Sentenza 27 ottobre 2015
Massime • 1
L'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna (o ad essa equiparata), non risultando sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso come nel caso di sentenza che rileva l'intervenuta prescrizione del reato.
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Con la sentenza n. 8616/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che in caso di estinzione per prescrizione del reato di abuso edilizio, deve essere revocato l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, poiché la misura consegue esclusivamente a una sentenza di condanna. La decisione ha annullato senza rinvio la condanna di M. e L. al ripristino dello stato dei luoghi e al pagamento delle spese processuali della parte civile (Comune di Reggio Calabria), confermando invece la loro responsabilità per l'occupazione abusiva di un immobile pubblico. Il caso: abuso edilizio, occupazione abusiva e condanna alle spese della parte civile La vicenda giudiziaria …
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In materia di abusi edilizi (articolo 44 D.P.R. n. 380/2011 e articolo 181 Decreto Legislativo n.42/2004), la Cassazione ha sancito che in caso di proscioglimento ai sensi dell'articolo 131-bis del Codice penale (ossia per particolare tenuità del fatto) non può essere ordinata la demolizione delle opere abusive da parte del giudice penale (Cassazione, sentenza del 23 ottobre 2018, n. 48248). Secondo i giudici di legittimità, infatti, l'ordine di demolizione presuppone necessariamente una sentenza di condanna, e tale non è la sentenza ex articolo 131 bis Codice penale, con cui, pur accertando la responsabilità dell'imputato, viene comunque esclusa la punibilità dello stesso in ragione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2015, n. 50441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50441 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2015 |
Testo completo
50441/ 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.3441 Amedeo Franco Vito Di Nicola UP 27/10/2015- Elisabetta Rosi R.G.N. 45967/2014 Alessio Scarcella Enrico Mengoni - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FR LD, nato a [...] il [...] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 27/11/2013; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente all'ordine di demolizione, da eliminare RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/11/2013, il Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti di LD FR in ordine al reato ascrittogli (art. 44, lett. b, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), perché estinto per prescrizione;
al contempo, ordinava la demolizione del manufatto abusivo. -2. Propone ricorso per cassazione il FR, personalmente, deducendo con unico motivo la violazione di legge: il Tribunale avrebbe ordinato la- demolizione dell'immobile pur a fronte di una sentenza di proscioglimento, necessitando invece una pronuncia di condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. L'art. 7, ultimo comma, I. n. 47 del 1985, disponeva che, per le opere abusive eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, "il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui alla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 17, lett. b), come modificato dal successivo art. 20 della presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita"; questa disposizione è stata poi riprodotta nell'art. 31, comma 8, d.P.R. n. 380 del 2001, nel quale si afferma che "per le opere abusive di cui al presente articolo (interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali, n.d.r.), il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita". Ciò premesso, questo ordine costituisce un provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale, esplicitazione di un potere sanzionatorio non residuale ° sostitutivo, ma autonomo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale (per tutte, Sez. U, n. 15 del 1976/1996, Monterisi, Rv. 205336, a mente della quale l'ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell'art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all'esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa); trattasi, ancora, di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio (non di una pena accessoria, né di una misura di sicurezza patrimoniale), caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessività alla "sentenza di condanna" (vedi, in tal senso, Cass., Sez. U, Monterisi, cit.). Da quanto precede, e dalla lettera del citato art. 31, discende quindi che tale ordine richiede comunque la pronuncia di una sentenza di condanna (o ad essa equiparata), non risultando a ciò sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso, come nel caso di sentenza di estinzione per prescrizione (tra le altre, Sez. 3, n. 756 del 2/12/2010, Sicignano, Rv. 249154; Sez 3, n. 8409 del 28/2/2007, Muggianu, non massimata;
Sez. 3, n. 10/2/2006, Cirillo, Rv. 233673). 2 A La pronuncia impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla conferma dell'ordine di demolizione delle opere abusive, disposizione che deve essere eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di demolizione, ordine che elimina. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2015 : Il Consigliere estensore Il Presidente Аигло Фот Enrico Mengoni) Amede Franco DEPOSITATA IN CANCELLERIA it 23 DIC 2015 RE arani 3