Sentenza 10 agosto 2001
Massime • 1
Il principio per cui il giudice deve porre a base della sua decisione unicamente i fatti allegati dalle parti e l'altro per cui i fatti pacifici tra le parti non hanno bisogno di essere provati incontrano un limite allorquando la legge richiede per la prova di tali fatti un atto scritto "ad substantiam"; ciò si verifica per il decreto di esproprio, che, come qualunque provvedimento tipico e nominato, esige una statuizione della P.A. espressa ed esteriorizzata nell'atto, preordinata alla realizzazione degli specifici effetti per esso previsti dall'ordinamento (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione all'indennità di esproprio in un caso in cui il decreto non era stato prodotto dalle parti ne' risultava dagli atti la sua esistenza, rendendo superfluo l'esercizio di poteri ufficiosi di acquisizione).
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Cassazione civile sez. I, 23/02/2022, (ud. 24/11/2021, dep. 23/02/2022), n.5962 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 26789/2016 proposto da: Comune di Poggiomarino, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Ferrari, 4, presso lo studio dell'Avvocato Dario Andreoli, e rappresentato e difeso dall'Avvocato Carmine Gragnaniello, per procura speciale a margine …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/08/2001, n. 11054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11054 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Salvatore SALVAGO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI NA, NI OR, NI IN, NI OL, NI DI, NI UC, RI AM, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato GUSTAVO ROMANELLI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIAN CARLO LOMBARDINI, ROLANDO PINI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI REGGIO EMILIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso l'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMO SAPORITO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 676/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 09/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Romanelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 9 giugno 1998, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'opposizione di NN, RI e NA MA, GA, IO e CI RA, nonché di AM RI, proprietari di un terreno esteso mq. 4641, oggetto di una procedura ablativa da parte del comune di Reggio Emilia per la costruzione del tronco stradale di collegamento della locale via Martiri della Bettola con la via Tassoni, contro la stima dell'indennità di espropriazione determinata dalla Commissione provinciale di cui all'art. 16 della legge 865 del 1971 nella misura di L.89.106.000. Ciò perché non era stato ancora pronunciato il decreto di espropriazione dell'immobile neppure al momento della decisione, la cui adozione d'altra parte non risultava ne' dagli accertamenti compiuti dal consulente tecnico, ne' dagli atti della procedura ablativa prodotti dalle parti;
per cui neppure appariva opportuno rimettere la causa sul ruolo onde invitarle a produrre il provvedimento.
Per la cassazione della sentenza, NN MA e consorti hanno proposto ricorso per quattro motivi;
cui resiste il comune di Reggio Emilia con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell'art. 19 della legge 865 del 1971 e 360 n. 3 cod. proc. civ., si duole che la Corte di appello abbia dichiarato inammissibile l'opposizione per il fatto che non risultava emesso il decreto di esproprio, ignorando la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui tutto quello che avviene nel periodo di occupazione di urgenza ha il carattere di legittimità e la mancata adozione entro tale periodo del decreto ablativo non vale a far considerare illegittima ab origine l'occupazione.
Con il secondo motivo, deducendo violazione dello stesso art. 19 della legge del 1971, nonché dell'art. 112 cod. proc. civ. addebitano alla sentenza impugnata di non aver considerato che l'esistenza del decreto di esproprio costituiva circostanza incontroversa tra le parti e perciò non soggetta all'onere della prova, come si ricavava dalle stesse difese del comune nonché dalle conclusioni dallo stesso adottate che presupponevano, tutte, l'avvenuta definizione del procedimento ablativo con l'emissione del provvedimento.
Con il terzo motivo, deducono violazione anche dell'art. 279 cod. proc. civ. per non avere la Corte rimesso la causa in istruttoria onde consentire alle parti la produzione del decreto di esproprio in base all'erronea considerazione che dalla relazione di consulenza non risultava l'avvenuta emissione del provvedimento: laddove la consulenza tecnica, che non è mezzo di prova, ne' di ricerca di fatti che devono essere provati dalle parti, aveva nel caso la sola funzione di calcolare l'indennità di espropriazione. Con l'ultimo motivo, denunciando ancora la violazione delle medesime norme, dichiarano di produrre il decreto ablativo, ravvisato nelle delibere della Giunta comunale n.2526 del 1991 e 2201 del 1992, evidenziando l'ammissibilità della produzione del documento in sede di legittimità perché rivolto a provare la nullità della sentenza impugnata ex art. 332 cod. proc. civ. Tutti questi motivi sono infondati.
È anzitutto assolutamente inconferente nel caso di specie il principio giurisprudenziale invocato dai ricorrenti per cui la mancata emissione del decreto di espropriazione durante il periodo in cui è disposta l'occupazione temporanea d'urgenza non vale a far considerare illegittima ab origine l'occupazione poiché tutto quanto si produce all'interno di esso ha, per definizione, carattere di legittimità ed è improduttivo di danni;
in quanto enunciato da questa Corte per l'ipotesi in cui l'amministrazione espropriante realizzi l'irreversibile trasformazione dell'immobile privato nell'opera pubblica programmata nel corso di detto periodo ed alla scadenza di esso non intervenga ancora il decreto ablativo, sicché la stessa amministrazione ne acquisti in tale momento la proprietà per effetto della c.d. occupazione acquisitiva o espropriativa: al fine, dunque, di giustificare lo spostamento dell'effetto estintivo-acquisitivo al momento di scadenza dell'occupazione temporanea, dovuto proprio al fatto che per il periodo precedente la detenzione dell'immobile da parte della P.A. è autorizzata da un titolo valido ed efficace. Sicché per il periodo di occupazione del tutto legittima il privato ha diritto soltanto all'indennità per la perdita di disponibilità dell'immobile, devoluta dall'art. 20 della legge 865 del 1971 alla competenza della Corte di appello;
mentre solo alla scadenza di questo periodo, in cui il titolo suddetto perde efficacia, si perfeziona il definitivo trasferimento del bene (seppur non sorretto dal decreto di esproprio) all'amministrazione espropriante ed il proprietario per l'ablazione sofferta contra ius può esperire l'azione risarcitoria appartenente alla cognizione del Tribunale, secondo le ordinarie regole di competenza per valore. Ma nessuna delle due fattispecie ricorre nel caso concreto in cui la Corte di appello ha dato atto, anzitutto (pag. 5), che i ricorrenti hanno chiesto la determinazione dell'indennità di espropriazione dell'immobile di loro proprietà, oggetto di procedimento ablativo da parte del comune di Reggio Emilia, proponendo a tal fine opposizione alla stima compiuta dalla Commissione provinciale di cui all'art. 16 della legge 865 del 1971, che l'aveva liquidata nella misura di
L.89.106.000 (pag. 5 della sent.); e, quindi, si è posta il problema, collegato a tale domanda e ritenuto assolutamente pregiudiziale, di stabilire se la determinazione giudiziale di detta indennità richiede la preventiva pronuncia del decreto di espropriazione dell'immobile ovvero può prescindere da essa;
e gradatamente se l'avvenuta emissione del provvedimento debba essere accertata dal giudice di ufficio, ovvero soltanto in seguito a specifica eccezione della parte interessata.
Al primo quesito i giudici del merito hanno dato risposta affermativa, puntualmente applicando la giurisprudenza di questa Corte, del tutto consolidata al riguardo e più volte ribadita dalle Sezioni unite, secondo cui l'azione di determinazione dell'indennità di esproprio trova causa nella procedura espropriativa ritualmente definita mediante la pronuncia del decreto ablativo;
il quale segnando il momento del trasferimento della proprietà dell'immobile a titolo originario dall'espropriato all'ente espropriante nonché della sostituzione del diritto reale del primo in diritto al giusto indennizzo di cui all'art. 42 Costit., costituisce ontologicamente un'indefettibile condizione dell'azione sudetta, risolvendosi in un fatto indispensabile per integrarne la fattispecie costitutiva (v., da ultimo, Cass. Sez. Un. nn. 833/1999; 818/1999; 385/1999). Siffatto principio comporta necessariamente che il provvedimento di espropriazione e la sua data costituiscono componente indefettibile di qualsiasi giudizio avente ad oggetto la determinazione della giusta indennità definitiva, acquistando al riguardo una duplice valenza.
Per la prima, non consente di addivenire ad una statuizione sull'ammontare dell'indennità definitiva se non in presenza del provvedimento ablatorio: mancando il quale, dunque, viene meno il presupposto stesso per configurare la trasformazione del diritto di proprietà in diritto all'indennizzo, e la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Per la seconda, introduce il corollario per cui, per converso, emanato il provvedimento, sorge contestualmente ed è per ciò stesso azionabile, il diritto del proprietario a percepire detto indennizzo, ormai non più subordinato alla sua liquidazione in sede amministrativa (Corte Costit. 67/1990): perciò identificandosi la vicenda ablatoria anche per il profilo degli effetti favorevoli al proprietario con il momento del decreto di espropriazione, con la conseguenza ulteriore che l'ammontare dell'indennità definitiva deve essere determinato con riguardo alla data del trasferimento coattivo della proprietà, tenendo dunque conto delle caratteristiche dell'immobile espropriato in questo momento (Cass. nn. 3873/2000;
425/2000; 5733/1999; 2279/1999).
Laddove la soluzione opposta si tradurrebbe in una palese violazione del principio fondamentale, più volte affermato dalla Corte Costituzionale, per il quale l'ammontare dell'indennità definitiva deve essere determinato con riferimento alla data del trasferimento della proprietà che avviene con il decreto di espropriazione. In altri termini, atteso l'indissolubile collegamento esistente tra di essi, non si può richiedere la determinazione della giusta indennità definitiva ne' proporre opposizione alla stima di essa compiuta dagli organi amministrativi (o dallo stesso espropriante) in difetto del presupposto idoneo a trasformare il diritto di proprietà in diritto all'indennizzo; per cui il collegio deve ribadire, per un verso, che il decreto di espropriazione costituisce la prima e fondamentale condizione di entrambe le azioni e, quindi, dell'opposizione dei ricorrenti, avente ad oggetto la liquidazione - in modo non più modificabile o revocabile ed impugnabile - dell'indennità di espropriazione. E, per altro verso, che al pari di qualsiasi altra condizione dell'azione, il giudice deve porsi di ufficio la relativa questione (anche in sede di legittimità) ed accertare nel relativo giudizio la giuridica esistenza e la presenza del provvedimento ablativo a prescindere dal comportamento processuale tenuto dalle parti al riguardo (Cass. nn. 6289/2000;
5513/2000; 9382/1999).
Pertanto non giova ai MA-RA ed alla RI dedurre che il Comune espropriante non aveva mai posto il problema della mancata conclusione del procedimento ablativo: e, quindi, imputare alla Corte di appello la sostanziale violazione della regola posta dall'art. 115 cod. proc. civ., per cui il giudice deve decidere iuxta alligata et probata, e porre a base della decisione unicamente le allegazioni delle parti, - cioè le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda e dell'eccezione - nonché la conseguenziale violazione anche del principio che ne deriva, specificamente da essi invocato, che i fatti pacifici tra le parti non hanno bisogno di essere provati ancorché costituiscono il presupposto della pronuncia che il giudice è chiamato ad emettere.
Siffatti principi incontrano un limite allorché la legge richieda per la prova di tali fatti un atto scritto ad substantiam, come avviene per il decreto di espropriazione che al pari di qualsiasi provvedimento tipico e nominato esige una statuizione della P.A. espressa ed esteriorizzata nell'atto, preordinata alla realizzazione degli specifici effetti per esso previsti dall'ordinamento; per cui come condizione necessaria della sua esistenza è necessaria la presenza in giudizio proprio dell'atto amministrativo che determina l'effetto traslativo della proprietà del bene previsto dall'art. 50 della legge 2359 del 1865.
Ed allora, la sentenza impugnata si sottrae alle censure dei ricorrenti laddove, dando atto che il suddetto provvedimento non risultava esistente ne' era stato prodotto dalle parti neppure al tempo della decisione, ha dichiarato inammissibile l'opposizione per non essere stata la Corte "messa in grado di pronunciarsi sulla questione relativa all'adeguatezza dell'indennizzo" ed ha richiamato a sostegno della conclusione raggiunta le numerose pronunce della Corte di Cassazione che ne confermavano l'esattezza. D'altra parte, la Corte territoriale nelle successive considerazioni non ha affermato affatto che il decreto di esproprio doveva considerarsi inesistente perché in tal senso deponeva la relazione di consulenza tecnica, ma ha dedotto che la sua avvenuta emanazione non era stata prospettata neppure dalle parti ne' era ravvisabile in alcuno degli atti della procedura ablativa (che ha specificamente elencato), indicati e/o acquisiti dalla relazione del c.t.; il quale, di conseguenza, aveva dovuto compiere la valutazione dell'area esproprianda alla data dell'occupazione e non già a quella del provvedimento ablativo (art. 5 bis, 3° comma della legge 359 del 1992), come invece richiesto dal giudice nei quesiti formulati.
Ragion per cui diveniva inopportuna anche la rimessione della causa sul ruolo per invitare le parti a produrre un provvedimento della cui esistenza non vi era traccia in alcuno degli atti processuali. Ed anche siffatta motivazione con cui detti giudici hanno giustificato la scelta di non avvalersi del proprio potere discrezionale di riaprire la fase istruttoria e ritenuto superfluo l'ulteriore invito alle parti di produrre il provvedimento in questione, essendo immune da vizi logico-giuridici, non è censurabile in questa sede di legittimità, anche perché i ricorrenti non vi hanno contrapposto neanche l'indicazione degli estremi del decreto asseritamente esistente (o sopravvenuto in corso di giudizio) con il quale l'amministrazione espropriante avrebbe conseguito il trasferimento coattivo dell'immobile per cui è causa. Una volta esclusa, sotto tutti i profili dedotti da costoro, la prospettata nullità della sentenza impugnata, non è neppure applicabile la disposizione dell'art. 372 cod. proc. civ., dagli stessi invocata che consente la produzione nel giudizio di legittimità soltanto dei documenti concernenti la nullità suddetta o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso;
e che non riguarda comunque i documenti non prodotti nelle precedenti fasi del processo e costituenti nuovi elementi di prova diretti a corroborare le censure di errori in iudicando denunciati nel ricorso: e ciò non senza considerare che i ricorrenti hanno dichiarato di produrre le delibere della Giunta Municipale di Reggio Emilia n.2526 del 1991 e 2201 del 1992 e di ravvisare in esse il provvedimento ablativo, ma che alla dichiarazione non è seguita l'effettiva produzione di alcuno dei due documenti;
e neppure la trascrizione del loro contenuto nel ricorso per consentirne la valutazione a questa Corte, tanto più necessaria ove si consideri che il decreto di esproprio è provvedimento rientrante nella competenza del Sindaco (art. 13 della legge 865 del 1971), laddove le delibere menzionate risultano emesse da altro organo della stessa amministrazione espropriante, in radice privo di qualsiasi potere autoritativo in merito al procedimento di espropriazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'amministrazione resistente in complessive L.
7.115.000 di cui L.
7.000.000 per onorario di difesa.
Così deciso in Roma il 26 aprile 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 AGOSTO 2001.