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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/11/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 730/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 730/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 7 settembre 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 9 luglio 2025
d a
OGGETTO: Parte_1
[...]
(C.F. , già con
[...] P.IVA_1 Controparte_1 fideiussoria sede in Carugate (MI) - via Alcide de Gasperi n. 11, in persona del legale
CODICE: rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. RAGLIO
140061 MARCELLA del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._1
(C.F. ), Controparte_3 C.F._2
rappresentate e difese dall'Avv. GALANTE GIUSEPPE del Foro di procuratore domiciliatario come da procura agli atti. CP_1
APPELLATE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 349/2020, pubblicata il 10 febbraio 2020.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia alla Corte d'Appello Illustrissima, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:
In via principale: in accoglimento integrale del presente appello, riformare la sentenza impugnata per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto:
- respingere tutte le domande proposte con l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2377/14 RG n. 4837/14 emesso in data 17.04.2014 dal
Tribunale di Bergamo, perché destituite di ogni fondamento;
- dichiarare le opponenti, odierne appellate, debitrici nei confronti di
[...]
già degli importi di cui al predetto CP_4 Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto, perché dimostrato certo, liquido ed esigibile ed affermare la legittimità, la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo stesso
e conseguentemente condannare le opponenti a pagare in favore di
[...]
già le somme portate dal decreto CP_4 Controparte_1
ingiuntivo oltre interessi in esso indicati;
- condannare altresì le appellate a ripetere all'appellante l'importo versato
a titolo di spese di lite in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale del primo e del secondo grado di giudizio.”.
LL appellate
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: in via principale: rigettare l'appello proposto e conseguentemente confermare la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Bergamo n.
349/2020 del 10.02.2020. in via istruttoria: per mero tuziorismo, qualora codesta Corte lo ritenesse opportuno e senza inversione di onere alcuno, disporre l'ammissione delle prove testimoniali dedotte con memoria del 17.11.2015.
Spese e compensi professionali interamente rifusi.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, ed Controparte_3 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_2
2377/2014, emesso dal Tribunale di Bergamo, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore di Parte_2
della somma di € 772,000,00, oltre spese della fase
[...]
monitoria.
In sede di ricorso monitorio, infatti, l'Istituto di credito aveva dedotto:
- di essere creditore della per l'importo complessivo di Controparte_5
€ 772.239,20;
- che, al fine di garantire tale credito, aveva sottoscritto una Controparte_6 fideiussione omnibus per l'importo complessivo di € 675.000,00;
- che, in data 15 agosto 2009, veniva a mancare;
Controparte_6
- che, eredi del de cuius, erano, per quel che qui rileva, anche
[...]
e ciascuna per i 2/9 della massa ereditaria, CP_2 Controparte_3
allegando allo scopo la denuncia di successione.
Su questi presupposti, la Banca ricorreva monitoriamente innanzi al
Tribunale di Bergamo, perché ingiungesse, tra gli altri, a e Controparte_2 di pagare l'importo garantito di € 675.000,00, nei limiti delle Controparte_3
rispettive quote ereditarie.
Il Tribunale di Bergamo emetteva il decreto ingiuntivo n. 2377/2014, con cui ingiungeva a tutti gli ingiunti di pagare nei limiti delle quote ereditarie e della fideiussione, l'importo di euro 772.239,20.
L'importo ingiunto alle odierne appellate era, quindi, pari a euro 150.000,00 ciascuna, pari a ai 2/9 di 675.000,00.
e in data 23 giugno 2014, rinunciavano formalmente CP_2 Controparte_3
all'eredità, davanti al Tribunale di Bergamo.
Con l'atto di citazione in opposizione, le opponenti, pur non contestando il credito, deducevano di nulla dovere alla Banca, sul presupposto del loro difetto di legittimazione passiva, contestando di non essere mai divenute coeredi di alla cui eredità avevano, anzi, espressamente Controparte_6
rinunciato. Per queste ragioni, chiedevano che venisse, altresì, ordinata la
3 cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in forza del decreto ingiuntivo.
Si costituiva contestando Parte_2
la fondatezza dei motivi di opposizione e domandando la conferma del decreto opposto.
Con riguardo alla questione dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte delle opponenti, affermava che le stesse avevano acquisito mortis causa le quote di partecipazione nella società debitrice principale, come poteva ricavarsi dalle visure della società di cui risultavano socie in ragione di 2/9 ciascuna.
Affermava che con Prot. n. 2010-78948 del 22 settembre 2010, “le Sig.re ed erano “formalmente subentrate nella compagine Controparte_3 CP_2
sociale della acquisendo le quote di proprietà del de Controparte_7
cuius Sig. , come si ricava pure dalle schede delle Controparte_6
partecipazioni sociali delle controparti”.
Rappresentava, altresì, che dopo aver presentato la Persona_1
dichiarazione di successione in data 6.8.10, in data 7.9.10, aveva “depositato presso l'Ufficio del registro delle Imprese la dichiarazione di iscrizione di atto di cessione di quote mortis causa, nella quale dichiarava espressamente che tutti i chiamati all'eredità, comprese le odierne attrici opponenti, avevano accettato l'eredità del Sig. ”. Al riguardo, sosteneva Controparte_6
che tale dichiarazione avrebbe provato l'intervenuta accettazione tacita da parte delle opponenti.
Nel corso del giudizio, succedeva per fusione a Controparte_1
Controparte_8
La causa veniva istruita documentalmente.
Con sentenza n. 349/2020, pubblicata il 10 febbraio 2020, il Tribunale di
Bergamo accoglieva l'opposizione, per l'effetto revocando il decreto ingiuntivo opposto, ordinando la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta, e condannava alla refusione delle spese Controparte_1
di lite in favore di e determinate in euro Controparte_3 Controparte_2
21.000,00 oltre accessori.
4 Il Tribunale, in particolare:
- riteneva sussistente la legittimazione processuale passiva delle opponenti, dato che la dichiarazione presentata al Registro delle Imprese da parte di aveva generato l'affidamento circa la qualità di eredi delle Persona_1
sorelle, chiamate all'eredità di Controparte_6
- sotto il profilo sostanziale, accertava, peraltro, che e CP_2 Controparte_3
non avevano accettato tacitamente l'eredità e avevano, altresì, tempestivamente rinunciato all'eredità del de cuius, sia pure in epoca successiva al ricorso monitorio;
- in punto di diritto, precisava, infatti, che elemento costitutivo dell'accettazione tacita fosse “l'elemento volontaristico” del chiamato;
- tanto premesso, accertava che, dalla dichiarazione del 7 settembre 2010, resa da , non si evinceva alcuna manifestazione di volontà Persona_1
delle opponenti, che non avevano sottoscritto tale dichiarazione e, comunque, mancava la prova che ed avessero conferito procura CP_3 Controparte_2
alla madre sul punto, sicché la loro scelta di accettare o rinunciare all'eredità non poteva essere “compressa da un atto compiuto da un terzo”;
- evidenziava, inoltre, che la Banca non aveva provato che le opponenti fossero entrate nel possesso dei beni ereditari;
- riteneva l'irrilevanza del fatto che la rinuncia all'eredità fosse intervenuta soltanto in seguito alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto, potendo ciascun chiamato all'eredità accettare, o rinunciare alla stessa entro dieci anni dall'apertura della successione;
- rilevava che nessun pregiudizio poteva essere lamentato dall'opposta che, non essendo a conoscenza di un'eventuale accettazione o rinuncia, avrebbe potuto compiere un'actio interrogatoria ai sensi dell'art. 481 c.c.
- per queste ragioni, escluso che ed avessero CP_3 Controparte_2
tacitamente accettato l'eredità del de cuius, anzi validamente rinunciata, rigettava la pretesa creditoria della nei loro confronti, ordinando la Pt_1
cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e/o delle trascrizioni pregiudizievoli eseguite sui beni di proprietà delle opponenti in forza della provvisoria
5 esecutività concessa al decreto ingiuntivo.
Con riguardo alle spese di lite, stabiliva che l'opposta andasse condannata alla loro rifusione alle opponenti nell'“importo complessivo che ex D.M.
55/2014 e 37/2018 si liquida in € 21.000,00, oltre spese forfettarie (15%),
IVA (se dovuta per legge), CPA (4%) e rimborso del contributo unificato”. proponeva appello, affidandosi a due motivi. Controparte_1
Si costituivano ed chiedendo il rigetto Controparte_3 Controparte_2 dell'appello.
All'udienza del 27 gennaio 2021, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29 maggio 2024.
A tale udienza, costituitasi - succeduta per fusione a Controparte_9 [...]
-, le parti precisavano le conclusioni e la Corte rinviava Controparte_1
per gli stessi incombenti all'udienza del 9 luglio 2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che ed non avessero accettato CP_3 Controparte_2
tacitamente l'eredità di cui si discute e che anzi vi avessero validamente rinunciato.
In particolare, lamenta che, con riferimento alla dichiarazione resa da nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di Persona_1
notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il Tribunale non abbia tenuto conto della funzione “informativa - pubblicitaria” assolta dal
Registro delle Imprese, che “crea nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti”.
Evidenzia, infatti, che l'art. 2193 cod. civ., in tema di efficacia dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese, prevede l'opponibilità ai terzi dei fatti dei
6 quali la legge prescrive l'iscrizione e che l'art. 2470 cod. civ., per la pubblicità delle vicende circolatorie a causa di morte di quote di S.r.l., in deroga alla regola generale della natura dichiarativa della pubblicità nel registro, prevede che “il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito”.
Per queste ragioni, lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare l'opponibilità rispetto ai terzi dell'iscrizione depositata in data 22 settembre
2010.
Sottolinea che (i) con la propria dichiarazione, lungi Persona_1
dall'accettare l'eredità al posto delle figlie, agiva come rappresentante comune ex art. 2468 cod. civ., effettuando l'iscrizione dell'atto di cessione di quote mortis causa anche rispetto alle opponenti;
(ii) la giurisprudenza ha ritenuto possibile che l'accettazione tacita avvenga anche mediante attività indiretta o procuratoria o di gestione di terzi incaricati di compiere atti correlati alla volontà di dare esecuzione alle volontà testamentarie (Cass.
11813/1992); (iii) la Sig.ra aveva reso la dichiarazione nelle forme Per_1
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo la facoltà prevista all'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, affermando
“consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere”, che tutti gli eredi, comprese quindi le Sig.re e CP_2 Controparte_3
avevano accettato l'eredità (cfr doc.n.4); (iv) la Sig.ra non aveva Per_1 accettato l'eredità per le figlie (atto che si sa essere personale), ma aveva dichiarato, “consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere”, che tutti gli eredi avevano accettato l'eredità; (v) è noto che la richiamata norma prevede che “la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”. .
Per questi motivi
, si duole che il Tribunale avrebbe dovuto accertare la qualità di coeredi in capo a ed anche in considerazione CP_3 Controparte_2
del fatto che la rinuncia era intervenuta solo in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo e che, nel giudizio di primo grado, le opponenti non
7 avevano svolto alcuna domanda di accertamento di invalidità del trasferimento delle quote o, comunque, dell'iscrizione effettuata dalla madre, così accettandone gli effetti.
Con il secondo motivo la censura il capo della sentenza con cui il Pt_1
Tribunale ha determinato le spese di soccombenza.
Al riguardo rappresenta che il Tribunale non ha specificato “le singole voci relative alle fasi del giudizio di primo grado, in modo da poter valutare la congruità della liquidazione rispetto al D.M. 55/2014 e 37/2018, considerato che il valore della causa, peraltro priva di istruttoria, è pari ad €. 300.000,00 complessivi e dunque la liquidazione appare eccessiva”. L'appellante, evidenzia che le opponenti, “rispetto alla somma complessiva ingiunta di €.
650.000,00, rispondono ex art. 752 c.c. per la quota di 2/9, pari ad €.
150.000,00 ciascuna”.
Il primo motivo è infondato.
Va, innanzitutto, ricordato che l'appellante sostiene, in definitiva, che l'accettazione tacita dell'eredità da parte delle odierne appellate, sarebbe avvenuta a seguito dell'atto sostitutivo di notorietà della madre, secondo cui le figlie avrebbero accettato l'eredità del padre, e della conseguente iscrizione nel registro delle imprese o comunque che tale accettazione sarebbe provata dalla dichiarazione in questione.
L'attore non allega alcuna condotta propria delle odierne appellate da cui desumere l'accettazione tacita dell'eredità del padre.
Ciò posto, va osservato che l'art. 476 c.c. prevede che “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Ciò che dà luogo all'accettazione tacita dell'eredità deve, quindi, promanare dalla volontà del chiamato. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha precisato che seppure l'accettazione dell'eredità può desumersi solo da un comportamento del successibile e non di altri, questo non comporta che la necessaria attività negoziale del successibile debba essere personale, nel
8 senso di non ammettere attività procuratoria o addirittura di gestione altrui
(Cass. Sez. 2 3-12-1974 n. 3958 Rv. 372533-01); in questa prospettiva, è stato enunciato il principio secondo il quale l'accettazione espressa o tacita di eredità può essere realizzata anche da manifestazione di volontà del gestore non dotato di poteri rappresentativi, purché le sue iniziative vengano ratificate dall'erede (Cass. Sez. 2 20-5-1969 n. 1773 Rv. 340837-01, Cass.
Sez. 2 1-12- 1977 n. 5227 Rv. 388871-01). E' stato altresì affermato che il comportamento di un chiamato all'eredità -quale la richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius- non possa comportare accettazione tacita di eredità a favore di altro successibile, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica dell'operato.
Nel caso di specie parte appellante non ha neppure allegato né tanto meno dimostrato che , con la dichiarazione del 7.9.2010, abbia agito Persona_1
quale procuratrice delle figlie.
Neppure è provato che abbia agito come rappresentante Persona_1
comune delle figlie. Al riguardo, va rilevato che l'appellante non ha neppure affermato che tale indicazione sia avvenuta con le modalità previste dall'art. 1105 e 1106 c.c., come previsto dall'art. 2468 c.c.
Nell'atto di appello, l'appellante ha fatto riferimento alla possibilità che l'accettazione tacita dell'eredità possa avvenire attraverso la negotiorum gestio, senza peraltro allegare e provare la ratifica da parte delle figlie. Anche aderendo alla giurisprudenza cui si è fatto cenno, non vi è, quindi, nessuno spazio alla tesi secondo cui le appellate avrebbero accettato l'eredità del padre, mancando del tutto, anche in chiave di allegazione, l'espressione di una loro volontà in tal senso.
Se così stanno le cose, nessun riflesso in punto di accettazione tacita, possono avere le norme evocate dall'appellante in tema di pubblicità e di effetti dell'iscrizione del registro delle imprese, in quanto si tratta di fatto, quello della iscrizione, non riconducibile alla volontà delle chiamate.
Ed infatti tale prospettazione non tiene conto, innanzitutto, conto del fatto che l'iscrizione non è avvenuta su istanza delle chiamate. Il richiamo alle
9 norme invocate non considera, infine, il principio della retroattività degli effetti della rinuncia (art. 521 c.c.) e del fatto che la rinuncia che può avvenire nel termine di dieci anni dall'apertura della successione (480 c.c.).
Per questi motivi
, l'iscrizione nel registro delle imprese, avvenuta ad opera di un terzo, né era idonea a provare l'accettazione tacita delle chiamate né poteva precludere che le stesse, rinunciassero con effetti retroattivi all'eredità di cui è causa.
Tale prova, non può derivare, infine, dalla dichiarazione presentata da ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000. Persona_1
Ed infatti, va, innanzitutto, rilevato che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ha attitudine certificativa e probatoria solo nei rapporti con la
P.A. e non in sede giurisdizionale nelle liti tra privati, essendo priva di valore confessorio, ex art. 229 c.p.c., e indiziario, perché precostituita a favore e non contro il dichiarante.
Sez. 2 - , Sentenza n. 19606 del 16/07/2025 (Rv. 675311 - 01). Nel nostro caso, a maggior ragione, tale dichiarazione non può avere alcun rilievo probatorio, attenendo a circostanze relative a terzi, ossia le appellate.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Ed infatti l'importo di euro 21.000,00 applicato dal Tribunale non corrisponde ai valori medi per tutte le fasi processuali dello scaglione
520.001 – 1.000.000.
Applicando i valori medi per tutte le fasi processuali, infatti, l'importo del compenso, secondo la tabella applicabile ratione temporis, sarebbe stato di euro 27.804,00.
Applicando la stessa tabella ma con riferimento allo scaglione 260.001 –
520.000, l'importo sarebbe stato di euro 21.387,00.
Il Tribunale si è, quindi, attenuto a tale tabella, liquidando un importo leggermente inferiore ai parametri medi per tutte le fasi processuali ma comunque nei limiti dei massimi e, quindi, del tutto legittimamente.
Certamente era, inoltre, dovuta la fase istruttoria e di trattazione, essendo stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed essendo state depositate le
10 relative memorie.
L'appello è, quindi, infondato e va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante nella misura che si liquida in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 260.001 e €
500.000) ad eccezione della “fase di trattazione”, che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività concretamente svolta. Tali importi vanno altresì aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 2 DM
55/90, atteso che il difensore delle appellate ha difeso più soggetti aventi la medesima posizione processuale e ne ha fatto espressa richiesta nella nota spese depositata.
Il compenso dovuto alle appellate è, quindi, determinato come segue: €
4.389,00 per la fase di studio, aumentato ex art. 4 comma 2 cit. a 5.705,70; €
2.552,00 per la fase introduttiva, aumentato a € 3.317,00 ex art. 4 comma 2 cit;
euro 2.940,00 per la fase istruttoria/trattazione, aumentato a € 3.882,00 ex art. 4 comma 2 cit;
€ 7.298,00 per la fase decisoria, aumentato ex art. 4 comma 2 cit. a 9.487,40, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Bergamo n.349/2020, pubblicata il 10.2.2020;
2) condanna Parte_1
a rifondere a E
[...] Controparte_2
le spese del grado che, già aumentate ex art. 4 comma Controparte_3
2 DM 55/14, liquida in € 5.705,70 per la fase di studio, € 3.317,00 per la fase
11 introduttiva, € 3.882,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 9.487,40 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese forfettarie, Iva e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 730/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 730/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 7 settembre 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 9 luglio 2025
d a
OGGETTO: Parte_1
[...]
(C.F. , già con
[...] P.IVA_1 Controparte_1 fideiussoria sede in Carugate (MI) - via Alcide de Gasperi n. 11, in persona del legale
CODICE: rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. RAGLIO
140061 MARCELLA del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._1
(C.F. ), Controparte_3 C.F._2
rappresentate e difese dall'Avv. GALANTE GIUSEPPE del Foro di procuratore domiciliatario come da procura agli atti. CP_1
APPELLATE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 349/2020, pubblicata il 10 febbraio 2020.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia alla Corte d'Appello Illustrissima, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:
In via principale: in accoglimento integrale del presente appello, riformare la sentenza impugnata per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto:
- respingere tutte le domande proposte con l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2377/14 RG n. 4837/14 emesso in data 17.04.2014 dal
Tribunale di Bergamo, perché destituite di ogni fondamento;
- dichiarare le opponenti, odierne appellate, debitrici nei confronti di
[...]
già degli importi di cui al predetto CP_4 Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto, perché dimostrato certo, liquido ed esigibile ed affermare la legittimità, la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo stesso
e conseguentemente condannare le opponenti a pagare in favore di
[...]
già le somme portate dal decreto CP_4 Controparte_1
ingiuntivo oltre interessi in esso indicati;
- condannare altresì le appellate a ripetere all'appellante l'importo versato
a titolo di spese di lite in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale del primo e del secondo grado di giudizio.”.
LL appellate
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: in via principale: rigettare l'appello proposto e conseguentemente confermare la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Bergamo n.
349/2020 del 10.02.2020. in via istruttoria: per mero tuziorismo, qualora codesta Corte lo ritenesse opportuno e senza inversione di onere alcuno, disporre l'ammissione delle prove testimoniali dedotte con memoria del 17.11.2015.
Spese e compensi professionali interamente rifusi.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, ed Controparte_3 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_2
2377/2014, emesso dal Tribunale di Bergamo, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore di Parte_2
della somma di € 772,000,00, oltre spese della fase
[...]
monitoria.
In sede di ricorso monitorio, infatti, l'Istituto di credito aveva dedotto:
- di essere creditore della per l'importo complessivo di Controparte_5
€ 772.239,20;
- che, al fine di garantire tale credito, aveva sottoscritto una Controparte_6 fideiussione omnibus per l'importo complessivo di € 675.000,00;
- che, in data 15 agosto 2009, veniva a mancare;
Controparte_6
- che, eredi del de cuius, erano, per quel che qui rileva, anche
[...]
e ciascuna per i 2/9 della massa ereditaria, CP_2 Controparte_3
allegando allo scopo la denuncia di successione.
Su questi presupposti, la Banca ricorreva monitoriamente innanzi al
Tribunale di Bergamo, perché ingiungesse, tra gli altri, a e Controparte_2 di pagare l'importo garantito di € 675.000,00, nei limiti delle Controparte_3
rispettive quote ereditarie.
Il Tribunale di Bergamo emetteva il decreto ingiuntivo n. 2377/2014, con cui ingiungeva a tutti gli ingiunti di pagare nei limiti delle quote ereditarie e della fideiussione, l'importo di euro 772.239,20.
L'importo ingiunto alle odierne appellate era, quindi, pari a euro 150.000,00 ciascuna, pari a ai 2/9 di 675.000,00.
e in data 23 giugno 2014, rinunciavano formalmente CP_2 Controparte_3
all'eredità, davanti al Tribunale di Bergamo.
Con l'atto di citazione in opposizione, le opponenti, pur non contestando il credito, deducevano di nulla dovere alla Banca, sul presupposto del loro difetto di legittimazione passiva, contestando di non essere mai divenute coeredi di alla cui eredità avevano, anzi, espressamente Controparte_6
rinunciato. Per queste ragioni, chiedevano che venisse, altresì, ordinata la
3 cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in forza del decreto ingiuntivo.
Si costituiva contestando Parte_2
la fondatezza dei motivi di opposizione e domandando la conferma del decreto opposto.
Con riguardo alla questione dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte delle opponenti, affermava che le stesse avevano acquisito mortis causa le quote di partecipazione nella società debitrice principale, come poteva ricavarsi dalle visure della società di cui risultavano socie in ragione di 2/9 ciascuna.
Affermava che con Prot. n. 2010-78948 del 22 settembre 2010, “le Sig.re ed erano “formalmente subentrate nella compagine Controparte_3 CP_2
sociale della acquisendo le quote di proprietà del de Controparte_7
cuius Sig. , come si ricava pure dalle schede delle Controparte_6
partecipazioni sociali delle controparti”.
Rappresentava, altresì, che dopo aver presentato la Persona_1
dichiarazione di successione in data 6.8.10, in data 7.9.10, aveva “depositato presso l'Ufficio del registro delle Imprese la dichiarazione di iscrizione di atto di cessione di quote mortis causa, nella quale dichiarava espressamente che tutti i chiamati all'eredità, comprese le odierne attrici opponenti, avevano accettato l'eredità del Sig. ”. Al riguardo, sosteneva Controparte_6
che tale dichiarazione avrebbe provato l'intervenuta accettazione tacita da parte delle opponenti.
Nel corso del giudizio, succedeva per fusione a Controparte_1
Controparte_8
La causa veniva istruita documentalmente.
Con sentenza n. 349/2020, pubblicata il 10 febbraio 2020, il Tribunale di
Bergamo accoglieva l'opposizione, per l'effetto revocando il decreto ingiuntivo opposto, ordinando la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta, e condannava alla refusione delle spese Controparte_1
di lite in favore di e determinate in euro Controparte_3 Controparte_2
21.000,00 oltre accessori.
4 Il Tribunale, in particolare:
- riteneva sussistente la legittimazione processuale passiva delle opponenti, dato che la dichiarazione presentata al Registro delle Imprese da parte di aveva generato l'affidamento circa la qualità di eredi delle Persona_1
sorelle, chiamate all'eredità di Controparte_6
- sotto il profilo sostanziale, accertava, peraltro, che e CP_2 Controparte_3
non avevano accettato tacitamente l'eredità e avevano, altresì, tempestivamente rinunciato all'eredità del de cuius, sia pure in epoca successiva al ricorso monitorio;
- in punto di diritto, precisava, infatti, che elemento costitutivo dell'accettazione tacita fosse “l'elemento volontaristico” del chiamato;
- tanto premesso, accertava che, dalla dichiarazione del 7 settembre 2010, resa da , non si evinceva alcuna manifestazione di volontà Persona_1
delle opponenti, che non avevano sottoscritto tale dichiarazione e, comunque, mancava la prova che ed avessero conferito procura CP_3 Controparte_2
alla madre sul punto, sicché la loro scelta di accettare o rinunciare all'eredità non poteva essere “compressa da un atto compiuto da un terzo”;
- evidenziava, inoltre, che la Banca non aveva provato che le opponenti fossero entrate nel possesso dei beni ereditari;
- riteneva l'irrilevanza del fatto che la rinuncia all'eredità fosse intervenuta soltanto in seguito alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto, potendo ciascun chiamato all'eredità accettare, o rinunciare alla stessa entro dieci anni dall'apertura della successione;
- rilevava che nessun pregiudizio poteva essere lamentato dall'opposta che, non essendo a conoscenza di un'eventuale accettazione o rinuncia, avrebbe potuto compiere un'actio interrogatoria ai sensi dell'art. 481 c.c.
- per queste ragioni, escluso che ed avessero CP_3 Controparte_2
tacitamente accettato l'eredità del de cuius, anzi validamente rinunciata, rigettava la pretesa creditoria della nei loro confronti, ordinando la Pt_1
cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e/o delle trascrizioni pregiudizievoli eseguite sui beni di proprietà delle opponenti in forza della provvisoria
5 esecutività concessa al decreto ingiuntivo.
Con riguardo alle spese di lite, stabiliva che l'opposta andasse condannata alla loro rifusione alle opponenti nell'“importo complessivo che ex D.M.
55/2014 e 37/2018 si liquida in € 21.000,00, oltre spese forfettarie (15%),
IVA (se dovuta per legge), CPA (4%) e rimborso del contributo unificato”. proponeva appello, affidandosi a due motivi. Controparte_1
Si costituivano ed chiedendo il rigetto Controparte_3 Controparte_2 dell'appello.
All'udienza del 27 gennaio 2021, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29 maggio 2024.
A tale udienza, costituitasi - succeduta per fusione a Controparte_9 [...]
-, le parti precisavano le conclusioni e la Corte rinviava Controparte_1
per gli stessi incombenti all'udienza del 9 luglio 2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che ed non avessero accettato CP_3 Controparte_2
tacitamente l'eredità di cui si discute e che anzi vi avessero validamente rinunciato.
In particolare, lamenta che, con riferimento alla dichiarazione resa da nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di Persona_1
notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il Tribunale non abbia tenuto conto della funzione “informativa - pubblicitaria” assolta dal
Registro delle Imprese, che “crea nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti”.
Evidenzia, infatti, che l'art. 2193 cod. civ., in tema di efficacia dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese, prevede l'opponibilità ai terzi dei fatti dei
6 quali la legge prescrive l'iscrizione e che l'art. 2470 cod. civ., per la pubblicità delle vicende circolatorie a causa di morte di quote di S.r.l., in deroga alla regola generale della natura dichiarativa della pubblicità nel registro, prevede che “il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito”.
Per queste ragioni, lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare l'opponibilità rispetto ai terzi dell'iscrizione depositata in data 22 settembre
2010.
Sottolinea che (i) con la propria dichiarazione, lungi Persona_1
dall'accettare l'eredità al posto delle figlie, agiva come rappresentante comune ex art. 2468 cod. civ., effettuando l'iscrizione dell'atto di cessione di quote mortis causa anche rispetto alle opponenti;
(ii) la giurisprudenza ha ritenuto possibile che l'accettazione tacita avvenga anche mediante attività indiretta o procuratoria o di gestione di terzi incaricati di compiere atti correlati alla volontà di dare esecuzione alle volontà testamentarie (Cass.
11813/1992); (iii) la Sig.ra aveva reso la dichiarazione nelle forme Per_1
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo la facoltà prevista all'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, affermando
“consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere”, che tutti gli eredi, comprese quindi le Sig.re e CP_2 Controparte_3
avevano accettato l'eredità (cfr doc.n.4); (iv) la Sig.ra non aveva Per_1 accettato l'eredità per le figlie (atto che si sa essere personale), ma aveva dichiarato, “consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere”, che tutti gli eredi avevano accettato l'eredità; (v) è noto che la richiamata norma prevede che “la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”. .
Per questi motivi
, si duole che il Tribunale avrebbe dovuto accertare la qualità di coeredi in capo a ed anche in considerazione CP_3 Controparte_2
del fatto che la rinuncia era intervenuta solo in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo e che, nel giudizio di primo grado, le opponenti non
7 avevano svolto alcuna domanda di accertamento di invalidità del trasferimento delle quote o, comunque, dell'iscrizione effettuata dalla madre, così accettandone gli effetti.
Con il secondo motivo la censura il capo della sentenza con cui il Pt_1
Tribunale ha determinato le spese di soccombenza.
Al riguardo rappresenta che il Tribunale non ha specificato “le singole voci relative alle fasi del giudizio di primo grado, in modo da poter valutare la congruità della liquidazione rispetto al D.M. 55/2014 e 37/2018, considerato che il valore della causa, peraltro priva di istruttoria, è pari ad €. 300.000,00 complessivi e dunque la liquidazione appare eccessiva”. L'appellante, evidenzia che le opponenti, “rispetto alla somma complessiva ingiunta di €.
650.000,00, rispondono ex art. 752 c.c. per la quota di 2/9, pari ad €.
150.000,00 ciascuna”.
Il primo motivo è infondato.
Va, innanzitutto, ricordato che l'appellante sostiene, in definitiva, che l'accettazione tacita dell'eredità da parte delle odierne appellate, sarebbe avvenuta a seguito dell'atto sostitutivo di notorietà della madre, secondo cui le figlie avrebbero accettato l'eredità del padre, e della conseguente iscrizione nel registro delle imprese o comunque che tale accettazione sarebbe provata dalla dichiarazione in questione.
L'attore non allega alcuna condotta propria delle odierne appellate da cui desumere l'accettazione tacita dell'eredità del padre.
Ciò posto, va osservato che l'art. 476 c.c. prevede che “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Ciò che dà luogo all'accettazione tacita dell'eredità deve, quindi, promanare dalla volontà del chiamato. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha precisato che seppure l'accettazione dell'eredità può desumersi solo da un comportamento del successibile e non di altri, questo non comporta che la necessaria attività negoziale del successibile debba essere personale, nel
8 senso di non ammettere attività procuratoria o addirittura di gestione altrui
(Cass. Sez. 2 3-12-1974 n. 3958 Rv. 372533-01); in questa prospettiva, è stato enunciato il principio secondo il quale l'accettazione espressa o tacita di eredità può essere realizzata anche da manifestazione di volontà del gestore non dotato di poteri rappresentativi, purché le sue iniziative vengano ratificate dall'erede (Cass. Sez. 2 20-5-1969 n. 1773 Rv. 340837-01, Cass.
Sez. 2 1-12- 1977 n. 5227 Rv. 388871-01). E' stato altresì affermato che il comportamento di un chiamato all'eredità -quale la richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius- non possa comportare accettazione tacita di eredità a favore di altro successibile, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica dell'operato.
Nel caso di specie parte appellante non ha neppure allegato né tanto meno dimostrato che , con la dichiarazione del 7.9.2010, abbia agito Persona_1
quale procuratrice delle figlie.
Neppure è provato che abbia agito come rappresentante Persona_1
comune delle figlie. Al riguardo, va rilevato che l'appellante non ha neppure affermato che tale indicazione sia avvenuta con le modalità previste dall'art. 1105 e 1106 c.c., come previsto dall'art. 2468 c.c.
Nell'atto di appello, l'appellante ha fatto riferimento alla possibilità che l'accettazione tacita dell'eredità possa avvenire attraverso la negotiorum gestio, senza peraltro allegare e provare la ratifica da parte delle figlie. Anche aderendo alla giurisprudenza cui si è fatto cenno, non vi è, quindi, nessuno spazio alla tesi secondo cui le appellate avrebbero accettato l'eredità del padre, mancando del tutto, anche in chiave di allegazione, l'espressione di una loro volontà in tal senso.
Se così stanno le cose, nessun riflesso in punto di accettazione tacita, possono avere le norme evocate dall'appellante in tema di pubblicità e di effetti dell'iscrizione del registro delle imprese, in quanto si tratta di fatto, quello della iscrizione, non riconducibile alla volontà delle chiamate.
Ed infatti tale prospettazione non tiene conto, innanzitutto, conto del fatto che l'iscrizione non è avvenuta su istanza delle chiamate. Il richiamo alle
9 norme invocate non considera, infine, il principio della retroattività degli effetti della rinuncia (art. 521 c.c.) e del fatto che la rinuncia che può avvenire nel termine di dieci anni dall'apertura della successione (480 c.c.).
Per questi motivi
, l'iscrizione nel registro delle imprese, avvenuta ad opera di un terzo, né era idonea a provare l'accettazione tacita delle chiamate né poteva precludere che le stesse, rinunciassero con effetti retroattivi all'eredità di cui è causa.
Tale prova, non può derivare, infine, dalla dichiarazione presentata da ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000. Persona_1
Ed infatti, va, innanzitutto, rilevato che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ha attitudine certificativa e probatoria solo nei rapporti con la
P.A. e non in sede giurisdizionale nelle liti tra privati, essendo priva di valore confessorio, ex art. 229 c.p.c., e indiziario, perché precostituita a favore e non contro il dichiarante.
Sez. 2 - , Sentenza n. 19606 del 16/07/2025 (Rv. 675311 - 01). Nel nostro caso, a maggior ragione, tale dichiarazione non può avere alcun rilievo probatorio, attenendo a circostanze relative a terzi, ossia le appellate.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Ed infatti l'importo di euro 21.000,00 applicato dal Tribunale non corrisponde ai valori medi per tutte le fasi processuali dello scaglione
520.001 – 1.000.000.
Applicando i valori medi per tutte le fasi processuali, infatti, l'importo del compenso, secondo la tabella applicabile ratione temporis, sarebbe stato di euro 27.804,00.
Applicando la stessa tabella ma con riferimento allo scaglione 260.001 –
520.000, l'importo sarebbe stato di euro 21.387,00.
Il Tribunale si è, quindi, attenuto a tale tabella, liquidando un importo leggermente inferiore ai parametri medi per tutte le fasi processuali ma comunque nei limiti dei massimi e, quindi, del tutto legittimamente.
Certamente era, inoltre, dovuta la fase istruttoria e di trattazione, essendo stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed essendo state depositate le
10 relative memorie.
L'appello è, quindi, infondato e va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante nella misura che si liquida in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 260.001 e €
500.000) ad eccezione della “fase di trattazione”, che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività concretamente svolta. Tali importi vanno altresì aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 2 DM
55/90, atteso che il difensore delle appellate ha difeso più soggetti aventi la medesima posizione processuale e ne ha fatto espressa richiesta nella nota spese depositata.
Il compenso dovuto alle appellate è, quindi, determinato come segue: €
4.389,00 per la fase di studio, aumentato ex art. 4 comma 2 cit. a 5.705,70; €
2.552,00 per la fase introduttiva, aumentato a € 3.317,00 ex art. 4 comma 2 cit;
euro 2.940,00 per la fase istruttoria/trattazione, aumentato a € 3.882,00 ex art. 4 comma 2 cit;
€ 7.298,00 per la fase decisoria, aumentato ex art. 4 comma 2 cit. a 9.487,40, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Bergamo n.349/2020, pubblicata il 10.2.2020;
2) condanna Parte_1
a rifondere a E
[...] Controparte_2
le spese del grado che, già aumentate ex art. 4 comma Controparte_3
2 DM 55/14, liquida in € 5.705,70 per la fase di studio, € 3.317,00 per la fase
11 introduttiva, € 3.882,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 9.487,40 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese forfettarie, Iva e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
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