Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2014, n. 5768
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Sentenza 16 gennaio 2014

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La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, ha esaminato il ricorso proposto da un indagato avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Caltanissetta, il quale aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Gela. L'indagato era accusato di due episodi di violenza sessuale aggravata e lesioni gravi, commessi ai danni della persona offesa, C.E., con la quale intratteneva una relazione sentimentale. La persona offesa aveva denunciato gli episodi, descrivendo una escalation di violenza, culminata in aggressioni fisiche e sessuali, nonostante i tentativi di interrompere la relazione. La difesa dell'indagato aveva sollevato eccezioni preliminari relative alla mancata trasmissione di atti rilevanti al Tribunale del Riesame, quali tabulati telefonici, cartella clinica, registrazioni e messaggi, sostenendo la conseguente perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309 c.p.p. Nel merito, il ricorrente lamentava la carenza e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, contestando la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e l'omessa valutazione di elementi a lui favorevoli, inclusi i propri racconti e quelli di sua madre.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. In relazione al primo motivo, ha escluso che gli atti non trasmessi fossero stati effettivamente a disposizione del GIP o che la loro assenza avesse impedito un adeguato controllo da parte del Tribunale del Riesame, sottolineando che la difesa non aveva provato la sussistenza di elementi a suo favore o che tali atti fossero stati posti a fondamento della misura. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito i consolidati principi in tema di ricorso per cassazione avverso le misure cautelari, ammissibile solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione, escludendo la possibilità di una rivalutazione del merito o di una diversa interpretazione dei fatti. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del Riesame fosse logica e coerente nel ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa nel contesto di una relazione conflittuale e di dipendenza, e spiegando le presunte imprecisioni narrative alla luce di tale contesto. La Corte ha altresì richiamato la giurisprudenza secondo cui il consenso iniziale ad un rapporto sessuale non è sufficiente se questo si trasforma in violenza, e ha confermato la correttezza della valutazione delle esigenze cautelari, basata sulle modalità violente del fatto e sulla personalità dell'indagato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

Integra il reato di violenza sessuale la condotta di colui che prosegue un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, originariamente prestato, viene poi meno a causa dello sconfinamento verso forme o modalità di consumazione dalla stessa non condivise.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2014, n. 5768
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5768
    Data del deposito : 16 gennaio 2014

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