Sentenza 28 marzo 2013
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, appartiene alla cognizione del giudice civile e non di quello penale l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori giudiziari incaricati della gestione di beni aziendali sequestrati nell'ambito di un procedimento di prevenzione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna al risarcimento danni emessa all'esito del giudizio di contestazione del rendiconto finale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2013, n. 18859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18859 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 28/03/2013
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 618
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 20776/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL CA, nata a [...] in data [...];
VI ON, nato a [...] in data [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 01/07/2011 R.G. 3/2009;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le richieste del Procuratore Generale;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. DE MARZO Giuseppe.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 01/07/2011, depositata in data 17/01/2012, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto da CA EL e ON VI, amministratori giudiziari incaricati dal Tribunale della gestione di alcuni compendi aziendali sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento di prevenzione, e ha confermato la sentenza di primo grado che li aveva ritenuti responsabili dei pregiudizi patrimoniali provocati alle imprese SO RO, Minimarket di De IA LA, RE OR e C. s.a.s. e li aveva condannati al risarcimento dei danni, quantificati rispettivamente in Euro 39.763,97, Euro 19.635,20, Euro 4.074,00.
2. La Corte territoriale ha premesso che tale decisione era stata assunta, in esito al giudizio di contestazione del rendiconto finale, dal Tribunale di Reggio Calabria, che si era avvalso dei risultati della consulenza tecnica disposta nella procedura.
2.1. La sentenza impugnata ha ritenuto: a) l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza del Tribunale, assumendo che la cognizione del giudice, investito del controllo sul rendiconto dell'amministratore dei beni sequestrati, si estende anche ai profili di responsabilità, analogamente a quanto previsto dalla L. Fall., art. 116, così come inteso dalla giurisprudenza di legittimità; b)
che l'assenza di qualunque domanda risarcitoria da parte della ditta RE OR non assumeva rilievo, atteso il protratto mancato deposito della documentazione contabile di cui al rendiconto;
c) che la mancata costituzione degli amministratori in giudizio era imputabile ad una loro scelta e che del tutto irrilevante era la mancata dichiarazione della loro contumacia;
d) che non sussisteva il lamentato difetto di procura dei soggetti a favore dei quali la sentenza era stata pronunciata, dal momento che era sufficiente il mandato conferito per la fase penale della confisca o del giudizio penale;
e) che la sottoposizione a nuova confisca dell'azienda della ditta SO RO non assumeva rilievo, dal momento che il nuovo amministratore giudiziario aveva depositato memoria scritta, contenente specifici rilievi sulla precedente gestione;
f) che del pari infondata era l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dal momento che l'accettazione dell'incarico risultava implicitamente dal verbale e che il mancato giuramento costituisce mera irregolarità formale;
g) che nessun rilievo aveva la mancata notifica della sentenza al P.M., in assenza di doglianze da parte di quest'ultimo; h) che la responsabilità degli odierni ricorrenti e la sua estensione emergeva dalla relazione del consulente.
3. Nell'interesse della EL e del VI sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione affidati ad otto, articolati motivi di contenuto analogo.
3.1. Con il primo motivo si lamenta violazione del D.M. n. 293 del 1991, art. 5, comma 6 e dell'art. 168 bis cod. proc. civ., l'assenza di competenza per materia dell'autorità giudiziaria, l'inesistenza del procedimento giurisdizionale e del conseguente provvedimento, la nullità assoluta della sentenza di primo grado e del procedimento.
3.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e del diritto di difesa, mancata instaurazione del contraddittorio, l'assenza dell'atto introduttivo di un giudizio di responsabilità e di richiesta del risarcimento del danno, la mancata iscrizione a ruolo di un'autonoma causa per l'azione di responsabilità e il risarcimento del danno, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione.
3.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione del diritto di difesa, per mancata acquisizione delle controdeduzioni alla perizia nel corso del giudizio di primo grado e assenza di motivazione nella decisione della Corte territoriale.
3.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione degli artt. 82 e 83 cod. proc. civ. e degli artt. 76 e 100 cod. proc. pen., con riferimento all'assoluto difetto di procura da parte dei soggetti interessati, con conseguente nullità della sentenza impugnata, 3.5. Con il quinto motivo, si lamenta nullità o inesistenza della sentenza impugnata, in relazione all'assoluta carenza di interesse di SO RO ad agire o proseguire l'azione (art. 100 cod. proc. civ.) a seguito dell'intervenuto nuovo provvedimento di confisca definitiva.
3.6. Con il sesto motivo, si lamenta violazione degli artt. 1176, 1218 e 2236 cod. civ. e D.M. n. 293 del 1991, art. 2 septies, comma 3.
3.7. Con il settimo motivo, si lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione sui motivi d'appello.
3.8. Con l'ottavo motivo, si lamenta assenza di nesso di causalità tra le condotte contestate e il danno emergente, nonché violazione di legge in relazione al quantum debeatur.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è fondato.
Il D.M. 1 febbraio 1991, n. 293, art. 5, comma 6, ossia del regolamento recante le modalità da osservarsi per la documentazione delle operazioni effettuate e per il rendimento del conto da parte dell'amministratore dei beni sequestrati, dispone che, se all'udienza fissata per la presentazione di eventuali osservazioni al rendiconto dell'amministratore, non sorgono contestazioni, o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto;
altrimenti, istruita la causa, provvede a norma dell'art. 189 cod. proc. civ., fissando l'udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi.
Il D.M. n. 293 del 1991 è stato adottato in attuazione del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1989, n. 282, il cui art. 7, comma 1 dispone, per quanto qui rileva,
che le modalità da osservarsi per il rendimento del conto da parte dell'amministratore cessato dal suo ufficio, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, avuto riguardo ai principi fissati nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 34, art. 38, comma 1, e art. 116.
Ora, il R.D. n. 267 del 1942, art. 38, comma 1, nel testo vigente all'epoca, come pure nella formulazione attuale, si occupa dei doveri di diligenza del curatore, ma non dell'azione di responsabilità proponibile nei confronti del curatore revocato, disciplinata dal comma secondo.
Con specifico riferimento al controllo giurisdizionale del rendiconto, l'art. 116, u.c., del medesimo r.d., nel testo vigente all'epoca, è esattamente coincidente con il disposto, sopra riportato, del D.M. n. 293 del 1991, art. 5, comma 6 e non contiene alcun cenno all'azione di responsabilità.
Pertanto, l'estraneità di siffatta azione al contesto di controllo giurisdizionale del rendiconto dell'amministratore di beni oggetto di misure di prevenzione discende non solo dall'assenza di qualunque previsione normativa in tal senso, ma anche da una lettura delle previsioni attenta al principio della gerarchia delle fonti nel nostro ordinamento. Il D.M. n. 293 del 1991, infatti, appare rispettoso della sovraordinata previsione del D.L. n. 230 del 1989, art. 7, comma 1, che esplicitamente indica i parametri di riferimento della successiva attività di normazione, escludendo il secondo comma del R.D. n. 267 del 1942, art. 38. Peraltro che il fondamento dell'azione di responsabilità si rivenga nel R.D. n. 267 del 1942, art. 38, comma 2 e non nell'art. 116 del medesimo r.d., è riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità in materia fallimentare, la quale ha sottolineato che il giudizio che si instaura, ai sensi della L. Fall., art. 116, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione del curatore può avere legittimamente ad oggetto non soltanto gli errori materiali, le omissioni ed i criteri di conteggio adottati, ma anche l'accertamento delle responsabilità del curatore medesimo, ai sensi della L. Fall., art. 38, comma 2; tuttavia, l'esercizio di tale azione non costituisce un effetto normale ed automatico della mancata approvazione del conto, ne' implica deroghe alle regole sul procedimento stabilite per il giudizio di cognizione ordinario (Sez. 1, n. 13274 del 05/10/2000, Rv. 540777). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio per difetto assoluto della giurisdizione penale in favore di quella civile (per un'applicazione del principio, v. Sez. 1, n. 15444 del 25/03/2010, Soc. Guddo, Rv. 247240).
2. Il carattere assorbente del primo motivo rende superflua la trattazione dei restanti profili di doglianza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2013