Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 4929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4929 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
CANCELLERIA IN NOME EL POPLO ITALIA4 92 9 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA BF446027 LA CORTE SUPT EM CASSAZIONE Oggetto Filiazione SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 14756/99 Presidente Dott. NC BALDASSARRE Consigliere - Dott. NC PROTO Cron. 10524 Dott. Ugo VITRONE - Consigliere - Rep. 1734 Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Ud. 29/01/01 Dott. AS BONOMO Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S. E N TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000. sul ricorso proposto da:
4. APR. 2001 TO SI LU, elettivamente domiciliato in IL CANCELLIERE ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato BENITO PIETRO PANARITI, che lo rappresenta e difende 1 LIRE 3000 giusta GIACINO, unitamente all'avvocato IO CANCELLERIA procura in calce al ricorso;
ricorrente - CG508960
contro
IU AN, IU IU TO IM, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AN, IU RD, IU IO, IU UFFICIO COPIE Richiesta copia studio AN, IU CONCETTA, IU FA ER, dal Sig. PAMANiTi 2001 IU AN, IU AN, IU ITALO, BAGNANI per diritti L. 30s ง il 11 P of 243 LYDIA, IU AN, IU IA, IU ITALO, IL CANCELLIERE PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;
intimati - avverso la sentenza n. 1/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 22/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2001 dal Consigliere Dott. AS BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 7 maggio 1998 AS UI AT chiedeva al Tribunale di Verona che fosse dichiarata ammissibile l'azione di accertamento della paternità naturale nei confronti degli eredi di M NC OG (deceduto il 26.8.1988 in Verona). Con ordinanza depositata il 4 marzo 1999 il Tribu- nale di Verona dichiarava la propria incompetenza, es- sendo competente per territorio il Tribunale di Sassa- ri. Con sentenza del 13 22 maggio 1999 la Corte d'appello di Venezia dichiarava inammissibile il re- clamo proposto dal AT osservando: a) che il provvedimento reclamato aveva defi- 2 nito il procedimento, avente natura contenziosa, pro- nunciando solamente sulla competenza;
b) che, conseguentemente, tale provvedimento per il suo contenuto sostanziale aveva natura di sen- tenza e, dunque, era impugnabile solamente, a norma dell'art. 42 c.p.c., mediante istanza di regolamento di competenza. Avverso la sentenza della Corte d'appello AS UI AT ha proposto ricorso per cassazione sulla base tre motivi, illustrati con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE E' pregiudiziale l'esame del secondo mezzo d'impugnazione con cui il ricorrente denuncia viola- zione e falsa applicazione dell'art. 274, comma 2, C.C. per avere la Corte d'appello emesso una sentenza M in luogo del decreto, sottoscritto dal solo presiden- te, nonché violazione dell'art. 738 c.p.c., perché in calce al decreto presidenziale del 30 marzo 1999, di fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio, non risultano le conclusioni del procurato- re generale. Inoltre, la Corte d'appello non aveva ac- certato quale fosse il tribunale territorialmente com- petente, rifiutandosi così di pronunciarsi su un pre- ciso capo di domanda. Il motivo non è fondato. 3 L'adozione per la decisione della Corte d'appello della forma della sentenza anziché di quella del de- creto non comporta alcuna nullità, contenendo comunque la sentenza la sottoscrizione del presidente nonché gli requisiti richiesti per il decreto in questione (che ha carattere decisorio), tra cui la motivazione, mentre non assume rilevanza che il provvedimento sia firmato anche dal consigliere relatore. Inoltre, come già affermato da questa Corte, ai dell'osservanza del principio dell'intervento fini obbligatorio del pubblico ministero nel processo sufficiente che questi sia informatocivile è del processo e posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formuli richieste risulta irrilevante (Cass. 10 novembre 1999 n. 12456 cui la Suprema Corte ha disatteso la censura con cui si lamentava che il pubblico ministero era rimasto assente dallo svolgimento della fase istruttoria di un procedimento di ammissibilità dell'azione ex art. 274 cod. civ. e se ne inferiva la conseguenza della nullità dello stesso). Nel medesimo senso si è pronunciata Cass. 27 aprile 1985 n. 2742, che ha pure rilevato che l'art. 738. secondo comma, c.p.c., pur essendo compres fra Tra le norme quelle comuni ai procedimenti camerali, riguarda sol- 4 tanto la giurisdizione volontaria e non il procedimen- to camerale previsto dall'art. 274 che ha natura contenziosa. Nella specie, dall'esame degli atti effettuabile in questa sede, essendo stato dedotto in vizio del procedimento emerge che la causa è stata esaminata dal P.M. il quale con nota in data 26 aprile 1999 ha formulato le seguenti conclusioni: "Rigetto del recla- mo. La competenza appartiene, a parere dello scriven- te, al Tribunale di Sassari od a quello di Tempio Pau- sania". Deve pertanto escludersi la sussistenza del denun- ziato vizio di violazione di legge. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente violazione applicazione dell'art. 42 cod. lamenta proc. civ. per avere ritenuto che il provvedimento re- clamato fosse impugnabile solo con il regolamento ne- cessario di competenza. Sottolinea il ricorrente che è ammissibile il rie- same, in sede di reclamo, anche in ordine alle que- stioni inerenti alle condizioni od alla proponibilità dell'azione, mentre non è dato rinvenire alcun ostaco- lo alla sostenibilità della tesi dell'impugnabilità, mediante reclamo, del decreto che decide anche о sol- tanto le dette questioni. I provvedimenti ex art. 274, 5 comma 2, C.C. che decidono in merito alla competenza per territorio, in quanto soggetti ai principi di cui all'art. 70 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 28 c.p.c., se non impugnati con l'istanza di regolamento di competenza, non rendono incontestabile l'incompe- tenza dichiarata e la competenza del giudice indicato (v. art. 44 c.p.c.). Da ciò deriva, secondo il ricor- rente, un evidente trattamento differenziale del legi- slatore per le sentenze che decidono sulla competenza in materia di stato delle persone rispetto alle altre sentenze. Nemmeno questo motivo è fondato. Non vi è dubbio che sia ammissibile il riesame, in sede di reclamo, anche della questione della competen- za quando il decreto motivato del tribunale abbia de- ciso, oltre che sulla competenza, pure su questioni di merito in ordine all'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale. Nel caso in esame, però, la decisione di primo grado ha avuto per oggetto esclusivamente la questione della competenza, essendosi il Tribunale di Verona di- chiarato incompetente. Ne consegue l'applicabilità dell'art. 42 c.p.c., che prevede il regolamento necessario di competenza nei con- fronti delle sentenze che pronunciando sulla competenza, 6 non decidano il merito della causa. Devono indubbiamente essere equiparati alle sentenze i decreti che, come nella specie, hanno contenuto decisorio e sono irrevocabili. Non assume rilievo ai fini di che trattasi la disci- dell'art. 44 c.p.c., richiamata dal ricorrente, plina meno daatteso che tale norma riguarda la contestabilità o parte del giudice "ad quem" dell'incompetenza dichiarata dal giudice a quo: e cioè un'ipotesi diversa da quella in considerazione. E' inammissibile il terzo motivo - con cui il ricor- rente sostiene di aver correttamente scelto la competenza territoriale del Tribunale di Verona, essendo colà resi- in quanto la questione della dente la madre naturale competenza avrebbe dovuto essere prospettata con il rego- lamento di competenza e non può, quindi, formare oggetto di esame in questa sede. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione in con- siderazione dell'esito della decisione e della mancata di- fesa da parte degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2001. Il Cons. est. Il Presidente Dott. NC Baldassarre Dott. AS Bonomo Manime BaronsВтомо Vi Baldassane 7 % DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 4 GPR. 2001. IL CANCELLIERE Di Nuzzo Oggi, IL CANCELLIERE Mapa Di Nuzzo А нохо hooos 290000 in data4610 288MA 2 UFFICIO DELLE ENTRATE, ROMA 2 Serie 4 ain. 265e6verscia £. Registras in 290.000 DUECENTONOVANTAMILA p. II Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI ZIPFO) (lire li Responsabile Servizio ludiziart (Dr. M. RACCICKINI) F U GIU 0.0 M O ATE R I D