Sentenza 7 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/08/2002, n. 11869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11869 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
E N O I ес 74824 6 Z 8 9 A 1 R / T 4 / 5 S 6 I . 2 REPUBBLICA ITALIANA G N . E - .R R PREMA DI CASSAZIONE .P E D A L SU IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D L 1 1869/02 L E A E T / eo 3 . N / I Oggetto S n E 1 A 1 IRPEF SEZIONE TRINTAL agevolazioni sisma 1984 Composta dagli Ill.m Siggari asistra Presidente R.G.N. 4468/01 Dott. Bruno SACCUCCI Consigliere Dott. Enrico PAPA Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere Cron. 28478 Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Ud. 07/05/02 Consigliere CORTE SUPREM D. CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 74824 sul ricorso proposto da: لميلاد MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IC CONCETTA;
intimata - CommissioneavversO la sentenza n. 357/99 della depositata il2002 tributaria regionale di PERUGIA, 1855 15/12/99; 1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 07/05/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Visto il ricorso proposto dal Ministero delle Fi- nanze avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell'Umbria 15.12.1999, con la quale è stato مهنا rigettato l'appello dell'ufficio e ritenuto il diritto dall'imponibile di Concetta Canonico a detrarre i.r.pe.f. l'imposta sospesa ai sensi dell'art. 13 quin- quies per gli eventi sismici del 1984;
ritenuto che
secondo il recente e consolidato in- dirizzo della giurisprudenza della Corte ( fra le al- tre, sentenze n. 4945/2000 e 8659, 10232, 10236 e 10338/2001 ), l'art. 3, secondo comma bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni in - il quale prevede che le legge 28 febbraio 1986, n.46 somme relative a pagamenti delle imposte dirette, SO- spesi, in virtù dell'art. 13 quinquies del d.l. 26 mag- gio 1984, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meri- 2 concorrono alla dionale colpiti da eventi sismici, non formazione dell'imponibile i.r.pe.f. e dell'i.lo. r. in virtù dell'interpretazione autentica di cui al- l'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art.11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella ride- terminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi;
che, pertanto, stante la sua manifesta infondatez- il ricorso deve essere rigettato, senza alcuna sta- za, tuizione sulle spese perché l'intimato non ha svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del la Sezione tributaria, il 7 maggio 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Enrico Altieri Bruno Sacqucci aпочис DEPOSITATO ING ELERA IL CANCELLIERE C1 -Oggi 7 AGO 2002 Osvaldo Ascanio t E IL CANGELEERECT N O Osvaldo Asensio 1 R F 7 AGO. LUUL 3