Sentenza 14 novembre 2017
Massime • 1
Costituisce atto pubblico la lettera con la quale il sindaco risponde ad una formale richiesta di informazioni rivolta all'ufficio comunale, quando essa comporti una attività valutativa e ricognitiva da parte del pubblico ufficiale redigente, poichè la nozione di "atto pubblico" agli effetti delle norme sul falso documentale è più ampia rispetto a quella che si desume dalla definizione contenuta nell'art. 2699 cod. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2017, n. 3779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3779 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2017 |
Testo completo
03779-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 14/11/2017 MAURIZIO FUMO ->Presidente Sent. n. sez. 2539/2017 SERGIO GORJAN REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI N.4199/2017 EDUARDO DE GREGORIO GRAZIA MICCOLI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZO VI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 20/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore L'avvocato Siciliano conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso presentato. Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dott. Ferdinando LIGNOLA, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Per l'imputato, l'avv. Giuseppe SICILIANO, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 18 giugno 2009, il Tribunale di Nola affermava la penale responsabilità di VI ZO per il delitto di cui all'art. 479 cod. pen., "perché nella sua qualità di Sindaco del Comune di Camposano, fornendo al Difensore Civico Regionale, con nota in data 9 gennaio 2004, chiarimenti in ordine all'affidamento da parte del suddetto comune del servizio riscossione tributi alla IAP s.r.l., comunicava che i servizi relativi al recupero dell'evasione fiscale ed all'accertamento e riscossione di altre entrate comunali, tra le quali l'imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, erano stati affidati con regolare gara tenuta con il sistema dell'asta pubblica, omettendo di indicare che l'affidamento del servizio era, invece, avvenuto a trattativa privata, circostanza particolarmente rilevante e significativa, in quanto nell'esposto del 13 ottobre 2003 presentato da BA CI, che aveva provocato l'intervento del Difensore Civico Regionale, si faceva specifico riferimento, quale motivo di doglianza, all'affidamento a trattativa privata del servizio".
2. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 20 ottobre 2015, confermava l'affermazione di responsabilità ai soli effetti civili, dichiarando non doversi procedere per estinzione del reato, essendo decorso il termine prescrizionale.
3. Contro la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, avv. Giuseppe Siciliano, ed affidato a due motivi.
3.1 Con il primo si deducono vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, assumendo in particolare che sarebbe carente l'elemento psicologico del reato di falso ideologico. Il ricorrente in primo luogo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di un "falso indiretto", avendo definito l'attestazione del Sindaco "decisamente lacunosa ed indirettamente falsa". Si sostiene, quindi, che il "falso indiretto" è "specie" costruita dalla Corte territoriale. Si deduce, altresì, che l'attestazione oggetto del capo di imputazione non era idonea ad attribuire un significato contrario al vero o, ancor più, a negare l'esistenza di quel fatto omesso. Infatti, quella attestazione consentiva comunque di pervenire all'individuazione del fatto vero ossia l'espletamento di procedura di affidamento anche a trattativa privata come chiaramente evincibile dalla documentazione in essa enunciata e dalle norme di riferimento richiamate. A tutto ciò consegue, secondo il ricorrente, che l'omesso riferimento alla trattativa privata non mirava, neppur genericamente, ad escludere e negare tutto quanto al tempo praticato per l'affidamento dei servizi. Si duole quindi del fatto che la sentenza impugnata non abbia spiegato per quale via logica si 2 Q possa trarre concretamente la "volontà di negare la verità dei fatti".
3.1. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla condanna al risarcimento dei danni. Tale statuizione è stata emessa sul presupposto della sussistenza di un danno all'immagine come conseguenza del reato di falso ideologico. Il ricorrente sostiene che il fatto-reato addebitato non è compreso tra quei reati da cui può discendere un danno all'immagine risarcibile, ovvero tra quelli contro la pubblica amministrazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati, che contemplano profili assorbenti rispetto all'esame delle altre argomentazioni difensive.
1. Prima di passare all'esame della vicenda, vanno fatte delle puntualizzazioni propedeutiche. Non è revocabile in dubbio la natura di atto pubblico rivestita dalla nota del 9 gennaio 2004, con la quale il Sindaco del Comune di Camposano ha fornito al Difensore Civico Regionale chiarimenti anche in ordine all'affidamento alla IAP S.r.l. del servizio riscossione tributi. Infatti, nella nozione di atto pubblico oggetto del delitto di falso ideologico ex art. 479 cod. pen. è ricompreso ogni atto redatto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, giacché ciò che rileva è la provenienza dell'atto dal medesimo ed il contributo dallo stesso fornito, in termini di conoscenza o di determinazione, ad un procedimento della pubblica amministrazione (ex multis, Sez. V, n. 44383 del 29 maggio 2015, Centaro e altro, Rv. 266401; Sez. V, n. 9702 del 5 dicembre 2008, Paolino, Rv. 242770). Ne consegue, quindi, che la nozione di atto pubblico rilevante agli effetti delle norme sul falso documentale è più ampia rispetto a quella che si desume dalla definizione contenuta nell'art 2699 cod. civ., poiché comprende una vasta estensione tipologica di scritti, anche quelli non previsti tassativamente dalla legge. In altri termini, ai fini della individuazione della categoria degli atti sussumibili nella previsione di cui all'art. 479 cod. pen., risultano essenziali i presupposti della provenienza dell'atto da un pubblico ufficiale, della formazione dell'atto per uno scopo inerente alle funzioni svolte dal predetto e del contributo fornito dall'atto ad un procedimento della pubblica amministrazione (Sez. V, n. 3552 del 9 febbraio 1999, Andronico, rv. 213363; Sez. V, n. 9702 del 5 dicembre 2008, Paolino, rv. 242770): tutti requisiti che si rinvengono, evidentemente, nel documento redatto dal Sindaco ZO. D'altronde, questa Corte da tempo ha avuto modo di precisare che costituisce "atto pubblico" la lettera con la quale il Sindaco risponde ad una formale richiesta di informazioni rivolta all'ufficio comunale, quando essa comporti una attività valutativa e ricognitiva da parte del pubblico ufficiale redigente (Sez. 5, n. 1575 del 11/11/1997, Marinone L, Rv. 20999301). È pertanto corretta la qualificazione giuridica del fatto contestato ai sensi dell'art. 479 cod. pen., avendo l'imputato con l'atto in oggetto attestato, nell'esercizio delle sue funzioni di Sindaco, come si è svolto l'affidamento del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate del Comune di Camposano. 3 2. Tutto ciò premesso, va ricordato come sia consolidato l'orientamento interpretativo secondo il quale la falsità in atto pubblico rilevante ai sensi dell'art. 479 cod. pen. può consistere anche in un "falso per omissione". Tale particolare ipotesi si realizza allorché l'atto risulti incompleto in ordine a determinati dati, la cui omissione non ultronea nell'economia dell'atto produce il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, al vero (Sez. V, n. 45118 del 23 aprile 2013, Di Fatta, Rv. 257549; Sez. VI, n. 21969 del 14 dicembre 2012, Bardi, Rv. 256544). In altri termini, l'omissione rilevante ai sensi dell'art. 479 cod. pen. è da ravvisarsi solo nella mancata indicazione di circostanze essenziali del fatto attestato, tale da attribuire all'enunciato descrittivo nel suo complesso un significato contrario, o comunque difforme, al vero. -pur sussistente -Ne consegue, quindi, che, se l'omissione non sia tale da distorcere il tenore e il contenuto dell'atto al punto da rendere quest'ultimo una falsa rappresentazione documentale della realtà dei fatti, non è dato ravvisarsi alcuna condotta penalmente rilevante, sussumibile nella previsione normativa del delitto di falsità ideologica. Anche di recente questa Corte ha ribadito che il falso ideologico per omissione è integrato allorché l'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto attribuisca all'atto il significato di un'attestazione non conforme ai fatti;
tuttavia la condotta illecita è configurabile soltanto se sussiste un relativo obbligo giuridico di rappresentazione. (In applicazione di questo principio la S.C., rigettando il ricorso proposto dal P.M., ha confermato l'assoluzione per il reato di falso ideologico nei confronti di un notaio, il quale aveva omesso di inserire nell'atto pubblico di compravendita immobiliare delle difformità edilizie, che le parti avevano concordato di non menzionare, in quanto, nel caso di specie, il notaio non era tenuto ad indicare quegli interventi edilizi "minori", non incidenti sulla commerciabilità del bene). (Sez. 5, n. 22200 del 19/01/2017, P.M. in proc. Galeisoltani e altro, Rv. 27021501; si vedano anche Sez. 5, n. 5635 del 10/12/2014, P.C. in proc. Iamele, Rv. 26266801; Sez. 5, n. 48755 del 04/11/2014, P.M. in proc. Kosara, Rv. 26129501; Sez. 5, n. 32951 del 21/05/2014, Saraniti, Rv. 26165101). Insomma, l'informazione omessa deve riguardare un "enunciato significativo" rispetto all'economia dell'atto (Sez. 5, n. 12132 del 01/12/2011, Mantovani e altro, Rv. 25216201) e l'incompletezza rileva solo qualora il contesto espositivo dell'atto sia tale da far assumere all'omissione dell'informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza (Sez. 5, n. 18191 del 09/01/2009, De Donno, Rv. 24377401).
3. Nel caso in esame l'omissione contestata non assume alcuna rilevanza rispetto all'oggetto dell'atto stesso;
né il contesto espositivo della nota firmata dal ZO è tale da far ritenere che sia stata negata l'informazione non data. Emerge infatti (dalla ricostruzione dei fatti operata nel giudizio di merito) che la nota del 9 gennaio 2014, sebbene abbia omesso di riferire in ordine alla successiva estensione del servizio, sia pienamente rispondente al parametro costituito dal quesito in relazione al quale 4 dovevano essere forniti chiarimenti. II ZO ha risposto all'invito del Difensore Civico di dare "concrete spiegazioni su quanto evidenziato nell'allegato" esposto presentato da CI BA. Questi, con atto del 13 ottobre 2003, aveva rappresentato una serie di circostanze riguardanti le "vicende amministrative" del Comune di Camposano. Tra queste aveva affrontato quella dell'appalto per la concessione dei servizi di riscossione ed affissioni (sub paragrafo c), affermando, in maniera secca, che l'appalto era stato affidato in trattativa privata, senza alcuna precisazione in relazione alla estensione del servizio. E' del tutto evidente, allora, come non si possa ritenere sussistente una "omissione" rilevante ai sensi dell'art. 479 cod. pen. nella risposta data dal ZO. -Invero, rispetto al quesito rivolto nel quale, come si è visto, si contestava unicamente e genericamente l'affidamento dell'appalto mediante trattativa privata, anziché attraverso pubblica gara il Sindaco ha fornito una articolata risposta, con riferimenti precisi anche agli atti del procedimento amministrativo svoltosi ovvero a dati incontroversi e rispondenti al vero: I servizi relativi al recupero dell'evasione fiscale ed all'accertamento e riscossione di altre entrate comunali tra le quali l'imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni sono stati affidati ad una ditta esterna giuste contratto del 2.8.02 repertorio n. 12. L'affidamento contrattuale è avvenuto a seguito di regolare Cata tenuta con il sistema dell'asta pubblica bandita con determina del Responsabile del servizio finanziario n. 25 dell'8.4.2002. La gara alla quale hanno partecipato tre ditte si è conclusa con l'aggiudicazione a favore di una di esse sancita con altra determina del medesimo Responsabile del servizi finanziario n. 48 del 2/08/2002>>. L'aspetto taciuto -oggetto della contestazione in esame- concerne, quindi, solo le modalità di estensione del servizio -avvenuta mediante trattativa privata che non erano, però, - ricomprese nella formulazione del quesito rivolto al Sindaco e, quindi, ultronee rispetto all'economia dell'atto stesso, perché finalizzato esclusivamente a chiarire ed attestare la non veridicità della secca affermazione contenuta nell'esposto inviato in allegato alla nota del Difensore Civico. Come si è già sottolineato, l'incompletezza di una attestazione dà luogo a falsità ideologica soltanto nel caso in cui il contenuto della stessa faccia assumere all'omissione dell'informazione o alla sua incompletezza il significato della negazione del fatto. Nel caso in esame l'avere affermato che "l'affidamento contrattuale è avvenuto a seguito di regolare gara tenuta con il sistema dell'asta pubblica" non costituisce condotta idonea a trasfigurare la realtà, proprio tenuto conto del riferimento generico del quesito incentrato sulla fase dell'affidamento del servizio. In altri termini, nella risposta fornita dal ZO non è certamente possibile ravvisare la negazione che l'estensione del servizio successiva all'affidamento svoltosi con gara pubblica - fosse avvenuta mediante trattativa privata. Risulta, dunque, evidente l'errore in cui è incorsa la Corte di Appello di Napoli nel ritenere che l'atto, pur pienamente aderente al contenuto e all'oggetto del quesito formulato dal Difensore 5 Civico Regionale e non offrendo una rappresentazione difforme dal vero, risultasse "indirettamente" falso per avere taciuto la circostanza dell'affidamento con trattativa privata dell'estensione del servizio. Va in proposito rimarcato che non è individuabile una ipotesi di falsità "de relato" in atto pubblico. La falsità di quest'ultimo, infatti, non può derivare da un contenuto ad esso estraneo, ma deve emergere dalle caratteristiche dello stesso: l'atto è falso o per le affermazioni in esso contenute oppure per le informazioni in esso taciute, purché non superflue rispetto all'economia dell'atto stesso. Non è dato individuare una terza ipotesi in virtù della quale l'atto pubblico, pur fornendo un'attestazione conforme ai fatti, sia da considerarsi ideologicamente falso per l'omessa indicazione di circostanze che risultino non significative rispetto all'oggetto dell'atto stesso. E' incontroversa e risalente l'affermazione del principio secondo il quale l'atto pubblico si distingue dal certificato amministrativo proprio perche nel primo il pubblico ufficiale attesta direttamente e immediatamente l'espletamento di attività da lui stesso compiute o svoltesi in sua presenza, mentre nel secondo non fa che riprodurre, de relato e perciò indirettamente, gli elementi essenziali di un accertamento pregresso da lui o da altro pubblico ufficiale compiuto. (Sez. 6, n. 132 del 19/10/1971, Spani, Rv. 11983201; si vedano anche Sez. 1, n. 2207 del 18/01/1995, Fioretti, Rv. 20042201).
4. Tutte le suesposte considerazioni rendono superfluo l'esame degli altri profili di doglianza prospettati nel ricorso ed inducono ad un annullamento della sentenza impugnata perché il fatto come contestato non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2017 I consigliere estensore Il Presidente Grazia Miccoli Maurizio FUMO esui),едиZimny Depositato in Cancelleria Roma, li......2.6 GEN 2018 Direttore Amministrativo A DI CA Tosa Odina Odilia GALLIANO เท 6