Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2016, n. 14750
CASS
Sentenza 20 gennaio 2016

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L'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui all'art. 464 quater cod. proc. pen., non determina l'incompatibilità del giudice nel giudizio che prosegua con le forme ordinarie nei confronti di eventuali coimputati, trattandosi di decisione adottata nella medesima fase processuale che non implica una valutazione sul merito dell'accusa ma esclusivamente una delibazione sull'inesistenza di cause di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché una verifica dell'idoneità del programma di trattamento e una prognosi favorevole di non recidiva; soltanto nell'ipotesi in cui l'ordinanza travalichi tali limiti è possibile sollecitare una verifica in concreto del requisito dell'imparzialità del giudice mediante gli istituti di cui agli artt. 36, comma primo, lett. h) e 37, comma primo lett. b) cod. proc. pen.

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  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Corte costituzionale
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    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 7 gennaio 2020 (r. o. n. 93 del 2020), il Tribunale ordinario di Spoleto, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare e/o procedere al (successivo) giudizio (ordinario) del Giudice del dibattimento che ha rigettato la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato». 1.1.- Il giudice a quo riferisce di essere investito del processo nei confronti di una persona imputata del reato …

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  • 3Niente incompatibilità del GIP tra messa alla prova e rito abbreviato nella stessa fase (Corte cost. n. 190/2025)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 dicembre 2025

    Con la sentenza n. 190 del 18 dicembre 2025, la Corte costituzionale ha detto “no” alla richiesta di ampliare l'incompatibilità prevista dall'art. 34, comma 2, c.p.p.: il GIP che ha ammesso l'imputato alla messa alla prova (anche riqualificando il fatto) non diventa automaticamente incompatibile a definire poi lo stesso procedimento con giudizio abbreviato, se la MAP viene revocata o “saltata” e l'imputato chiede l'abbreviato. Il caso concreto (in due righe) Nel giudizio immediato, l'imputato chiede messa alla prova e, in subordine, abbreviato. Il GIP ammette la MAP riqualificando il titolo di reato; poi la MAP viene revocata (o comunque non prosegue) e si torna sull'abbreviato. Il GIP …

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  • 4Art. 464-septies - Esito della messa alla prova
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  • 5Corte costituzionale
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    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 4 luglio 2024, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui «non prevede la incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice che abbia in precedenza ammesso l'imputato alla messa alla prova, in tale sede esprimendosi espressamente in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e riqualificando la ipotesi originariamente contestata in diverso titolo di reato». Il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2016, n. 14750
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14750
Data del deposito : 20 gennaio 2016

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