Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2017, n. 39455
CASS
Sentenza 10 maggio 2017

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Massime1

L'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, alla quale non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità, ferma restando la competenza dell'autorità amministrativa ad irrogare la predetta sanzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che comunque la preventiva e spontanea demolizione dell'opera abusiva - ovvero la sua riconduzione alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo titolo abilitativo in sanatoria - rientra fra le condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato che costituiscono il presupposto per il positivo superamento della messa alla prova).

Commentario1

  • 1Guida in stato di ebbrezza con incidente: patente revocata dopo messa alla prova positiva?
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 novembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2017, n. 39455
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39455
Data del deposito : 10 maggio 2017

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