Sentenza 18 aprile 2023
Massime • 1
In tema di misure volte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive, ai fini dell'aggravamento del divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono tali manifestazioni (cd. DASPO) mediante aumento della sua durata, è necessario che sia stato in precedenza emesso, nei confronti del destinatario di tale provvedimento, un DASPO amministrativo di cui all'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, non essendo sufficiente che, a carico del predetto, sia stata precedentemente inflitta, in occasione di una sua condanna, la pena accessoria atipica del DASPO giudiziario, di cui all'art. 6, comma 7, legge cit. (In motivazione, la Corte ha precisato che inducono a tale interpretazione, per un verso, il disposto dell'art. 6, comma 5, secondo periodo, legge n. 401 del 1989, che, nel disciplinare l'aggravamento, fa esplicito riferimento alle persone già destinatarie del DASPO amministrativo, con disposizione che, incidendo sulla libertà di locomozione, tutelata dall'art. 16 Cost., non è suscettibile di interpretazione analogica "in malam partem" e, per altro verso, la diversa natura giuridica e i diversi presupposti applicativi dei due istituti).
Commentario • 1
- 1. Daspo e aggravamento della durataAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 15 ottobre 2023
La misura accessoria al Daspo La decisione della Corte Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive Il Daspo amministrativo e il Daspo giudiziario per la Cassazione La sentenza n. 39131/2023 è intervenuta sul tema delle misure volte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive e, in particolar modo, sul divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono tali manifestazioni (il cd. DASPO) e sull'aggravamento della sua durata ex art. 6, comma 5, l. n. 401 del 1989. Nel dettaglio, la Terza Sezione penale ha affermato che, ai fini dell'aggravamento del divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono tali manifestazioni (DASPO) mediante aumento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2023, n. 39131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39131 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi ORSI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 39131 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza emessa in data 16 gennaio 2023, il Gip del Tribunale di ZZ ha convalidato l'obbligo di presentazione alla Polizia in occasione delle partite disputate dalla squadra di calcio A.S. RO, imposto, per la durata di dieci anni, a BI NO, quale misura accessoria al provvedimento AS emesso dalla Questura di ZZ in data 12 gennaio 2023. Avverso l'ordinanza di convalida ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del prevenuto, formulando un unico motivo di doglianza, con il quale è stata dedotta l'erronea applicazione dell'art. 6, comma 5, della legge n. 401 del 1989. Nel caso di specie, l'applicazione di tale disposizione - che impone una durata ~del AS e delle prescrizione, ad esso accessorie non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni - sarebbe stata motivata dalla locale Questura e poi dal Gip aretino con il richiamo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di RO nel 2008 a carico del BI, con la quale in danno dello stesso era stata irrogata la pena principale di mesi 6 di reclusione e quella accessoria del divieto di accedere ai luoghi ove si svolgano competizioni agonistiche per anni 2 (c.d. AS giudiziario). Ebbene, ad avviso del ricorrente, dovrebbe ritenersi errata l'affermazione del giudice della convalida, per cui la disposizione in parola sarebbe applicabile all'unica condizione che il prevenuto sia stato già destinatario di AS, a prescindere dal fatto che questo sia stato emesso in via giudiziaria o amministrativa, come, ad avviso del Tribunale, si ricaverebbe dall'interpretazione coordinata della normativa in esame. In senso opposto deporrebbe, infatti, la diversità di natura e presupposti propri da un lato del cosiddetto AS amministrativo, di cui al comma 1 dell'art 6 della legge n. 401 del 1989 - misura di prevenzione atipica -, dall'altro del cosiddetto AS giudiziario, di cui al comma 7 della medesima disposizione - da ritenersi pena accessoria, come suggerirebbero sia il dato letterale che quello sistematico, in particolare con riferimento all'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, la cui previsione sarebbe giustificata dall'esigenza di evitare che, come avverrebbe in generale per le pene accessorie, la sospensione condizionale interessi anche le prescrizioni imposte con il cosiddetto AS giudiziario. 2 Dato conto dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità che esclude la natura di pena accessoria della misura di cui all'art. 6, comma 7, della legge n. 401 del 1989 - al fine di ritenerla applicabile anche in sede di patteggiamento, indipendentemente dal fatto che la misura abbia formato oggetto di accordo tra le parti - il ricorrente ha ritenuto che da esso dovrebbe dissentirsi, in virtù delle argomentazioni sviluppate dalla giurisprudenza di legittimità che ha qualificato il cosiddetto AS amministrativo come misura di prevenzione atipica, implicitamente affermando la diversa natura del AS cosiddetto giudiziario, attesa la diversità dei presupposti applicativi, dei soggetti legittimati all'applicazione, del procedimento applicativo e della durata della misura. Infine, la configurazione di una sorta di recidiva amministrativa da AS giudiziario, derivante da una lettura estensiva dei presupposti di applicazione dell'art. 6, comma 5, terzo periodo, della legge n. 401 del 1989, anche tenuto conto dell'afflittività della disposizione, si porrebbe in contrasto con il principio di tassatività che informa il sistema sanzionatorio penale, entro il quale si inscrive la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia di cui alla normativa in esame. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nei limiti in cui lo stesso è stato formulato, fondato e, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato limitatamente alla durata dell'obbligo del ricorrente di presentazione di fronte agli organi di Polizia. Va brevemente ricordato che, con provvedimento emesso in data 12 gennaio 2023, il Questore di ZZ ha disposto a carico di BI NO - soggetto che si era reso protagonista dei disordini fra sostenitori delle squadre di calcio AS RO e SS OL verificatisi il giorno 8 gennaio 2023 nei pressi di un'area di servizio, denominata "Badia al pino", ubicata lungo la Autostrada Al in agro del Comune di Civitella Val di Chiana - il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive aventi ad oggetto incontri di calcio, sia professionistici che dilettantistici, all'interno del territorio nazionale ed in quello della Ue per la durata di 10 anni;
tale divieto era corredato dalla prescrizione a carico del BI dell'obbligo di presentarsi per il medesimo periodo di tempo presso gli uffici del Commissariato Casilino della Questura di RO, secondo modalità meglio precisate nel provvedimento stesso, in occasione degli incontri di calcio che saranno disputati dalla squadra della AS RO nonché dalla compagine rappresentativa della Nazionale italiana. 3 Tale provvedimento è stato oggetto di convalida da parte del Tribunale di ZZ in data 16 gennaio 2023; in particolare quanto alla durata della prescrizione, come detto pari a 10 anni, il Tribunale aretino ha rilevato che la congruità della stessa, superiore all'ordinario limite massimo fissato dall'art. 6, comma 5, primo periodo, della legge 2: 401 del 1989 era legata alla circostanza che il BI già era stato oggettovanaloga misura disposta in sede giudiziaria con sentenza emessa dal Tribunale di RO il precedente 10 giugno 2008, divenuta irrevocabile in data 5 luglio 2008, e con la quale l'odierno ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali commessi in occasioni di manifestazioni sportive. Nel determinare la durata della prescrizione descritta il Questore, prima, ed il Tribunale, successivamente, avevano rilevato - quest'ultimo disattendendo la contraria tesi svolta dalla difesa del BI - che la maggior durata dell'obbligo di presentazione opera "all'unica condizione che la persona sia già stata destinataria di AS, a prescindere dal fatto che lo stesso sia stato emesso in via giudiziaria o amministrativa, come si ricava pacificamente dall'interpretazione coordinata della normativa" rilevante. Ritiene il Collegio che una tale ricostruzione ermeneutica sia erronea e che, pertanto, il provvedimento che di essa ha fatto applicazione debba essere annullato. Prendendo le mosse dal dato normativo si rileva che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive che può essere disposto dal Questore nei confronti dei soggetti che abbiano tenuto le condotte di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 6 della citata legge n. 401 del 1989, può essere ulteriormente presidiato dalla prescrizione, disposta anche in questo caso dal Questore, della obbligatoria comparizione personale dell'interessato, secondo modalità indicate nel provvedimento stesso, in occasione degli eventi in relazione ai quali opera il divieto di cui sopra, presso gli uffici di polizia competenti in funzione del luogo di residenza del soggetto destinatario del divieto;
in base a quanto previsto dal successivo comma 5, la durata del divieto e della correlata prescrizione, non può, di regola, essere inferiore ad 1 anno e non superiore a 5 anni;
tale previsione è, tuttavia, derogata - oltre che nella ipotesi, che qui non risulta essere stata richiamata, in cui le azioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento siano frutto di condotte di gruppo (nel qual caso la durata di divieto e prescrizioni non può essere 4 inferiore, nei confronti di coloro che abbiano assunto la direzione del gruppo, a 3 anni) - nella ipotesi, disciplinata dal secondo periodo del già citato comma 5 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, in cui la persona attinta dagli effetti del provvedimento questorile sia stata in passato "già destinataria del divieto di cui al primo periodo"; in tale caso "è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a 5 anni e superiore a 10 anni". Il punto è, pertanto, se tale deroga - che, giova ricordare, è stata applicata quanto al caso ora in esame a carico del BI ed è la dichiarata causale della durata temporale delle prescrizioni a lui imposte - possa operare non solamente nel caso in cui sia stato in precedenza disposto a carico dell'interessato il AS ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 (cosiddetto AS amministrativo), ma anche nel caso in cui sia stata applicata la analoga misura prevista dal comma 7 del citato art. 6 della legge n. 401 del 1989, cioè laddove sia stata irrogata (o anche applicata in caso di patteggiamento: si veda a tale proposito, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 luglio 2014, n. 28470) una condanna per i reati di cui al comma 6 della legge n. 401 del 1989 o "per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni". In dette ipotesi è, infatti, previsto che il giudice disponga (rectius: possa disporre) il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 del più volte ricordato art. 6 della legge n. 401 del 1989 nonché l'obbligo di presentazione in un ufficio di polizia di cui si è già dianzi parlato. In siffatta ipotesi (comunemente definita di AS giudiziario) il predetto divieto e la correlata prescrizione avranno una durata (deve ritenersi indipendente dalla durata della pena principale) compresa fra un minimo di 2 anni ed un massimo di 10 anni e potranno essere accompagnati dalla irrogazione della pena accessoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito con modificazioni con legge n. 205 del 1993 (cioè l'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità); ulteriore singolarità normativa di tale fattispecie è legata al fatto che, anche laddove non sia ancora definitiva la sentenza di condanna, la previsione del divieto di accesso a determinati luoghi è, attesa la sua natura cautelare, immediatamente esecutiva né questo e le prescrizioni ad esso connesse sono escluse sia in 5 caso di sospensione condizionale della pena sia, come già rilevato, in caso di "patteggiamento". Ritiene il Collegio che la tesi fatta propria dal Tribunale aretino, secondo la quale la maggiore durata relativa all'obbligo di presentazione è legittimata anche sulla base della sola condizione che la stessa sia riferita a "persona già destinataria di AS, a prescindere dal fatto che lo stesso sia stato emesso in via giudiziaria o amministrativa", sia errata, trattandosi di provvedimenti, il AS amministrativo ed il AS giudiziario, fra loro strutturalmente diversi ed indipendenti (cfr. in tale senso: Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 marzo 2016, n. 9225), e, tali, pertanto, da non potere essere assimilati quanto alle conseguenze da essi derivanti. In tale senso militano, d'altra parte, argomenti sia di carattere testuale che di carattere sistematico. Un argomento di carattere testuale è dato dall'espresso richiamo contenuto nel comma 5, secondo periodo, dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 al "divieto di cui al primo periodo" dello stesso comma, cioè, testualmente, al "divieto di cui al comma 1", id est quello disposto dal Questore;
trattandosi di disposizione incidente in senso limitativo su libertà tutelate a livello costituzionale (la libertà di locomozione - art. 16 Cost. - quanto al divieto di accesso a determinati luoghi e la stessa libertà personale - art. 13 Cost. - quanto all'obbligo di periodica presentazione di fronte agli uffici di Polizia) una sua interpretazione di carattere generalmente analogico (ammesso che sussista tecnicamente un'effettiva analogia fra le due diverse ipotesi di AS) in malam partem non pare ammissibile. Diversi sono, peraltro, anche gli elementi di carattere sistematico che escludono la correttezza della interpretazione normativa omologatrice fatta dal Tribunale di ZZ;
infatti, i presupposti anche naturalistici che giustificano la adozione dei due tipi di AS sono fra loro non coincidenti;
ed invero, anche a volere trascurare la diversa fonte di produzione dei due provvedimenti e la diversa collocazione tassonomica delle due tipologie provvedimentali (misura di prevenzione il AS amministrativo - Corte di cassazione, Sezione III penale, 31 luglio 2020, n. 23435 - pena accessoria, sia pure atipica dato il particolare rigore applicativo che la governa, come emergente dal fatto che la stessa possa essere disposta "con la sentenza di condanna" laddove la adozione della misura di prevenzione è provvedimento che non presuppone necessariamente una condanna - cfr.: Corte di cassazione, Sezione II penale, 13 aprile 2023, n. 15704 -, il AS giudiziario 6 - Corte di cassazione, Sezione VI penale, 12 aprile 1991, n. 4251, contra: Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 gennaio 2008, n. 4070, in fattispecie in cui è stata anche ritenuta legittima la adozione del AS giudiziario non in sede di condanna ma in sede di convalida dell'arresto eseguito in flagranza di reato), si osserva che, mentre il AS amministrativo è connesso a condotte caratterizzate dalla violenza o comunque dalla messa in pericolo dell'ordine pubblico, il AS giudiziario può essere disposto - oltre che nel caso di violazione dei divieti e delle prescrizioni connesse al AS amministrativo - anche laddove sia commesso un reato (che deve intendersi di qualsiasi specie, quindi anche non espressivo di un atteggiamento violento o atto a turbare l'ordine pubblico) in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni (si immagini, per intendere la diversa portata della previsione normativa, il soggetto che, approfittando della calca formatasi in tali occasioni, si adoperi per borseggiare le persone a lui prossime); altro argomento sistematico è fornito dall'art. 6, comma 8-bis, della legge n. 401 del 1989, laddove 9i precisa che, a determinate condizioni, è consentito chiedere al Questore, una volta decorsi tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1, che questi dichiari la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto;
ora, poiché, secondo la tesi fatta propria dal Tribunale di ZZ fra tali effetti dovrebbe rientrare la possibilità di derogare ai limiti temporali massimi di durata del AS anche in caso di preesistente AS giudiziario (emesso quindi unitamente alla sentenza di condanna), ci si troverebbe di fronte ad una singolare ipotesi in cui gli effetti di una pronunzia giudiziaria connessa ad una pregressa condanna potrebbero essere posti nel nulla ad opera di un provvedimento non della Autorità giudiziaria ma di quella amministrativa, con conseguente stravolgimento delle ordinarie regole in materia di riparto della competenze fra poteri dello Stato. Ritiene, pertanto, questa Corte che la ordinanza con la quale è stato convalidato dal Tribunale di ZZ, per la durata di 10 anni, il AS emesso in danno di BI NO in relazione all'obbligo di presentazione del medesimo di fronte agli organi di Polizia, secondo le modalità indicate nel provvedimento stesso, sia illegittima, essendo stato fatto in essa cattivo governo della normativa rilevante, essendo stata data rilevanza, ai fini della deroga ai limiti massimi di durata delle prescrizioni, ad un provvedimento che tale conseguenza non avrebbe consentito. 7 La ordinanza di convalida in tale modo emessa deve, pertanto, essere annullata sul punto, con rinvio al medesimo Tribunale affinché, in diversa composizione personale ed in applicazione dei principi illustrati nella presente sentenza, provveda a rimodulare, sotto il profilo della sua durata, la prescrizione afferente all'obbligo di presentazione del ricorrente di fronte agli uffici del Commissariato Casilino della Questura di RO. Del presente provvedimento deve essere fatta comunicazione, a cura della cancelleria di questa Corte / al Questore di ZZ per quanto di competenza.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla durata dell'obbligo di presentazione alla Pg e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di ZZ. Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Questore di ZZ. Così deciso in RO, il 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pre ente