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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/11/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 726/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona del giudice dott. Francesco Pio Me e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 726 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021 proposta da:
- , c.f. in proprio e nella qualità di genitore esercente Parte_1 C.F._1 la responsabilità genitoriale sulla figlia minore c.f. Persona_1
, rappresentata e difesa dagli avvocati Sarino Melissari e Daniel C.F._2
LO
- ATTORE nei confronti di
- , residente in [...]; Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE
e
- , (c.f. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Fulvio R.
Mancini
- CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danno da sinistro stradale- lesioni personali.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 30 ottobre 2025 mediante trattazione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , n.q di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sulla figlia , conveniva in giudizio la compagnia assicuratrice Persona_1 [...]
e al fine di accertare e dichiarare la Controparte_2 Controparte_1
1 responsabilità di quest'ultima relativamente alla causazione del sinistro verificatosi in San
DI in data 02.06.2017, rassegnando le seguenti conclusioni:
“condannare la , in persona del rappresentante legale pro-tempore, in solido Controparte_3 con l'altra convenuta, al pagamento in favore della signora in proprio delle spese Parte_1 mediche sostenute e relativi trasferimenti, indicativamente pari allo stato alla somma di euro 642,53,
e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Persona_1 del risarcimento dei danni da quest'ultima patiti e patiendi per le lesioni personali subite nel sinistro occorso - da corrispondersi anche a titolo di danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ivi incluso il danno biologico permanente e da inabilità temporanea, c.d. danno morale e dinamico- relazionale – il tutto da liquidarsi nelle somme ritenute di giustizia ed in misura proporzionale alla percentuale di responsabilità che verrà accertata a carico della convenuta conducente, oltre interessi
e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze di giudizio, rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/14 ed accessori come per legge, con distrazione in favore dei Procuratori antistatari.”
Costituitasi in giudizio, la rappresentava le seguenti conclusioni: Controparte_3
“Voglia il Tribunale adito rigettare la domanda perché inammissibile, nulla o comunque infondata nel fatto e nel diritto;
condannare quindi l'attrice al pagamento delle spese del giudizio.”
La convenuta , pur regolarmente citata, rimaneva contumace. Controparte_1
Alla prima udienza del 6.10.21, il giudice dichiarava la contumacia di e concedeva Controparte_1 alle parti i termini perentori ex art. 183 co. 6 c.p.c
La causa veniva istruita mediante l'escussione di due testi, gli agenti Davide Pillitteri e Carmelo Di
Leone ed è stata disposta CTU medico-legale sulla persona della minore . Persona_1
Infine, in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025, le parti depositavano note scritte con cui precisavano le proprie conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi.
2. Esposizione dei fatti
Nei propri atti, parte attrice ricostruisce i fatti di causa nei termini che seguono.
Il giorno 2.06.2017, alle ore 18:50 circa, nel centro abitato di San DI e precisamente in prossimità dell'incrocio tra via Firenze e via Siena, la convenuta , alla guida della Controparte_1 propria autovettura modello Ford Fiesta, assicurata per la r.c.a. con la compagnia Controparte_3
, percorreva via Firenze, quando giunta all'altezza di piazza Generale Nunziante, investiva la
[...] minore mentre a bordo della propria bicicletta attraversava la strada sulle strisce Persona_1 pedonali.
A seguito di detto sinistro, la minore veniva immediatamente trasportata prima presso il Nosocomio di Gioia Tauro, successivamente presso gli Ospedali di Polistena e di Locri.
2 A causa della gravità delle lesioni riportate, la stessa veniva trasportata d'emergenza a mezzo di aereo messo a disposizione dall'Aereonautica Militare presso l'Ospedale Meyer di Firenze, per una lunga degenza.
La minore subiva una serie di gravi traumi, nello specifico “frattura biossea della tibia destra con decubito calcaneare, la frattura dello spiroide della tibia ed escoriazione del ginocchio a sinistra, la frattura metafisi prossimale dell'omero destro, per le quali è stata sottoposta a intervento di riduzione incruenta e sintesi con fili di k percutani dell'omero destro, applicazione di stivaletto gessato a sinistra, oltre riduzione e gesso femoropodalico a destra, innesto cutaneo sul ginocchio sinistro, con residuati esiti cicatriziali diffusi in tutto il corpo”.
Dunque, parte attrice rappresenta la spettanza del risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro de quo, in quanto imputabile alla piena responsabilità del conducente del veicolo Ford Fiesta.
***
La , in via preliminare, eccepiva, da un lato – il difetto di legittimazione Controparte_3 attiva di , perché unica affidataria della minore al momento della verificazione sinistro - si Pt_1 costituiva parte attrice nell'interesse della figlia, in palese conflitto d'interesse ex art. 320, IV comma c.c., per il profilarsi della responsabilità sull'incolumità della propria figlia. In ultimo, eccepiva la nullità della citazione per violazione ex art. 163 c.p.c., considerata la genericità della domanda e la mancata indicazione dell'entità del risarcimento preteso.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto, contestando la ricostruzione del fatto così come rappresentata da parte attrice, deducendo che:
a) parte attrice non aveva rispettato il segnale di stop posto su via Siena (segnaletica verticale ed orizzontale);
b) dagli atti non risultava l'attraversamento della minore sulle strisce pedonali;
c) né che la stessa a seguito dell'urto fosse stata trascinata sotto l'auto per diversi metri.
Nessuna contestazione invece è stata addotta dalle parti in causa, circa la verificazione del fatto storico, la sua veridicità e il nesso causale tra l'evento e le lesioni patite dalla minore.
3. In diritto
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento, nei termini che seguono.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta dalla compagnia assicurativa.
Nello specifico, parte convenuta eccepiva la mancata esposizione delle condizioni di salute dell'incidentata e i postumi derivati, oltreché l'omessa quantificazione in termini monetari della richiesta di risarcimento.
3 Tuttavia, secondo giurisprudenza consolidata, la nullità della citazione presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, che sussiste quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
In particolare, la stessa Corte di cassazione ha chiarito, che, nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda o della causa petendi va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto della domanda o il suo titolo costitutivo risultino assolutamente incerto (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. nr. 8077/2012)
Nel caso di specie, l'atto in rilievo contiene una chiara descrizione dei fatti posti a fondamento della domanda, risultando altresì completo in ogni suo punto (allegazioni comprese).
Parimenti, non meritano accoglimento le eccezioni relative all'asserito conflitto di interessi in ragione della circostanza che la rappresentanza processuale dei minori spetta ai genitori fino al compimento della maggiore età, coerentemente con quanto previsto dall'art 320 c.c.
Sul punto, appare palesemente infondata l'eccezione di parte non emergendo nessuna domanda in merito all'eventuale corresponsabilità del genitore.
***
Chiariti tali aspetti preliminari, non resta che affrontare il merito dell'odierna vicenda processuale.
Il caso concreto rientra nella fattispecie di cui all'art. 2054 c.c. comma I, specificamente: “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o
a cosa dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La norma in esame esprime un principio di carattere generale applicabile a tutti i soggetti che subiscono un pregiudizio a causa della circolazione di veicoli, ponendo una presunzione di colpa esclusiva in capo al conducente del veicolo investitore, il quale, per essere esonerato da responsabilità, dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno oppure dovrà provare che l'incidente si è verificato per cause a lui non imputabili.
Tale formulazione, secondo la giurisprudenza prevalente (ex multiis Cass. Civ. n. 1135 del 2015) stabilisce che in caso di investimento di pedone, vi sarà in ogni caso una responsabilità presunta a carico del conducente del veicolo investitore, criterio applicabile - secondo un principio ormai consolidato dalla Suprema Corte di cassazione - anche nel caso di collisione tra un'autovettura e una bicicletta.
Occorre precisare che la suddetta presunzione, tuttavia non esclude che si possa fornire la prova di un eventuale concorso di colpa e avendo la stessa funzione meramente sussidiaria opera solamente ove di fatto non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella
4 causazione del sinistro, ossia ove non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso (v. Cass. n. 477/2003; Cass. n. 7453/2001; Cass. n.
14412/2001).
Al contrario, se è possibile individuare in concreto il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, però, che opera pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.
Tenuto conto dei consolidati principi giurisprudenziali testé richiamati, la domanda proposta da parte attrice deve ritenersi meritevole di accoglimento.
Difatti, dalla disamina degli atti di causa, quali in primis, il verbale di accertamento di rilevamento di incidente stradale e da quanto confermato dal teste escusso all'udienza del 23.11.22 e deve ritenersi sufficientemente accertata la verificazione del sinistro per come riportato da parte attrice nell'atto introduttivo del giudice.
La dinamica dell'incidente desunta dal verbale di accertamento redatto degli agenti di polizia intervenuti sui luoghi teatro del sinistro (nello specifico ricostruzione/disegno planimetrico, dichiarazioni delle parti) costituiscono prove legali, sino a querela di falso, “i verbali di polizia presentano pur sempre una elevata attendibilità intrinseca, ove correttamente compilati, che può essere infirmata sola da una specifica prova contraria” (Cass. Civ. sez. III n. 22662/2008; Cass. S.U.
3.2.1996, n. 916) che nel caso di specie non è stata fornita.
Le risultanze esaminate consentono quindi di affermare la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e le lesioni subite dalla minore, circostanza mai confutata ne smentita dalle parti convenute.
Come detto, tale ricostruzione emerge dal compendio probatorio presente agli atti di causa, precisamente:
- dalla ricostruzione planimetrica eseguita dagli agenti di Polizia prontamente intervenuti, da cui si evince sia la presenza delle strisce pedonali, sia la presenza di un cantiere lavori posto sulla destra rispettivamente alla Ford fiesta, circostanze che avrebbero dovuto indurre l'automobilista a rispettare una serie di cautele maggiori;
- dalle dichiarazioni rese dinanzi alla polizia giudiziaria dalla , presente sul luogo del Pt_1 sinistro, in quanto si trovava ad accompagnare la propria figlia, emerge che la minore a bordo della propria bicicletta stava attraversando la strada sulle strisce pedonali;
- dai danni riportati al veicolo investitore indicati sul verbale di rilevamento di incidente stradale, nello specifico: “paraurti semi sganciato e il fanalino dx mancante” emerge che il punto d'urto si era verificato sulla parte frontale dell'auto, da cui si deduce che la bicicletta avesse già impegnato il centro strada.
5
Considerato che
, i convenuti non hanno assolto l'onere probatorio su di loro gravante, non avendo gli stessi fornito alcuna prova liberatoria ed essendo, anzi, emerso che la minore a bordo della propria bicicletta, al momento dello scontro si trovava già al centro strada.
Pertanto, alla giovane non può imputarsi alcun comportamento colposo anche alla luce dei più autorevoli orientamenti giurisprudenziali, secondo cui “non si può ritenere imprevedibile il semplice attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, soprattutto se questo avviene in un area particolarmente affollata o vicino ad una scuola” (Cass. Civ. n. 12595 del 2015).
Sulla scorta di tali dati, non si può che riconoscere che la responsabilità debba essere ascritta in via esclusiva al conducente del veicolo, non emergendo dal compendio probatorio elementi da cui desumere un agire colposo della conducente della bicicletta.
A ciò si aggiunga che, l'attore ha provato il nesso di causalità tra il sinistro oggetto di causa e le lesioni lamentate, come confermato anche dal CTU nominato in questo procedimento, le cui conclusioni sono interamente condivise, in quanto logiche e coerenti, oltre che basate sull'applicazione di un rigoroso metodo scientifico.
2. Sul risarcimento del danno
Provato l'an circa la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro oggetto di CP_1 causa, occorre ora verificare la questione relativamente al quantum del danno subito dall'attore.
Come premesso, questo Giudicante intende condividere la relazione tecnica d'ufficio, che esaustiva in ogni suo punto e scevra da circostanze contraddittorie, accerta la sussistenza del nesso causale tra l'evento sinistroso e lesioni subite dall'attrice, rilevando i seguenti esiti permanenti: “Esiti di politrauma da arrotamento in p. con pregressa frattura biossea metafisaria distale di tibia e perone dx, pregressa frattura metafisaria distale di tibia sx, chirurgicamente trattate mediante riduzione e sintesi, rimosse in atto, gesso e riabilitazione. Pregressa frattura omero dx, chirurgicamente trattata mediante riduzione e sintesi, in atto rimosse, immobilizzazione e riabilitazione. Importanti esiti cicatriziali al volto, al tronco e agli arti. Lieve stato d'ansia reattiva, hanno prodotto postumi permanenti complessivamente quantificabili nella misura del 24% (ventiquattro per cento). I periodi di inabilità possono essere così ripartiti: INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA al 100% per giorni 45 (quarantacinque). INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE al 75% per giorni 56
(cinquantasei). INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE al 50% per giorni 30 (trenta). INABILITA'
TEMPORANEA PARZIALE al 25% per giorni 30 (trenta). Risultano sostenute spese sanitarie congrue pari ad euro 642,53.” (cfr. pag.
7-8 della relazione tecnica d'ufficio).
Nel caso di specie, essendo stata accertata un'invalidità permanente superiore al 9%, la liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., facendo ricorso alle tabelle giurisprudenziali e, in particolare, alle tabelle del Tribunale di Milano.
6 Dunque, applicando le Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, il danno non patrimoniale può essere determinato nella somma complessiva di € 154.453,03 derivante dai seguenti importi:
1) invalidità permanente del 24%, pari a € 141.218,00 (danno non patrimoniale;
età del danneggiato all'epoca del sinistro: 5 anni);
2) invalidità temporanea complessiva pari ad € 12.592,50, di cui: • ITA = gg. nr. 45, pari € 5175,00
(punto base I.T.T. € 115,00); • ITP (al 75 %) = gg. 56, pari ad € 4.830,00 (punto base € 115,00); •
ITP (al 50 %) = gg. 30, pari ad € 1.725,00 (punto base € 115,00); • ITP (al 25 %) = gg. 30, pari ad €
862,50 (punto base € 115,00) ed € 642,53 per spese mediche.
Nel caso di specie, applicando i richiamati principi giurisprudenziali, deve riconoscersi, oltre il danno biologico riconosciuto dal CTU, anche il danno morale nella misura standard prevista dalle tabelle.
Lo stesso, infatti, si può ritenere provato presuntivamente in capo alla minore, considerati: la natura dei postumi subiti (vari esiti cicatriziali), l'entità del danno accertato (24 % IP) nonché lunga degenza e la giovanissima età.
In conclusione, per quanto sin qui esposto, la domanda proposta da , n.q di genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia nei confronti di Persona_1 [...]
e è fondata e deve essere accolta e le convenute Controparte_2 Controparte_1 devono essere condannate in solido al pagamento della somma di € 154.453,03 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla data della sentenza sino al soddisfo.
3. Sulle spese del giudizio.
La condanna alle spese del procedimento segue la soccombenza.
e devono, quindi, essere condannati Controparte_2 Controparte_1 in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute da nel presente giudizio che, in Parte_1 conformità al DM 55/2014, si liquidano nella somma di € 7.616,00 (valore della causa indeterminabile), considerata la natura della causa e le questioni ad essa sottese.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore degli avv.ti Melissari Sarino e LO Daniel, dichiaratesi antistatari.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di Controparte_2
e , in solido fra loro. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie la domanda proposta da , n.q di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1 sulla figlia nei confronti di e Persona_1 Controparte_2
e, per l'effetto, condanna e Controparte_1 Controparte_2
7 , in solido fra loro, al pagamento in favore di n.q di genitore Controparte_1 Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia della somma di € 154.453,03, oltre Persona_1 interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
condanna e , in solido, alla rifusione Controparte_2 Controparte_1 delle spese di giudizio sostenute da parte attrice, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge da distrarsi in favore degli avv.ti Melissari Sarino e LO Daniel, dichiaratesi antistatari.
Pone definitivamente le spese di CTU in capo a e Controparte_2
, in solido fra loro. Controparte_1
Palmi, 17 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona del giudice dott. Francesco Pio Me e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 726 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021 proposta da:
- , c.f. in proprio e nella qualità di genitore esercente Parte_1 C.F._1 la responsabilità genitoriale sulla figlia minore c.f. Persona_1
, rappresentata e difesa dagli avvocati Sarino Melissari e Daniel C.F._2
LO
- ATTORE nei confronti di
- , residente in [...]; Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE
e
- , (c.f. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Fulvio R.
Mancini
- CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danno da sinistro stradale- lesioni personali.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 30 ottobre 2025 mediante trattazione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , n.q di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sulla figlia , conveniva in giudizio la compagnia assicuratrice Persona_1 [...]
e al fine di accertare e dichiarare la Controparte_2 Controparte_1
1 responsabilità di quest'ultima relativamente alla causazione del sinistro verificatosi in San
DI in data 02.06.2017, rassegnando le seguenti conclusioni:
“condannare la , in persona del rappresentante legale pro-tempore, in solido Controparte_3 con l'altra convenuta, al pagamento in favore della signora in proprio delle spese Parte_1 mediche sostenute e relativi trasferimenti, indicativamente pari allo stato alla somma di euro 642,53,
e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Persona_1 del risarcimento dei danni da quest'ultima patiti e patiendi per le lesioni personali subite nel sinistro occorso - da corrispondersi anche a titolo di danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ivi incluso il danno biologico permanente e da inabilità temporanea, c.d. danno morale e dinamico- relazionale – il tutto da liquidarsi nelle somme ritenute di giustizia ed in misura proporzionale alla percentuale di responsabilità che verrà accertata a carico della convenuta conducente, oltre interessi
e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze di giudizio, rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/14 ed accessori come per legge, con distrazione in favore dei Procuratori antistatari.”
Costituitasi in giudizio, la rappresentava le seguenti conclusioni: Controparte_3
“Voglia il Tribunale adito rigettare la domanda perché inammissibile, nulla o comunque infondata nel fatto e nel diritto;
condannare quindi l'attrice al pagamento delle spese del giudizio.”
La convenuta , pur regolarmente citata, rimaneva contumace. Controparte_1
Alla prima udienza del 6.10.21, il giudice dichiarava la contumacia di e concedeva Controparte_1 alle parti i termini perentori ex art. 183 co. 6 c.p.c
La causa veniva istruita mediante l'escussione di due testi, gli agenti Davide Pillitteri e Carmelo Di
Leone ed è stata disposta CTU medico-legale sulla persona della minore . Persona_1
Infine, in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025, le parti depositavano note scritte con cui precisavano le proprie conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi.
2. Esposizione dei fatti
Nei propri atti, parte attrice ricostruisce i fatti di causa nei termini che seguono.
Il giorno 2.06.2017, alle ore 18:50 circa, nel centro abitato di San DI e precisamente in prossimità dell'incrocio tra via Firenze e via Siena, la convenuta , alla guida della Controparte_1 propria autovettura modello Ford Fiesta, assicurata per la r.c.a. con la compagnia Controparte_3
, percorreva via Firenze, quando giunta all'altezza di piazza Generale Nunziante, investiva la
[...] minore mentre a bordo della propria bicicletta attraversava la strada sulle strisce Persona_1 pedonali.
A seguito di detto sinistro, la minore veniva immediatamente trasportata prima presso il Nosocomio di Gioia Tauro, successivamente presso gli Ospedali di Polistena e di Locri.
2 A causa della gravità delle lesioni riportate, la stessa veniva trasportata d'emergenza a mezzo di aereo messo a disposizione dall'Aereonautica Militare presso l'Ospedale Meyer di Firenze, per una lunga degenza.
La minore subiva una serie di gravi traumi, nello specifico “frattura biossea della tibia destra con decubito calcaneare, la frattura dello spiroide della tibia ed escoriazione del ginocchio a sinistra, la frattura metafisi prossimale dell'omero destro, per le quali è stata sottoposta a intervento di riduzione incruenta e sintesi con fili di k percutani dell'omero destro, applicazione di stivaletto gessato a sinistra, oltre riduzione e gesso femoropodalico a destra, innesto cutaneo sul ginocchio sinistro, con residuati esiti cicatriziali diffusi in tutto il corpo”.
Dunque, parte attrice rappresenta la spettanza del risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro de quo, in quanto imputabile alla piena responsabilità del conducente del veicolo Ford Fiesta.
***
La , in via preliminare, eccepiva, da un lato – il difetto di legittimazione Controparte_3 attiva di , perché unica affidataria della minore al momento della verificazione sinistro - si Pt_1 costituiva parte attrice nell'interesse della figlia, in palese conflitto d'interesse ex art. 320, IV comma c.c., per il profilarsi della responsabilità sull'incolumità della propria figlia. In ultimo, eccepiva la nullità della citazione per violazione ex art. 163 c.p.c., considerata la genericità della domanda e la mancata indicazione dell'entità del risarcimento preteso.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto, contestando la ricostruzione del fatto così come rappresentata da parte attrice, deducendo che:
a) parte attrice non aveva rispettato il segnale di stop posto su via Siena (segnaletica verticale ed orizzontale);
b) dagli atti non risultava l'attraversamento della minore sulle strisce pedonali;
c) né che la stessa a seguito dell'urto fosse stata trascinata sotto l'auto per diversi metri.
Nessuna contestazione invece è stata addotta dalle parti in causa, circa la verificazione del fatto storico, la sua veridicità e il nesso causale tra l'evento e le lesioni patite dalla minore.
3. In diritto
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento, nei termini che seguono.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta dalla compagnia assicurativa.
Nello specifico, parte convenuta eccepiva la mancata esposizione delle condizioni di salute dell'incidentata e i postumi derivati, oltreché l'omessa quantificazione in termini monetari della richiesta di risarcimento.
3 Tuttavia, secondo giurisprudenza consolidata, la nullità della citazione presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, che sussiste quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
In particolare, la stessa Corte di cassazione ha chiarito, che, nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda o della causa petendi va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto della domanda o il suo titolo costitutivo risultino assolutamente incerto (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. nr. 8077/2012)
Nel caso di specie, l'atto in rilievo contiene una chiara descrizione dei fatti posti a fondamento della domanda, risultando altresì completo in ogni suo punto (allegazioni comprese).
Parimenti, non meritano accoglimento le eccezioni relative all'asserito conflitto di interessi in ragione della circostanza che la rappresentanza processuale dei minori spetta ai genitori fino al compimento della maggiore età, coerentemente con quanto previsto dall'art 320 c.c.
Sul punto, appare palesemente infondata l'eccezione di parte non emergendo nessuna domanda in merito all'eventuale corresponsabilità del genitore.
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Chiariti tali aspetti preliminari, non resta che affrontare il merito dell'odierna vicenda processuale.
Il caso concreto rientra nella fattispecie di cui all'art. 2054 c.c. comma I, specificamente: “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o
a cosa dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La norma in esame esprime un principio di carattere generale applicabile a tutti i soggetti che subiscono un pregiudizio a causa della circolazione di veicoli, ponendo una presunzione di colpa esclusiva in capo al conducente del veicolo investitore, il quale, per essere esonerato da responsabilità, dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno oppure dovrà provare che l'incidente si è verificato per cause a lui non imputabili.
Tale formulazione, secondo la giurisprudenza prevalente (ex multiis Cass. Civ. n. 1135 del 2015) stabilisce che in caso di investimento di pedone, vi sarà in ogni caso una responsabilità presunta a carico del conducente del veicolo investitore, criterio applicabile - secondo un principio ormai consolidato dalla Suprema Corte di cassazione - anche nel caso di collisione tra un'autovettura e una bicicletta.
Occorre precisare che la suddetta presunzione, tuttavia non esclude che si possa fornire la prova di un eventuale concorso di colpa e avendo la stessa funzione meramente sussidiaria opera solamente ove di fatto non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella
4 causazione del sinistro, ossia ove non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso (v. Cass. n. 477/2003; Cass. n. 7453/2001; Cass. n.
14412/2001).
Al contrario, se è possibile individuare in concreto il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, però, che opera pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.
Tenuto conto dei consolidati principi giurisprudenziali testé richiamati, la domanda proposta da parte attrice deve ritenersi meritevole di accoglimento.
Difatti, dalla disamina degli atti di causa, quali in primis, il verbale di accertamento di rilevamento di incidente stradale e da quanto confermato dal teste escusso all'udienza del 23.11.22 e deve ritenersi sufficientemente accertata la verificazione del sinistro per come riportato da parte attrice nell'atto introduttivo del giudice.
La dinamica dell'incidente desunta dal verbale di accertamento redatto degli agenti di polizia intervenuti sui luoghi teatro del sinistro (nello specifico ricostruzione/disegno planimetrico, dichiarazioni delle parti) costituiscono prove legali, sino a querela di falso, “i verbali di polizia presentano pur sempre una elevata attendibilità intrinseca, ove correttamente compilati, che può essere infirmata sola da una specifica prova contraria” (Cass. Civ. sez. III n. 22662/2008; Cass. S.U.
3.2.1996, n. 916) che nel caso di specie non è stata fornita.
Le risultanze esaminate consentono quindi di affermare la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e le lesioni subite dalla minore, circostanza mai confutata ne smentita dalle parti convenute.
Come detto, tale ricostruzione emerge dal compendio probatorio presente agli atti di causa, precisamente:
- dalla ricostruzione planimetrica eseguita dagli agenti di Polizia prontamente intervenuti, da cui si evince sia la presenza delle strisce pedonali, sia la presenza di un cantiere lavori posto sulla destra rispettivamente alla Ford fiesta, circostanze che avrebbero dovuto indurre l'automobilista a rispettare una serie di cautele maggiori;
- dalle dichiarazioni rese dinanzi alla polizia giudiziaria dalla , presente sul luogo del Pt_1 sinistro, in quanto si trovava ad accompagnare la propria figlia, emerge che la minore a bordo della propria bicicletta stava attraversando la strada sulle strisce pedonali;
- dai danni riportati al veicolo investitore indicati sul verbale di rilevamento di incidente stradale, nello specifico: “paraurti semi sganciato e il fanalino dx mancante” emerge che il punto d'urto si era verificato sulla parte frontale dell'auto, da cui si deduce che la bicicletta avesse già impegnato il centro strada.
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Considerato che
, i convenuti non hanno assolto l'onere probatorio su di loro gravante, non avendo gli stessi fornito alcuna prova liberatoria ed essendo, anzi, emerso che la minore a bordo della propria bicicletta, al momento dello scontro si trovava già al centro strada.
Pertanto, alla giovane non può imputarsi alcun comportamento colposo anche alla luce dei più autorevoli orientamenti giurisprudenziali, secondo cui “non si può ritenere imprevedibile il semplice attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, soprattutto se questo avviene in un area particolarmente affollata o vicino ad una scuola” (Cass. Civ. n. 12595 del 2015).
Sulla scorta di tali dati, non si può che riconoscere che la responsabilità debba essere ascritta in via esclusiva al conducente del veicolo, non emergendo dal compendio probatorio elementi da cui desumere un agire colposo della conducente della bicicletta.
A ciò si aggiunga che, l'attore ha provato il nesso di causalità tra il sinistro oggetto di causa e le lesioni lamentate, come confermato anche dal CTU nominato in questo procedimento, le cui conclusioni sono interamente condivise, in quanto logiche e coerenti, oltre che basate sull'applicazione di un rigoroso metodo scientifico.
2. Sul risarcimento del danno
Provato l'an circa la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro oggetto di CP_1 causa, occorre ora verificare la questione relativamente al quantum del danno subito dall'attore.
Come premesso, questo Giudicante intende condividere la relazione tecnica d'ufficio, che esaustiva in ogni suo punto e scevra da circostanze contraddittorie, accerta la sussistenza del nesso causale tra l'evento sinistroso e lesioni subite dall'attrice, rilevando i seguenti esiti permanenti: “Esiti di politrauma da arrotamento in p. con pregressa frattura biossea metafisaria distale di tibia e perone dx, pregressa frattura metafisaria distale di tibia sx, chirurgicamente trattate mediante riduzione e sintesi, rimosse in atto, gesso e riabilitazione. Pregressa frattura omero dx, chirurgicamente trattata mediante riduzione e sintesi, in atto rimosse, immobilizzazione e riabilitazione. Importanti esiti cicatriziali al volto, al tronco e agli arti. Lieve stato d'ansia reattiva, hanno prodotto postumi permanenti complessivamente quantificabili nella misura del 24% (ventiquattro per cento). I periodi di inabilità possono essere così ripartiti: INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA al 100% per giorni 45 (quarantacinque). INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE al 75% per giorni 56
(cinquantasei). INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE al 50% per giorni 30 (trenta). INABILITA'
TEMPORANEA PARZIALE al 25% per giorni 30 (trenta). Risultano sostenute spese sanitarie congrue pari ad euro 642,53.” (cfr. pag.
7-8 della relazione tecnica d'ufficio).
Nel caso di specie, essendo stata accertata un'invalidità permanente superiore al 9%, la liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., facendo ricorso alle tabelle giurisprudenziali e, in particolare, alle tabelle del Tribunale di Milano.
6 Dunque, applicando le Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, il danno non patrimoniale può essere determinato nella somma complessiva di € 154.453,03 derivante dai seguenti importi:
1) invalidità permanente del 24%, pari a € 141.218,00 (danno non patrimoniale;
età del danneggiato all'epoca del sinistro: 5 anni);
2) invalidità temporanea complessiva pari ad € 12.592,50, di cui: • ITA = gg. nr. 45, pari € 5175,00
(punto base I.T.T. € 115,00); • ITP (al 75 %) = gg. 56, pari ad € 4.830,00 (punto base € 115,00); •
ITP (al 50 %) = gg. 30, pari ad € 1.725,00 (punto base € 115,00); • ITP (al 25 %) = gg. 30, pari ad €
862,50 (punto base € 115,00) ed € 642,53 per spese mediche.
Nel caso di specie, applicando i richiamati principi giurisprudenziali, deve riconoscersi, oltre il danno biologico riconosciuto dal CTU, anche il danno morale nella misura standard prevista dalle tabelle.
Lo stesso, infatti, si può ritenere provato presuntivamente in capo alla minore, considerati: la natura dei postumi subiti (vari esiti cicatriziali), l'entità del danno accertato (24 % IP) nonché lunga degenza e la giovanissima età.
In conclusione, per quanto sin qui esposto, la domanda proposta da , n.q di genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia nei confronti di Persona_1 [...]
e è fondata e deve essere accolta e le convenute Controparte_2 Controparte_1 devono essere condannate in solido al pagamento della somma di € 154.453,03 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla data della sentenza sino al soddisfo.
3. Sulle spese del giudizio.
La condanna alle spese del procedimento segue la soccombenza.
e devono, quindi, essere condannati Controparte_2 Controparte_1 in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute da nel presente giudizio che, in Parte_1 conformità al DM 55/2014, si liquidano nella somma di € 7.616,00 (valore della causa indeterminabile), considerata la natura della causa e le questioni ad essa sottese.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore degli avv.ti Melissari Sarino e LO Daniel, dichiaratesi antistatari.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di Controparte_2
e , in solido fra loro. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie la domanda proposta da , n.q di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1 sulla figlia nei confronti di e Persona_1 Controparte_2
e, per l'effetto, condanna e Controparte_1 Controparte_2
7 , in solido fra loro, al pagamento in favore di n.q di genitore Controparte_1 Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia della somma di € 154.453,03, oltre Persona_1 interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
condanna e , in solido, alla rifusione Controparte_2 Controparte_1 delle spese di giudizio sostenute da parte attrice, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge da distrarsi in favore degli avv.ti Melissari Sarino e LO Daniel, dichiaratesi antistatari.
Pone definitivamente le spese di CTU in capo a e Controparte_2
, in solido fra loro. Controparte_1
Palmi, 17 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
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