Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2013, n. 50105
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Sentenza 24 ottobre 2013

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L'obbligo per l'autorità giudiziaria procedente di tradurre il contenuto del verbale d'arresto di uno straniero alloglotta, in una lingua a lui nota, non può essere desunto dalle disposizioni della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 (sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali), non rientrando il predetto verbale tra i "documenti fondamentali" per garantire l'esercizio del diritto di difesa, individuati dall'art. 3 della direttiva. (Principio affermato prima dell'emanazione del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, attuativo della richiamata direttiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2013, n. 50105
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 50105
    Data del deposito : 24 ottobre 2013

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