Sentenza 6 maggio 2009
Massime • 1
Integra il reato di frode nell'esercizio del commercio la messa in vendita di prodotti scaduti o prossimi alla scadenza con apposizione di una data di scadenza diversa da quella originaria, in quanto la divergenza qualitativa idonea a configurare l'illecito penale può riguardare non soltanto il pregio o l'utilizzabilità del prodotto, ma anche il suo grado di conservazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2009, n. 26109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26109 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 06/05/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 694
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 2415/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di IA AR, nato a [...] il 16 luglio del 1945, IA EM, nato a [...] il 28 maggio del 1979, IA AS, nato a [...] il 23 dicembre del 1977;
avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Cagliari del 2 gennaio del 2009;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Dott. Vito D'Ambrosio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO
Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cagliari, con provvedimento del 15 dicembre del 2008, convalidava il decreto di sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal pubblico ministero e disponeva a sua volta il sequestro preventivo dei locali, delle attrezzature e della merce dell'impresa individuale AR IA e della società in nome collettivo Ocean ME Fish, giacché a carico dei legali rappresentanti di tali enti erano stati ipotizzati i reati di frode in commercio consumata e tentata, nonché detenzione di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione. In particolare, per mezzo di una perquisizione domiciliare e per le informazioni fornite dai dipendenti delle ditte citate, si era accertato che queste acquistavano prodotti ittici scaduti o prossimi alla scadenza, li manipolavano e riconfezionavano con scadenze diverse da quelle originarie per venderli per lo più ai ristoranti. Gli inquirenti avevano inoltre personalmente constatato che le operazioni di scongelamento e riconfezionamento erano svolte dai dipendenti in spazi non idonei, per la presenza di trappole per i topi, sporcizia, escrementi di cani, passaggio di uccelli. Il tribunale del riesame, adito su impugnazione degli interessati, annullava il provvedimento di sequestro limitatamente al camion frigorifero targato AA 331 XE che era restituito agli aventi diritto.
Ricorrono per cassazione gli indagati deducendo:
mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere il tribunale del riesame desunto la sussistenza dei fumus delicti dalle informazioni assunte dai dipendenti, i quali, avendo contribuito al confezionamento del prodotto, avrebbero dovuto essere sentiti nelle forme di cui all'art. 64 c.p., senza peraltro valutare l'eccezione d'inutilizzabilità sollevata dalla difesa;
inosservanza della norma incriminatrice:assumono che il reato ipotizzato non sarebbe configurabile poiché gli indagati non avevano venduto come prodotto fresco, quello che invece era prodotto congelato, ma hanno venduto prodotto con data di scadenza diversa da quella effettiva;
di conseguenza non è giustificabile il sequestro, oltre che del prodotto, delle attrezzature;
con riferimento alla contravvenzione di cui alla L. n. 263 del 1982, art. 5 deducono che la stessa è configurabile solo se è provato il cattivo stato di conservazione;
illogicità della motivazione con riferimento anche al periculum in mora, in quanto il tribunale ha disposto il dissequestro del camion AA 331 XE perché ritenuto bene non strumentale alla commissione dei fatti penalmente rilevanti e non ha esteso tale principio anche ad altri beni e segnatamente ad altri automezzi;
inoltre tutti i prodotti asseritamene scaduti erano stati separati e sigillati in apposite celle, il che consente di escludere il periculum in mora con riferimento ad una parte dei beni sequestrati.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Con riferimento al primo motivo si rileva che il tribunale ha fondato la propria decisione, non sulle dichiarazioni rese dai dipendenti, ma su quanto constatato personalmente dagli agenti operanti, i quali hanno sorpreso i dipendenti mentre erano intenti alle operazioni di scongelamento e riconfezionamento del prodotto. D'altra parte, le dichiarazioni dei dipendenti potevano essere utilizzate a carico dei datori di lavori perché inizialmente essi non erano sospettati o sospettabili perché non si poteva prevedere se ed in quale misura potessero essere effettivamente coinvolti. Allo stato non risulta che abbiano poi assunto la veste di indagati. Invero l'art. 63 c.p. prevede un sistema di inutilizzabilità diversificato a seconda che il soggetto che renda dichiarazioni sia sentito quale persona informata sui fatti o quale indagato. Nel primo caso solo dal momento in cui sorgono a suo carico indizi di reità le dichiarazioni precedentemente rese sono inutilizzabili nei confronti del dichiarante, ma possono essere utilizzate nei confronti degli altri. (Cass. 1837 del 1996 riv. 205770 n. 10775 del 1994; 7 ottobre 1997 Bonavota). Nel secondo caso ossia quando il soggetto dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito come indagato le sue dichiarazioni sono inutilizzabili anche erga alios. Nella fattispecie, come sopra precisatoci momento dell'ispezione non vi erano elementi per ritenere che i dipendenti fossero oggettivamente coinvolti. Con riferimento al secondo motivo si osserva che il reato di frode in commercio mira a tutelare l'onesto svolgimento del commercio al fine di evitare il turbamento del sistema economico nazionale. La condotta tipica consiste nel consegnare una cosa diversa, per origine, provenienza, quantità o qualità, da quella oggetto del contratto. Per quanto concerne in particolare la qualità, la diversità si verifica quando, pur essendoci identità di specie, v'è divergenza su qualifiche non essenziali della cosa( se la divergenza riguarda caratteristiche essenziali si versa nell'ipotesi di consegna di cosa diversa). La divergenza qualitativa può riguardare il pregio, l'utilizzabilità o il grado di conservazione della cosa. Orbene vendere un prodotto ittico congelato già scaduto, facendolo figurare non ancora scaduto incide sulla qualità del prodotto. La differenza di tale reato rispetto all'ipotesi contravvenzionale di cui alla L. n. 263 del 1982, art. 5, lett. a) allorché si pone in vendita un prodotto già scaduto, consiste nel fatto che nella contravvenzione non si fa figurare una qualità diversa da quella effettiva, mentre nel delitto la realtà viene mistificata facendo figurare una qualità diversa del prodotto.
Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), lo stato di cattiva conservazione, può concernere sia le caratteristiche intrinseche del prodotto che le modalità estrinseche di conservazione, può cioè riguardare quelle situazioni in cui le sostanze, pur potendo essere ancora genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate, confezionate e messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire pericoli di una precoce alterazione, contaminazione o degradazione intrinseca del prodotto (cfr. Sez. Un.N. 443 del 2002). Nella specie è stata ritenuta l'astratta configurabilità della contravvenzione per l'assenza di precauzioni igienico sanitarie idonee ad evitare la contaminazione del prodotto nell'ambiente dove lo stesso veniva lavorato, per la presenza di trappole per topi, sporcizia, escrementi di cani e passaggio di uccelli.
Con riferimento al terzo motivo si rileva che non risultano sequestrati altri automezzi diversi da quello già restituito e più precisamente non risultano sequestrati i mezzi indicati nel ricorso In ogni caso la restituzione di tali mezzi non è stata chiesta al tribunale e, pertanto, la relativa istanza non può essere proposta per la prima volta in questa sede.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.;
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2009