Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11765
CASS
Sentenza 6 agosto 2002

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È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da difensore munito di procura generale alle liti, in quanto la procura speciale richiesta dall'art. 365 cod. proc. civ. per il giudizio di cassazione deve essere rilasciata direttamente dalla parte o da chi ha il potere di rappresentarla in forza di un mandato generale "ad negotia"; ne consegue che il procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, a nome del proprio rappresentato, ne' a sè stesso ne' ad altri la procura speciale necessaria per proporre ricorso per cassazione.

Il principio per cui il giudice deve porre a base della sua decisione unicamente i fatti allegati dalle parti e l'altro per cui i fatti pacifici tra le parti non hanno bisogno di essere provati incontrano un limite allorquando la legge richiede per la prova di tali fatti un atto scritto "ad substantiam"; nel caso di specie, ponendo l'appellante a fondamento della domanda la sua qualità di usufruttuaria di un immobile, avrebbe dovuto provarla sia in primo che in secondo grado producendo i documenti idonei ad attestare il trasferimento del diritto reale in suo favore.

Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta, come nella ipotesi in cui la domanda tenda all'adempimento di una prestazione inscindibile (sulla base di questo principio, la Suprema Corte ha ritenuto, nel caso in esame, che non sussista una ipotesi di litisconsorzio necessario tra il nudo proprietario e l'usufruttuario, qualora uno di questi agisca nei confronti del terzo per far valere l'inefficacia di una ipoteca iscritta sull'immobile sul quale vantano i rispettivi diritti).

Commentario1

  • 1Art. 2814 c.c, Ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda proprietà
    Virginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 28 agosto 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11765
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11765
Data del deposito : 6 agosto 2002

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