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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/12/2025, n. 3480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3480 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 3525/2024 Cont.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI MILANO nelle persone dei magistrati:
AN RR Presidente rel.
Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
Federico Botta Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...]h ed elettivamente domiciliato in Milano,
Via Melchiorre Gioia, 88, presso lo studio dell'avvocato William Limuti (C.F.
[...]
) che lo rappresenta e difende C.F._2
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...], rappresentata, assistita e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Adriana Boscagli ( CodiceFiscale_4
– Foro di Roma – ), e LE ST(C.F.: – Foro CodiceFiscale_5
di Milano), con studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 13, ove elegge domicilio
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE che ha concluso per la rideterminazione dell'assegno a carico di in adesione al principio di Parte_1
diritto statuito dalla Corte di Cassazione
1 Oggetto: ricorso per riassunzione del giudizio ex art. 392 c.p.c. a seguito del pronunciamento emesso dalla Suprema Corte di Cassazione I sezione civile di cui all'ordinanza emessa nel procedimento R.G. 19716/2023, data pubblicazione
18/09/2024, num. racc. gen. 25055/2024, che ha cassato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano sezione Minori e Famiglia n. 597/2023.
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE IN RIASSUNZIONE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano in funzione di giudice di rinvio, a seguito dell'Ordinanza di cui in epigrafe emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
Nel merito:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita in sede di riassunzione del Giudizio d'Appello, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza resa nel Giudizio Numero
19716/2023R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio: in completa riforma dell'impugnata Sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 597/2023 depositata il 22/02/2023 voglia accogliere le conclusioni, eccezioni e difese formulate dal Dott. CP_2
.
[...]
A seguito dell'ordinanza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione ed in completa riforma dell'impugnata Sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano n. 597/2023 depositata il
22/02/2023 rigettare ogni avversaria istanza deduzione e difesa formulata da parte della resistente.
In conformità alla statuizione di diritto contenuta nell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione resa nel Giudizio n. 19716/2023 R.G. Corte di appello proceda alla determinazione del tenore di vita in relazione alla sola fase di convivenza matrimoniale e ciò sia per quanto concerne l'assegno di mantenimento per la moglie, sia per quanto attiene all'assegno di mantenimento dei figli.
Nel merito in via principale:
In completa riforma dell'impugnata Sentenza ed in conformità alla statuizione di diritto contenuta nell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione resa nel Giudizio n. 19716/2023 R.G. proceda la
2 Corte di appello previa determinazione del tenore di vita in relazione alla sola fase di convivenza matrimoniale attendendosi alle risultanze della CTU alla stregua della quale per gli anni 2016 e 2017 la spesa media mensile fu di € 2000 complessivi riferiti a tutta la famiglia dichiari che il dott. Parte_1
nulla deve provvedere a versare a titolo di contributo al mantenimento del coniuge avv.to er CP_1
tutti i motivi dedotti in atti, ed in osservanza del principio di diritto ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione con l'ordinanza che ha cassato con rinvio la Sentenza emessa dalla Corte di Appello con riferimento alla configurabilità di una relazione stabile anche in difetto di convivenza continuativa per quanto emerge dalla documentazione dimessa in giudizio da ritenersi tutta ammissibile,
In riforma della Sentenza, ed in conformità alla statuizione di diritto contenuta nell'ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione resa nel Giudizio n. 19716/2023 R.G. proceda la Corte di Appello – previa determinazione del tenore di vita in relazione alla sola fase di convivenza matrimoniale attendendosi alle risultanze della CTU, alla stregua della quale per gli anni 2016 e 2017 la spesa media mensile fu di € 2000 complessivi, riferiti a tutta la famiglia - disporre che i figli e CP_3
siano collocati in misura paritaria presso il padre e presso la madre, annullando ogni Per_1
contributo al mantenimento degli stessi e statuendo che ciascuno dei coniugi provveda al mantenimento dei figli quando essi siano presso il medesimo.
In riforma della Sentenza ed in conformità alla statuizione di diritto contenuta nell'ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione resa nel Giudizio n. 19716/2023R.G. proceda la Corte di Appello alla riforma integrale della statuizione in ordine alla condanna alle spese di lite di tutti e tre i gradi di giudizio.
Nel merito in via subordinata
In riforma della Sentenza in conformità alla statuizione di diritto contenuta nell'ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione resa nel Giudizio n. 19716/2023 R.G. proceda la Corte di Appello – previa determinazione del tenore di vita in relazione alla sola fase di convivenza matrimoniale attendendosi alle risultanze della CTU, alla stregua della quale per gli anni 2016 e 2017 la spesa media mensile fu di € 2000 complessivi, riferiti a tutta la famiglia - disporre che il debba Parte_1
contribuire al mantenimento dei figli minori tramite l'erogazione di un contributo mensile di € 2.000,00 complessivo per i 2 figli oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%come da protocollo.
3 In riforma della Sentenza emessa dalla CAM ed in conformità alla statuizione di diritto contenuta nell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione resa nel Giudizio n. 19716/2023 R.G. proceda la
Corte di Appello alla riforma integrale della statuizione in ordine alla condanna alle spese di lite, disponendo che la Signora sia condannata alle spese. CP_1
In completa riforma dell'impugnata Sentenza in conformità alla statuizione di diritto contenuta nell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione resa nel Giudizio n. 19716/2023 R.G. voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello - previa determinazione del tenore di vita in relazione alla sola fase di convivenza matrimoniale attendendosi alle risultanze della CTU alla stregua della quale per gli anni
2016 e 2017 la spesa media mensile fu di € 2000 complessivi riferiti a tutta la famiglia - dichiarare che il dott. nulla debba versare a titolo di contributo al mantenimento del coniuge avv.to Parte_1
in osservanza del principio di diritto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con CP_1
l'ordinanza che ha cassato con rinvio la Sentenza emessa dalla Corte di Appello con riferimento alla configurabilità di una relazione stabile anche in difetto di convivenza continuativa nonché per tutti i motivi dedotti in atti e per quanto emerge dalla documentazione dimessa in giudizio da ritenersi tutta ammissibile.
In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie tutte dedotte nel corso dei precedenti gradi di giudizio che qui debbono intendersi tutti richiamati e ritrascritti integralmente” .
PER LA RESISTENTE IN RIASSUNZIONE:
In via preliminare:
“- per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'Appello proposto dal Signor ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; Parte_1
- per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità di ogni domanda formulata nel presente giudizio in riassunzione dal Notaio in merito al Parte_1
collocamento dei figli minori
Nel merito: rigettare le domande di cui al ricorso in riassunzione proposto dal Notaio in Parte_1
quanto infondate in fatto e in diritto per tutto quanto esposto, dedotto e prodotto in atti e, per l'effetto, confermare
4 integralmente la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 597/2023 pubblicata il 22.2.2023 confermativa della sentenza n. 444 emessa dal Tribunale di Sondrio nel procedimento RG 1607/2021
e pubblicata il 22.12.2021 e confermarne quindi tutte le statuizioni.
In via istruttoria:
-rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie, poiché inammissibili, irrilevanti, oltre che comunque genericamente formulate.
Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio.
(…) Si chiede che la Cancelleria dell'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia disporre l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio di tutti i precedenti gradi di giudizio (ivi compresi i relativi subprocedimenti), compreso quello avanti la Suprema Corte di Cassazione, con ogni più ampia riserva di depositare i relativi fascicoli di parte.
FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
1. e contraevano matrimonio in data 03.09.2009 e Parte_1 Controparte_1
dall'unione coniugale nascevano (19.10.2010) e (06.06.2016). CP_3 Per_1
Con ricorso del 28.11.2017 adiva il Tribunale di Sondrio chiedendo la Controparte_1
separazione giudiziale con addebito al l'affido condiviso dei figli con Parte_1
collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno, assegno di mantenimento a carico del coniuge nella misura di € 3.500,00 per ciascun figlio e €
2.500,00 per sé stessa, spese straordinarie per i figli all'80% a carico del padre.
Veniva iscritto il procedimento RG 1617/2017.
Si costituiva in giudizio chiedendo pronunciarsi la separazione Controparte_2
personale con addebito alla moglie, affido condiviso dei figli con collocamento paterno e regolamentazione delle modalità di visita materne, mantenimento diretto dei minori,
50% delle spese straordinarie per i figli a carico della moglie.
Nel corso del giudizio il Tribunale disponeva CTU contabile volta ad accertare l'effettivo tenore di vita del nucleo familiare.
Nelle more del giudizio di separazione depositava presso il Parte_1
Tribunale di Milano ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando luogo all'apertura del procedimento RG 13827/2021.
5 Con sentenza n. 444/2021, emessa in data 21.12.2021 e depositata in data
22.12.2021 nell'ambito del procedimento RG n. 1607/2017, il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sul ricorso di separazione giudiziale, così disponeva: “-preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione personale n.
186/2020 depositata il 20.7.2020,
- preso atto dell'intervenuta pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti in sede di giudizio di divorzio avanti al Tribunale di Milano, n.r.g. 13927/2021,
1) rigetta le reciproche domande di addebito;
2) dichiara la sopravvenuta improcedibilità delle domande concernenti l'affidamento, il collocamento della prole ed i diritti di visita del genitore non collocatario;
3) pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli nel periodo Parte_1
compreso tra il deposito del ricorso di separazione e la pronuncia dell'ordinanza presidenziale divorzile,
l'obbligo di versare a la somma di complessivi € 6.000,00 (€ 3.000,00 per ciascun Controparte_1
figlio) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 80 % delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Sondrio;
4) pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento della coniuge nel Parte_1
periodo compreso tra il deposito del ricorso di separazione e la pronuncia dell'ordinanza presidenziale divorzile, l'obbligo di versare a quest'ultima la somma € 1.500,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% del canone dell'appartamento attualmente condotto dalla ricorrente;
5) compensa tra le parti le spese di lite e di c.t.u. del procedimento principale nella misura di 1/3;
6) condanna al pagamento in favore di delle restanti spese del Parte_1 Controparte_1
procedimento principale e dei subprocedimenti instaurati in corso di causa, in € 65,00 per spese ed in complessivi € 18.165,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
7) pone a carico di nella misura di 2/3 le spese di c.t.u., liquidate con separato Parte_1
decreto del 25.1.2021.
6 Il Tribunale rigettava entrambe le domande di addebito non risultando raggiunta la prova che la condotta ascritta da ciascun coniuge all'altro fosse stata la specifica causa scatenante la rottura del rapporto matrimoniale;
quanto alle ulteriori questioni riguardanti l'affidamento e la collocazione e i diritti di visita concernenti dei figli,
l'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario e l'assegno separativo domandato dalla ricorrente, alla luce del giudizio di divorzio instaurato davanti il
Tribunale di Milano, nel cui ambito il Presidente con ordinanza del 12.10.2021 pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti concernenti la prole ed il mantenimento del coniuge, il Tribunale ne dichiarava l'improcedibilità, riconoscendo al
Giudice del divorzio l'esclusiva potestas decidendi per l'avvenire.
Quanto alle domande economiche, il Tribunale reputava che dall'esame degli atti e all'esito dell'espletata c.t.u., emergesse una notevole sperequazione economica in favore del resistente: quest'ultimo, notaio in Sondrio ed in Ardenno e titolare di numerosi cespiti immobiliari, molti dei quali concessi in locazione, dichiarava redditi annui lordi di
€ 800.006,00 per il 2016 (dichiarazione 2017), di € 781.683,00 per il 2019 (dichiarazione
2020) e di € 614.047,00 per il 2020 (dichiarazione 2021); la ricorrente, avvocato in
Milano, dichiarava redditi professionali annui lordi di € 31.133,00 per il 2018
(dichiarazione 2019), di € 25.008,00 per il 2019 (dichiarazione 2020), € 32.204,00
(dichiarazione 2021), tra l'altro comprensivi di quanto già versato dal resistente a titolo di mantenimento dei figli e del coniuge, in forza dell'ordinanza presidenziale del 15.2.2018.
Il Tribunale, altresì, osservava che il perito avrebbe dettagliatamente analizzato le spese di ciascun coniuge tra il 2016 e il 2019, considerando solo quelle effettuate nell'interesse dei figli, quotidiane, sanitarie ovvero voluttuarie, con esclusione di quelle relative alle attività professionali, non significative per la determinazione del tenore di vita, essendo funzionali alla generazione del reddito di ciascun coniuge (pp. 26 e ss. relazione c.t.u.).
Applicando tale criterio, il c.t.u. individuava una spesa mensile media di € 5.626,45 per la ricorrente e di € 4.423,70 per il resistente, per un totale di spesa mensile del nucleo familiare di € 10.050,00.
Il Tribunale, considerato che le attuali capacità reddituali della ricorrente consentissero di contribuire al tenore di vita familiare, ut supra determinato, nella percentuale del 5,2%, a
7 fronte del 94,8% del resistente, come si evinceva dalla proporzione tra le ultime dichiarazioni dei redditi depositate dalle parti (€ 32.204,00 : € 614.047,00 = x : 100), ne faceva conseguire che il contributo proporzionale del resistente al tenore di vita familiare corrispondesse ad € 9.527,00 mensili (= 10.050,00 x 94,8%); importo da ridursi ulteriormente, a fronte del sopravvenuto parziale calo dei redditi del resistente nel 2020, ragionevolmente dovuto alla temporanea sospensione delle attività legata all'emergenza epidemiologica Covid-19, nella percentuale ritenuta congrua del 10%, per un contributo finale di € 8.574,00 mensili.
Alla luce di tali premesse, il Collegio reputava equo parametrare il contributo del resistente al mantenimento dei figli e del coniuge, limitatamente al periodo anzidetto, confermando integralmente quanto stabilito dall'ordinanza presidenziale, - € 6.000.00 mensili per la prole (€ 3.000,00 per ciascun figlio), oltre all'80% delle spese straordinarie come da Protocollo, € 1.500,00 mensili per il coniuge, oltre al 50% del canone di locazione dell'appartamento condotto della ricorrente - la cui sommatoria complessiva corrispondeva ragionevolmente al contributo globale mensile del resistente al tenore di vita familiare, ut supra determinato.
Il Tribunale altresì respingeva la domanda del resistente di azzeramento del contributo al mantenimento del coniuge non risultando provata una stabile convivenza di quest'ultima con soggetti terzi;
in forza del rigetto della reciproca domanda di addebito, compensava parzialmente le spese di lite e di c.t.u. nella misura di un terzo;
quanto alle restanti spese di lite, seguivano la soccombenza del resistente, in ragione del rigetto delle domande di azzeramento/riduzione dell'assegno di mantenimento del coniuge e di riduzione del contributo al mantenimento della prole;
le restanti spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 25.1.2021, venivano poste a carico del resistente nella misura di due terzi.
2. Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Sondrio, proponeva Parte_1
appello depositato in data 8.01.2022 chiedendo, in via preliminare pregiudiziale e assorbente, la sospensione dell' esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di
Sondrio oggetto di appello;
nel merito, in via principale, la revoca del contributo al mantenimento disposto a favore della ovvero la riduzione nella misura di € 300,00 CP_1
8 mensili, il collocamento dei figli, e , in misura paritaria presso ciascun CP_3 Per_1
genitore, il mantenimento diretto degli stessi da parte dei genitori ed infine, la riforma integrale della statuizione in ordine alla condanna alle spese di lite, con compensazione integrale delle spese di giudizio;
in via subordinata, chiedeva l'erogazione di un contributo mensile di complessivi € 3.000,00 in favore dei figli , oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, la riforma integrale della statuizione in ordine alla condanna alle spese di lite con compensazione integrale delle spese di giudizio, o, in ulteriore subordine, limitare tale quantificazione al minore importo rideterminato dalla
Corte ed infine la revoca del contributo al mantenimento a favore della ovvero la CP_1
riduzione dello stesso nella misura di € 300,00 mensili.
Con il primo motivo di appello, censurava l'impugnata decisione in Parte_1
relazione alla statuizione del contributo al mantenimento per i figli chiedendo, in prospettiva di un collocamento pari tempo, l'annullamento del contributo statuito a suo carico e comunque la riduzione a complessivi 3.000,00 euro mensili. L'appellante deduceva che, post udienza di separazione, esso aveva preso in locazione una casa a
Milano, così da poter trascorrere del tempo con i figli anche durante il periodo di pandemia Covid 19, situazione che, in uno con i gravi problemi di salute lui occorsi, avrebbe comportato una sensibile riduzione di lavoro con conseguente contrazione reddituale;
altresì, secondo il la spesa da dover prendere in considerazione per Parte_1
la determinazione del tenore di vita della famiglia era quella inerente gli anni 2016/2017, pari ad euro 1.999,24, per moglie, marito e due figli, e non quella relativa al periodo post separazione relativa agli anni 2018-2019; la difesa eccepiva che dunque, Parte_1
all'esito del calcolo operato nella CTU, il marito avrebbe corrisposto alla moglie un assegno parametrato non al tenore di vita della famiglia anteriore alla separazione, bensì alla somma delle voci di spesa post separazione di moglie e due figli e di spesa post separazione di mantenimento del La sentenza del Tribunale di Sondrio Parte_1
sarebbe dunque viziata per non aver fatto applicazione del principio di diritto che prevede l'individuazione delle spese di moglie e figli anteriori alla separazione, non dovendosi considerare quanto il marito spenda per sé successivamente alla separazione;
l'appellante evidenziava che, alla luce del principio suddetto, la somma necessaria a
9 mantenere il tenore di vita anteriore alla separazione sarebbe quella di circa 2.000,00 euro mensili e non certo quella di 8.220,00 euro mensili, erroneamente disposta dal Tribunale di Sondrio;
altresì per il il godere di un reddito elevato non poteva giustificare Parte_1
un contributo così eccessivo per il mantenimento dei figli, che, a suo argomentare, finirebbe per essere utilizzato dalla madre collocataria, senza alcuna prova di utilizzo per le esigenze dei minori;
evidenziava che la diminuzione del suo reddito fosse evincibile dalla documentazione reddituale prodotta, in cui risultava una deminutio del 50% del reddito del tra l'anno 2017 e l'anno 2020, conseguito alla diminuzione della sua Parte_1
attività lavorativa a seguito del suo trasferimento a Milano per seguire i figli minori. Da ultimo. il rappresentava una difficile situazione per debiti residui e mutui in Parte_1
essere, per complessivi euro 1.103.716,32 ed un totale di aperture credito pari a
790.000,00 euro, circostanza che il Tribunale avrebbe trascurato ai fini della determinazione del contributo economico.
Con il secondo motivo di appello, censurava la sentenza del Tribunale di Parte_1
Sondrio nella parte in cui disponeva il mantenimento a favore della chiedendone CP_1
l'annullamento o in subordine la riduzione nel minimo;
osservava che l'assegno di mantenimento in favore della fosse illegittimamente previsto quanto all'“an” e CP_1
“quantum”. L'appellante insisteva per la riforma dell'impugnata sentenza laddove il
Tribunale avrebbe trascurato sia il report dell'agenzia investigativa, commissionato dal
(del 15-17 ottobre 2021), sia la certificazione relativa allo stato di gravidanza Parte_1
dell'attuale compagna di al riguardo, evidenziava che la aveva una Parte_1 CP_1
stabile relazione affettiva con un nuovo compagno già dal 2019; altresì, dal report dell'agenzia investigativa prodotto risultava -in tesi- che la aveva lasciato i figli ai CP_1
nonni per tre giorni (venerdì, sabato e domenica), per passare alcuni giorni con il compagno nel lussuoso attico del medesimo;
sottolineava che la sarebbe CP_1
un'affermata avvocatessa, allieva di un celebre processualista, donna giovane e in grado di mantenersi da sola.
Con il terzo motivo di appello, censurava l'impugnata sentenza, nella parte Parte_1
relativa alle statuizioni in punto suddivisione e quantificazione delle spese di lite.
Rappresentava l'erroneità della pronuncia di primo grado in ordine alla condanna alle
10 spese, dovendo quest'ultima esser e disposta nei soli confronti della parte rimasta soccombente nelle domande svolte;
nel caso in esame, secondo l'appellante, tale soccombenza doveva essere riconosciuta in capo alla che non sarebbe risultata CP_1
vittoriosa in nessuna delle domande da lei formulate in giudizio;
inoltre, considerata la compensazione parziale, disposta nella misura di 1/3, l'importo che avrebbe dovuto essere liquidato, applicando correttamente i parametri di cui al D.M. 55/2014, doveva essere di € 8.953,33 e non già di € 10.665,00, come erroneamente disposto dal Tribunale;
da ultimo, il Tribunale nel condannare il alle spese dei vari sub procedimenti, Parte_1
avrebbe omesso di valutare che questi procedimenti non avrebbero richiesto istruttoria supplementare.
Con comparsa del 30.09.2022 si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1
delle avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e la conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Sondrio.
Parte appellata poneva in evidenza la statuizione del Tribunale di Sondrio relativa alla dichiarata sopravvenuta improcedibilità delle domande concernenti l'affidamento, il collocamento dei figli minori e i diritti di visita del genitore non collocatario.
Con riferimento ai criteri di quantificazione dell'assegno di mantenimento della prole, l'appellata deduceva che il tenore di vita della famiglia, calcolato in modo puntuale e dettagliato dalla CTU, era stato tenuto correttamente in considerazione da parte del
Tribunale di Sondrio.
Quanto al mantenimento della coniuge, deduceva che neppure in Controparte_1
sede divorzile il contributo a favore della moglie era stato revocato, permanendo la sperequazione reddituale e non avendo il fornito alcuna prova di una presunta Parte_1
convivenza della altresì, con la richiesta di azzeramento dell'assegno in favore del CP_1
coniuge, costui non avrebbe fatto altro che richiederne la revisione, soffermandosi su eventi successivi al periodo di riferimento della sentenza di primo grado. Relativamente ai report investigativi l'appellata deduceva trattarsi di mere fotografie, che la ritraevano a cena con amici.
In ordine alle spese di lite, correttamente il Tribunale aveva disposto e ciò anche con riferimento alla liquidazione delle spese relative a ciascun sub procedimento, operata
11 secondo il principio della soccombenza ed applicando i parametri di cui al DM 55/2014.
All'esito, con sentenza n. 597 /2023 pubblicata il 22.02.2023 la Corte d'Appello di
Milano1 così provvedeva:
“1) rigetta i motivi di appello e per l'effetto conferma la sentenza di separazione personale dei coniugi n.
444/2021 pronunciata dal Tribunale di Sondrio in data 21.12.2021, pubblicata in data
22.12.2021;
2) condanna a rifondere a le spese del presente grado Parte_1 Controparte_1
di giudizio, che si liquidano in complessivi €3.500,00 oltre I.V.A. e CPA se dovuti e rimborso spese generali nella misura del 15%.
3) dichiara che sussistono i presupposti di cui all'13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis”.
La Corte riteneva i motivi d'appello infondati, confermando integralmente la sentenza impugnata. In merito alle questioni sollevate dall'appellante, attinenti aspetti di natura economica, il Collegio reputava gli esiti dell'espletata CTU contabile pienamente condivisibili, in quanto metodologicamente corretti nella ricostruzione della situazione economica delle parti. La Corte, dopo una particolareggiata disamina delle operazioni peritali, delle conclusioni rassegnate, riteneva che il CTU avesse determinato, “l'attuale capacità reddituale delle parti”, accertato “l'effettivo tenore di vita dei coniugi” e la
“consistenza patrimoniale” degli stessi, ricostruendo la situazione economica delle parti derivante dall'analisi degli anni dal 2016 al 2018. La Corte d'Appello, esaminando le risultanze della CTU con riferimento al tenore di vita in costanza di matrimonio, evidenziava il significativo divario tra i redditi dei coniugi nonché la capacità reddituale di entrambi. Quanto alla previsione di un mantenimento a favore della OR e alla CP_1
ipotizzata relazione sentimentale di quest'ultima con un nuovo compagno la Corte osservava che il non ha dimostrato che la moglie conviva stabilmente con altro uomo e che Parte_1
abbia avviato un nuovo progetto di vita di coppia. Altresì, la Corte motivava che la somma individuata dal Tribunale di Sondrio a titolo di contributo perequativo in capo al coniuge Parte_1 economicamente più forte, al mantenimento della moglie, sia congrua, in quanto adeguatamente parametrata alle condizioni reddituali dell'obbligato e al tenore di vita goduto dalla durante la CP_1
convivenza matrimoniale, dovendosi, inoltre, considerare che con tale somma parte appellata deve provvedere al pagamento del 50% del canone di locazione dell'abitazione nella quale attualmente vive con i figli, ammontante a circa 9.600,00 euro annui e a tutte le spese personali e della gestione ordinaria della casa (condominio, utenze, etc,).
Quanto alle spese di lite la Corte rappresentava che il giudice di prime cure ha fatto buon uso delle norme che regolano la relativa materia, applicando i parametri di cui al DM 55/2014 per causa di valore indeterminabile di medio/alta complessità, compensando parzialmente tra le parti 1/3 delle spese di lite e di CTU, tenuto conto della reciproca soccombenza sulle domande di addebito ed onerando in maggiore misura il delle ulteriori spese, in ragione della prevalente soccombenza sulle Parte_1
restanti domande, (collocamento dei figli, entità del contributo al loro mantenimento, mantenimento a favore della moglie), provvedendo a liquidare, con il medesimo criterio, anche le spese relative a ciascun sub procedimento, per i quali è stata svolta attività difensiva, tuttavia applicando i parametri di cui al
DM 55/2014, per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, essendo detti procedimenti stati instaurati nel corso del procedimento principale.
3. Avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano ha Parte_1
proposto ricorso in Cassazione per i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 2729 e 2727 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., in relazione all'art.
360 c.p.c., comma 1, n.
4. Vizio di motivazione e violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
2) Erronea attribuzione dell'assegno di mantenimento a favore della OR;
Controparte_1
sussistenza di una convivenza di fatto;
3) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art.112c.p.c., in relazione all'art. 360
c.p.c., comma 1, n. 4; in ordine all'assegno erroneamente riconosciuto alla CP_1
4) richiesta di riforma in ordine alla statuizione delle spese di lite;
5) in merito alla quantificazione del compenso di lite liquidato dal Tribunale.
Con il primo motivo, chiedeva la riforma in ordine alla statuizione Parte_1
del contributo di mantenimento per i figli minori ritenendo le motivazioni espresse dalla
13 Corte d'Appello non condivisibili poiché acritiche rispetto a quanto argomentato dal
Tribunale di Sondrio.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava l'erronea attribuzione dell'assegno di mantenimento a favore della alla luce della non riconosciuta sussistenza di una CP_1
convivenza di fatto intrattenuta da quest'ultima.
Con il terzo motivo, il ricorrente denunciava la nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte di merito omesso di pronunciare sulla domanda, da lui avanzata in via subordinata, di riduzione e annullamento dell'assegno di separazione riconosciuto alla ex moglie, per via della sua stabile relazione con un altro uomo e della sua giovane età, che le consentirebbe di avere un' occupazione;
con il quarto e quinto motivo Parte_1
chiedeva la cassazione della sentenza relativamente alla statuizione afferente la condanna alle spese di giudizio e la loro quantificazione, asserendo che la pronuncia è da ritenersi errata sul punto in quanto la condanna alle spese disposta nel corso del primo grado di giudizio ed in appello deve essere disposta nei soli confronti della parte rimasta soccombente nelle domande svolte, individuando tale soccombenza in capo alla la quale secondo il ricorrente non CP_1
sarebbe risultata vittoriosa in nessuna delle domande dalla stessa formulate in giudizio. riteneva la decisione emessa dal Tribunale di Sondrio (nonché la sentenza della Parte_1
Corte di Appello di Milano) non condivisibile in ordine alla quantificazione del compenso liquidato per tutto il grado di giudizio, e chiedeva la compensazione integrale delle spese del giudizio, ovvero la loro riforma in toto nel quantum disponendo una più corretta quantificazione parametrata all' effettiva attività processuale svolta. resisteva con controricorso, chiedendo di dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso proposto ovvero dichiarane il totale rigetto, confermando in ogni caso integralmente la sentenza n. 597/2023 della Corte
d'Appello di Milano.
Nella camera di consiglio del 28.06.2024, la I sezione civile della Corte di
Cassazione così decideva: “ (…)
P.Q.M
. -Accoglie i motivi primo e secondo del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese, comprese quelle del presente giudizio.
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei
14 soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52”. La Corte di legittimità, respingendo preliminarmente l'eccezione di tardiva proposizione del ricorso avanzata dalla accoglieva i primi due motivi di gravame, trattati congiuntamente, CP_1
ritenendoli fondati. La Suprema Corte, richiamandosi a quanto legislativamente disposto dall'art.156 co.1 c.c., dall'art.155 c.c. laddove richiama l'art.337 ter c.c., e dall'art.706 c.p.c., nonché a consolidati orientamenti giurisprudenziali per cui “
(…)il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass. n. 9915/2007), “ (…)che ciò che rileva, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, e dei figli è l'accertamento del tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato (Cass. n. 9915/2007), a prescindere, pertanto, dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi ultimi godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, in relazione ai quali l'ordinamento prevede, anzi, strumenti processuali, anche ufficiosi, che ne consentano l'emersione ai fini della decisione, quali le indagini di polizia tributaria (Cass. n.22616/2022) e l'espletamento di una consulenza tecnica”, osservava che la decisione impugnata non ha dato retta applicazione ai principi enunciati, quanto all'accertamento del tenore di vita poiché, pur ritualmente avvalendosi del CTU, ha fatto propria una valutazione del tenore di vita che non è allineata ai criteri normativi e giurisprudenziali indicati, in quanto ha esorbitato dal periodo di convivenza dei coniugi, prendendo in considerazione a tal fine le spese medie mensili dei due coniugi relative anche agli anni 2018e 2019successivi alla separazione (fol.9/10 della sent. imp.), circostanza di rilievo al fine della valutazione, che si traduce in una violazione di legge rispetto ai plurimi criteri prima ricordati, da utilizzare per la determinazione dell'assegno, sia per la
15 moglie che per i figli. La Corte riteneva, dunque, fondato il primo motivo di ricorso;
quanto al secondo motivo, relativo all'intrapresa presunta convivenza di fatto della moglie con un nuovo partner e alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento, osservava che la Corte di appello, invero, si è assestata su una più risalente giurisprudenza, che ricollegava l'esclusione del contributo economico alla dimostrazione di una stabile convivenza con un altro uomo e dell'avvio di un nuovo progetto di vita di coppia, laddove, alla luce della più recente giurisprudenza, queste due condizioni possono anche non coesistere giacché l'assegno di mantenimento può essere escluso anche ove difetti la coabitazione, se sia stato assolto l'onere probatorio gravante sul coniuge obbligato circa la ricorrenza all'assistenza morale e materiale tra i partner, prova che dovrà essere rigorosa. Ciò perché, in mancanza dell'elemento oggettivo della stabile coabitazione,
l'accertamento dell'effettivo legame di convivenza, allorquando esso costituisca un fattore impeditivo del diritto all'assegno, deve essere compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dal primo comma dell'articolo 2729
c.c.: il giudice è quindi tenuto, perché è la stessa norma dell'art.2729 c.c. che lo richiede, a procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, nonché di eventuali argomenti di prova acquisiti al giudizio. Nel caso in esame, la Corte di appello dovrà procedere ad una nuova valutazione delle acquisizioni probatorie in merito, facendo applicazione dei principi prima ricordati al fine di accertare se sia stato provato il fatto impeditivo dedotto”. Quanto ai restanti motivi, la Corte di Cassazione li riteneva assorbiti.
La causa veniva dunque rinviata alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi esposti e per la statuizione delle spese di giudizio anche del grado.
4. Con ricorso in riassunzione ex art.392 c.p.c. depositato in data 17.12.2024,
, dopo aver ripercorso le vicende inerenti i tre gradi di giudizio, Parte_1
richiamato il tenore dell'ordinanza di Cassazione, ha chiesto di accogliere le proprie domande alla luce del principio statuito dalla Suprema Corte per cui è necessario fare riferimento agli anni precedenti alla separazione ossia al tenore di vita della famiglia negli anni (2016 e
2017) dato che è stato cristallizzato in via oggettiva dalla CTU svolta nel giudizio di primo grado della
Separazione dei Coniugi che svolta in contraddittorio tra le parti, ha individuato in euro 2000,00
16 complessivi mensili la spesa della famiglia per gli anni 2016-2017.
Con provvedimento depositato il 14 gennaio 2025 il Presidente di sezione ha fissato udienza, in assenza delle parti, in data 3 aprile 2025.
In data 13.03.2025 si è costituita nel giudizio in riassunzione , Controparte_1
contestualmente richiedendo la trattazione orale in presenza. Preliminarmente, la ha eccepito l'inammissibilità nonché l'infondatezza dei motivi ex adverso proposti. CP_1
La resistente ha dedotto, in sintesi:
-In via preliminare, sull'inammissibilità, che l'atto introduttivo del giudizio in riassunzione consisterebbe in una mera trascrizione delle fasi processuali;
che il ricorso in riassunzione sarebbe privo di interesse ad agire essendo, quanto all'assegno di mantenimento, intervenuta la sentenza di divorzio;
che le somme relative al segmento temporale separatizio non sarebbero restituibili sia perché irripetibili alla luce di consolidati orientamenti giurisprudenziali (ex plurimis Cass. Civ. 27.5.2024 n.14691), sia perché il non ne avrebbe chiesto nelle conclusioni la restituzione. Parimenti Parte_1
inammissibile secondo parte resistente sarebbe la domanda proposta da in Parte_1
relazione al collocamento dei minori, in quanto non oggetto del giudizio di cui alle sentenze di I, II e III grado;
al riguardo, la resistente ha rammentato che già il Tribunale di Sondrio aveva dichiarato l'improcedibilità delle domande concernenti l'affidamento, il collocamento della prole e i diritti di visita del genitore non collocatario, precisando che l'esclusiva potestas decidendi fosse in capo al Giudice del divorzio.
-sui motivi del ricorso, in particolare sulla valutazione del tenore di vita al fine della determinazione del quantum del mantenimento della moglie e dei figli minori e sul riconoscimento dell'esistenza o meno dell'assistenza spirituale/materiale tra la resistente e un nuovo partner, ha Controparte_1
rilevato che, sebbene lamenti che il Tribunale di Sondrio e la Corte d'Appello Parte_1
di Milano abbiano errato nell'aver considerato, per la determinazione del quantum dei mantenimenti, il tenore di vita del periodo 2016/2019, e quindi un segmento temporale anche successivo alla separazione dei coniugi che interveniva a fine 2017, tuttavia la
Corte d'Appello ha ritenuto che, indipendentemente dalla separazione dei coniugi intervenuta a fine 2017, fosse corretto addizionare le spese del marito e della moglie ed
17 estendere la valutazione contabile agli anni 2018 e 2019, spiegando che “sino all'anno
2017, parte delle spese necessarie al sostentamento familiare non sono state sostenute con risorse della bensì con il preponderante apporto del marito, CP_1
economicamente ben più capiente. Correttamente, pertanto, ad avviso della Corte il consulente, nella determinazione dei valori medi ha ritenuto significativi, quali indici di spesa a dimostrazione del tenore di vita, gli anni 2017 e 2018”. Ha ribadito che, secondo la Corte d'Appello, “da quanto accertato nel corso della CTU, inoltre, non si ravvisano elementi tali da far ritenere che il tenore di vita complessivamente mantenuto dalle parti e dalla prole successivamente alla separazione non sia stato stravolto, rispecchiando, verosimilmente, il tenore di vita precedentemente condotto prima dell'interruzione della convivenza”, a riprova del fatto che il tenore di vita della famiglia sia Controparte_4
rimasto invariato negli anni anche successivamente alla separazione;
altresì, l'importo richiesto dal pari ad € 2.000,00, non sarebbe di certo rappresentativo del ben Parte_1
più alto tenore di vita condotto dal nucleo familiare, laddove la CTU aveva rilevato una spesa mensile di € 10.050,00.
Quanto alla avversa doglianza riguardante la mancata valutazione di una convivenza di fatto della con un altro uomo, la resistente ha precisato che, al di là dell'essere CP_1
inveritiera, nulla avrebbe provato nei precedenti giudizi, nemmeno attraverso il Parte_1
deposito di report investigativi;
l'unico bonifico ricevuto dalla relativo ad un'unica CP_1
vacanza e pari a € 1.460,00 non potrebbe di certo ritenersi rappresentativo di aiuti economici ricevuti da alcuno.
Quanto alle istanze istruttorie, la resistente ne ha chiesto il rigetto sulla base della circostanza per cui le istanze istruttorie rigettate in primo grado non sarebbero state riproposte in appello, di guisa che non potrebbero essere riproposte né valutabili in riassunzione alla luce di quanto sancito dall'art.394 c.p.c., a norma del quale “In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa.(…) Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza causa”.
In data 18 marzo 2025 il Presidente di Collegio ha disposto la trattazione orale della causa, rinviando all'udienza del 17.04.2025, nel corso della quale la Corte ha disposto un ulteriore rinvio per fini conciliativi.
18 All'udienza del 7 ottobre 2025 la Corte, dopo aver esperito senza esito il tentativo di conciliazione e sentite le conclusioni delle parti, le quali si sono riportate ai propri scritti difensivi, mentre il PG ha chiesto la rideterminazione dell'assegno di mantenimento, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti il termine di 30 giorni per il deposito di note conclusionali e di 20 giorni per il deposito di note di replica. ha depositato memoria conclusionale in data 6 novembre 2025 con la Parte_1
quale, dopo aver ripercorso dettagliatamente l'iter processuale dei tre gradi di giudizio e le relative statuizioni, ha invocato i principi di diritto sanciti dall'ordinanza di rinvio della
Suprema Corte di Cassazione (RG 19716/2023), secondo cui ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, sia in favore della moglie sia per i figli, la Corte d'Appello deve procedere alla determinazione del tenore di vita con esclusivo riferimento alla fase di convivenza matrimoniale, escludendo ogni dato successivo alla separazione. In applicazione di tale criterio, il parametro di riferimento, come cristallizzato dalle risultanze della CTU svolta in primo grado, è quello relativo agli anni 2016 e 2017, con una spesa media mensile di euro 2000,00 complessivi per l'intero nucleo familiare. Sulla base di tale determinazione, la difesa sostiene che nulla è dovuto dal alla Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, giustificando altresì la richiesta di mantenimento diretto per i figli. Inoltre, il ricorrente deduce che la stabile relazione affettiva intrapresa dalla resistente sin dalla separazione costituisca causa ostativa alla debenza dell'assegno in suo favore ab origine, in conformità al principio ribadito dalla
Suprema Corte, secondo cui la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto, anche in assenza di coabitazione continuativa, comporta il venir meno del diritto all'assegno di mantenimento. Infine, ha chiesto di provvedere sulle spese di Parte_1
lite, in conformità con la statuizione di diritto contenuta nell'ordinanza della Suprema corte, condannando la resistente al pagamento delle spese di lite di tutti e tre i gradi di giudizio, stante la sua soccombenza integrale rispetto alle domande formulate, nonché disponendo altresì la restituzione delle somme indebitamente corrisposte, maggiorate degli interessi legali. ha depositato memoria conclusionale in data 6 novembre 2025 con la quale ha CP_1
contestato la tesi avversaria secondo cui il tenore di vita familiare andrebbe ricostruito
19 esclusivamente con riferimento agli anni 2016-2017. Pur riconoscendo che la Cassazione ha censurato la Corte d'Appello per aver considerato anche le spese successive alla separazione, la resistente sostiene che la valutazione operata dai giudici di merito sia stata corretta e conforme alle risultanze della CTU, la quale ha accertato un tenore di vita elevato e sostanzialmente invariato anche dopo la separazione, attestato da spese medie mensili pari a circa € 10.000,00. Tale dato, che trova conferma nelle elevate capacità economiche dell'ex marito, esclude la fondatezza della pretesa riduzione dell'assegno a €
2.000,00 mensili, da ritenersi arbitraria e non rappresentativa della realtà familiare. A riprova di ciò, la resistente evidenzia la persistente sperequazione reddituale tra le parti, stante la capacità economica del di gran lunga superiore, come confermato Parte_1
anche dalle dichiarazioni fiscali da ultimo prodotte, che non evidenziano alcuna contrazione significativa del reddito dello stesso. Quanto alla dedotta convivenza di fatto della resistente con un nuovo partner, la difesa nega recisamente la sussistenza di un rapporto assimilabile alla comunione di vita, evidenziando che l'onere probatorio gravante sul non è stato assolto. In tal senso, parte resistente richiama i limiti Parte_1
del giudizio di rinvio, che non consente la riproposizione di istanze istruttorie già rigettate, né la modifica dei termini oggettivi della controversia, sicché le richieste avversarie devono essere disattese.
Con memoria di replica depositata il 26.11.2025 ha eccepito la tardività della CP_1
domanda di restituzione delle somme versate da controparte, introdotta per la prima volta con la comparsa conclusionale, rilevando che dal mese di marzo 2023 Parte_1
non ha versato l'assegno di mantenimento del coniuge e che, in ogni caso, le somme versate a titolo di mantenimento sono irripetibili. Quanto al merito, la resistente contesta la ricostruzione avversaria del tenore di vita, evidenziando che la richiamata cifra di €
2.000 mensili è frutto di un'estrapolazione parziale della CTU, la quale invece ha precisato a pag. 30 che “appare evidente che fino al 2017 parte delle spese necessarie al sostentamento familiare non fossero sostenute con risorse finanziarie dell'avv. Per tali motivi si CP_1
ritengono significativi, quali indici di spesa a dimostrazione del tenore di vita gli anni 2017 e 2018”.
L'appellata, inoltre, evidenzia che la produzione delle dichiarazioni fiscali di controparte rivela che il suo fatturato è rimasto stabile, sebbene risulti un “artificioso” incremento
20 delle “altre spese documentate”, con ciò dimostrando il tentativo dell'appellante di ridimensionare le proprie disponibilità.
Con memoria di replica depositata il 26.11.2025 ha invocato l'applicazione dei Parte_1
principi di diritto sanciti dall'ordinanza della Corte di Cassazione. In particolare, sulla non debenza dell'assegno di mantenimento del coniuge ab initio, l'appellante ha, da un lato, rimarcato che il parametro di riferimento per la valutazione del tenore di vita è quello che la CTU ha quantificato in circa € 2.000 mensili complessivi per gli anni 2016-
2017; e dall'altro, che la resistente ha una relazione stabile e continuativa con altro partner sin dalla separazione (v. report investigativi), circostanza che, secondo giurisprudenza consolidata, comporterebbe la cessazione del diritto all'assegno. Per la difesa, il tenore di vita accertato per il periodo di convivenza giustificherebbe altresì la rideterminazione ex tunc del contributo al mantenimento dei figli in € 1.000,00 per ciascuno, nonché la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50%. Ciò anche in ragione della richiesta di collocazione paritaria per garantire la bigenitorialità. La difesa, infine, insiste sulla ripetibilità delle somme versate, e invoca l'applicazione del principio di soccombenza per tutti i gradi di giudizio.
Motivi della decisione
La decisione della Corte di appello di Milano
Come è noto, nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale assunta nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata ed ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse, nonché, in genere, alle difese svolte, ha l'effetto di richiamare univocamente ed integralmente domande, eccezioni e difese già spiegate nel giudizio originario (Cass. 23073\14; conf. id. 30529/17; id. 37200/22). Deve essere, quindi, esaminata l'impugnazione della sentenza di primo grado proposta dal Parte_1
alla stregua dei principi affermati dalla decisione rescindente della S.C..
Orbene, in applicazione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte con l'ordinanza resa il 28.6.2024, la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 444/2021, emessa in data 21.12.2021 e depositata in data 22.12.2021, nell'ambito del procedimento di separazione RG n. 1607/2017, va parzialmente riformata per le ragioni di seguito
21 espresse.
Considerazioni preliminari
Preliminarmente, deve essere delineato l'ambito di cognizione che questa Corte è chiamata a rivalutare in conseguenza dell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di
Cassazione del 18.09.2024.
A tale riguardo, va ribadito che la riassunzione della causa, a seguito di cassazione della sentenza, dinanzi al Giudice di rinvio instaura un processo “chiuso”, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse da quelle proposte nel giudizio di appello, “salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione”. (Cassazione civile sez. trib., 30/07/2025, n.21918). Conseguentemente, tutti i fatti e profili non dedotti devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito (Cassazione civile sez. II, 22/06/2022, n.20148). Il delimitato effetto devolutivo del giudizio di rinvio impone, pertanto, l'inammissibilità sia delle istanze istruttorie avanzate da in quanto non formulate nell'atto di appello, ma Parte_1
“reiterate” in sede di riassunzione, sia della domanda di restituzione delle somme versate a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge, trattandosi di domanda nuova, avanzata da per la prima volta con la memoria conclusionale nel presente Parte_1
giudizio.
Parimenti, la richiesta di collocamento paritetico dei figli da parte di è da Parte_1
ritenersi inammissibile nella presente sede, essendo domanda afferente all'affidamento della prole già oggetto del pendente giudizio di divorzio tra le parti.
Nel merito
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si osserva in primo luogo che il presente giudizio deve attenersi esclusivamente alla “determinazione del tenore di vita in relazione alla sola fase di convivenza matrimoniale. E ciò sia per quanto concerne l'assegno di mantenimento per la moglie, sia per quanto attiene all'assegno di mantenimento dei figli” e “ad una nuova valutazione delle acquisizioni probatorie” circa la sussistenza di un nuovo progetto di vita di coppia in capo
22 alla in assenza di coabitazione con altro partner, quale fatto impeditivo della CP_1
debenza dell'assegno di mantenimento del coniuge.
a) Sul tenore di vita del nucleo familiare e sull'assegno di mantenimento dei figli
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza di rinvio sopra richiamata, ha rilevato che la decisione cassata, nell'accertare il tenore di vita, “(…) ha esorbitato dal periodo di convivenza dei coniugi, prendendo in considerazione a tal fine le spese medie mensili dei due coniugi relative anche agli anni 2018 e 2019 successivi alla separazione”, e ha quindi disposto che “(…) in sede di rinvio la Corte di appello proceda alla determinazione del tenore di vita in relazione alla sola fase di convivenza matrimoniale”.
Nel giudizio di primo grado è stata espletata CTU contabile che, nel contraddittorio tra le parti e all'esito di articolata indagine, ha dettagliatamente analizzato le spese di ciascun coniuge nel periodo 2016-2019, considerando solo quelle quotidiane, sanitarie ovvero voluttuarie effettuate nell'interesse dei figli, con esclusione di quelle relative alle attività professionali, non significative per la determinazione del tenore di vita, essendo funzionali alla generazione del reddito di ciascun coniuge.
Orbene, alla luce dei principi sanciti dalla Suprema Corte, il periodo di riferimento per la determinazione del tenore di vita del nucleo familiare, è da individuarsi in quello antecedente alla separazione (intervenuta a fine 2017); pertanto, rilevano esclusivamente gli anni 2016 e 2017, in cui la convivenza coniugale era pienamente in atto.
In tal senso, il consulente, sulla base degli elementi oggettivi a disposizione, ha evidenziato che la spesa mensile media affrontata da è stata per Controparte_1
l'anno 2016 di euro 2.066,11 e per l'anno 2017 di euro 1.999,24; mentre per Parte_1
, il consulente ha riportato una spesa media mensile per l'anno 2016 di euro
[...]
2.330,37 e per l'anno 2017 di euro 6.235,00.
È dalla sommatoria dei risultati esposti, riferiti alle spese di entrambi i coniugi, che va individuato l'indice di spesa indicativo del tenore di vita della famiglia nel suo complesso.
Appaiono, pertanto, infondate le argomentazioni difensive dell'appellante, secondo cui il parametro di riferimento dovrebbe essere limitato all'importo di euro 1.999,24, corrispondente alla spesa media mensile della sola moglie per l'anno 2017. Tale dato,
23 isolato e parziale, non può ritenersi significativo dei reali sborsi familiari, atteso che, come chiarito dal consulente, sino alla separazione intervenuta nel 2017, le spese necessarie al sostentamento familiare sono state sostenute in misura prevalente dal marito, titolare di capacità reddituale e patrimoniale di gran lunga superiore.
Ne consegue che l'indice del tenore di vita familiare in costanza di matrimonio deve essere individuato in una cifra significativamente più elevata, attestandosi in euro 6.000 mensili, quale risultato della sommatoria delle spese ordinarie e voluttuarie documentate, comprensive dei costi abitativi, utenze, personale domestico, viaggi e altre voci di spesa che caratterizzavano il modello di vita familiare.
La Suprema Corte ha ripetutamente sostenuto che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024; Cass. Sez. I, Ord.,
11 aprile 2024, n. 9839 v. anche, ancora più recente, nei medesimi termini, Cassazione civile sez. I, 29 agosto 2024, n.23323). Tale valutazione non può prescindere dalla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32466 del
22/11/2023).
In adesione ai principi sopra espressi, da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi, si rileva che dagli atti del giudizio emerge un divario significativo tra i redditi dei coniugi e l'esistenza di un tenore di vita pregresso estremamente elevato, del quale, nel corso del matrimonio, ha goduto l'intero nucleo familiare. Risulta, altresì, pacifico che il mantenimento di tale elevato standard di vita è stato reso possibile dal contributo preponderante del da sempre economicamente più capiente;
circostanza che Parte_1
impone di parametrarne l'obbligo contributivo a tale capacità reddituale, in conformità ai principi di equità e proporzionalità.
Invero, il criterio di proporzionalità non si esaurisce in una mera ripartizione aritmetica,
24 ma richiede una valutazione complessiva delle risorse disponibili e delle esigenze concrete, al fine di garantire ai figli la continuità del modello di vita goduto in costanza di matrimonio.
Del resto, deve osservarsi che i minori e , di età rispettivamente pari a CP_3 Per_1
quindici e nove anni, si trovano in una fase evolutiva che comporta un incremento fisiologico delle necessità, circostanza che non abbisogna di specifica dimostrazione
(Cass. n. 11724 del 4 maggio 2023). A ciò si aggiunge che i minori sono collocati in via prevalente presso la madre, la quale assume in misura maggioritaria i compiti di cura e assistenza quotidiana, con conseguente incidenza economica che deve essere considerata nella determinazione dell'assegno.
Tenuto conto di quanto in premessa, il contributo posto a carico di per il Parte_1
mantenimento dei figli deve essere rideterminato in misura congrua che questo Collegio individua in complessivi euro 3.600,00 mensili (pari a euro 1.800,00 per ciascun figlio).
Tale importo trova fondamento nelle risultanze peritali e negli atti di causa, costituendo parametro coerente con la funzione dell'assegno di mantenimento, che non si esaurisce in una mera copertura dei bisogni primari, ma è volto a garantire la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in conformità ai principi di proporzionalità e adeguatezza sanciti dall'art. 337-ter c.c. e ribaditi dalla giurisprudenza più recente (Cass., Sez. I, ord. 26 gennaio 2024, n. 2536; Cass., Sez. I, ord. 11 aprile 2024,
n. 9839; Cass., Sez. I, 29 agosto 2024, n. 23323).
b) Sull'assegno di mantenimento a favore del coniuge e sull'esistenza di un nuovo progetto di vita di coppia
La Suprema Corte nel rinviare alla Corte di Appello di Milano ha evidenziato che: “La
Corte di appello, invero, si è assestata su una più risalente giurisprudenza, che ricollegava l'esclusione del contributo economico alla dimostrazione di una stabile convivenza con un altro uomo e dell'avvio di un nuovo progetto di vita di coppia, laddove, alla luce della più recente giurisprudenza, queste due condizioni possono anche non coesistere, giacché l'assegno di mantenimento può essere escluso anche ove difetti la coabitazione, se sia stato assolto l'onere probatorio gravante sul coniuge obbligato circa la ricorrenza
25 all'assistenza morale e materiale tra i partner, prova che dovrà essere rigorosa”.
Nel caso di specie, in tutti i gradi di giudizio ha insistito sull'esistenza, sin Parte_1
dall'epoca della separazione, di una relazione sentimentale stabile tra e un altro CP_1
uomo, quale fatto impeditivo del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, senza tuttavia fornire adeguata dimostrazione di tale assunto.
Tuttavia, osserva la Corte che dai report dell'agenzia investigativa prodotti dalla difesa appellante non emerge la prova dell'istaurazione di una relazione affettiva stabile della con altro partner. Le indagini, infatti, si riferiscono ad un arco temporale piuttosto CP_1
limitato e documentano esclusivamente l'avvio da parte della donna di una relazione sentimentale e la presenza di periodiche frequentazioni della con un nuovo CP_1
partner, circostanze che, di per sé, non consentono di ritenere provata l'esistenza di un rapporto di coppia consolidato, connotato dalla condivisione di un progetto di vita comune.
In particolare, le risultanze investigative acquisite nei tre report datati 5 novembre 2017,
28 gennaio 2018 e 28 aprile 2018 (doc. 33-35 fascicolo di primo grado si Parte_1
basano su attività di osservazione svolte in periodi ristretti (di due o 4 giorni), nel corso dei quali gli operatori hanno documentato spostamenti, incontri e interazioni della sig.ra corredando le relazioni con rilievi fotografici e descrizioni Controparte_1
cronologiche.
Le condotte rilevate attestano la frequentazione della con un altro uomo, con il CP_1
quale la stessa ha condiviso momenti di socialità, talvolta alla presenza dei minori e di altre persone. Tuttavia, le manifestazioni esteriori osservate si limitano a comportamenti di natura conviviale o amicale – quali saluti con baci sulla guancia, conversazioni, risate e, in un caso, l'appoggio del capo sulla spalla dell'uomo durante una cena – che, pur assumendo rilievo indiziario, non possono dirsi inequivocabilmente idonei a dimostrare l'esistenza di un vincolo sentimentale consolidato. Lo stesso può dirsi circa gli spostamenti serali e notturni, non riscontrandosi comportamenti che superino la soglia della mera frequentazione.
Ad analogo convincimento si deve pervenire con riferimento al rapporto investigativo redatto in data 18 ottobre 2021. L'attività di osservazione, oltre a riguardare un arco
26 temporale estremamente circoscritto, (due sole giornate), documenta delle condotte – passeggiate mano nella mano, un abbraccio, un bacio e momenti di svago condivisi – che si collocano in un contesto episodico, privo di riscontri circa la reiterazione nel tempo.
In definitiva, non emergono elementi di condivisione sistematica della vita quotidiana, né indici di integrazione economica o progettualità comune. La mera presenza di gesti affettuosi in un fine settimana, sebbene indicativa di una relazione sentimentale, non supera la soglia dell'indizio e non si traduce in prova certa di una relazione sentimentale duratura.
Del resto, come ribadito dalla Corte di Cassazione, l'onere probatorio grava sul coniuge obbligato, il quale deve fornire la prova rigorosa della ricorrenza di tali elementi, onere che non risulta assolto nel caso di specie.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che gli elementi raccolti non consentono di ritenere, con il grado di certezza richiesto in sede giudiziaria, la sussistenza di una relazione affettiva consolidata e caratterizzata dalla reciproca assistenza morale e materiale tra la sig.ra e altro uomo. Controparte_1
Esclusa, dunque, la sussistenza di una relazione affettiva stabile della sig.ra si CP_1
reputa che non ricorre alcun fatto impeditivo al riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
Ai sensi dell'art. 156 c.c., il dovere di assistenza materiale in capo al coniuge obbligato permane anche dopo la separazione e si traduce nell'obbligo di garantire al coniuge economicamente più debole un contributo idoneo a consentirgli di conservare, per quanto possibile, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la funzione conservativa della separazione si realizza nel riconoscimento del diritto del coniuge economicamente debole a mantenere lo stesso tenore di vita. Ciò trova fondamento nella solidarietà economica, espressione del principio costituzionale di parità dei coniugi, che si esprime nel dovere di assistenza, in ragione della quale il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto a mantenere lo stesso tenore di vita matrimoniale e quindi a ricevere un assegno di mantenimento dal coniuge economicamente più forte (Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n.34728).
27 Nel caso in esame, è pacifico che la sig.ra non dispone di risorse economiche CP_1
sufficienti a mantenere autonomamente il tenore di vita matrimoniale, mentre il sig. presenta una capacità reddituale e patrimoniale di gran lunga superiore. Parte_1
Tale disparità impone, in applicazione del principio di solidarietà coniugale, che il coniuge più abbiente condivida le proprie risorse con quello economicamente più debole, mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento proporzionato alle condizioni delle parti e al livello di vita matrimoniale.
Pertanto, considerata la rilevante differenza di capacità economica tra le parti e tenuto conto del tenore di vita come sopra rideterminato, deve riconoscersi il diritto della sig.ra percepire un assegno di mantenimento che si ritiene congruo quantificare in euro CP_1
900,00 mensili, oltre alla partecipazione del al pagamento del 50% del canone Parte_1
di locazione dell'immobile ove la sig.ra vive con i figli, quale misura integrativa CP_1
volta a garantire la stabilità abitativa della beneficiaria e dei minori.
Sulle spese di lite
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, si ritiene equo disporne la compensazione integrale tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione dell'esito complessivo del giudizio.
Va rilevato, infatti, che sono state rigettate le domande formulate dal sig. – Parte_1
volte all'annullamento e alla revoca dell'assegno di mantenimento – così come sono state dichiarate inammissibili le ulteriori richieste di collocamento paritetico dei minori, di restituzione delle somme corrisposte e le istanze istruttorie. Tuttavia, la sentenza impugnata è stata parzialmente riformata, sebbene non nei termini richiesti dall'appellante, con conseguente disattesa anche della domanda di conferma integrale proposta dalla sig.ra CP_1
L'esito complessivo dei tre gradi di giudizio (Tribunale, Corte d'Appello e Corte di
Cassazione), nonché del presente giudizio di riassunzione, evidenzia una reciproca soccombenza parziale delle parti, tale da giustificare la compensazione integrale delle spese di lite in ogni grado di giudizio.
P.Q.M.
28 La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso per la riassunzione del giudizio ex art.392 c.p.c. promosso da a seguito del pronunciamento emesso Parte_1
dalla Suprema Corte di Cassazione, I sezione civile, di cui all'ordinanza emessa nel procedimento r.g. 19716/2023 del 28.6.2024-18.09.2024 num. racc. gen. 25055/2024, che ha cassato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d' Appello di Milano sezione minori e famiglia n. 597/2023, così provvede:
I. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 444/2021, emessa in data 21.12.2021 e depositata in data 22.12.2021, dispone che Parte_1
corrisponda ad quale contributo al mantenimento dei
[...] Controparte_1
figli e , l'importo mensile di € 1.800,00 per ciascun figlio (€ CP_3 Parte_1
3.600,00 complessivi), nonché quale assegno di mantenimento per il coniuge
l'importo mensile di € 900,00 (importi annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT), oltre al 50% del canone di locazione dell'immobile in cui la stessa vive, il tutto in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, con decorrenza dalla data della domanda del giudizio di primo grado del 28 novembre 2017;
II. conferma nel resto la sentenza impugnata, salva la regolazione delle spese di lite, come di seguito;
III. dichiara compensate tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2025
Il Presidente est.
AN RR
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Nella seguente composizione: Fabio Laurenzi Presidente, Valentina Paletto Consigliere rel., Lucio Marcantonio Consigliere.
12
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI MILANO nelle persone dei magistrati:
AN RR Presidente rel.
Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
Federico Botta Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...]h ed elettivamente domiciliato in Milano,
Via Melchiorre Gioia, 88, presso lo studio dell'avvocato William Limuti (C.F.
[...]
) che lo rappresenta e difende C.F._2
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...], rappresentata, assistita e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Adriana Boscagli ( CodiceFiscale_4
– Foro di Roma – ), e LE ST(C.F.: – Foro CodiceFiscale_5
di Milano), con studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 13, ove elegge domicilio
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE che ha concluso per la rideterminazione dell'assegno a carico di in adesione al principio di Parte_1
diritto statuito dalla Corte di Cassazione
1 Oggetto: ricorso per riassunzione del giudizio ex art. 392 c.p.c. a seguito del pronunciamento emesso dalla Suprema Corte di Cassazione I sezione civile di cui all'ordinanza emessa nel procedimento R.G. 19716/2023, data pubblicazione
18/09/2024, num. racc. gen. 25055/2024, che ha cassato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano sezione Minori e Famiglia n. 597/2023.
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE IN RIASSUNZIONE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano in funzione di giudice di rinvio, a seguito dell'Ordinanza di cui in epigrafe emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
Nel merito:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita in sede di riassunzione del Giudizio d'Appello, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza resa nel Giudizio Numero
19716/2023R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio: in completa riforma dell'impugnata Sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 597/2023 depositata il 22/02/2023 voglia accogliere le conclusioni, eccezioni e difese formulate dal Dott. CP_2
.
[...]
A seguito dell'ordinanza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione ed in completa riforma dell'impugnata Sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano n. 597/2023 depositata il
22/02/2023 rigettare ogni avversaria istanza deduzione e difesa formulata da parte della resistente.
In conformità alla statuizione di diritto contenuta nell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione resa nel Giudizio n. 19716/2023 R.G. Corte di appello proceda alla determinazione del tenore di vita in relazione alla sola fase di convivenza matrimoniale e ciò sia per quanto concerne l'assegno di mantenimento per la moglie, sia per quanto attiene all'assegno di mantenimento dei figli.
Nel merito in via principale:
In completa riforma dell'impugnata Sentenza ed in conformità alla statuizione di diritto contenuta nell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione resa nel Giudizio n. 19716/2023 R.G. proceda la
2 Corte di appello previa determinazione del tenore di vita in relazione alla sola fase di convivenza matrimoniale attendendosi alle risultanze della CTU alla stregua della quale per gli anni 2016 e 2017 la spesa media mensile fu di € 2000 complessivi riferiti a tutta la famiglia dichiari che il dott. Parte_1
nulla deve provvedere a versare a titolo di contributo al mantenimento del coniuge avv.to er CP_1
tutti i motivi dedotti in atti, ed in osservanza del principio di diritto ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione con l'ordinanza che ha cassato con rinvio la Sentenza emessa dalla Corte di Appello con riferimento alla configurabilità di una relazione stabile anche in difetto di convivenza continuativa per quanto emerge dalla documentazione dimessa in giudizio da ritenersi tutta ammissibile,
In riforma della Sentenza, ed in conformità alla statuizione di diritto contenuta nell'ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione resa nel Giudizio n. 19716/2023 R.G. proceda la Corte di Appello – previa determinazione del tenore di vita in relazione alla sola fase di convivenza matrimoniale attendendosi alle risultanze della CTU, alla stregua della quale per gli anni 2016 e 2017 la spesa media mensile fu di € 2000 complessivi, riferiti a tutta la famiglia - disporre che i figli e CP_3
siano collocati in misura paritaria presso il padre e presso la madre, annullando ogni Per_1
contributo al mantenimento degli stessi e statuendo che ciascuno dei coniugi provveda al mantenimento dei figli quando essi siano presso il medesimo.
In riforma della Sentenza ed in conformità alla statuizione di diritto contenuta nell'ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione resa nel Giudizio n. 19716/2023R.G. proceda la Corte di Appello alla riforma integrale della statuizione in ordine alla condanna alle spese di lite di tutti e tre i gradi di giudizio.
Nel merito in via subordinata
In riforma della Sentenza in conformità alla statuizione di diritto contenuta nell'ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione resa nel Giudizio n. 19716/2023 R.G. proceda la Corte di Appello – previa determinazione del tenore di vita in relazione alla sola fase di convivenza matrimoniale attendendosi alle risultanze della CTU, alla stregua della quale per gli anni 2016 e 2017 la spesa media mensile fu di € 2000 complessivi, riferiti a tutta la famiglia - disporre che il debba Parte_1
contribuire al mantenimento dei figli minori tramite l'erogazione di un contributo mensile di € 2.000,00 complessivo per i 2 figli oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%come da protocollo.
3 In riforma della Sentenza emessa dalla CAM ed in conformità alla statuizione di diritto contenuta nell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione resa nel Giudizio n. 19716/2023 R.G. proceda la
Corte di Appello alla riforma integrale della statuizione in ordine alla condanna alle spese di lite, disponendo che la Signora sia condannata alle spese. CP_1
In completa riforma dell'impugnata Sentenza in conformità alla statuizione di diritto contenuta nell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione resa nel Giudizio n. 19716/2023 R.G. voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello - previa determinazione del tenore di vita in relazione alla sola fase di convivenza matrimoniale attendendosi alle risultanze della CTU alla stregua della quale per gli anni
2016 e 2017 la spesa media mensile fu di € 2000 complessivi riferiti a tutta la famiglia - dichiarare che il dott. nulla debba versare a titolo di contributo al mantenimento del coniuge avv.to Parte_1
in osservanza del principio di diritto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con CP_1
l'ordinanza che ha cassato con rinvio la Sentenza emessa dalla Corte di Appello con riferimento alla configurabilità di una relazione stabile anche in difetto di convivenza continuativa nonché per tutti i motivi dedotti in atti e per quanto emerge dalla documentazione dimessa in giudizio da ritenersi tutta ammissibile.
In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie tutte dedotte nel corso dei precedenti gradi di giudizio che qui debbono intendersi tutti richiamati e ritrascritti integralmente” .
PER LA RESISTENTE IN RIASSUNZIONE:
In via preliminare:
“- per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'Appello proposto dal Signor ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; Parte_1
- per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità di ogni domanda formulata nel presente giudizio in riassunzione dal Notaio in merito al Parte_1
collocamento dei figli minori
Nel merito: rigettare le domande di cui al ricorso in riassunzione proposto dal Notaio in Parte_1
quanto infondate in fatto e in diritto per tutto quanto esposto, dedotto e prodotto in atti e, per l'effetto, confermare
4 integralmente la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 597/2023 pubblicata il 22.2.2023 confermativa della sentenza n. 444 emessa dal Tribunale di Sondrio nel procedimento RG 1607/2021
e pubblicata il 22.12.2021 e confermarne quindi tutte le statuizioni.
In via istruttoria:
-rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie, poiché inammissibili, irrilevanti, oltre che comunque genericamente formulate.
Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio.
(…) Si chiede che la Cancelleria dell'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia disporre l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio di tutti i precedenti gradi di giudizio (ivi compresi i relativi subprocedimenti), compreso quello avanti la Suprema Corte di Cassazione, con ogni più ampia riserva di depositare i relativi fascicoli di parte.
FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
1. e contraevano matrimonio in data 03.09.2009 e Parte_1 Controparte_1
dall'unione coniugale nascevano (19.10.2010) e (06.06.2016). CP_3 Per_1
Con ricorso del 28.11.2017 adiva il Tribunale di Sondrio chiedendo la Controparte_1
separazione giudiziale con addebito al l'affido condiviso dei figli con Parte_1
collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno, assegno di mantenimento a carico del coniuge nella misura di € 3.500,00 per ciascun figlio e €
2.500,00 per sé stessa, spese straordinarie per i figli all'80% a carico del padre.
Veniva iscritto il procedimento RG 1617/2017.
Si costituiva in giudizio chiedendo pronunciarsi la separazione Controparte_2
personale con addebito alla moglie, affido condiviso dei figli con collocamento paterno e regolamentazione delle modalità di visita materne, mantenimento diretto dei minori,
50% delle spese straordinarie per i figli a carico della moglie.
Nel corso del giudizio il Tribunale disponeva CTU contabile volta ad accertare l'effettivo tenore di vita del nucleo familiare.
Nelle more del giudizio di separazione depositava presso il Parte_1
Tribunale di Milano ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando luogo all'apertura del procedimento RG 13827/2021.
5 Con sentenza n. 444/2021, emessa in data 21.12.2021 e depositata in data
22.12.2021 nell'ambito del procedimento RG n. 1607/2017, il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sul ricorso di separazione giudiziale, così disponeva: “-preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione personale n.
186/2020 depositata il 20.7.2020,
- preso atto dell'intervenuta pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti in sede di giudizio di divorzio avanti al Tribunale di Milano, n.r.g. 13927/2021,
1) rigetta le reciproche domande di addebito;
2) dichiara la sopravvenuta improcedibilità delle domande concernenti l'affidamento, il collocamento della prole ed i diritti di visita del genitore non collocatario;
3) pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli nel periodo Parte_1
compreso tra il deposito del ricorso di separazione e la pronuncia dell'ordinanza presidenziale divorzile,
l'obbligo di versare a la somma di complessivi € 6.000,00 (€ 3.000,00 per ciascun Controparte_1
figlio) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 80 % delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Sondrio;
4) pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento della coniuge nel Parte_1
periodo compreso tra il deposito del ricorso di separazione e la pronuncia dell'ordinanza presidenziale divorzile, l'obbligo di versare a quest'ultima la somma € 1.500,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% del canone dell'appartamento attualmente condotto dalla ricorrente;
5) compensa tra le parti le spese di lite e di c.t.u. del procedimento principale nella misura di 1/3;
6) condanna al pagamento in favore di delle restanti spese del Parte_1 Controparte_1
procedimento principale e dei subprocedimenti instaurati in corso di causa, in € 65,00 per spese ed in complessivi € 18.165,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
7) pone a carico di nella misura di 2/3 le spese di c.t.u., liquidate con separato Parte_1
decreto del 25.1.2021.
6 Il Tribunale rigettava entrambe le domande di addebito non risultando raggiunta la prova che la condotta ascritta da ciascun coniuge all'altro fosse stata la specifica causa scatenante la rottura del rapporto matrimoniale;
quanto alle ulteriori questioni riguardanti l'affidamento e la collocazione e i diritti di visita concernenti dei figli,
l'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario e l'assegno separativo domandato dalla ricorrente, alla luce del giudizio di divorzio instaurato davanti il
Tribunale di Milano, nel cui ambito il Presidente con ordinanza del 12.10.2021 pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti concernenti la prole ed il mantenimento del coniuge, il Tribunale ne dichiarava l'improcedibilità, riconoscendo al
Giudice del divorzio l'esclusiva potestas decidendi per l'avvenire.
Quanto alle domande economiche, il Tribunale reputava che dall'esame degli atti e all'esito dell'espletata c.t.u., emergesse una notevole sperequazione economica in favore del resistente: quest'ultimo, notaio in Sondrio ed in Ardenno e titolare di numerosi cespiti immobiliari, molti dei quali concessi in locazione, dichiarava redditi annui lordi di
€ 800.006,00 per il 2016 (dichiarazione 2017), di € 781.683,00 per il 2019 (dichiarazione
2020) e di € 614.047,00 per il 2020 (dichiarazione 2021); la ricorrente, avvocato in
Milano, dichiarava redditi professionali annui lordi di € 31.133,00 per il 2018
(dichiarazione 2019), di € 25.008,00 per il 2019 (dichiarazione 2020), € 32.204,00
(dichiarazione 2021), tra l'altro comprensivi di quanto già versato dal resistente a titolo di mantenimento dei figli e del coniuge, in forza dell'ordinanza presidenziale del 15.2.2018.
Il Tribunale, altresì, osservava che il perito avrebbe dettagliatamente analizzato le spese di ciascun coniuge tra il 2016 e il 2019, considerando solo quelle effettuate nell'interesse dei figli, quotidiane, sanitarie ovvero voluttuarie, con esclusione di quelle relative alle attività professionali, non significative per la determinazione del tenore di vita, essendo funzionali alla generazione del reddito di ciascun coniuge (pp. 26 e ss. relazione c.t.u.).
Applicando tale criterio, il c.t.u. individuava una spesa mensile media di € 5.626,45 per la ricorrente e di € 4.423,70 per il resistente, per un totale di spesa mensile del nucleo familiare di € 10.050,00.
Il Tribunale, considerato che le attuali capacità reddituali della ricorrente consentissero di contribuire al tenore di vita familiare, ut supra determinato, nella percentuale del 5,2%, a
7 fronte del 94,8% del resistente, come si evinceva dalla proporzione tra le ultime dichiarazioni dei redditi depositate dalle parti (€ 32.204,00 : € 614.047,00 = x : 100), ne faceva conseguire che il contributo proporzionale del resistente al tenore di vita familiare corrispondesse ad € 9.527,00 mensili (= 10.050,00 x 94,8%); importo da ridursi ulteriormente, a fronte del sopravvenuto parziale calo dei redditi del resistente nel 2020, ragionevolmente dovuto alla temporanea sospensione delle attività legata all'emergenza epidemiologica Covid-19, nella percentuale ritenuta congrua del 10%, per un contributo finale di € 8.574,00 mensili.
Alla luce di tali premesse, il Collegio reputava equo parametrare il contributo del resistente al mantenimento dei figli e del coniuge, limitatamente al periodo anzidetto, confermando integralmente quanto stabilito dall'ordinanza presidenziale, - € 6.000.00 mensili per la prole (€ 3.000,00 per ciascun figlio), oltre all'80% delle spese straordinarie come da Protocollo, € 1.500,00 mensili per il coniuge, oltre al 50% del canone di locazione dell'appartamento condotto della ricorrente - la cui sommatoria complessiva corrispondeva ragionevolmente al contributo globale mensile del resistente al tenore di vita familiare, ut supra determinato.
Il Tribunale altresì respingeva la domanda del resistente di azzeramento del contributo al mantenimento del coniuge non risultando provata una stabile convivenza di quest'ultima con soggetti terzi;
in forza del rigetto della reciproca domanda di addebito, compensava parzialmente le spese di lite e di c.t.u. nella misura di un terzo;
quanto alle restanti spese di lite, seguivano la soccombenza del resistente, in ragione del rigetto delle domande di azzeramento/riduzione dell'assegno di mantenimento del coniuge e di riduzione del contributo al mantenimento della prole;
le restanti spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 25.1.2021, venivano poste a carico del resistente nella misura di due terzi.
2. Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Sondrio, proponeva Parte_1
appello depositato in data 8.01.2022 chiedendo, in via preliminare pregiudiziale e assorbente, la sospensione dell' esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di
Sondrio oggetto di appello;
nel merito, in via principale, la revoca del contributo al mantenimento disposto a favore della ovvero la riduzione nella misura di € 300,00 CP_1
8 mensili, il collocamento dei figli, e , in misura paritaria presso ciascun CP_3 Per_1
genitore, il mantenimento diretto degli stessi da parte dei genitori ed infine, la riforma integrale della statuizione in ordine alla condanna alle spese di lite, con compensazione integrale delle spese di giudizio;
in via subordinata, chiedeva l'erogazione di un contributo mensile di complessivi € 3.000,00 in favore dei figli , oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, la riforma integrale della statuizione in ordine alla condanna alle spese di lite con compensazione integrale delle spese di giudizio, o, in ulteriore subordine, limitare tale quantificazione al minore importo rideterminato dalla
Corte ed infine la revoca del contributo al mantenimento a favore della ovvero la CP_1
riduzione dello stesso nella misura di € 300,00 mensili.
Con il primo motivo di appello, censurava l'impugnata decisione in Parte_1
relazione alla statuizione del contributo al mantenimento per i figli chiedendo, in prospettiva di un collocamento pari tempo, l'annullamento del contributo statuito a suo carico e comunque la riduzione a complessivi 3.000,00 euro mensili. L'appellante deduceva che, post udienza di separazione, esso aveva preso in locazione una casa a
Milano, così da poter trascorrere del tempo con i figli anche durante il periodo di pandemia Covid 19, situazione che, in uno con i gravi problemi di salute lui occorsi, avrebbe comportato una sensibile riduzione di lavoro con conseguente contrazione reddituale;
altresì, secondo il la spesa da dover prendere in considerazione per Parte_1
la determinazione del tenore di vita della famiglia era quella inerente gli anni 2016/2017, pari ad euro 1.999,24, per moglie, marito e due figli, e non quella relativa al periodo post separazione relativa agli anni 2018-2019; la difesa eccepiva che dunque, Parte_1
all'esito del calcolo operato nella CTU, il marito avrebbe corrisposto alla moglie un assegno parametrato non al tenore di vita della famiglia anteriore alla separazione, bensì alla somma delle voci di spesa post separazione di moglie e due figli e di spesa post separazione di mantenimento del La sentenza del Tribunale di Sondrio Parte_1
sarebbe dunque viziata per non aver fatto applicazione del principio di diritto che prevede l'individuazione delle spese di moglie e figli anteriori alla separazione, non dovendosi considerare quanto il marito spenda per sé successivamente alla separazione;
l'appellante evidenziava che, alla luce del principio suddetto, la somma necessaria a
9 mantenere il tenore di vita anteriore alla separazione sarebbe quella di circa 2.000,00 euro mensili e non certo quella di 8.220,00 euro mensili, erroneamente disposta dal Tribunale di Sondrio;
altresì per il il godere di un reddito elevato non poteva giustificare Parte_1
un contributo così eccessivo per il mantenimento dei figli, che, a suo argomentare, finirebbe per essere utilizzato dalla madre collocataria, senza alcuna prova di utilizzo per le esigenze dei minori;
evidenziava che la diminuzione del suo reddito fosse evincibile dalla documentazione reddituale prodotta, in cui risultava una deminutio del 50% del reddito del tra l'anno 2017 e l'anno 2020, conseguito alla diminuzione della sua Parte_1
attività lavorativa a seguito del suo trasferimento a Milano per seguire i figli minori. Da ultimo. il rappresentava una difficile situazione per debiti residui e mutui in Parte_1
essere, per complessivi euro 1.103.716,32 ed un totale di aperture credito pari a
790.000,00 euro, circostanza che il Tribunale avrebbe trascurato ai fini della determinazione del contributo economico.
Con il secondo motivo di appello, censurava la sentenza del Tribunale di Parte_1
Sondrio nella parte in cui disponeva il mantenimento a favore della chiedendone CP_1
l'annullamento o in subordine la riduzione nel minimo;
osservava che l'assegno di mantenimento in favore della fosse illegittimamente previsto quanto all'“an” e CP_1
“quantum”. L'appellante insisteva per la riforma dell'impugnata sentenza laddove il
Tribunale avrebbe trascurato sia il report dell'agenzia investigativa, commissionato dal
(del 15-17 ottobre 2021), sia la certificazione relativa allo stato di gravidanza Parte_1
dell'attuale compagna di al riguardo, evidenziava che la aveva una Parte_1 CP_1
stabile relazione affettiva con un nuovo compagno già dal 2019; altresì, dal report dell'agenzia investigativa prodotto risultava -in tesi- che la aveva lasciato i figli ai CP_1
nonni per tre giorni (venerdì, sabato e domenica), per passare alcuni giorni con il compagno nel lussuoso attico del medesimo;
sottolineava che la sarebbe CP_1
un'affermata avvocatessa, allieva di un celebre processualista, donna giovane e in grado di mantenersi da sola.
Con il terzo motivo di appello, censurava l'impugnata sentenza, nella parte Parte_1
relativa alle statuizioni in punto suddivisione e quantificazione delle spese di lite.
Rappresentava l'erroneità della pronuncia di primo grado in ordine alla condanna alle
10 spese, dovendo quest'ultima esser e disposta nei soli confronti della parte rimasta soccombente nelle domande svolte;
nel caso in esame, secondo l'appellante, tale soccombenza doveva essere riconosciuta in capo alla che non sarebbe risultata CP_1
vittoriosa in nessuna delle domande da lei formulate in giudizio;
inoltre, considerata la compensazione parziale, disposta nella misura di 1/3, l'importo che avrebbe dovuto essere liquidato, applicando correttamente i parametri di cui al D.M. 55/2014, doveva essere di € 8.953,33 e non già di € 10.665,00, come erroneamente disposto dal Tribunale;
da ultimo, il Tribunale nel condannare il alle spese dei vari sub procedimenti, Parte_1
avrebbe omesso di valutare che questi procedimenti non avrebbero richiesto istruttoria supplementare.
Con comparsa del 30.09.2022 si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1
delle avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e la conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Sondrio.
Parte appellata poneva in evidenza la statuizione del Tribunale di Sondrio relativa alla dichiarata sopravvenuta improcedibilità delle domande concernenti l'affidamento, il collocamento dei figli minori e i diritti di visita del genitore non collocatario.
Con riferimento ai criteri di quantificazione dell'assegno di mantenimento della prole, l'appellata deduceva che il tenore di vita della famiglia, calcolato in modo puntuale e dettagliato dalla CTU, era stato tenuto correttamente in considerazione da parte del
Tribunale di Sondrio.
Quanto al mantenimento della coniuge, deduceva che neppure in Controparte_1
sede divorzile il contributo a favore della moglie era stato revocato, permanendo la sperequazione reddituale e non avendo il fornito alcuna prova di una presunta Parte_1
convivenza della altresì, con la richiesta di azzeramento dell'assegno in favore del CP_1
coniuge, costui non avrebbe fatto altro che richiederne la revisione, soffermandosi su eventi successivi al periodo di riferimento della sentenza di primo grado. Relativamente ai report investigativi l'appellata deduceva trattarsi di mere fotografie, che la ritraevano a cena con amici.
In ordine alle spese di lite, correttamente il Tribunale aveva disposto e ciò anche con riferimento alla liquidazione delle spese relative a ciascun sub procedimento, operata
11 secondo il principio della soccombenza ed applicando i parametri di cui al DM 55/2014.
All'esito, con sentenza n. 597 /2023 pubblicata il 22.02.2023 la Corte d'Appello di
Milano1 così provvedeva:
“1) rigetta i motivi di appello e per l'effetto conferma la sentenza di separazione personale dei coniugi n.
444/2021 pronunciata dal Tribunale di Sondrio in data 21.12.2021, pubblicata in data
22.12.2021;
2) condanna a rifondere a le spese del presente grado Parte_1 Controparte_1
di giudizio, che si liquidano in complessivi €3.500,00 oltre I.V.A. e CPA se dovuti e rimborso spese generali nella misura del 15%.
3) dichiara che sussistono i presupposti di cui all'13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis”.
La Corte riteneva i motivi d'appello infondati, confermando integralmente la sentenza impugnata. In merito alle questioni sollevate dall'appellante, attinenti aspetti di natura economica, il Collegio reputava gli esiti dell'espletata CTU contabile pienamente condivisibili, in quanto metodologicamente corretti nella ricostruzione della situazione economica delle parti. La Corte, dopo una particolareggiata disamina delle operazioni peritali, delle conclusioni rassegnate, riteneva che il CTU avesse determinato, “l'attuale capacità reddituale delle parti”, accertato “l'effettivo tenore di vita dei coniugi” e la
“consistenza patrimoniale” degli stessi, ricostruendo la situazione economica delle parti derivante dall'analisi degli anni dal 2016 al 2018. La Corte d'Appello, esaminando le risultanze della CTU con riferimento al tenore di vita in costanza di matrimonio, evidenziava il significativo divario tra i redditi dei coniugi nonché la capacità reddituale di entrambi. Quanto alla previsione di un mantenimento a favore della OR e alla CP_1
ipotizzata relazione sentimentale di quest'ultima con un nuovo compagno la Corte osservava che il non ha dimostrato che la moglie conviva stabilmente con altro uomo e che Parte_1
abbia avviato un nuovo progetto di vita di coppia. Altresì, la Corte motivava che la somma individuata dal Tribunale di Sondrio a titolo di contributo perequativo in capo al coniuge Parte_1 economicamente più forte, al mantenimento della moglie, sia congrua, in quanto adeguatamente parametrata alle condizioni reddituali dell'obbligato e al tenore di vita goduto dalla durante la CP_1
convivenza matrimoniale, dovendosi, inoltre, considerare che con tale somma parte appellata deve provvedere al pagamento del 50% del canone di locazione dell'abitazione nella quale attualmente vive con i figli, ammontante a circa 9.600,00 euro annui e a tutte le spese personali e della gestione ordinaria della casa (condominio, utenze, etc,).
Quanto alle spese di lite la Corte rappresentava che il giudice di prime cure ha fatto buon uso delle norme che regolano la relativa materia, applicando i parametri di cui al DM 55/2014 per causa di valore indeterminabile di medio/alta complessità, compensando parzialmente tra le parti 1/3 delle spese di lite e di CTU, tenuto conto della reciproca soccombenza sulle domande di addebito ed onerando in maggiore misura il delle ulteriori spese, in ragione della prevalente soccombenza sulle Parte_1
restanti domande, (collocamento dei figli, entità del contributo al loro mantenimento, mantenimento a favore della moglie), provvedendo a liquidare, con il medesimo criterio, anche le spese relative a ciascun sub procedimento, per i quali è stata svolta attività difensiva, tuttavia applicando i parametri di cui al
DM 55/2014, per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, essendo detti procedimenti stati instaurati nel corso del procedimento principale.
3. Avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano ha Parte_1
proposto ricorso in Cassazione per i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 2729 e 2727 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., in relazione all'art.
360 c.p.c., comma 1, n.
4. Vizio di motivazione e violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
2) Erronea attribuzione dell'assegno di mantenimento a favore della OR;
Controparte_1
sussistenza di una convivenza di fatto;
3) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art.112c.p.c., in relazione all'art. 360
c.p.c., comma 1, n. 4; in ordine all'assegno erroneamente riconosciuto alla CP_1
4) richiesta di riforma in ordine alla statuizione delle spese di lite;
5) in merito alla quantificazione del compenso di lite liquidato dal Tribunale.
Con il primo motivo, chiedeva la riforma in ordine alla statuizione Parte_1
del contributo di mantenimento per i figli minori ritenendo le motivazioni espresse dalla
13 Corte d'Appello non condivisibili poiché acritiche rispetto a quanto argomentato dal
Tribunale di Sondrio.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava l'erronea attribuzione dell'assegno di mantenimento a favore della alla luce della non riconosciuta sussistenza di una CP_1
convivenza di fatto intrattenuta da quest'ultima.
Con il terzo motivo, il ricorrente denunciava la nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte di merito omesso di pronunciare sulla domanda, da lui avanzata in via subordinata, di riduzione e annullamento dell'assegno di separazione riconosciuto alla ex moglie, per via della sua stabile relazione con un altro uomo e della sua giovane età, che le consentirebbe di avere un' occupazione;
con il quarto e quinto motivo Parte_1
chiedeva la cassazione della sentenza relativamente alla statuizione afferente la condanna alle spese di giudizio e la loro quantificazione, asserendo che la pronuncia è da ritenersi errata sul punto in quanto la condanna alle spese disposta nel corso del primo grado di giudizio ed in appello deve essere disposta nei soli confronti della parte rimasta soccombente nelle domande svolte, individuando tale soccombenza in capo alla la quale secondo il ricorrente non CP_1
sarebbe risultata vittoriosa in nessuna delle domande dalla stessa formulate in giudizio. riteneva la decisione emessa dal Tribunale di Sondrio (nonché la sentenza della Parte_1
Corte di Appello di Milano) non condivisibile in ordine alla quantificazione del compenso liquidato per tutto il grado di giudizio, e chiedeva la compensazione integrale delle spese del giudizio, ovvero la loro riforma in toto nel quantum disponendo una più corretta quantificazione parametrata all' effettiva attività processuale svolta. resisteva con controricorso, chiedendo di dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso proposto ovvero dichiarane il totale rigetto, confermando in ogni caso integralmente la sentenza n. 597/2023 della Corte
d'Appello di Milano.
Nella camera di consiglio del 28.06.2024, la I sezione civile della Corte di
Cassazione così decideva: “ (…)
P.Q.M
. -Accoglie i motivi primo e secondo del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese, comprese quelle del presente giudizio.
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei
14 soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52”. La Corte di legittimità, respingendo preliminarmente l'eccezione di tardiva proposizione del ricorso avanzata dalla accoglieva i primi due motivi di gravame, trattati congiuntamente, CP_1
ritenendoli fondati. La Suprema Corte, richiamandosi a quanto legislativamente disposto dall'art.156 co.1 c.c., dall'art.155 c.c. laddove richiama l'art.337 ter c.c., e dall'art.706 c.p.c., nonché a consolidati orientamenti giurisprudenziali per cui “
(…)il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass. n. 9915/2007), “ (…)che ciò che rileva, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, e dei figli è l'accertamento del tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato (Cass. n. 9915/2007), a prescindere, pertanto, dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi ultimi godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, in relazione ai quali l'ordinamento prevede, anzi, strumenti processuali, anche ufficiosi, che ne consentano l'emersione ai fini della decisione, quali le indagini di polizia tributaria (Cass. n.22616/2022) e l'espletamento di una consulenza tecnica”, osservava che la decisione impugnata non ha dato retta applicazione ai principi enunciati, quanto all'accertamento del tenore di vita poiché, pur ritualmente avvalendosi del CTU, ha fatto propria una valutazione del tenore di vita che non è allineata ai criteri normativi e giurisprudenziali indicati, in quanto ha esorbitato dal periodo di convivenza dei coniugi, prendendo in considerazione a tal fine le spese medie mensili dei due coniugi relative anche agli anni 2018e 2019successivi alla separazione (fol.9/10 della sent. imp.), circostanza di rilievo al fine della valutazione, che si traduce in una violazione di legge rispetto ai plurimi criteri prima ricordati, da utilizzare per la determinazione dell'assegno, sia per la
15 moglie che per i figli. La Corte riteneva, dunque, fondato il primo motivo di ricorso;
quanto al secondo motivo, relativo all'intrapresa presunta convivenza di fatto della moglie con un nuovo partner e alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento, osservava che la Corte di appello, invero, si è assestata su una più risalente giurisprudenza, che ricollegava l'esclusione del contributo economico alla dimostrazione di una stabile convivenza con un altro uomo e dell'avvio di un nuovo progetto di vita di coppia, laddove, alla luce della più recente giurisprudenza, queste due condizioni possono anche non coesistere giacché l'assegno di mantenimento può essere escluso anche ove difetti la coabitazione, se sia stato assolto l'onere probatorio gravante sul coniuge obbligato circa la ricorrenza all'assistenza morale e materiale tra i partner, prova che dovrà essere rigorosa. Ciò perché, in mancanza dell'elemento oggettivo della stabile coabitazione,
l'accertamento dell'effettivo legame di convivenza, allorquando esso costituisca un fattore impeditivo del diritto all'assegno, deve essere compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dal primo comma dell'articolo 2729
c.c.: il giudice è quindi tenuto, perché è la stessa norma dell'art.2729 c.c. che lo richiede, a procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, nonché di eventuali argomenti di prova acquisiti al giudizio. Nel caso in esame, la Corte di appello dovrà procedere ad una nuova valutazione delle acquisizioni probatorie in merito, facendo applicazione dei principi prima ricordati al fine di accertare se sia stato provato il fatto impeditivo dedotto”. Quanto ai restanti motivi, la Corte di Cassazione li riteneva assorbiti.
La causa veniva dunque rinviata alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi esposti e per la statuizione delle spese di giudizio anche del grado.
4. Con ricorso in riassunzione ex art.392 c.p.c. depositato in data 17.12.2024,
, dopo aver ripercorso le vicende inerenti i tre gradi di giudizio, Parte_1
richiamato il tenore dell'ordinanza di Cassazione, ha chiesto di accogliere le proprie domande alla luce del principio statuito dalla Suprema Corte per cui è necessario fare riferimento agli anni precedenti alla separazione ossia al tenore di vita della famiglia negli anni (2016 e
2017) dato che è stato cristallizzato in via oggettiva dalla CTU svolta nel giudizio di primo grado della
Separazione dei Coniugi che svolta in contraddittorio tra le parti, ha individuato in euro 2000,00
16 complessivi mensili la spesa della famiglia per gli anni 2016-2017.
Con provvedimento depositato il 14 gennaio 2025 il Presidente di sezione ha fissato udienza, in assenza delle parti, in data 3 aprile 2025.
In data 13.03.2025 si è costituita nel giudizio in riassunzione , Controparte_1
contestualmente richiedendo la trattazione orale in presenza. Preliminarmente, la ha eccepito l'inammissibilità nonché l'infondatezza dei motivi ex adverso proposti. CP_1
La resistente ha dedotto, in sintesi:
-In via preliminare, sull'inammissibilità, che l'atto introduttivo del giudizio in riassunzione consisterebbe in una mera trascrizione delle fasi processuali;
che il ricorso in riassunzione sarebbe privo di interesse ad agire essendo, quanto all'assegno di mantenimento, intervenuta la sentenza di divorzio;
che le somme relative al segmento temporale separatizio non sarebbero restituibili sia perché irripetibili alla luce di consolidati orientamenti giurisprudenziali (ex plurimis Cass. Civ. 27.5.2024 n.14691), sia perché il non ne avrebbe chiesto nelle conclusioni la restituzione. Parimenti Parte_1
inammissibile secondo parte resistente sarebbe la domanda proposta da in Parte_1
relazione al collocamento dei minori, in quanto non oggetto del giudizio di cui alle sentenze di I, II e III grado;
al riguardo, la resistente ha rammentato che già il Tribunale di Sondrio aveva dichiarato l'improcedibilità delle domande concernenti l'affidamento, il collocamento della prole e i diritti di visita del genitore non collocatario, precisando che l'esclusiva potestas decidendi fosse in capo al Giudice del divorzio.
-sui motivi del ricorso, in particolare sulla valutazione del tenore di vita al fine della determinazione del quantum del mantenimento della moglie e dei figli minori e sul riconoscimento dell'esistenza o meno dell'assistenza spirituale/materiale tra la resistente e un nuovo partner, ha Controparte_1
rilevato che, sebbene lamenti che il Tribunale di Sondrio e la Corte d'Appello Parte_1
di Milano abbiano errato nell'aver considerato, per la determinazione del quantum dei mantenimenti, il tenore di vita del periodo 2016/2019, e quindi un segmento temporale anche successivo alla separazione dei coniugi che interveniva a fine 2017, tuttavia la
Corte d'Appello ha ritenuto che, indipendentemente dalla separazione dei coniugi intervenuta a fine 2017, fosse corretto addizionare le spese del marito e della moglie ed
17 estendere la valutazione contabile agli anni 2018 e 2019, spiegando che “sino all'anno
2017, parte delle spese necessarie al sostentamento familiare non sono state sostenute con risorse della bensì con il preponderante apporto del marito, CP_1
economicamente ben più capiente. Correttamente, pertanto, ad avviso della Corte il consulente, nella determinazione dei valori medi ha ritenuto significativi, quali indici di spesa a dimostrazione del tenore di vita, gli anni 2017 e 2018”. Ha ribadito che, secondo la Corte d'Appello, “da quanto accertato nel corso della CTU, inoltre, non si ravvisano elementi tali da far ritenere che il tenore di vita complessivamente mantenuto dalle parti e dalla prole successivamente alla separazione non sia stato stravolto, rispecchiando, verosimilmente, il tenore di vita precedentemente condotto prima dell'interruzione della convivenza”, a riprova del fatto che il tenore di vita della famiglia sia Controparte_4
rimasto invariato negli anni anche successivamente alla separazione;
altresì, l'importo richiesto dal pari ad € 2.000,00, non sarebbe di certo rappresentativo del ben Parte_1
più alto tenore di vita condotto dal nucleo familiare, laddove la CTU aveva rilevato una spesa mensile di € 10.050,00.
Quanto alla avversa doglianza riguardante la mancata valutazione di una convivenza di fatto della con un altro uomo, la resistente ha precisato che, al di là dell'essere CP_1
inveritiera, nulla avrebbe provato nei precedenti giudizi, nemmeno attraverso il Parte_1
deposito di report investigativi;
l'unico bonifico ricevuto dalla relativo ad un'unica CP_1
vacanza e pari a € 1.460,00 non potrebbe di certo ritenersi rappresentativo di aiuti economici ricevuti da alcuno.
Quanto alle istanze istruttorie, la resistente ne ha chiesto il rigetto sulla base della circostanza per cui le istanze istruttorie rigettate in primo grado non sarebbero state riproposte in appello, di guisa che non potrebbero essere riproposte né valutabili in riassunzione alla luce di quanto sancito dall'art.394 c.p.c., a norma del quale “In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa.(…) Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza causa”.
In data 18 marzo 2025 il Presidente di Collegio ha disposto la trattazione orale della causa, rinviando all'udienza del 17.04.2025, nel corso della quale la Corte ha disposto un ulteriore rinvio per fini conciliativi.
18 All'udienza del 7 ottobre 2025 la Corte, dopo aver esperito senza esito il tentativo di conciliazione e sentite le conclusioni delle parti, le quali si sono riportate ai propri scritti difensivi, mentre il PG ha chiesto la rideterminazione dell'assegno di mantenimento, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti il termine di 30 giorni per il deposito di note conclusionali e di 20 giorni per il deposito di note di replica. ha depositato memoria conclusionale in data 6 novembre 2025 con la Parte_1
quale, dopo aver ripercorso dettagliatamente l'iter processuale dei tre gradi di giudizio e le relative statuizioni, ha invocato i principi di diritto sanciti dall'ordinanza di rinvio della
Suprema Corte di Cassazione (RG 19716/2023), secondo cui ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, sia in favore della moglie sia per i figli, la Corte d'Appello deve procedere alla determinazione del tenore di vita con esclusivo riferimento alla fase di convivenza matrimoniale, escludendo ogni dato successivo alla separazione. In applicazione di tale criterio, il parametro di riferimento, come cristallizzato dalle risultanze della CTU svolta in primo grado, è quello relativo agli anni 2016 e 2017, con una spesa media mensile di euro 2000,00 complessivi per l'intero nucleo familiare. Sulla base di tale determinazione, la difesa sostiene che nulla è dovuto dal alla Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, giustificando altresì la richiesta di mantenimento diretto per i figli. Inoltre, il ricorrente deduce che la stabile relazione affettiva intrapresa dalla resistente sin dalla separazione costituisca causa ostativa alla debenza dell'assegno in suo favore ab origine, in conformità al principio ribadito dalla
Suprema Corte, secondo cui la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto, anche in assenza di coabitazione continuativa, comporta il venir meno del diritto all'assegno di mantenimento. Infine, ha chiesto di provvedere sulle spese di Parte_1
lite, in conformità con la statuizione di diritto contenuta nell'ordinanza della Suprema corte, condannando la resistente al pagamento delle spese di lite di tutti e tre i gradi di giudizio, stante la sua soccombenza integrale rispetto alle domande formulate, nonché disponendo altresì la restituzione delle somme indebitamente corrisposte, maggiorate degli interessi legali. ha depositato memoria conclusionale in data 6 novembre 2025 con la quale ha CP_1
contestato la tesi avversaria secondo cui il tenore di vita familiare andrebbe ricostruito
19 esclusivamente con riferimento agli anni 2016-2017. Pur riconoscendo che la Cassazione ha censurato la Corte d'Appello per aver considerato anche le spese successive alla separazione, la resistente sostiene che la valutazione operata dai giudici di merito sia stata corretta e conforme alle risultanze della CTU, la quale ha accertato un tenore di vita elevato e sostanzialmente invariato anche dopo la separazione, attestato da spese medie mensili pari a circa € 10.000,00. Tale dato, che trova conferma nelle elevate capacità economiche dell'ex marito, esclude la fondatezza della pretesa riduzione dell'assegno a €
2.000,00 mensili, da ritenersi arbitraria e non rappresentativa della realtà familiare. A riprova di ciò, la resistente evidenzia la persistente sperequazione reddituale tra le parti, stante la capacità economica del di gran lunga superiore, come confermato Parte_1
anche dalle dichiarazioni fiscali da ultimo prodotte, che non evidenziano alcuna contrazione significativa del reddito dello stesso. Quanto alla dedotta convivenza di fatto della resistente con un nuovo partner, la difesa nega recisamente la sussistenza di un rapporto assimilabile alla comunione di vita, evidenziando che l'onere probatorio gravante sul non è stato assolto. In tal senso, parte resistente richiama i limiti Parte_1
del giudizio di rinvio, che non consente la riproposizione di istanze istruttorie già rigettate, né la modifica dei termini oggettivi della controversia, sicché le richieste avversarie devono essere disattese.
Con memoria di replica depositata il 26.11.2025 ha eccepito la tardività della CP_1
domanda di restituzione delle somme versate da controparte, introdotta per la prima volta con la comparsa conclusionale, rilevando che dal mese di marzo 2023 Parte_1
non ha versato l'assegno di mantenimento del coniuge e che, in ogni caso, le somme versate a titolo di mantenimento sono irripetibili. Quanto al merito, la resistente contesta la ricostruzione avversaria del tenore di vita, evidenziando che la richiamata cifra di €
2.000 mensili è frutto di un'estrapolazione parziale della CTU, la quale invece ha precisato a pag. 30 che “appare evidente che fino al 2017 parte delle spese necessarie al sostentamento familiare non fossero sostenute con risorse finanziarie dell'avv. Per tali motivi si CP_1
ritengono significativi, quali indici di spesa a dimostrazione del tenore di vita gli anni 2017 e 2018”.
L'appellata, inoltre, evidenzia che la produzione delle dichiarazioni fiscali di controparte rivela che il suo fatturato è rimasto stabile, sebbene risulti un “artificioso” incremento
20 delle “altre spese documentate”, con ciò dimostrando il tentativo dell'appellante di ridimensionare le proprie disponibilità.
Con memoria di replica depositata il 26.11.2025 ha invocato l'applicazione dei Parte_1
principi di diritto sanciti dall'ordinanza della Corte di Cassazione. In particolare, sulla non debenza dell'assegno di mantenimento del coniuge ab initio, l'appellante ha, da un lato, rimarcato che il parametro di riferimento per la valutazione del tenore di vita è quello che la CTU ha quantificato in circa € 2.000 mensili complessivi per gli anni 2016-
2017; e dall'altro, che la resistente ha una relazione stabile e continuativa con altro partner sin dalla separazione (v. report investigativi), circostanza che, secondo giurisprudenza consolidata, comporterebbe la cessazione del diritto all'assegno. Per la difesa, il tenore di vita accertato per il periodo di convivenza giustificherebbe altresì la rideterminazione ex tunc del contributo al mantenimento dei figli in € 1.000,00 per ciascuno, nonché la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50%. Ciò anche in ragione della richiesta di collocazione paritaria per garantire la bigenitorialità. La difesa, infine, insiste sulla ripetibilità delle somme versate, e invoca l'applicazione del principio di soccombenza per tutti i gradi di giudizio.
Motivi della decisione
La decisione della Corte di appello di Milano
Come è noto, nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale assunta nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata ed ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse, nonché, in genere, alle difese svolte, ha l'effetto di richiamare univocamente ed integralmente domande, eccezioni e difese già spiegate nel giudizio originario (Cass. 23073\14; conf. id. 30529/17; id. 37200/22). Deve essere, quindi, esaminata l'impugnazione della sentenza di primo grado proposta dal Parte_1
alla stregua dei principi affermati dalla decisione rescindente della S.C..
Orbene, in applicazione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte con l'ordinanza resa il 28.6.2024, la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 444/2021, emessa in data 21.12.2021 e depositata in data 22.12.2021, nell'ambito del procedimento di separazione RG n. 1607/2017, va parzialmente riformata per le ragioni di seguito
21 espresse.
Considerazioni preliminari
Preliminarmente, deve essere delineato l'ambito di cognizione che questa Corte è chiamata a rivalutare in conseguenza dell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di
Cassazione del 18.09.2024.
A tale riguardo, va ribadito che la riassunzione della causa, a seguito di cassazione della sentenza, dinanzi al Giudice di rinvio instaura un processo “chiuso”, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse da quelle proposte nel giudizio di appello, “salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione”. (Cassazione civile sez. trib., 30/07/2025, n.21918). Conseguentemente, tutti i fatti e profili non dedotti devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito (Cassazione civile sez. II, 22/06/2022, n.20148). Il delimitato effetto devolutivo del giudizio di rinvio impone, pertanto, l'inammissibilità sia delle istanze istruttorie avanzate da in quanto non formulate nell'atto di appello, ma Parte_1
“reiterate” in sede di riassunzione, sia della domanda di restituzione delle somme versate a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge, trattandosi di domanda nuova, avanzata da per la prima volta con la memoria conclusionale nel presente Parte_1
giudizio.
Parimenti, la richiesta di collocamento paritetico dei figli da parte di è da Parte_1
ritenersi inammissibile nella presente sede, essendo domanda afferente all'affidamento della prole già oggetto del pendente giudizio di divorzio tra le parti.
Nel merito
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si osserva in primo luogo che il presente giudizio deve attenersi esclusivamente alla “determinazione del tenore di vita in relazione alla sola fase di convivenza matrimoniale. E ciò sia per quanto concerne l'assegno di mantenimento per la moglie, sia per quanto attiene all'assegno di mantenimento dei figli” e “ad una nuova valutazione delle acquisizioni probatorie” circa la sussistenza di un nuovo progetto di vita di coppia in capo
22 alla in assenza di coabitazione con altro partner, quale fatto impeditivo della CP_1
debenza dell'assegno di mantenimento del coniuge.
a) Sul tenore di vita del nucleo familiare e sull'assegno di mantenimento dei figli
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza di rinvio sopra richiamata, ha rilevato che la decisione cassata, nell'accertare il tenore di vita, “(…) ha esorbitato dal periodo di convivenza dei coniugi, prendendo in considerazione a tal fine le spese medie mensili dei due coniugi relative anche agli anni 2018 e 2019 successivi alla separazione”, e ha quindi disposto che “(…) in sede di rinvio la Corte di appello proceda alla determinazione del tenore di vita in relazione alla sola fase di convivenza matrimoniale”.
Nel giudizio di primo grado è stata espletata CTU contabile che, nel contraddittorio tra le parti e all'esito di articolata indagine, ha dettagliatamente analizzato le spese di ciascun coniuge nel periodo 2016-2019, considerando solo quelle quotidiane, sanitarie ovvero voluttuarie effettuate nell'interesse dei figli, con esclusione di quelle relative alle attività professionali, non significative per la determinazione del tenore di vita, essendo funzionali alla generazione del reddito di ciascun coniuge.
Orbene, alla luce dei principi sanciti dalla Suprema Corte, il periodo di riferimento per la determinazione del tenore di vita del nucleo familiare, è da individuarsi in quello antecedente alla separazione (intervenuta a fine 2017); pertanto, rilevano esclusivamente gli anni 2016 e 2017, in cui la convivenza coniugale era pienamente in atto.
In tal senso, il consulente, sulla base degli elementi oggettivi a disposizione, ha evidenziato che la spesa mensile media affrontata da è stata per Controparte_1
l'anno 2016 di euro 2.066,11 e per l'anno 2017 di euro 1.999,24; mentre per Parte_1
, il consulente ha riportato una spesa media mensile per l'anno 2016 di euro
[...]
2.330,37 e per l'anno 2017 di euro 6.235,00.
È dalla sommatoria dei risultati esposti, riferiti alle spese di entrambi i coniugi, che va individuato l'indice di spesa indicativo del tenore di vita della famiglia nel suo complesso.
Appaiono, pertanto, infondate le argomentazioni difensive dell'appellante, secondo cui il parametro di riferimento dovrebbe essere limitato all'importo di euro 1.999,24, corrispondente alla spesa media mensile della sola moglie per l'anno 2017. Tale dato,
23 isolato e parziale, non può ritenersi significativo dei reali sborsi familiari, atteso che, come chiarito dal consulente, sino alla separazione intervenuta nel 2017, le spese necessarie al sostentamento familiare sono state sostenute in misura prevalente dal marito, titolare di capacità reddituale e patrimoniale di gran lunga superiore.
Ne consegue che l'indice del tenore di vita familiare in costanza di matrimonio deve essere individuato in una cifra significativamente più elevata, attestandosi in euro 6.000 mensili, quale risultato della sommatoria delle spese ordinarie e voluttuarie documentate, comprensive dei costi abitativi, utenze, personale domestico, viaggi e altre voci di spesa che caratterizzavano il modello di vita familiare.
La Suprema Corte ha ripetutamente sostenuto che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024; Cass. Sez. I, Ord.,
11 aprile 2024, n. 9839 v. anche, ancora più recente, nei medesimi termini, Cassazione civile sez. I, 29 agosto 2024, n.23323). Tale valutazione non può prescindere dalla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32466 del
22/11/2023).
In adesione ai principi sopra espressi, da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi, si rileva che dagli atti del giudizio emerge un divario significativo tra i redditi dei coniugi e l'esistenza di un tenore di vita pregresso estremamente elevato, del quale, nel corso del matrimonio, ha goduto l'intero nucleo familiare. Risulta, altresì, pacifico che il mantenimento di tale elevato standard di vita è stato reso possibile dal contributo preponderante del da sempre economicamente più capiente;
circostanza che Parte_1
impone di parametrarne l'obbligo contributivo a tale capacità reddituale, in conformità ai principi di equità e proporzionalità.
Invero, il criterio di proporzionalità non si esaurisce in una mera ripartizione aritmetica,
24 ma richiede una valutazione complessiva delle risorse disponibili e delle esigenze concrete, al fine di garantire ai figli la continuità del modello di vita goduto in costanza di matrimonio.
Del resto, deve osservarsi che i minori e , di età rispettivamente pari a CP_3 Per_1
quindici e nove anni, si trovano in una fase evolutiva che comporta un incremento fisiologico delle necessità, circostanza che non abbisogna di specifica dimostrazione
(Cass. n. 11724 del 4 maggio 2023). A ciò si aggiunge che i minori sono collocati in via prevalente presso la madre, la quale assume in misura maggioritaria i compiti di cura e assistenza quotidiana, con conseguente incidenza economica che deve essere considerata nella determinazione dell'assegno.
Tenuto conto di quanto in premessa, il contributo posto a carico di per il Parte_1
mantenimento dei figli deve essere rideterminato in misura congrua che questo Collegio individua in complessivi euro 3.600,00 mensili (pari a euro 1.800,00 per ciascun figlio).
Tale importo trova fondamento nelle risultanze peritali e negli atti di causa, costituendo parametro coerente con la funzione dell'assegno di mantenimento, che non si esaurisce in una mera copertura dei bisogni primari, ma è volto a garantire la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in conformità ai principi di proporzionalità e adeguatezza sanciti dall'art. 337-ter c.c. e ribaditi dalla giurisprudenza più recente (Cass., Sez. I, ord. 26 gennaio 2024, n. 2536; Cass., Sez. I, ord. 11 aprile 2024,
n. 9839; Cass., Sez. I, 29 agosto 2024, n. 23323).
b) Sull'assegno di mantenimento a favore del coniuge e sull'esistenza di un nuovo progetto di vita di coppia
La Suprema Corte nel rinviare alla Corte di Appello di Milano ha evidenziato che: “La
Corte di appello, invero, si è assestata su una più risalente giurisprudenza, che ricollegava l'esclusione del contributo economico alla dimostrazione di una stabile convivenza con un altro uomo e dell'avvio di un nuovo progetto di vita di coppia, laddove, alla luce della più recente giurisprudenza, queste due condizioni possono anche non coesistere, giacché l'assegno di mantenimento può essere escluso anche ove difetti la coabitazione, se sia stato assolto l'onere probatorio gravante sul coniuge obbligato circa la ricorrenza
25 all'assistenza morale e materiale tra i partner, prova che dovrà essere rigorosa”.
Nel caso di specie, in tutti i gradi di giudizio ha insistito sull'esistenza, sin Parte_1
dall'epoca della separazione, di una relazione sentimentale stabile tra e un altro CP_1
uomo, quale fatto impeditivo del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, senza tuttavia fornire adeguata dimostrazione di tale assunto.
Tuttavia, osserva la Corte che dai report dell'agenzia investigativa prodotti dalla difesa appellante non emerge la prova dell'istaurazione di una relazione affettiva stabile della con altro partner. Le indagini, infatti, si riferiscono ad un arco temporale piuttosto CP_1
limitato e documentano esclusivamente l'avvio da parte della donna di una relazione sentimentale e la presenza di periodiche frequentazioni della con un nuovo CP_1
partner, circostanze che, di per sé, non consentono di ritenere provata l'esistenza di un rapporto di coppia consolidato, connotato dalla condivisione di un progetto di vita comune.
In particolare, le risultanze investigative acquisite nei tre report datati 5 novembre 2017,
28 gennaio 2018 e 28 aprile 2018 (doc. 33-35 fascicolo di primo grado si Parte_1
basano su attività di osservazione svolte in periodi ristretti (di due o 4 giorni), nel corso dei quali gli operatori hanno documentato spostamenti, incontri e interazioni della sig.ra corredando le relazioni con rilievi fotografici e descrizioni Controparte_1
cronologiche.
Le condotte rilevate attestano la frequentazione della con un altro uomo, con il CP_1
quale la stessa ha condiviso momenti di socialità, talvolta alla presenza dei minori e di altre persone. Tuttavia, le manifestazioni esteriori osservate si limitano a comportamenti di natura conviviale o amicale – quali saluti con baci sulla guancia, conversazioni, risate e, in un caso, l'appoggio del capo sulla spalla dell'uomo durante una cena – che, pur assumendo rilievo indiziario, non possono dirsi inequivocabilmente idonei a dimostrare l'esistenza di un vincolo sentimentale consolidato. Lo stesso può dirsi circa gli spostamenti serali e notturni, non riscontrandosi comportamenti che superino la soglia della mera frequentazione.
Ad analogo convincimento si deve pervenire con riferimento al rapporto investigativo redatto in data 18 ottobre 2021. L'attività di osservazione, oltre a riguardare un arco
26 temporale estremamente circoscritto, (due sole giornate), documenta delle condotte – passeggiate mano nella mano, un abbraccio, un bacio e momenti di svago condivisi – che si collocano in un contesto episodico, privo di riscontri circa la reiterazione nel tempo.
In definitiva, non emergono elementi di condivisione sistematica della vita quotidiana, né indici di integrazione economica o progettualità comune. La mera presenza di gesti affettuosi in un fine settimana, sebbene indicativa di una relazione sentimentale, non supera la soglia dell'indizio e non si traduce in prova certa di una relazione sentimentale duratura.
Del resto, come ribadito dalla Corte di Cassazione, l'onere probatorio grava sul coniuge obbligato, il quale deve fornire la prova rigorosa della ricorrenza di tali elementi, onere che non risulta assolto nel caso di specie.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che gli elementi raccolti non consentono di ritenere, con il grado di certezza richiesto in sede giudiziaria, la sussistenza di una relazione affettiva consolidata e caratterizzata dalla reciproca assistenza morale e materiale tra la sig.ra e altro uomo. Controparte_1
Esclusa, dunque, la sussistenza di una relazione affettiva stabile della sig.ra si CP_1
reputa che non ricorre alcun fatto impeditivo al riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
Ai sensi dell'art. 156 c.c., il dovere di assistenza materiale in capo al coniuge obbligato permane anche dopo la separazione e si traduce nell'obbligo di garantire al coniuge economicamente più debole un contributo idoneo a consentirgli di conservare, per quanto possibile, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la funzione conservativa della separazione si realizza nel riconoscimento del diritto del coniuge economicamente debole a mantenere lo stesso tenore di vita. Ciò trova fondamento nella solidarietà economica, espressione del principio costituzionale di parità dei coniugi, che si esprime nel dovere di assistenza, in ragione della quale il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto a mantenere lo stesso tenore di vita matrimoniale e quindi a ricevere un assegno di mantenimento dal coniuge economicamente più forte (Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n.34728).
27 Nel caso in esame, è pacifico che la sig.ra non dispone di risorse economiche CP_1
sufficienti a mantenere autonomamente il tenore di vita matrimoniale, mentre il sig. presenta una capacità reddituale e patrimoniale di gran lunga superiore. Parte_1
Tale disparità impone, in applicazione del principio di solidarietà coniugale, che il coniuge più abbiente condivida le proprie risorse con quello economicamente più debole, mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento proporzionato alle condizioni delle parti e al livello di vita matrimoniale.
Pertanto, considerata la rilevante differenza di capacità economica tra le parti e tenuto conto del tenore di vita come sopra rideterminato, deve riconoscersi il diritto della sig.ra percepire un assegno di mantenimento che si ritiene congruo quantificare in euro CP_1
900,00 mensili, oltre alla partecipazione del al pagamento del 50% del canone Parte_1
di locazione dell'immobile ove la sig.ra vive con i figli, quale misura integrativa CP_1
volta a garantire la stabilità abitativa della beneficiaria e dei minori.
Sulle spese di lite
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, si ritiene equo disporne la compensazione integrale tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione dell'esito complessivo del giudizio.
Va rilevato, infatti, che sono state rigettate le domande formulate dal sig. – Parte_1
volte all'annullamento e alla revoca dell'assegno di mantenimento – così come sono state dichiarate inammissibili le ulteriori richieste di collocamento paritetico dei minori, di restituzione delle somme corrisposte e le istanze istruttorie. Tuttavia, la sentenza impugnata è stata parzialmente riformata, sebbene non nei termini richiesti dall'appellante, con conseguente disattesa anche della domanda di conferma integrale proposta dalla sig.ra CP_1
L'esito complessivo dei tre gradi di giudizio (Tribunale, Corte d'Appello e Corte di
Cassazione), nonché del presente giudizio di riassunzione, evidenzia una reciproca soccombenza parziale delle parti, tale da giustificare la compensazione integrale delle spese di lite in ogni grado di giudizio.
P.Q.M.
28 La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso per la riassunzione del giudizio ex art.392 c.p.c. promosso da a seguito del pronunciamento emesso Parte_1
dalla Suprema Corte di Cassazione, I sezione civile, di cui all'ordinanza emessa nel procedimento r.g. 19716/2023 del 28.6.2024-18.09.2024 num. racc. gen. 25055/2024, che ha cassato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d' Appello di Milano sezione minori e famiglia n. 597/2023, così provvede:
I. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 444/2021, emessa in data 21.12.2021 e depositata in data 22.12.2021, dispone che Parte_1
corrisponda ad quale contributo al mantenimento dei
[...] Controparte_1
figli e , l'importo mensile di € 1.800,00 per ciascun figlio (€ CP_3 Parte_1
3.600,00 complessivi), nonché quale assegno di mantenimento per il coniuge
l'importo mensile di € 900,00 (importi annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT), oltre al 50% del canone di locazione dell'immobile in cui la stessa vive, il tutto in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, con decorrenza dalla data della domanda del giudizio di primo grado del 28 novembre 2017;
II. conferma nel resto la sentenza impugnata, salva la regolazione delle spese di lite, come di seguito;
III. dichiara compensate tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2025
Il Presidente est.
AN RR
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Nella seguente composizione: Fabio Laurenzi Presidente, Valentina Paletto Consigliere rel., Lucio Marcantonio Consigliere.
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