Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2006, n. 31999
CASS
Sentenza 6 luglio 2006

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In materia di esecuzione, il potere presidenziale di rilevare senza contraddittorio, ex art. 666 comma secondo cod.proc.pen., l'inammissibilità di una richiesta è limitato ai casi in cui appaiono insussistenti "ictu oculi" i presupposti normativi per la concessione del beneficio. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato il decreto di inammissibilità di una richiesta di detenzione domiciliare assunto sul solo presupposto che il condannato non fosse stato ammesso al meno ampio beneficio dei permessi premio, in quanto la regola della gradualità nella concessione dei benefici, benchè suggerita dall'esperienza, va comunque verificata nel caso concreto attraverso il contraddittorio camerale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2006, n. 31999
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31999
    Data del deposito : 6 luglio 2006

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