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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 25/07/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 19/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Relatore
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19/2025 promossa da:
, C.F. , con l'avv. LOMBARDINI SUSANNA Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. LUCA GATTI Controparte_1 C.F._2
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso congiuntamente come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo, a modifica della sentenza di divorzio n. 737/2013 emessa Controparte_1 dal medesimo Tribunale in data 14 novembre 2013, all'esito del procedimento R.G. n. 2436/2013,
pagina 1 di 4 di disporre la modifica delle condizioni di divorzio ivi contenute, dichiarando che nulla era più dovuto dal Ricorrente, a titolo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia nonché a titolo di pagamento del 50% delle spese straordinarie essendo la stessa nel Per_1 frattempo diventata economicamente autosufficiente.
A sostegno delle proprie conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - in data 14 novembre 2013, il
Tribunale di Piacenza pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi in
Piacenza in data 28 settembre 1996 (atto n. 83, Parte II, Serie C, anno 1996), disponendo l'obbligo a carico di alla corresponsione della somma di € 700,00 mensili a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia allora minorenne;
- nel 2017 la figlia raggiungeva la Per_1 maggiore età, nel 2018 terminava gli studi superiori ed intraprendeva nello stesso anno un percorso di studi universitari, i cui costi venivano integralmente sostenuti dal padre;
- dal 2022,
[...] maturava la decisione di interrompere il percorso di studi intrapreso (rinunciandovi Pt_2 definitivamente a gennaio 2023) e in data 14 giugno 2022 reperiva un impiego quale insegnante di inglese alle dipendenze di una istituto scolastico privato in Piacenza, prima con contratto a tempo determinato, poi in data 13 dicembre 2022 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con uno stipendio netto mensile di € 1.510,00; - nello stesso anno, la figlia trasferiva la propria Per_1 residenza in un immobile in Piacenza, sottoscrivendo regolare contratto di locazione.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del Presidente di Sezione civile dott.ssa Marisella Gatti del 10 gennaio 2025, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al Giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 13 maggio 2025, assegnando termine al ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza alla Controparte, nonché termine a parte resistente per la costituzione in giudizio.
Alla prima udienza, per Parte resistente nessuno compariva ed il difensore del Ricorrente, rappresentando di essere stata contattata dalla Controparte per addivenire ad una soluzione transattiva dell'intera vertenza, chiedeva un breve differimento di udienza, al fine di poter depositare conclusioni congiunte, anche in ordine al rapporto di dare-avere tra le Parti, previa costituzione in giudizio della Resistente, chiedendo che l'udienza venisse celebrata in modalità cartolare;
di talché, il Giudice delegato rinviava la causa all'udienza del 5 giugno 2025 per consentire alle Parti di formulare conclusioni congiunte, disponendo la trattazione scritta della stessa ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
pagina 2 di 4 Si costituiva in giudizio dando atto che le Parti erano giunte ad un accordo Controparte_1 definitivo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, come da conclusioni congiunte depositate in atti ed il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. in sede.
***
Non sussistono motivi ostativi all'accoglimento della domanda di modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 737/2013 del Tribunale di Piacenza, così come da conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti nel corso del giudizio, in merito alla revoca del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, avendo la stessa ormai raggiunto la maggiore Per_1 età ed essendo economicamente autosufficiente.
Ed invero, come è noto, l'obbligo al mantenimento dei genitori verso il figlio sussiste fino a quando quest'ultimo non abbia raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica ed il relativo onere della prova grava sul genitore che ne chiede la cessazione.
Ebbene, Parte ricorrente ha allegato che, successivamente alla sentenza di divorzio, la figlia Per_1 nel 2017 ha raggiunto la maggiore età, conseguito la maturità classica ed intrapreso un percorso di studi universitario, sostenuto economicamente dal padre, poi non concluso per volontà della stessa, che nel frattempo ha reperito una stabile occupazione lavorativa come insegnante di inglese, con contratto a tempo indeterminato e con una retribuzione mensile di € 1510,00.
Inoltre, risulta che a partire dal 2022, la figlia abbia trasferito la propria residenza in un Per_1 immobile dalla stessa condotto in locazione in Piacenza ed è quindi totalmente autonoma nella gestione della propria vita.
Tali circostanze trovano riscontro nella documentazione versata in atti e sono state confermate dalla madre che, costituendosi in giudizio, ha aderito alle conclusioni rassegnate dal in sede Pt_1 di atto introduttivo.
Pertanto, la richiesta congiunta di modifica delle condizioni di divorzio in relazione alla revoca del contributo al mantenimento a carico del padre della figlia divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente è pienamente accoglibile, risultando conforme ai principi dell'ordinamento e non contraria all'ordine pubblico.
Infine, le Parti - a tacitazione di ogni ulteriore reciproca pretesa economia in ordine a spese straordinarie, assegno di mantenimento, adeguamento ISTAT e ogni altro emolumento connesso alla sentenza di scioglimento del matrimonio n. 737/2013 - hanno altresì definito ogni rapporto pagina 3 di 4 debito-credito tra le stesse esistente e per l'effetto, il Ricorrente si è impegnato a corrispondere alla controparte la somma omnicomprensiva di € 1500,00 entro il 6.6.2025.
***
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della natura della causa, dei motivi della decisione e del raggiungimento di un accordo definitivo tra le Parti in ordine alla parziale modifica delle condizioni di divorzio, se ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 737/13 emessa dal medesimo Tribunale in data 14 novembre 2013, all'esito del procedimento R.G. n. 2436/2013, così decide:
- dispone che, stante il raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica della figlia nulla è più dovuto da a titolo di corresponsione dell'assegno di Per_1 Parte_1 mantenimento in favore della stessa, nonché a titolo di pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- dà atto che le Parti - a tacitazione di ogni ulteriore reciproca pretesa economia in ordine a spese straordinarie, assegno di mantenimento, adeguamento ISTAT e ogni altro emolumento connesso alla sentenza di scioglimento del matrimonio n. 737/2013 - hanno altresì definito ogni rapporto debito-credito tra le stesse pendente e per l'effetto, il Ricorrente si è impegnato a corrispondere alla sig.ra la somma omnicomprensiva di € 1.500,00 entro il 6.6.2025; CP_1
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Piacenza per la relativa annotazione.
Così deciso in Piacenza, il 22 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Relatore
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19/2025 promossa da:
, C.F. , con l'avv. LOMBARDINI SUSANNA Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. LUCA GATTI Controparte_1 C.F._2
- Resistente – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso congiuntamente come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo, a modifica della sentenza di divorzio n. 737/2013 emessa Controparte_1 dal medesimo Tribunale in data 14 novembre 2013, all'esito del procedimento R.G. n. 2436/2013,
pagina 1 di 4 di disporre la modifica delle condizioni di divorzio ivi contenute, dichiarando che nulla era più dovuto dal Ricorrente, a titolo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia nonché a titolo di pagamento del 50% delle spese straordinarie essendo la stessa nel Per_1 frattempo diventata economicamente autosufficiente.
A sostegno delle proprie conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - in data 14 novembre 2013, il
Tribunale di Piacenza pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi in
Piacenza in data 28 settembre 1996 (atto n. 83, Parte II, Serie C, anno 1996), disponendo l'obbligo a carico di alla corresponsione della somma di € 700,00 mensili a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia allora minorenne;
- nel 2017 la figlia raggiungeva la Per_1 maggiore età, nel 2018 terminava gli studi superiori ed intraprendeva nello stesso anno un percorso di studi universitari, i cui costi venivano integralmente sostenuti dal padre;
- dal 2022,
[...] maturava la decisione di interrompere il percorso di studi intrapreso (rinunciandovi Pt_2 definitivamente a gennaio 2023) e in data 14 giugno 2022 reperiva un impiego quale insegnante di inglese alle dipendenze di una istituto scolastico privato in Piacenza, prima con contratto a tempo determinato, poi in data 13 dicembre 2022 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con uno stipendio netto mensile di € 1.510,00; - nello stesso anno, la figlia trasferiva la propria Per_1 residenza in un immobile in Piacenza, sottoscrivendo regolare contratto di locazione.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del Presidente di Sezione civile dott.ssa Marisella Gatti del 10 gennaio 2025, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al Giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 13 maggio 2025, assegnando termine al ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza alla Controparte, nonché termine a parte resistente per la costituzione in giudizio.
Alla prima udienza, per Parte resistente nessuno compariva ed il difensore del Ricorrente, rappresentando di essere stata contattata dalla Controparte per addivenire ad una soluzione transattiva dell'intera vertenza, chiedeva un breve differimento di udienza, al fine di poter depositare conclusioni congiunte, anche in ordine al rapporto di dare-avere tra le Parti, previa costituzione in giudizio della Resistente, chiedendo che l'udienza venisse celebrata in modalità cartolare;
di talché, il Giudice delegato rinviava la causa all'udienza del 5 giugno 2025 per consentire alle Parti di formulare conclusioni congiunte, disponendo la trattazione scritta della stessa ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
pagina 2 di 4 Si costituiva in giudizio dando atto che le Parti erano giunte ad un accordo Controparte_1 definitivo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, come da conclusioni congiunte depositate in atti ed il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. in sede.
***
Non sussistono motivi ostativi all'accoglimento della domanda di modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 737/2013 del Tribunale di Piacenza, così come da conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti nel corso del giudizio, in merito alla revoca del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, avendo la stessa ormai raggiunto la maggiore Per_1 età ed essendo economicamente autosufficiente.
Ed invero, come è noto, l'obbligo al mantenimento dei genitori verso il figlio sussiste fino a quando quest'ultimo non abbia raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica ed il relativo onere della prova grava sul genitore che ne chiede la cessazione.
Ebbene, Parte ricorrente ha allegato che, successivamente alla sentenza di divorzio, la figlia Per_1 nel 2017 ha raggiunto la maggiore età, conseguito la maturità classica ed intrapreso un percorso di studi universitario, sostenuto economicamente dal padre, poi non concluso per volontà della stessa, che nel frattempo ha reperito una stabile occupazione lavorativa come insegnante di inglese, con contratto a tempo indeterminato e con una retribuzione mensile di € 1510,00.
Inoltre, risulta che a partire dal 2022, la figlia abbia trasferito la propria residenza in un Per_1 immobile dalla stessa condotto in locazione in Piacenza ed è quindi totalmente autonoma nella gestione della propria vita.
Tali circostanze trovano riscontro nella documentazione versata in atti e sono state confermate dalla madre che, costituendosi in giudizio, ha aderito alle conclusioni rassegnate dal in sede Pt_1 di atto introduttivo.
Pertanto, la richiesta congiunta di modifica delle condizioni di divorzio in relazione alla revoca del contributo al mantenimento a carico del padre della figlia divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente è pienamente accoglibile, risultando conforme ai principi dell'ordinamento e non contraria all'ordine pubblico.
Infine, le Parti - a tacitazione di ogni ulteriore reciproca pretesa economia in ordine a spese straordinarie, assegno di mantenimento, adeguamento ISTAT e ogni altro emolumento connesso alla sentenza di scioglimento del matrimonio n. 737/2013 - hanno altresì definito ogni rapporto pagina 3 di 4 debito-credito tra le stesse esistente e per l'effetto, il Ricorrente si è impegnato a corrispondere alla controparte la somma omnicomprensiva di € 1500,00 entro il 6.6.2025.
***
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della natura della causa, dei motivi della decisione e del raggiungimento di un accordo definitivo tra le Parti in ordine alla parziale modifica delle condizioni di divorzio, se ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 737/13 emessa dal medesimo Tribunale in data 14 novembre 2013, all'esito del procedimento R.G. n. 2436/2013, così decide:
- dispone che, stante il raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica della figlia nulla è più dovuto da a titolo di corresponsione dell'assegno di Per_1 Parte_1 mantenimento in favore della stessa, nonché a titolo di pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- dà atto che le Parti - a tacitazione di ogni ulteriore reciproca pretesa economia in ordine a spese straordinarie, assegno di mantenimento, adeguamento ISTAT e ogni altro emolumento connesso alla sentenza di scioglimento del matrimonio n. 737/2013 - hanno altresì definito ogni rapporto debito-credito tra le stesse pendente e per l'effetto, il Ricorrente si è impegnato a corrispondere alla sig.ra la somma omnicomprensiva di € 1.500,00 entro il 6.6.2025; CP_1
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Piacenza per la relativa annotazione.
Così deciso in Piacenza, il 22 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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