Sentenza 11 maggio 2001
Massime • 1
Il disposto dell'art. 155, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui la scadenza di un termine, se cade in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, trova applicazione anche nel caso del termine per il deposito del ricorso in opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa. (Nella specie il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica del provvedimento sanzionatorio scadeva in un giorno festivo e quello successivo era domenica, sicché, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha riconosciuto che doveva considerarsi tempestivo il deposito del ricorso il successivo lunedì).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2001, n. 6547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6547 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IT OL FL NI Srl, già OL F.LL NI Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCREZIO CARO 67, presso l'avvocato BARBIERI ALFREDO, rappresentata e difesa dall'avvocato COMASCHI LEANDRO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
UFFICIO PROVINCIALE, INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO DI LUCCA;
- intimato -
avverso il provvedimento del Pretore di LUCCA, emesso il 06/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Tosti, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.4.1998 la IC F.LI PI s.r.l., già IC F.LI PI s.n.c., proponeva opposizione avanti al Pretore di Lucca avverso l'ordinanza- ingiunzione notificata il 26.3.1998 con cui l'U.P.I.C.A. di Lucca aveva ingiunto il pagamento della somma di L.
6.000.000 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2 D.Lgs. 109/92 per aver messo in commercio olio non conforme alla qualità dichiarata nell'etichetta.
Con provvedimento del 6.5.1998 il Pretore dichiarava inammissibile l'opposizione perché tardiva.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'oleificio F.LI PI s.r.l., deducendo un unico motivo di censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'IC F.LI PI s.r.l. denuncia violazione dell'art. 155 comma 4 C.P.C., lamentando che il Pretore non abbia tenuto conto che il giorno di scadenza del termine era festivo (25.4.1998) e che il giorno successivo era domenica, con la conseguenza che il ricorso depositato il 27.4.1998 doveva considerarsi tempestivo.
La censura è fondata, risultando rispettato, in applicazione dell'art. 115 comma 3 C.P.C., il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica del provvedimento sanzionatorio avvenuta il 26.3.1998, in quanto il giorno di scadenza (25.4.1998) era festivo e quello successivo era domenica.
In accoglimento del ricorso l'impugnata ordinanza deve essere pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Lucca in composizione monocratica, al quale deve ritenersi trasferita la competenza a seguito della soppressione dell'Ufficio del Pretore disposta con D.Lgs. 19.2.1998 n. 51. Nè a tal fine può trovare applicazione l'art. 98 del D.Lgs. 30.12.1999 n. 507 che ha attribuito al Giudice di Pace la competenza nei giudizi di opposizione di cui alla Legge 689/81, ad eccezione di alcune materie non rientranti però nel caso in esame, in quanto, non contenendo il D.Lgs. 507/99 disposizioni transitorie in ordine alla sua efficacia retroattiva, trova applicazione l'art. 5 C.P.C. novellato in base al quale "la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente momento della decisione e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo". In tal senso del resto si sono espresse le Sezioni Unite ( 562/00).
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Lucca in composizione monocratica. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2001