Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 10/02/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IL Giudice unico delle Pensioni cons. Elena Papa ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 18/2026
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 63094 del registro di segreteria, proposto
- rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. Ignazio Sposito del foro di Nola (c.f. [...]), pec avvocatosposito@pec.it, presso la cui pec ha eletto il proprio domicilio telematico,
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro – tempore, con sede in Roma, alla Piazza Colonna n. 370, rappresentata ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, alla via degli Arazzieri 4;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma, alla via XX Settembre 97, rappresentata ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, alla via degli Arazzieri 4;
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma, alla via Veneto 56, rappresentata ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, alla iva degli Arazzieri 4;
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Ilario Maio (c.f. MAILR I63A12C285N) ed Antonella Francesca Paola Micheli (c.f. [...]), in forza di procura generale alle liti, ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 479/94, a rogito Notaio Dott. Roberto Fantini del 22.03.2024, rep. 37875/7313, depositata presso la Cancelleria della Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Toscana, PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;
avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it, ed elettivamente domiciliato in Firenze alla via del Proconsolo 10,
per l’accertamento del diritto del ricorrente alla rivalutazione della pensione e della illegittimità della parziale rivalutazione della pensione del ricorrente introdotta con la legge finanziaria n. 197/2022, art. 1, commi 309 e 310, attuata con le “determinazioni-decurtazioni” assunte dall’INPS con gli accrediti delle somme pensionistiche a far data dal 1° gennaio 2023;
esaminati gli atti di causa;
uditi alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 il relatore, cons. Elena Papa; l’avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l’INPS; il funzionario delegato alla rappresentanza in giudizio, dott.ssa Marianna Pacelli, per il Mef;. Nessuno comparso per il ricorrente. Non costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del Lavoro;
Ritenuto in
FATTO
Con ricorso del 19 febbraio 2024 il sig. - ha chiesto l’accertamento del suo diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in atto senza le decurtazioni derivanti dalla disposizione di cui all’art. 1, commi 309 e 310 della Legge di Bilancio 2023 (l. n. 197/2022), previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia.
L’INPS si è costituito con memoria del 18 settembre 2024 facendo rilevare la pendenza di analoga questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Sezione giurisdizionale della Toscana in altra composizione monocratica e chiedendo il rinvio o la sospensione impropria del presente giudizio e, comunque, concludendo per la reiezione della domanda.
Stante l’effettiva pendenza della questione di legittimità (ordinanza n. 33/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Toscana e ordinanza n. 101/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania), con ordinanza n. 37/2024 si è disposto un primo rinvio della discussione.
Un secondo rinvio si è disposto con ordinanza a verbale all’udienza del 10 luglio 2025, stante la pendenza di ulteriore questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza n. 76/2025 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna.
All’udienza del 28 gennaio 2026, preso atto delle intervenute pronunce della Corte costituzionale nn.. 19/25 e 167/2025, con cui le questioni di legittimità sollevate per diversi profili sono state dichiarate inammissibili e infondate, come precisato dall’INPS, che ha insistito in quanto dedotto e concluso, e la causa è stata rimessa in decisione.
Considerato in
DIRITTO
Rilevata la contumacia di Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro, osserva questo giudice che, con le sentenze nn. 19/2025 e 167/2025, la Corte costituzionale ha esaminato le disposizioni legislative intervenute nel tempo in tema di dinamica rivalutativa degli assegni pensionistici, ritenendo legittime le limitazioni della rivalutazione previste dall’art. 1, commi 309 - 310 della Legge di Bilancio 2023 (l. n. 197/2022), oggetto dell’odierna contestazione.
In particolare, con la sentenza n.19/25, la Corte costituzionale ha ritenuto conforme a costituzione il meccanismo di raffreddamento della rivalutazione sollevata con riferimento agli artt. artt. 1, comma 1; 3, comma 2: 4, comma 2, 23, 36, comma 1, e 38, comma 2, Cost..
Con la sentenza n.167/25, ha dichiarato non fondata l’ulteriore questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della l. 29 dicembre 2022, n. 197 sollevata con riferimento all’art. 53 Cost..
Osserva, altresì, questo giudice, che in relazione ai profili di contrarietà alla normativa euro-unitaria delle disposizioni censurate, la giurisprudenza della Corte dei conti si è pacificamente attestata in senso negativo in relazione ad entrambi i quesiti di diritto sollevati, riguardanti il divieto di discriminazione basato sull’età e la violazione del diritto alla libera circolazione dei lavoratori.
In particolare, “con particolare riferimento al principio generale di diritto dell’Unione europea del divieto di discriminazione basato sull’età (art.21 Carta dei diritti di Nizza), … con l’intervento normativo censurato, che si pone nel solco di altri interventi adottati negli esercizi precedenti, il Legislatore ha inteso prevedere, per ragioni di ripianamento teso a contribuire alla sostenibilità del sistema pensionistico in un’ottica solidaristica, un meccanismo di “raffreddamento” rivalutativo del trattamento pensionistico con una limitazione graduale in percentuali proporzionate, in maniera inversa, alla misura della pensione.
L’intervento in questione, dunque, riguarda tutti i lavoratori in quiescenza, graduando l’entità del sacrificio in ragione della consistenza del trattamento pensionistico, e non determina dunque alcuna discriminazione, all’interno della categoria dei pensionati, fondata sull’età anagrafica.
Quanto alla violazione dei principi di non discriminazione tra lavoratori e di libera circolazione, di cui all’art. 45 TFUE e Regolamento n.1408/1971, … [si] ritiene che la questione sia stata prospettata in maniera del tutto generica, non avendo il ricorrente fornito alcuna argomentazione a supporto della invocata violazione dei principi euro-unitari e che, come tale, vada ritenuta palesemente inammissibile.” (Corte dei conti, Sez. giur. per la Puglia, sent. n. 278/2025; cfr. anche Sez. giur per la Toscana, sentt. nn. 129/2025 e141/2025).
Alla luce di quanto sopra, la domanda di accertamento del diritto del ricorrente a percepire il trattamento pensionistico in atto senza le decurtazioni derivanti dall’ art. 1, commi 309 e 310 della legge n. 197/2022, a far data dal 1° gennaio 2023 - stante la legittimità della normativa presupposta -, deve essere rigettata.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 63094 lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso, in Firenze, all’udienza del 28 gennaio 2026.
Il Giudice Unico Cons. Elena Papa f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 10/02/2026 Il funzionario
LE LI
f.to digitalmente