Sentenza 6 luglio 2006
Massime • 1
In materia di esecuzione, il potere presidenziale di rilevare senza contraddittorio, ex art. 666 comma secondo cod.proc.pen., l'inammissibilità di una richiesta è limitato ai casi in cui appaiono insussistenti "ictu oculi" i presupposti normativi per la concessione del beneficio. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato il decreto di inammissibilità di una richiesta di detenzione domiciliare assunto sul solo presupposto che il condannato non fosse stato ammesso al meno ampio beneficio dei permessi premio, in quanto la regola della gradualità nella concessione dei benefici, benchè suggerita dall'esperienza, va comunque verificata nel caso concreto attraverso il contraddittorio camerale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2006, n. 31999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31999 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero Presidente del 06/07/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo Consigliere SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio Consigliere N. 2345
Dott. RIGGIO Gianfranco Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina Consigliere N. 011285/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL AN, N. IL 10/10/1956;
avverso DECRETO del 14/12/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. (annullamento con rinvio). OSSERVA
AL AN ricorre per Cassazione avverso il decreto in epigrafe, con il quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare per difetto delle condizioni di legge;
denuncia la violazione dell'art. 666 c.p.p., comma 2, in quanto il provvedimento aveva effettuato una valutazione di merito riservata al collegio. Il ricorso è fondato. Infatti, il potere di rilevare senza contraddittorio l'inammissibilità per difetto delle condizioni di legge, attribuito al Presidente dall'art. 666 c.p.p., comma 2, richiamato dal successivo art. 678, è limitato ai casi in cui appaiono "ictu oculi" insussistenti i presupposti normativi della richiesta, sicché rimane riservata al collegio - ed al rito camerale - la delibazione di fondatezza nel merito dell'istanza (giurisprudenza costante;
cfr., ad es., Cass., Sez. 1^, 27/04- 26/05/2004, Castellano). Nel caso di specie la domanda di detenzione domiciliare è stata reputata inammissibile perché il condannato non è stato ancora ammesso al godimento del meno ampio beneficio dei permessi premio ed esistono provvedimenti giurisdizionali che dimostrerebbero la mancanza del "grado di revisione critica necessario a superare la pericolosità sociale manifestata con il reato" (di fatto, viene menzionato unicamente un provvedimento del 15/11/2004 che ha solo parzialmente accolto una richiesta di liberazione anticipata). Ora, il criterio di gradualità nella concessione dei benefici non è normativamente previsto, ma costituisce una regola di massima suggerita dall'esperienza, che va congruamente verificata nel caso concreto;
la condotta irregolare nel corso di uno o più semestri precedenti (di almeno un anno) - in forza della quale è stata parzialmente negata la liberazione anticipata - non è indicativa in ordine all'ulteriore evoluzione della personalità del soggetto. Tali elementi, pur apprezzabili nella valutazione del merito, non integrano affatto la mancanza un presupposto normativo che possa pregiudicare l'esame della domanda nelle forme ordinarie del contraddittorio camerale. Il Decreto impugnato va perciò annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale per la decisione da parte del collegio nelle forme ordinarie.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino per l'esame dell'istanza. Così deciso in Roma, il 6 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2006