputati a eludere le investigazioni dell'Autorità nel corso delle sommarie informazioni testimoniali rese il 25 aprile 2019, ore 5:50, ai Carabinieri di Maglie il 25 aprile 2019 (capo F); con la recidiva reiterata.
1.1. Il Giudice dell'udienza preliminare aveva dichiarato IM AI colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuta la contestata recidiva, applicata la diminuente del rito, lo aveva condannato alla pena di anni sedici, mesi cinque, giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 575 cod. pen., alla pena di anni due, mesi dieci, giorni venti di reclusione per i reati in materia di armi di cui al 2 capo B) e alla pena di euro 60,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 703 cod. pen. con le pene accessorie e la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre, a pena espiata, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili AN AP, nella misura di euro 300.000,00, AZ Piccino, nella misura di euro 300.000,00, e DO AP, nella misura di euro 150,000,00, oltre interessi legali, dalla liquidazione al soddisfo;
inoltre aveva dichiarato, fra gli altri, LO colpevole dei reati ascrittigli, unificati in continuazione, escluse le aggravanti di cui all'art. 112, n. 1, e 61, n. 1, cod. pen., e, computata la diminuente del rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi cinque, giorni dieci di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore di ND AI, nella misura di euro 10.000,00, oltre interessi legali, dalla liquidazione al soddisfo;
infine, aveva dichiarato NO colpevole del reato ascrittogli e, computata la diminuente del rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione.
1.2. La Corte di assise di appello, in virtù della parziale riforma, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. contestata ai reati ascritti (anche) a LO, ha eliminato il relativo aumento di pena e ha rideterminato la pena inflitta (anche) a LO in quella di anni uno, mesi quattro di reclusione, mentre ha confermato nel reato l'impugnata sentenza. Le conformi, sul punto delle responsabilità, conclusioni raggiunte dalle sentenze di merito hanno ascritto alla consapevole e volontaria condotta di IM AI l'uccisione di TI AP, non avendo formato, nel corso del giudizio di secondo grado, oggetto di contestazione l'esplosione da parte del suddetto imputato del colpo di pistola che aveva attinto la vittima e si era rivelato mortale. La Corte territoriale, vagliata l'impugnazione del suddetto IM AI, ha escluso di poter riconoscere la causa di giustificazione della legittima difesa, reale o putativa, o anche l'eccesso colposo di tale esimente, avendo reputato preminente e ostativa l'accettazione dello scontro con gli avversari deliberata dall'imputato alla base della sua condotta antigiuridica. Sono state anche escluse le circostanze attenuanti dei motivi di particolare valore morale e sociale e della provocazione. L'appello del suddetto imputato non è stato accolto neanche in punto di chiesta esclusione della recidiva e di negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'accoglimento del gravame interposto dal medesimo imputato è stato circoscritto alla sola riduzione della pena irrogatagli dal primo giudice. Quanto alla posizione di CO LO, i giudici di appello hanno considerato incensurabile la qualificazione come sequestro di persona dell'azione 3 con cui questo imputato e i suoi concorrenti avevano privato della libertà di movimento per un tempo stimato apprezzabile ND AI. Il motivo di appello avente ad oggetto la contestazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è stato ritenuto inammissibile. È stato, poi, condiviso l'approdo raggiunto dal primo giudice là dove aveva ascritto anche a LO i reati di lesioni personali, non soltanto in danno di IM AI, ma anche in danno di ND AI, essendosi evidenziato, al riguardo, il rilievo di specifiche e peculiari condotte messe in essere personalmente da LO in riferimento al rafforzamento della determinazione dei complici e all'apprestamento degli strumenti lesivi che avevano cagionato le ferite alle persone offese, nonché là dove aveva negato pure a questo imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Quanto all'imputato NO, i giudici di appello hanno considerato sussistente la sua penale responsabilità in merito al favoreggiamento contestatogli e hanno escluso che la ritrattazione dibattimentale, soltanto parziale, potesse reputarsi idonea a escluderne la punibilità. Neanche per questo imputato si sono stimate sussistenti dalla Corte di assise di appello le condizioni per l'esclusione della recidiva.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il difensore di IM AI chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a più motivi, di seguito richiamati.
2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 194 e 195 cod. proc. pen., la cui osservanza si prospetta stabilita a pena di inutilizzabilità. Per individuare il movente della condotta di IM AI la Corte di merito si è riferita alla volontà dell'imputato di regolare i conti con coloro i quali si opponevano alla sue mire espansionistiche nel mercato degli stupefacenti e, in tale prospettiva, ha fatto leva sulla conversazione intercorsa tra TT CC e TO US, captata il 27 aprile 2019 nella Fiat Punto del primo, con riguardo alla cerimonia di affiliazione di AI: tuttavia, non è stato considerato che si trattava di una mera dichiarazione de relato da parte di soggetto esterno alla criminalità brindisina, basata esclusivamente su voci correnti e non circostanziate;
né il riferimento fatto dai giudici di appello alle conoscenze degli intranei in materia relativa a settori vitali del gruppo criminale era dotato di fondamento giuridico, essendo i conversanti soggetti aderenti al diverso clan AM, sicché l'affiliazione di AI non costituiva questione vitale per quel clan. Lo stesso discorso vale, secondo la difesa, per la conversazione del 26 aprile 2019 in cui CC aveva riferito di una frase attribuita a IM AI e posta 4 a fondamento del movente omicidiario, anche in questo caso CC affermando cose per sentito dire senza indicare la fonte diretta, sempre su argomenti non riguardanti settori vitali del gruppo criminale.
2.2. Con il secondo motivo si prospetta la mancanza di motivazione sulla sussistenza delle cause di giustificazione della legittima difesa e dello stato di necessità. Dalla valutazione delle risultanze esposte dal consulente tecnico del Pubblico ministero (dott. Tortorella) circa l'obliquità del tramite di ingresso del proiettile nel collo della vittima e la conseguente collocazione di AP in posizione fronteggiante l'aggressore e con il tronco flesso in avanti doveva trarsi, secondo la difesa, la conclusione che la posizione della vittima era ben compatibile con il suo atto di sferrare un colpo di machete ai danni di AI: la sentenza di primo grado, che aveva ascritto invece quella traccia alla lieve inclinazione del piano stradale, era stata contrastata con l'atto di appello in cui si era esplicitata l'irrilevanza di tale modesto dislivello stradale in relazione alla vicinanza delle due persone, ma su tale questione la Corte territoriale non si è pronunciata. Né i giudici di appello si sono espressi sottolinea il ricorrente sulla sollevata questione di utilizzabilità della dichiarazione di CC se non formulando inconferenti congetture. Ancora, nessuna delle sentenze di merito aveva preso in considerazione la sussistenza dello stato di necessità, pur essendo stato sostenuto che AI aveva commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale del danno grave alla persona. Né, in ogni caso, è stato preso in esame lo stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto, in cui l'imputato aveva agito.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di una serie di norme, vale a dire gli artt. 52, 55, 62, 62-bis, 99, 589 e 584 cod. pen.
2.3.1. La difesa evidenzia la necessità di porre al centro dell'analisi la stretta consecutio fra il sequestro di persona perpetrato ai danni del LL dell'imputato e la condotta di IM AI, essendo stato proprio il reato ai danni di ND AI l'antecedente storico del suo spostamento da Cursi a Maglie;
si sottolinea, poi, che la complessiva susseguente fase in cui - l'imputato, arrivato in loco, era stato attaccato da AP e dagli altri soggetti, aveva subito lesioni al pari del LL e aveva esploso il colpo di pistola, che aveva attinto AP, nonché si erano apprestati i soccorsi a quest'ultimo e, poi, al Pronto soccorso dell'Ospedale di Scorrano si era comunicata la morte del ferito era durata, in tutto, quindici minuti. Proprio il descritto, ristrettissimo intervallo temporale, che racchiudeva addirittura in un minuto la fase cruenta, dall'arrivo di IM AI 5 all'esplosione del colpo di pistola, costituisce, per il ricorrente, il segnale della sua reazione legittima all'ingiusta aggressione, che lo aveva attinto anche direttamente, come da lesioni cutanee riportate e lacerazioni del suo giubbotto. Vengono contrastate le argomentazioni contrarie svolte nella sentenza impugnata nel senso che il fatto che egli si fosse presentato armato era stato determinato dal solo scopo dissuasivo;
non era fondata l'affermazione che IM AI avesse accettato la sfida lanciatagli dagli avversari, giacché non si era verificato un combattimento ad armi pari, il sequestro del LL avendo posto l'imputato in condizioni di minorata difesa;
l'imputato non aveva avuto la possibilità di rivolgersi alle Forze dell'ordine, in ragione della contratta dinamica temporale del fatto, rispetto a cui l'intervento dei tutori dell'ordine avrebbe richiesto tempo e posto vieppiù in pericolo ND AI, sicché il sommarsi della pericolosità del sodalizio criminale a cui appartenevano gli aggressori e l'inattività di chi avrebbe dovuto intervenire istituzionalmente avrebbero dovuto far ritenere logico il comportamento dell'imputato; l'immediato allontanamento dal teatro dello scontro era stato determinato, non dal disinteresse per la sorte del LL, ma dal timore per la propria incolumità; nessuna valenza avrebbe dovuto annettersi alla presunta affiliazione in carcere dell'imputato a un clan brindisino, sia per la già evidenziata inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, sia per la molto più specifica smentita del fatto che aveva dato CO AM, figlio del capo dell'omonimo clan, PE AM. Il carattere assiomatico che ha viziato il ragionamento dei giudici di appello si ripercuote, secondo la difesa, sulla considerazione volta illogicamente, da parte loro, a escludere in radice anche l'evenienza della legittima difesa putativa.
2.3.2. Sotto altro aspetto, la motivazione viene censurata dal ricorrente per non avere esaminato in modo effettivo il contenuto della confessione dell'imputato, il quale aveva precisato di aver mirato al braccio: se avesse dato credito a tale dichiarazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto concludere che si era trattato, comunque, di omicidio preterintenzionale, del tutto apodittica apparendo l'obiezione secondo cui, se avesse voluto soltanto impedire all'antagonista di colpirlo, l'imputato avrebbe sparato in direzione delle gambe.
2.3.3. Ancora, secondo la difesa, la sentenza impugnata è criticata per avere omesso di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti di cui all'art. 62, n. 1 e n. 2, cod. pen., non riuscendo le osservazioni nella motivazione su tali punti a contrastare, per un verso, l'evidenza delle ragioni di particolare valore - morale e sociale, relative alla protezione del LL, che avevano spinto l'imputato a scontrarsi con la vittima e, per altro verso, l'evenienza dello stato che non andava considerato alla stregua di un'esimente determinato d'ira - - dalla suddetta condizione in cui si era venuto a trovare IM AI, attivatosi 6 per salvare il congiunto, senza alcuna accettazione dell'altrui sfida.
2.3.4. La decisione di secondo grado, secondo il ricorrente, è viziata anche per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'imputato si fosse consegnato spontaneamente e avesse ammesso di avere sparato, dati di fatto illogicamente svalutati dai giudici di merito.
2.3.5. Del pari, il ricorrente sottopone a censura la mancata esclusione della -per contro recidiva reiterata, applicata facendo riferimento al insussistente movente di spaccio degli stupefacenti e all'immotivata valorizzazione di antichi precedenti riferiti all'epoca in cui AI non era ancora maggiorenne. Travisante per omissione è reputata la valorizzazione da parte della Corte di assise di appello della conversazione captata il 2 maggio 2019 intercorsa tra CO AM e IA SC circa il fatto che l'imputato aveva sparato a AP appena sceso dall'autovettura, senza considerare che CO AM non era presente ai fatti, ma aveva esternato supposizioni, e che invece il colpo di pistola aveva finito per colpire AP in modo non intenzionale, ma per sbaglio, approdo confermato anche dall'ulteriore conversazione, pure captata, intervenuta tra lo stesso AM e TT CC.
3. Il difensore di CO LO ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello e ne ha chiesto l'annullamento sulla scorta di cinque motivi.
3.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 605 cod. pen. e il vizio di motivazione in merito all'accertata evenienza del sequestro di persona. Analizzata la situazione di fatto in cui si era trovato ND AI nella fase in cui si trovava con l'imputato e gli altri soggetti ritenuti suoi concorrenti in attesa dell'arrivo di IM AI, la difesa osserva che in quella fase non si era verificata ai danni della persona offesa una costrizione tale da integrare la fattispecie invece ritenuta dai giudici del merito, facendo, in particolare, carico alla Corte territoriale di aver acceduto a un'interpretazione atomistica degli elementi di prova, senza argomentare in ordine all'uso del cellulare da parte della persona offesa, alla sua possibilità di interlocuzione e, inoltre, alla certa (tanto che ne era derivata l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen.) presenza nel luogo del fatto di terzi estranei (coloro che consumavano presso la paninoteca mobile), per gli effetti che tale presenza determinava, in primo luogo sotto il profilo psicologico, per ND AI: la privazione della libertà per sfociare nel sequestro di persona avrebbe dovuto togliere alla vittima la capacità di determinarsi secondo la propria autonoma e indipendente volontà, in relazione alle particolari circostanze del caso specifico, sicché, nella fattispecie in esame, il luogo pubblico e la presenza di estranei, in numero maggiore rispetto agli autori del reato, avrebbero dovuto indurre i giudici del merito a 7 escludere il reato ipotizzato.
3.2. Con il secondo motivo si prospettano la violazione degli artt. 605 e 610 cod. pen. e il corrispondente vizio di motivazione per l'omessa, in subordine, riqualificazione del medesimo reato in quello di cui all'art. 610 cod. pen. I giudici di appello, secondo il ricorrente, non hanno tenuto conto dell'elemento che caratterizza il delitto di violenza privata: la lesione della libertà psichica di autodeterminarsi del soggetto passivo;
effetto che avrebbe potuto ritenersi determinato nel caso di specie, mentre non si era avuta la decisiva compressione della libertà di locomozione della persona offesa, compressione certamente non intervenuta, perché non si era registrata la privazione della libertà di ND AI per una durata giuridicamente apprezzabile.
3.3. Con il terzo motivo si lamentano la violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e il vizio di motivazione per la mancata esclusione della corrispondente aggravante speciale. La difesa segnala che per la posizione dell'imputato LO non era stata avanzata l'istanza di accesso al rito abbreviato in via condizionata all'acquisizione degli atti relativi al procedimento penale n. 10872/2017. Inoltre, siccome l'aggravante era stata contestata con riferimento alla forma dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, i giudici del merito avrebbero dovuto considerare che per la sua evenienza necessitava l'esistenza reale, non semplicemente supposta, dell'associazione: ebbene sottolinea il ricorrente - la - Corte territoriale ha errato nel ritenere certa l'esistenza dell'associazione, laddove si trattava di un fatto ancora in corso di accertamento, sicché, ove poi si fosse pervenuti alla conclusione dell'insussistenza di quella compagine associativa, la fattispecie aggravata sarebbe rimasta priva del necessario riferimento al soggetto collettivo agevolato.
3.4. Con il quarto motivo si evidenzia la mancanza di motivazione in merito alla sussistenza del concorso dell'imputato LO nel reato di lesioni patite da ND AI. La difesa deduce l'assenza di giustificazione del coinvolgimento del suddetto imputato quale concorrente nelle lesioni inferte ad ND AI, nonostante che con l'atto di appello si fossero avanzate specifiche censure sul punto: il riferimento al concorso morale di LO non è stato supportato da elementi idonei all'affermazione della sua penale responsabilità, dal momento che il ferimento di ND AI si era configurato come fatto ulteriore rispetto al ferimento di IM AI, per cui la Corte territoriale, in merito alla responsabilità dell'imputato per tale fatto ulteriore, non avrebbe potuto limitarsi a formule di stile, ma avrebbe dovuto rendere specifica motivazione.
3.5. Con il quinto motivo la difesa si duole del vizio di motivazione 8 determinato dal contraddittorio diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante LO fosse soggetto incensurato. Fermo restando che la corrispondente valutazione della Corte territoriale si è risolta in un giudizio di fatto, è emersa secondo la difesa · la constatazione - che, in questo caso, non è stata spiegata l'assenza di meritevolezza del riconoscimento delle suddette attenuanti, finalizzate all'adeguamento della pena, avendo i giudici di appello omesso di specificare gli elementi ritenuti determinanti per negare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.
4. Anche il difensore di IC NO ha impugnato la sentenza di appello introducendo, con il suo ricorso, due motivi.
4.1. Con il primo motivo vengono denunciati l'erronea applicazione degli artt. 376 e 378 cod. pen. e corrispondente vizio della motivazione. Analizzando il capo di imputazione e, in relazione allo stesso, le dichiarazioni rese da NO agli inquirenti nell'immediatezza, a fronte della ritenuta integrazione della fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen. da parte del primo giudice, si era dedotto con l'appello che non era dato individuare quali elementi l'imputato avesse omesso di riferire, nella situazione in cui si trovava. In ogni caso, si era segnalato che nelle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 27.05.2020, l'imputato aveva riferito in merito all'episodio oggetto di contestazione specificando che, quella notte, dopo aver sentito rumori strani, aveva aperto la porta del camioncino in cui lavorava alla preparazione dei panini, si era trovato di fronte AP ferito e si era buttato dal camioncino per apprestargli il primo soccorso: con tale dichiarazione, si era avuta la ritrattazione, per gli effetti di cui all'art. 376 cod. pen. e, anche per tale verso, l'imputato avrebbe dovuto considerarsi non punibile. La difesa lamenta che, a fronte di questo precise deduzioni, la Corte di assise di appello ha reso una motivazione carente, in quanto si è limitata a riprodurre la decisione confermata affermando di aderirvi non dando conto delle ragioni per le quali gli specifici motivi di impugnazione fossero da disattendersi.
4.2. Con il secondo motivo si prospettano la violazione dell'art. 99 cod. pen. e l'apparenza della motivazione in tema di ritenuta applicazione della recidiva. Nel quadro della necessaria motivazione da fornire per ritenere sussistente la recidiva, a cagione della maggiore rimproverabilità personale determinata dall'ulteriore reato, tenuto conto delle circostanze concrete, la Corte territoriale - lamenta il ricorrente ha omesso di motivare sul punto e, ripiegando sul mero - richiamo delle deboli osservazioni svolte nella prima decisione, non ha replicato alla specifica doglianza sviluppata dalla difesa con il quarto motivo di appello circa la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione dell'art. 99 cod. pen. 9 5. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei tre ricorsi evidenziando che non si è verificato il travisamento lamentato dalla difesa di IM AI, legittima e frutto di una congrua valutazione di merito essendo l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni sottoposte a verifica, che, per il resto, i motivi connotanti le impugnazioni finiscono tutti per proporre la rilettura di merito della valutazione del quadro probatorio congruamente operata dai giudici del merito, essendosi, fra l'altro, correttamente negate da parte della Corte di assise di appello l'evenienza di alcuna causa di giustificazione alla condotta omicida di IM AI e la sussistenza delle condizioni legittimanti l'esclusione delle recidive e il riconoscimento della varie circostanze attenuanti, come rispettivamente prospettate da ciascuno dei ricorrenti.
6. La difesa delle parti civili AN AP, AZ CI e DO AP, quest'ultimo in proprio e per la figlia minore IA, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso proposto da AI, con le statuizioni consequenziali, rassegnando conclusioni scritte e le note delle spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che la disamina delle doglianze connotanti le tre impugnazioni debba condurre alla conclusione del complessivo rigetto di tutti i ricorsi.
2. Muovendo dal ricorso proposto nell'interesse di IM AI, per quanto concerne il primo motivo, la questione posta dal ricorrente non è a ben vedere afferente all'utilizzabilità delle captazioni su cui la difesa si sofferma per - sollecitarne la dequotazione della valenza dimostrativa. - -Non si tratta nemmeno secondo la prospettazione del ricorrente di prove illegittimamente acquisite, siccome assunte in violazione dei divieti stabilite della legge: prove che, ove affette da tale vizio di origine, non potrebbero, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 191 cod. proc. pen., essere utilizzate. Nella sostanza, si prospetta piuttosto la carenza di attendibilità del contenuto delle conversazioni, siccome le asserzioni in esse rinvenibili proverrebbero da persone non in grado di acquisire informazioni dirette in merito agli argomenti trattati e veicolanti non più che voci correnti fra il pubblico. Va, al riguardo, puntualizzato che i giudici di appello hanno accertato, alla stregua del complessivo quadro probatorio, in esso incluse le stesse dichiarazioni dell'imputato, che IM AI si era recato nel luogo in cui aveva poi colpito 10 mortalmente AP non certo mosso dall'esclusiva intenzione di salvare il LL ND AI, ma anzitutto con la precisa volontà di regolare i conti con coloro che si opponevano alle sue mire espansionistiche nel mercato delle sostanze stupefacenti. Nel comporre con discorso giustificativo congruo e coerente il complessivo quadro probatorio, la Corte di merito ha analizzato le conversazioni captate, incluse quelle su cui il ricorrente si è soffermato nella doglianza in esame. Risulta, in questa prospettiva, censita la conversazione fra TT CC e IO US, captata il 27 aprile 2019 (nei giorni immediatamente successivi all'omicidio), nel corso della quale US aveva confidato a CC quanto aveva appreso circa l'avvicinamento, con cerimonia di affiliazione in carcere, di AI al gruppo criminale brindisino: elemento che i giudici di secondo grado, richiamando anche il ragionamento svolto dal primo giudice, hanno ritenuto dotato di fondatezza, alla stregua delle sentenze ivi citate, che avevano fornito dati convergenti nel medesimo senso, nonché alla stregua dell'altra intercettazione, quella del 25 aprile 2019, della conversazione intercorsa, poche ora dopo l'omicidio, fra CO AM e TT ZO, in cui il primo evidenziava all'altro che AI stava spacciando droga in autonomia nel territorio di Maglie, ragione per la quale il padre di AM aveva chiesto a AP di farlo parlare con lui;
contenuto a cui si ricollega anche quello della conversazione fra il medesimo CO AM e la fidanzata IA SC del 26 aprile 2019, in cui il primo faceva preciso riferimento all'atteggiamento di AI che, uscito dal carcere, voleva essere considerato il "IM di prima". È stata parimenti inserita in questa articolata valutazione di elementi, anche di natura captativa, la disamina dell'altra conversazione fra CC e US, con cui il primo che riferiva al secondo la frase detta da AI subito dopo il fatto ("... questo è solo l'inizio qua ci sono io capito? ..."): dato pure motivatamente considerato, sulla ponderata scorta delle cognizioni che il loquente aveva della situazione, nella complessiva cornice dei dati emersi. I giudici di appello, contrariamente a quanto ha dedotto il ricorrente, hanno fornito una spiegazione persuasiva e non illogica della genuinità e della valenza delle frasi pronunciate da CC, fra l'altro ripreso dal sistema di videosorveglianza mentre si recava sul luogo dell'omicidio nell'immediatezza del fatto e captato in altre conversazioni a dare indicazioni agli altri del suo gruppo, come da lui ricevute dagli AM. Pertanto, l'approdo valutativo raggiunto dai giudici di appello si profila del tutto incensurabile in questa sede, giacché, alla luce delle precisazioni fornite, il fatto che le indicazioni sul comportamento di AI fossero provenienti anche da esponenti del clan AM, a cui apparteneva la vittima, ossia AP, non 11 ha costituito, in concreto, un connotato tale da escluderne la rilevanza probatoria. Deve, per il resto, ribadirsi che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituiscono questioni di fatto, rimesse all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, anche quando esso sia criptico o cifrato, il cui apprezzamento, se risulta logico in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacato in sede di legittimità, se non, appunto, nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 -01). Il motivo è, pertanto, da disattendersi.
4. In merito al secondo motivo e alla parte del terzo motivo del ricorso proposto da AI, inerenti alla disamina delle cause di giustificazione, con cui la sentenza di appello viene criticata per il mancato riconoscimento di qualsivoglia causa di giustificazione, in particolare della legittima difesa, reale o putativa, o anche dell'eccesso colposo di tale esimente, si premette che la Corte di assise di appello ha reputato preminente l'accettazione dello scontro deliberata dall'imputato alla base della sua condotta antigiuridica, quando, raggiunto telefonicamente dal LL ND, attirato da AP, LO, SC e LA nei pressi della Via Montegrappa di Maglie, era stato da loro forzosamente trattenuto e costretto a chiamare il congiunto per farlo venire nello stesso luogo e confrontarsi con quel gruppo di soggetti, inquadrati come appartenenti al clan malavitoso AM. La letale reazione decisa e attuata da IM AI che appena giunto di fronte all'antagonista AP - lo aveva attinto con l'unico, ma determinante proiettile al collo, è stata considerata avere integrato il delitto di omicidio volontario: quella condotta è stata valutata come in nessun modo proporzionata all'esigenza di salvaguardare la vita e l'incolumità di ND AI. La complessiva censura svolta dal ricorrente si concentra nella critica della decisione di merito per non avere valorizzato a tal fine la condizione in cui IM AI era venuto a trovarsi, anche in rapporto alla verifica dell'evenienza dello stato di necessità, sapendo che il gruppo avverso, riferibile al clan AM, aveva preso il LL ND AI, ma su tale argomento i giudici di appello hanno, con dovizia di argomenti, dimostrato che la spinta a colpire AP che aveva mosso l'imputato non era stata determinata in via primaria dall'esigenza di proteggere il LL, della cui sorte anche immediatamente dopo il colpo di pistola egli non si era direttamente interessato, bensì di accettare la 12 sfida del gruppo contrario e di affermare il proprio spessore criminale dopo la scarcerazione. Trattandosi di un approdo sorretto dalla congrua e per nulla illogica ponderazione delle prove emerse, esso non può essere posto in crisi dalla lettura delle risultanze probatorie alternativamente prospettata dalla difesa. È poi vero che, quanto al reale intento da porre in modo congruo alla base della sua condotta lesiva, l'imputato, con l'atto di appello, aveva sostenuto che la sua posizione leggermente flessa non poteva non contribuire all'interpretazione dei dati di generica nel senso che egli aveva esploso il colpo di pistola in condizioni di necessitata difesa, un attimo prima di essere a sua volta colpito con il machete. È però del pari vero che già la decisione di primo grado (alle pagg. 40 e 41) aveva destituito di decisiva valenza tale argomento sottolineando la scarsa rilevanza di tale prospettazione, essendo comunque da escludere la legittima difesa, posta la chiara volontarietà della condotta dell'imputato volta a determinare la situazione in cui aveva corso il dedotto pericolo, trasformando il luogo in cui si era recato nel teatro di un violento regolamento di coni tra opposti gruppi criminali, come, fra gli altri elementi, aveva reso chiaro la conversazione dell'1 maggio 2019, in cui TO SC aveva ricostruito l'episodio alla sorella IA. A fronte delle obiezioni svolte dalla difesa di AI i giudici di appello (v. in specie le pagg. 36-50 della sentenza) hanno replicato annettendo sulla base - del contenuto delle intercettazioni e degli altri dati istruttori emergenti anche dalla prova generica determinante importanza alla precisa intenzione con cui IM AI si era deciso a confrontarsi con AP e i sodali di quest'ultimo dando corso alla pulsione volta ad affermare il suo primato criminale, rispetto alla quale la situazione di costrizione del LL era degradata a occasione, più che a ragione, del suo intervento: pertanto, come hanno persuasivamente spiegato i giudici del merito, l'imputato si era determinato fin dalla partenza a sostenere lo scontro con i rivali ad ogni costo, dopo essersi armato appositamente della pistola che poi aveva usato in modo letale, laddove anche per salvaguardare l'incolumità e la libertà del LL avrebbe avuto ogni possibilità di evitare lo scontro e far ricorso ai tutori dell'ordine. Sull'argomento peraltro le deduzioni difensive, nella parte in cui prospettano, per giustificare la scelta dell'imputato, che era prevedibile la mancata prontezza della reazione delle Forze dell'ordine pur ove le stesse fossero state immediatamente avvisate, espongono un argomento scarsamente comprensibile, in nessun modo ancorato a concreti dati di fatto, che, nella sua essenza, si risolve in proposizioni congetturali, palesemente eccentriche. 13 Essendo stato affidato il giudizio di merito all'articolata valutazione di dati probatori, anche di natura captativa, effettivi e correttamente indicati, il corrispondente nucleo giustificativo non risulta in alcun modo incrinato dagli argomenti sviluppati dal ricorrente, nemmeno sotto il profilo del denunciato, ma insussistente, travisamento per omissione, dedotto con riferimento all'omessa valutazione della singola conversazione oggetto di intercettazione da lui citata, da cui la difesa prospetta trarsi un'interpretazione alternativa della dinamica del fatto, volta ad avvalorare la natura non dolosa della condotta omicidiaria. Si osserva, in contrario, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di doppia sentenza di merito conforme, sia nell'ipotesi in cui giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01). Tali situazioni di fatto sono risultate indimostrate nel caso di specie. Posto quanto precede e segnalato il carattere aspecifico del riferimento, nemmeno sviluppato con un qualche argomento concreto, allo stato di necessità, non può, per il resto, non ribadirsi che è configurabile l'esimente della legittima difesa soltanto qualora l'autore del fatto versi e ciò non è accaduto nel caso di specie in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione, sicché essa non ricorre quando l'autore del reato avrebbe potuto non avvicinarsi al luogo del fatto o comunque allontanarsi dallo stesso ed evitare il confronto (Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Calì, Rv. 272080 01; Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Di Giulio, Rv. 223441 -01). Tale approdo determina che anche le censure svolte, in via subordinate, in tema di esimente si rivelino prive di fondamento. In particolare, si osserva che l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Di IC, Rv. 279344 02). La complessiva doglianza così esaminata deve, pertanto, considerarsi 14 infondata.
5. Un'ulteriore parte del terzo motivo ha criticato la mancata derubricazione dell'omicidio, da volontario in preterintenzionale. Tuttavia, è da osservare che, al di là dell'ammissibilità, o meno, del novum insito nella corrispondente prospettazione (dal momento che, in appello, la difesa aveva sostenuto l'omicidio colposo, posto in correlazione con l'eccesso di legittima difesa), resta dirimente il rilievo che la volontarietà dell'atto di uccisione è stata motivata nella sentenza di appello in modo tanto perentorio quanto persuasivo e, di certo, non manifestamente illogico: che l'azione di sparo fosse stata finalizzata all'uccisione - hanno ribadito i giudici di secondo grado - è dimostrato dalla parte del corpo a cui è stato diretto il proiettile, ossia il collo della vittima. La Corte di merito ha congruamente svalutato anche la deduzione della difesa secondo cui la direzione di sparo ben poteva essere stata proiettata verso il braccio, poiché si è replicato l'intenzione di ferire soltanto la vittima - avrebbe potuto, in un diverso contesto, desumersi ove il colpo fosse stato diretto a una gamba, essendo invece anomala la condotta di chi per ferire miri al braccio, poiché, per comune esperienza, la generica direzione di sparo verso il braccio è tale da portare con sé il rischio di attingere il busto della vittima e, con esso, organi vitali. È risultato, al contrario, ineludibile il rilievo che, nel caso in esame, AI aveva sparato ad altezza d'uomo, attingendo la vittima in una delle zone corporee maggiormente vulnerabili, ossia il collo, zona peraltro non immediatamente connessa alle braccia. Sull'argomento è principio di diritto da condividere e riaffermare quello secondo cui si commette il delitto di omicidio volontario e non quello di - omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida - quando la condotta dell'agente, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte sua anche solo dell'eventualità che dal suo comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo (Sez. 5, n. 11946 del 09/01/2020, Caciula, Rv. 278932-01). -Nel presente caso motivatamente esclusa, anche sulla base del convincente recepimento dei dati scaturenti dagli esiti captativi, dichiarativi e tecnici acquisiti nel corso delle indagini preliminari, una qualsivoglia portata determinante all'influenza della condotta della vittima e dei suoi sodali su quella dell'imputato, alfine concretatasi nell'esplosione del colpo di pistola letifero - la prospettiva della natura preterintenzionale dell'omicidio è stata scartata in modo incensurabile, giacché l'azione integrata da IM AI, per come accertata 15 nei sensi suindicati, non è risultata in alcun modo essere stata diretta al solo ferimento della vittima, ma ha comportato il sicuro inserimento nel consapevole spettro volitivo dell'agente anche della finalizzazione omicida della condotta. La corrispondente censura va, di conseguenza, disattesa.
6. Va, in relazione ad altra censura inserita nel medesimo motivo, considerata immune da vizi anche la motivazione resa dalla Corte di assise di appello nella parte in cui ha ribadito la mancanza delle condizioni di fatto e di diritto idonee a legittimare il riconoscimento in favore di IM AI delle circostanze attenuanti dell'avere agito per motivi di particolare valore morale e sociale e/o di avere agito in stato d'ira.
6.1. Sotto il primo profilo, è stata persuasivamente esclusa ogni possibilità di ritenere applicabile la fattispecie attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 1, cod. pen. dal momento che è stato acclarato in punto di fatto che la primaria spinta alla commissione del gravissimo delitto in esame è stata per AI di matrice certamente egoistica, non primariamente al fine di salvaguardare la libertà del congiunto, impregiudicata ogni ulteriore riflessione sulla, pure evidenziata dalla Corte di merito, incommensurabilità (anche per l'identificazione e l'apprezzamento della reale portata finalistica dell'azione) fra l'esigenza di evitare la perdurante compressione della libertà di movimento del LL e la condotta, rivelatasi omicida, posta in essere dall'imputato. che rinviene6.2. Sotto il secondo profilo, dirimente è la puntualizzazione un solido radicamento nell'orientamento di legittimità per la quale l'accettare o - il portare una sfida per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo a un risentimento impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, stante l'illiceità del comportamento di sfida, seppur occasionato da un precedente fatto dell'avversario (Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137 - 03): e i giudici di appello hanno acclarato in modo argomentato che IM AI aveva ucciso AP dopo avere accettato la sfida del clan avverso ed essersi predisposto, armandosi, ad affrontarne gli adepti. D'altro canto, essendo stato dimostrato che il primo movente dell'azione omicida di AI si era identificato con la volontà di riaffermazione della sua caratura criminale contro gli avversari, fondatamente la Corte di assise di appello ha argomentato anche in merito alla carenza di qualsiasi adeguatezza fra l'elemento dedotto come innescante lo stato d'ira e la reazione dedotta tale - rivelatasi omicidiaria. In tal senso, mette conto osservare che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione occorrono lo stato d'ira, costituito da 16 un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il fatto ingiusto altrui, il fatto ingiusto altrui, che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale, nonché il rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta, di guisa che lo squilibrio fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso non sia talmente grave e macroscopico da escludere lo stesso stato d'ira oppure il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (v., pur con inflessioni articolate, Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823 01; Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894-02). Pure la corrispondente, complessiva doglianza è, quindi, priva di fondamento.
7. Sono, infine, inammissibili le ultime due censure che pure compongono la terza doglianza introdotta con l'impugnazione proposta da IM AI.
7.1. In primo luogo, la decisione di ritenere sussistente e, quindi, operante la recidiva contestata all'imputato è stata confermata dai giudici di appello con un discorso giustificativo argomentato e basato sulle connotazioni del cursus criminale di AI (pagg. 51-52), del tutto dimostrativo della ragione per la quale il gravissimo delitto accertato in questo processo si è posto, alla luce dei vagliati criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in un rapporto concreto con i reati accertati in forza delle precedenti condanne, in una proiezione chiaramente indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, tale da aver influito quale fattore criminogeno per la commissione dell'omicidio oggetto di processo. In definitiva, il ricorrente non ha istituito un confronto effettivo con tutte le corrispondenti articolazioni giustificative esposte nella sentenza impugnata, limitandosi a una critica del tutto generica.
7.2. In secondo luogo, la protesta inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche appare meramente reiterativa di questioni debitamente e congruamente esaminate dai giudici del merito. La Corte territoriale ha valutato gli elementi che l'imputato adduceva a sostegno della sua istanza di attenuazione, ex art. 62-bis cod. pen., del carico sanzionatorio (in particolare, il dedotto contegno collaborativo e confitente) svalutandone in modo argomentato la valenza ai presenti fini e, tenuto conto dell'assenza di concreti indicatori di segno effettivamente positivo, nonché ponderata in senso negativo la complessiva personalità di AI, alla luce dei 17 precedenti penali pure attentamente considerati, ha concluso per la conferma del diniego delle invocate attenuanti generiche, nel solco del ragionamento già svolto dal primo giudice. Posto ciò, è da considerare che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito può limitarsi a prendere in esame -tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. - quello che ritiene nel caso concreto dotato di rilievo preminente e atto a determinare, o meno, il riconoscimento delle medesime, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). In questo senso, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo necessario e sufficiente che la decisione di merito con motivazione insindacabile in sede di legittimità, ove essa sia non contraddittoria dia conto, - anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da questa sua valutazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01). La Corte di assise di appello si è determinata nel pieno rispetto di tali principi, sicché le censure, soltanto rivalutative, sviluppate dal ricorrente sul tema non superano nemmeno il vaglio di ammissibilità.
8. In conclusione, l'impugnazione di IM AI deve essere, nel suo complesso, rigettata.
8.1. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. -8.2. Questa conclusione determina la conseguenza che quanto al regolamento delle spese del grado relativo alla posizione delle parti civili AN AP e AZ CI, da un lato, e DO AP, in proprio e quale rappresentante legale della figlia minore IA AP, dall'altro, i quali hanno svolto attività processuale in questa sede - le spese stesse vanno poste a carico del ricorrente IM AI, anche qui soccombente rispetto all'azione civile dalle suddette parti proposta nei suoi (soli) confronti. Dette spese sono da liquidarsi, per l'unitaria difesa delle parti civili AN AP e AZ CI, nell'opportuna misura di euro 5.000,00, calcolata (ex artt. 12 e 16 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, anche dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147) in relazione alle voci precisate nella nota depositata, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e delle questioni trattate, oltre che del numero di due delle parti rappresentate. 18 Anche per la difesa relativa alla posizione di DO AP e di IA AP, come dal padre rappresentata, va effettuata l'opportuna liquidazione dei compensi professionali nella eguale misura di euro 5.000,00. Ai compensi professionali non va aggiunto il, non richiesto, ristoro di spese borsuali. Spettano alla difesa delle parti civili gli accessori di legge, ossia (ex art. 2 d.m. cit.) il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre all'IVA e al contributo per la Cassa Previdenziale, da computarsi sull'imponibile.
9. Trascorrendo all'impugnazione proposta nell'interesse di CO LO, in ordine ai primi due motivi, volti a censurare la statuizione che ha inquadrato nella fattispecie del sequestro di persona la condotta antigiuridica del suddetto imputato che, insieme ai concorrenti nel medesimo reato, aveva per - un tempo ritenuto apprezzabile limitato la libertà di movimento di ND AI - e a prospettarne, in subordine, la derubricazione nel delitto di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen., va in premessa puntualizzato che per questo reato, per quanto il relativo titolo risulti interessato dalla novità costituita dal disposto dagli artt. 2 e 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha ampliato il catalogo dei reati procedibili a querela della persona offesa (non inserendovi però le lesioni personali aggravate dall'uso delle armi) - l'avvenuta costituzione di parte civile di ND AI, immanente nel processo, nei confronti di LO fa sì che non si ponga l'esigenza della verifica ulteriore della sussistenza dell'istanza di punizione (Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Antonelli, Rv. 284616 - 01). Peraltro, le censure di inquadramento atomistico e sostanzialmente parcellizzato in modo illogico del complessivo coacervo di elementi di prova rilevanti per la qualificazione del reato di sequestro di persona (di cui al capo B- bis) si infrangono sulla constatazione della precisa, articolata e coerente motivazione resa dai giudici di appello, anche mediante richiamo delle circostanze analizzate dal primo giudice, onde pervenire alla conclusione dell'avvenuta consumazione del delitto di sequestro di persona, non derubricabile in quello di violenza privata, commesso, fra gli altri, da LO ai danni di ND AI, con compiuto accertamento, confermato dai giudici di appello alla stregua di tutte le evidenze disponibili, facendo perno sulle dichiarazioni di AL ZA, amico di ND AI, sull'analisi critica della condotta in concreto tenuta dalla persona offesa e sulla disamina delle immagini del sistema di videosorveglianza. La testimonianza di ZA è stata considerata utilizzabile con ragionamento restato insuperato e non più revocato in dubbio dal ricorrente. Inoltre, sono state spiegate le ragioni per le quali la narrazione di ZA è stata considerata 19 nettamente più credibile rispetto alla versione fornita dalla persona offesa, sia per il carattere intrinseco delle dichiarazioni (ND AI aveva sostenuto di non conoscere alcuno dei soggetti che lo avevano aggredito e sequestrato ad eccezione del defunto AP), sia per l'assodato disinteresse connotante la posizione del teste, a differenza di quella di ND AI, per la situazione concreta in cui questi si era venuto a trovare. Sono state valutate dalla Corte territoriale le immagini del sistema di videosorveglianza e i giudici di appello hanno considerato che, nelle condizioni date, ND AI era stato costretto, sotto minaccia, da AP e da LO a recarsi al luogo dell'appuntamento. E si è considerato che la testimonianza, ritenuta attendibile, di ZA aveva fatto emergere che questi aveva contestualmente saputo da ND AI che a ingiungergli di recarsi nel luogo, ove era stato poi sequestrato, erano stati CO (LO) e TI (AP). Ivi giunto, ND AI era poi restato per un tempo apprezzabile in balia di quattro persone, ossia i suddetti AP e LO, nonché LA e SC, i quali, oltre a sopravanzarlo nel numero, esibivano un machete e almeno un coltello, sicché, pur trovandosi in luogo che vedeva la presenza di altre persone, ND AI era stato posto in condizioni di non potersi liberamente allontanare, dovendo forzosamente restare nel dominio di LO e dei coimputati, in modo da indurre IM AI a raggiungere quello stesso luogo. In tal senso la mancata inibizione alla persona offesa dell'uso del cellulare, non soltanto non è stata considerata quale dato di controindicazione nella verifica della compressione della libertà di movimento di ND AI, ma è stata ritenuta aver integrato lo strumento che, obbedendo alle imposizioni dei sequestratori, la vittima doveva usare e, sotto costrizione, aveva usato per sollecitare l'arrivo del LL in loco. A fronte dell'adeguato e lineare discorso giustificativo offerto dalla Corte di assise di appello, le contrarie prospettazioni avanzate dal ricorrente non tengono nel dovuto conto il principio di diritto al quale si sono attenuti i giudici del merito secondo cui il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, in quanto è sufficiente che l'attività anche meramente intimidatoria o l'apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica di quest'ultima, con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione (Sez. 2, n. 11634 del 10/01/2019, Capatti, Rv. 276058 - 01; Sez. 4, n. 7962 del 20 06/12/2013, dep. 2014, L., Rv. 259278 -01). Né la Corte di assise di appello, attesa la compiuta ricostruzione in fatto della complessiva vicenda limitatrice della libertà di movimento consumatasi ai danni di ND AI, avrebbe potuto fondatamente qualificare il fatto - non come sequestro di persona, bensì come violenza privata: il limitato arco di tempo in cui la costrizione è perdurata è stato ritenuto apprezzabile dai giudici del merito e si era dimostrato utilmente impiegato dagli autori del reato per attirare nella stessa zona il LL della vittima, come era stato confermato dalla constatazione che ND AI aveva potuto recuperare la libertà di movimento soltanto quando era arrivato IM AI. Una volta assodata la concreta e apprezzabilmente duratura limitazione della libertà di movimento della vittima, coerentemente la Corte di merito non ha proceduto a derubricare il reato di sequestro di persona. Si deve, sul punto, richiamare e riaffermare il principio di diritto secondo cui il reato di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con quello di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento del soggetto passivo. Di conseguenza, per il principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento, giacché in questo caso si configura precisamente e soltanto il delitto di sequestro di persona (Sez. 5, n. 44548 del 08/05/2015, T., Rv. 264685 01; Sez. 5, n. 10543 del 31/10/2014, dep. 2015, Pizzardi, Rv. 263453 01). Pertanto, l'accertamento della netta limitazione della libertà di movimento di ND AI anche da parte di CO LO ha giustamente condotto i giudici dei due gradi di merito a sussumere il reato in esame sotto la veste disciplinata dalla norma incriminatrice di cui all'art. 605 cod. pen.: i primi due motivi del ricorso si rivelano, dunque, privi di fondamento giuridico. 10. Passando al terzo motivo, esso è inammissibile. Con la doglianza la difesa di LO ha dedotto la violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e il vizio di motivazione per la mancata esclusione della corrispondente aggravante speciale, svolgendo poi gli argomenti che, a suo avviso, supportano la tesi dell'insussistenza degli elementi costitutivi della circostanza stessa. 21 Sennonché la Corte di assise di appello non ha rigettato il corrispondente motivi di gravame, ma lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stata indicata alcuna precisa ragione per la quale la circostanza aggravante speciale avrebbe dovuto essere esclusa, dopo che il primo giudice aveva offerto un'articolata motivazione per giustificare l'evenienza della circostanza stessa. Questa pregiudiziale ratio decidendi non ha formato oggetto di alcuna contestazione specifica da parte del ricorrente, il quale - senza contrastare la -ha riproposto in modo rotatorio le suindicata determinazione di inammissibilità ragioni che, secondo la sua prospettiva, avrebbero dovuto giustificare l'elisione della circostanza. certamente non con motivoNon avendo contrastato in alcun modo specifico la dichiarazione di inammissibilità emessa dai giudici di secondo grado con riferimento al corrispondente motivo di appello, la doglianza formulata dal ricorrente non è, a sua volta, idonea a superare il vaglio di ammissibilità. 11. Circa il quarto motivo del ricorso di LO, teso a criticare la sentenza impugnata per aver mancato di cogliere l'assenza di giustificazione del coinvolgimento del suddetto imputato quale concorrente nelle lesioni inferte ad ND AI, la doglianza trova nell'adeguata motivazione esposta dai giudici di appello una netta smentita. Invero, la Corte di merito ha confermato la responsabilità di LO anche per le lesioni in danno di ND AI (reato di cui al capo C). evidenziando, all'esito della valutazione delle prove raccolte, che l'imputato, oltre ad aver coadiuvato AP nel costringere la persona offesa a giungere sul posto e a trattenerlo ivi, al momento dell'aggressione, aveva passato a AP il machete utilizzato nell'aggressione alla persona offesa e poi aveva anche passato al LA il coltello che aveva in precedenza prelevato dal camion della rivendita mobile di panini, così fornendo un indubbio contributo concreto, quanto meno per l'irrobustimento della determinazione dei concorrenti, incoraggiandone e favorendo la corrispondente azione lesiva ai danni della vittima. Si osserva, in via assorbente, che, in tema di concorso di persone nel reato, il contributo psichico rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen., in caso di azione collettiva, deve essere espressivo della condivisione dell'evento, manifestatasi in forma solo verbale o accompagnata da manifestazioni esteriori diverse dalla condotta tipica, ed è quello che si rivela consapevolmente idoneo a semplificare o agevolare l'ideazione o l'esecuzione dell'azione, anche se solo nei confronti di una parte consistente di compartecipi (Sez. 1, n. 6237 del 15/09/2021, dep. 2022, Dell'Aquila, Rv. 282620 -01). 22 La Corte di merito si è congruamente attenuta a queste coordinate ermeneutiche nel ritenere dimostrato il concorso del ricorrente nel reato di lesioni in danno di ND AI. 12. In ordine al quinto e ultimo motivo dell'impugnazione proposta nell'interesse di LO, esso volto a criticare il confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche - si palesa inammissibile per aspecificità. La Corte territoriale, con argomentazioni tanto concise quanto precise, ha chiaramente spiegato che l'incensuratezza non avrebbe potuto giustificare, per sé stessa, il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., in ragione dell'espresso disposto normativo in tal senso, che non erano emersi altri elementi positivamente valutabili in relazione alla posizione di LO e che infine il contesto criminale mafioso in cui l'imputato aveva programmato e portato a esecuzione le condotte antigiuridiche accertate integrava, piuttosto, un indicatore contrario al riconoscimento delle attenuanti stesse. Il ricorrente, adducendo che i giudici di appello non avrebbero preso in considerazione gli elementi favorevoli che avrebbero potuto fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche, non ha indicato quali fossero gli indicatori da lui dedotti e, in thesi, trascurati;
ancor prima, non ha specificamente contrastato la valutazione già di per sé sufficiente - degli - indicatori negativi che pure ha fondato la decisione di conferma del diniego. Ciò ha reso la doglianza priva della necessaria specificità. 13. Le considerazioni svolte fanno sì che anche il ricorso proposto da CO LO debba essere, nel suo complesso, rigettato, con la sua conseguente condanna al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen. 14. Quanto all'impugnazione proposta nell'interesse di IC NO, condannato in ordine al reato di favoreggiamento personale a vantaggio degli altri imputati per le sue dichiarazioni adiuvanti onde consentir loro di eludere le investigazioni dell'Autorità, la prima doglianza non può ricevere consenso. La Corte di assise di appello ha sviluppato un consistente e analitico tessuto argomentativo per spiegare le ragioni fondanti la sussistenza del favoreggiamento personale e l'inadeguatezza della ritrattazione. Sono emersi i motivi per i quali NO, dipendente di GI ES nella rivendita mobile di panini, collocata il 25 aprile 2019 in Maglie, all'angolo fra via Montegrappa e via Don Sturzo, pur avendo avuto certamente la piena possibilità di assistere a tutto lo sviluppo dei fatti, aveva omesso di riferire agli inquirenti ogni elemento utile all'immediato e proficuo svolgimento delle investigazioni e 23 alla conseguentemente immediata identificazione dei responsabili dei vari reati: è stato assolutamente chiarito che non poteva sfuggire a IC NO che il gruppo capeggiato da AP aveva dapprima interagito in modo antigiuridico nei confronti di ND AI e che, poi, non poteva essergli sfuggita la successiva fase cruenta innescata dall'arrivo nella zona della BMW di IM AI;
nulla aveva riferito circa il fatto che AP era armato di machete e che LO aveva prelevato proprio dall'interno della paninoteca mobile un coltello, così come aveva omesso addirittura di riferire della presenza sul posto di LO e di SC, così corroborando a posteriori la scelta di AP e dei suoi sodali che avevano costretto ND AI e poi attirato IM AI in quel luogo, sicuri di contare sull'omertà di chi gestiva il punto vendita ivi sito. D'altro canto, il ricorrente, adducendo di aver poi integrato un'efficace ritrattazione, ha finito per convenire sull'avvenuta commissione della condotta integratrice della fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen. Peraltro, con riferimento alla seconda parte della doglianza, i giudici di appello hanno spiegato esaurientemente perché le spontanee dichiarazioni poi rese da NO il 27.05.2020 non abbiano integrato l'invocata ritrattazione, per gli effetti di cui all'art. 376 cod. pen. In effetti, con tali dichiarazioni, NO si era limitato ad ammettere che aveva visto AP, ferito, venirgli incontro, ma aveva continuato a tacere sull'intera scena relativa ai delitti che si erano susseguiti fino al ferimento, poi risultato letale, di AP, nonché sulla frase rivendicativa pronunciata poi dallo stesso IM AI, frase che egli - incontestabilmente restato presente nel punto vendita aveva certamente udita. - Su tale versante, la doglianza sviluppata dal ricorrente non ha contrastato con argomenti concreti il ragionamento che ha sorretto la sentenza impugnata. E, se si dà per assodato che, a tutto concedere, le dichiarazioni susseguenti rese da NO non sono andate oltre una molto parziale ammissione dei fatti, l'evenienza della causa di non punibilità di cui all'art. 376 cod. pen. è stata correttamente esclusa dalla Corte di merito, dovendo al riguardo ribadirsi che non costituisce ritrattazione la parziale ammissione dei fatti veri (così già Sez. 6, n. 6347 del 10/01/1980, Stagnari, Rv. 145354 - 01; fra le successive, Sez. 6, n. 38528 del 04/05/2018, Cammarata, non mass.). Il motivo è, quindi, infondato. 15. In ordine al secondo motivo, deve dissentirsi dalla prospettazione del ricorrente che ha denunciato come apparente e reiterativa la motivazione con cui la Corte territoriale ha negato l'esclusione della recidiva invocata dalla difesa. Le ragioni poste alla base di questa scelta non possono reputarsi apparenti o 24 inconsistenti, giacché la Corte di merito, certo concordando con quanto aveva affermato il primo giudice, ha sottolineato che il favoreggiamento accertato in questo processo ha costituito l'espressione specifica della perdurante inclinazione al delitto evidenziata da NO, non potendo affatto ritenersi occasionale la relativa condotta con riferimento al contesto criminale con cui, in modo non casuale, si era estrinsecata la sua attività favoreggiatrice;
tale assunto si è coniugato con la specificazione che i precedenti penali a suo carico in materia di violazione della normativa sugli stupefacenti hanno riguardato un'attività afferente anche alla vicenda alla base del presente processo, con l'effetto che l'atteggiamento reticente dell'imputato oggetto dell'attuale accertamento era coordinato all'agevolazione della prosecuzione di quella stessa attività illecita. Constatato quanto precede, si ribadisce che, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che egli affermi, sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012,) Rv. 251690 - 01), e tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01). Avendo i giudici di appello fatto retto governo di questi principio motivando in modo sufficiente e non illogico circa la ragione per la quale non hanno ritenuto di escludere la recidiva per NO, la doglianza proposta sul punto dal ricorrente si rivela priva di fondamento. 16. Corollario dell'esposto scrutinio è che pure il ricorso di IC NO deve essere rigettato, con il pagamento delle spese processuali a suo carico.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente AI IM alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in favore di AP AN e CI AZ in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge, e in favore di AP DO in proprio e per la figlia minore AP IA in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presidente IN CANCELLERIA Angela IO ZO SI Angel Tardis 26 LUG 2023 IL CANCELLIERE ESPERTO 25 SI HI