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Articolo 5 della Legge 27 ottobre 1988, n. 488
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Legge 27 ottobre 1988, n. 488
Articolo 5 della Legge 27 ottobre 1988, n. 488
Versione
17 novembre 1988
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 17 novembre 1988
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