Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 1
L'obbligo per l'autorità giudiziaria procedente di tradurre il contenuto del verbale d'arresto di uno straniero alloglotta, in una lingua a lui nota, non può essere desunto dalle disposizioni della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 (sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali), non rientrando il predetto verbale tra i "documenti fondamentali" per garantire l'esercizio del diritto di difesa, individuati dall'art. 3 della direttiva. (Principio affermato prima dell'emanazione del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, attuativo della richiamata direttiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2013, n. 50105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50105 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LANZA Luigi - Presidente - del 24/10/2013
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1583
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 25625/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FO TE N. IL 13/06/1979;
avverso la sentenza n. 9844/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 25/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Beifiori Rosanna che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 gennaio 2013 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 2 luglio 2012 nei confronti di OH TE e di UO OE, che venivano condannati per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione a fine di cessione a terzi di grammi
119,8 di cocaina suddivisa in undici ovuli occultati all'interno di un decoder collocato nella camera da letto in uso ai medesimi, in Reggio Emilia il 15 marzo 2012) alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, concesse le attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato.
2. Avverso la su indicata pronunzia della Corte d'appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione il difensore di OH TE, deducendo i motivi di doglianza di seguito sinteticamente riassunti.
2.1. Violazione dell'art. 143 c.p.p., artt. 111 e 117 Cost. e art. 6, comma 3, lett. a), C.E.D.U., a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per non essere stato assicurato il pieno diritto di difesa agli imputati alloglotti sin dal momento del loro arresto, con la conseguente nullità dell'intero procedimento: al riguardo, infatti, il Giudice d'appello ha sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni svolte dal Tribunale, senza alcuna confutazione dei rilievi esegetici sollevati dalla difesa, secondo cui la nomina dell'interprete all'imputato alloglotta non può ritenersi limitata alla sola fase processuale e/o cautelare in senso stretto, poiché, diversamente opinando, si dovrebbe eliminare dalla previsione contenuta nell'art. 143 c.p.p., comma 4 il riferimento ivi espresso all'Ufficiale di P.G., in violazione anche del disposto dell'art. 6, comma 3, lett. a), C.E.D.U..
2.2. Violazione dell'art. 125, comma 3, in relazione all'art. 192 c.p.p., a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), avendo i
Giudici di merito espresso un giudizio di colpevolezza senza alcuna valorizzazione o adeguata confutazione dell'ipotesi alternativa proposta dalla difesa in tema di penale responsabilità dell'appellante.
2.3. Violazione dell'art. 125, comma 3, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1,
lett. e), per la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità disciplinata dalla norma su menzionata: la Corte d'appello, al riguardo, si è acriticamente richiamata alla decisione di primo grado, senza esaminare il motivo d'impugnazione contenuto nell'integrazione dell'atto di appello.
2.4. Violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, in relazione all'art. 133 c.p., per carenze motivazionali sui criteri utilizzati per la determinazione del trattamento sanzionatorio, avendo la Corte d'appello acriticamente riprodotto, sul punto, la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, sia con riferimento alla posizione della ricorrente, che nel rapporto tra la stessa e quella del coimputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di doglianza è infondato, avendo i Giudici di merito fatto coerente applicazione del quadro di principii delineato in questa Sede, secondo cui, in base al testuale tenore dell'art. 143 c.p.p., comma 1, laddove si prevede che l'imputato che non conosca la lingua italiana ha diritto all'assistenza di un interprete "al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti a cui partecipa", deve escludersi che già all'atto dell'arresto in flagranza di uno straniero non a conoscenza della lingua italiana si debba provvedere a farlo assistere da un interprete, atteso che, per un verso, l'arresto in flagranza non comporta la immediata "formulazione" di un'accusa a carico dell'arrestato, avendo luogo la medesima soltanto con l'interrogatorio che il giudice deve effettuare in sede di convalida dell'arresto, nell'osservanza delle forme previste dall'art. 65 cod. proc. pen. (tra cui, in particolare, la contestazione del fatto "in forma chiara e precisa"); per altro verso, non può neppure dirsi che l'arresto in flagranza sia un atto al quale "partecipi" l'arrestato, dal momento che questi non può che limitarsi a subirlo, spettando l'iniziativa dell'atto medesimo ed il suo compimento solo ed esclusivamente alla polizia giudiziaria (Sez. 1, n. 48797 del 19/09/2003, dep. 19/12/2003, Rv. 226464). Entro tale prospettiva si è, altresì, precisato che la garanzia dell'assistenza dell'interprete ad una persona che ignori la lingua italiana si estende alle attività procedimentali anteriori al giudizio di merito e, conseguentemente, va assicurata, a pena di nullità, anche nel procedimento di convalida dell'arresto, ma con specifico riferimento a quegli atti (relazione del P.M. o degli agenti verbalizzanti, interrogatorio del giudice) per i quali deve essere resa possibile l'effettività del contraddittorio (Sez. 1, n. 18922 del 21/02/2001, dep. 26/04/2001, Rv. 218918, in relazione ad una fattispecie concernente l'omessa traduzione del verbale di arresto, che la S.C. ha ritenuto non produttiva di alcuna nullità, data anche l'assenza dell'obbligo di una sua consegna all'interessato). Alla luce di tale insegnamento giurisprudenziale deve pertanto "leggersi" la deduzione difensiva svolta con riferimento al senso da attribuire alla previsione normativa contenuta nell'art. 143 c.p.p., comma 4, laddove si fa riferimento alla nomina di un interprete anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua. È un dato pacifico, peraltro, che, nel caso in esame, nessuna limitazione in concreto ha subito l'esercizio del diritto all'assistenza linguistica di un interprete, avendo i Giudici di merito concordemente posto in evidenza, ed il dato non è contestato dalla difesa, che l'imputata è stata assistita da un interprete all'udienza di convalida dell'arresto e durante tutto lo svolgimento del processo, venendo pienamente edotta delle accuse nei suoi confronti formulate, accuse che ha adeguatamente compreso, tanto da rendere un interrogatorio nel corso del quale ha potuto offrire la sua versione dei fatti. Deve infine soggiungersi, ad ulteriore riprova della fondatezza della soluzione ermeneutica qui accolta, che nella stessa Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione dei procedimenti penali, non ancora attuata nel nostro ordinamento, ma il cui termine di recepimento è scaduto il 27 ottobre 2013, si stabilisce, in ossequio ai livelli di tutela al riguardo richiesti dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sì come interpretato dalla Corte EDU (v., ad es., Sez. 3, 5 gennaio 2010, Diallo c. Svezia, n. 13205/07), che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del "procedimento penale" in questione hanno diritto all'assistenza di un interprete "nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari" (art. 2, par. 1), sì da garantire che gli stessi siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti di difesa (art. 2, par. 8), contemporaneamente assicurando, in altra disposizione (ex art. 3, par. 2), la traduzione scritta di alcuni documenti ritenuti "fondamentali", tra cui sono espressamente ricompresi, fatta salva un'eventuale decisione "ampliativa" da parte dell'autorità giudiziaria (art. 3, par. 3), alcuni atti quali "le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze", ma non certo i verbali di arresto in sè e per sè considerati, avuto riguardo alla finalità specificamente assegnata all'esercizio dei su indicati diritti della difesa, ossia quella di garantire la complessiva equità del procedimento penale consentendo agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico formulate (art. 3, par. 4), tanto è vero che perfino i documenti "fondamentali" non vanno tradotti necessariamente nella loro interezza, ma solo in relazione a quei passaggi ritenuti "rilevanti" a tale scopo.
4. Infondati, sino a lambire i contorni dell'inammissibilità, devono poi ritenersi gli ulteriori motivi di doglianza, in quanto sostanzialmente orientati a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello - e finanche dinanzi al Giudice di prime cure - che tuttavia risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. In relazione agli evidenziati profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere - peraltro attraverso una generica reiterazione delle doglianze prospettate in sede di gravame - un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa. In tal senso, la Corte territoriale ha proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali.
Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene sul punto a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, esaminando le risultanze della perizia genetica svolta sulle tracce biologiche rilevabili sugli ovuli contenenti la sostanza stupefacente rinvenuta nel decoder, indi escludendone, con plausibili argomentazioni, ogni rilevanza ai fini dell'apprezzamento della specifica posizione della ricorrente, ed infine concludendo, sulla base dei dati e degli elementi probatori offerti dal complesso delle acquisizioni processuali - singolarmente e globalmente valutate - nel senso della sua penale responsabilità in ragione della codetenzione dei quantitativi di stupefacente rinvenuti nel decoder trovato all'interno della camera da letto dalla stessa occupata assieme al coniuge (camera ubicata, del resto, all'interno di un appartamento nella sua piena disponibilità, ove sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione ed altro materiale utile al confezionamento di quelle sostanze).
Palesemente inattendibili, poi, sono state ritenute, sulla base di argomenti congruamente illustrati dalla Corte di merito e dalla difesa non criticamente contestati, le affermazioni della cugina dell'imputata (GB Joy, anch'essa arrestata per fatti analoghi posti in essere nell'abitazione dove la OH era agli arresti domiciliari) circa la presenza di un non meglio identificato connazionale che avrebbe occupato la camera ove fu rinvenuta la droga, persona indicata solo in modo generico e senza fornire alcun elemento utile alla relativa identificazione. Congruamente illustrate, infine, devono ritenersi le ragioni giustificative del mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, invocato comma 5 (individuate non solo a fronte del rilevante dato quantitativo, ma anche attraverso il vaglio dei mezzi e nelle modalità dell'azione, ritenuta non occasionale ed inserita nell'ambito di un'attività organizzata e capace di disporre di stabili canali di approvvigionamento), come pure della mancata differenziazione dell'entità del trattamento sanzionatorio alla ricorrente riservato, rispetto a quello inflitto al coimputato (avendo la Corte di merito motivatamente ritenuto recessivo il dato della formale incensuratezza dell'imputata, a fronte di prevalenti ragioni indicate nella elevata capacità a delinquere dalla stessa dimostrata attraverso la realizzazione di un'attività di spaccio organizzata all'interno della sua abitazione e proseguita addirittura anche a seguito del suo arresto). Deve sul punto ribadirsi il principio, già da questa Suprema Corte affermato, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso che si prospetta come identico sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, dep. 05/06/2012, Rv. 252880), ipotesi, questa, evidentemente non ricorrente nel caso in esame, per le ragioni dianzi esposte.
5. La Corte d'appello, pertanto, ha compiutamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione della contestata ipotesi delittuosa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che gli argomenti prospettati dalla difesa erano in realtà privi di ogni aggancio probatorio e si ponevano solo quali mere ipotesi alternative, peraltro smentite dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti. La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio giudicato completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ricostruzione del compendio storico-fattuale, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti oggetto della regiudicanda, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
6. Conclusivamente, sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2013