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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/10/2025, n. 3894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3894 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 10224 /2020 RG
Alla udienza del 10.10.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate che valgono come presenza in udienza, e nelle quali parte opposta ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione.
Parte opponente ha rappresentato che i coniugi e si CP_1 CP_2
sono separati ed hanno dovuto sostenere spese per il trasloco e affitto di immobili, pertanto, ha chiesto un congruo rinvio per consentire il pagamento del saldo. Il Giudice, stante l'antica iscrizione a ruolo del presente fascicolo (2020), l'esiguità dell'importo da corrispondere, i molteplici rinvii già concessi per provvedervi, l'assenza di qualsivoglia prova attestante la difficoltà oggi rappresentata da parte opponente,
difficoltà rappresentata solamente in data 9/10/2025, non dando così
modo ex adverso di contraddire, ravvisa la necessità di porre in decisione il procedimento.
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
MI della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 10224 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2020
TRA
I Signori , Cod. Fisc. e Parte_1 C.F._1
, C.F. , avv. Rosangela Parte_2 C.F._2
LU
OPPONENTI
CONTRO
il sig. il 03.08.1976 C.F: , avv. CP_3 C.F._3
NA MA
OPPOSTO
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
Dichiara inammissibile la spiegata opposizione, in quanto ritenuta infondata in diritto per le spiegate motivazioni;
2 condanna gli odierni opponenti, a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 primo e terzo comma, al pagamento in favore di parte opposta della complessiva somma di 500,00 euro.
pone a carico di parte opponente soccombente il pagamento delle spese processuali, in favore della parte opposta, che liquida nella complessiva somma di 600,00 euro oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge .
MOTIVAZIONE
L'opposizione spiegata dai sigg.ri e alla luce della CP_2 CP_1
documentazione versata in atti suffragata da consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Decidente, si appalesa inammissibile e va rigettata.
Ed invero, i sigg. e , hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso l'atto di precetto, ex art 615 c.p.c.,
notificato in data 15.07.2020, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 1.033,55, sulla scorta dell'ordinanza resa dal Tribunale di Palermo, Seconda Sezione Civile, dott. OC VO,
munita di formula esecutiva in data 9.06.2020 e notificata in data 15
luglio 2020, unitamente all'atto di precetto. In particolare gli opponenti hanno chiesto dichiararsi nullo e/o inefficace l'atto di precetto opposto per “erronea interpretazione e/o applicazione dell'art. 306 c.p.c.”.
3 Ciò posto, necessita sottolineare come la predetta doglianza, avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Palermo, Seconda Sezione Civile, dott.
OC VO, non può trovare ingresso nel presente giudizio di opposizione alla esecuzione, ma andava spiegata presso il giudice del
Gravame, come effettivamente fatto dai coniugi e , CP_1 CP_2
tramite la proposizione del relativo appello.
Peraltro il predetto motivo, oggi lamentato, non può trovare ingresso nel presente giudizio di opposizione a precetto.
Ed invero, con la opposizione alla esecuzione, con cui l'opponente contesta l'an della esecuzione, è possibile dedurre solamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e non già quei fatti che potevano e dovevano essere fatti valere nel procedimento di formazione del titolo esecutivo stesso. Non è, infatti, consentito che il procedimento ex art. 615 c.p.c. degradi ad ulteriore giudizio di cognizione su domande giudiziali ed eccezioni non proposte con gli idonei strumenti processuali accordati dall'ordinamento.
In più occasioni, in applicazione di questi principi, la Suprema Corte ha infatti affermato che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel
4 giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o,
se successiva, al conseguimento della definitività (Cass., 7 maggio
2015, n. 9247).
Pertanto, la spiegata opposizione va dichiarata inammissibile, in quanto ritenuta infondata in diritto per le spiegate motivazioni.
Ed ancora, appare fondata la richiesta di parte opposta di condanna per lite temeraria, anche in ragione del comportamento processuale tenuto dagli odierni opponenti.
A tal uopo necessita sottolineare che ai fini della condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c., “sia la mala fede che la colpa
grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo
complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso
dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno
procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di
pretestuosità dell'azione per la manifesta inconsistenza giuridica o la
palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass.
civ., Sez. III, Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023; Cassazione civile,
Sezioni Unite, Sentenza n. 9912 del 2018; Trib. Napoli, Sez. II,
Sentenza n. 8227 del 02/12/2020; Trib. Roma, Sentenza n. 13553 del
05/10/2020).
5 Ed invero, a parere di questo Decidente, in ragione delle su esposte decisioni , integralmente condivise, la domanda appare fondata e ciò
anche in ragione del comportamento processuale, tenuto da parte opponente che, a fronte di un apparente accettazione della proposta ex art 185 bis cpc manifestata nel verbale di udienza del 24 gennaio
2025, in realtà non ha mai provveduto al versamento a parte opposta.
Pertanto condanna gli odierni opponenti, a titolo di responsabilità
aggravata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 primo e terzo comma,
al pagamento in favore di parte opposta della complessiva somma di
500,00 euro.
Le spese legali vanno poste a carico di parte opponente, in favore di parte opposta, e per la quantificazione si rimanda al dispositivo.
Così deciso, Palermo lì 10.10.2025
Dott.ssa Valentina MI
6
Alla udienza del 10.10.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate che valgono come presenza in udienza, e nelle quali parte opposta ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione.
Parte opponente ha rappresentato che i coniugi e si CP_1 CP_2
sono separati ed hanno dovuto sostenere spese per il trasloco e affitto di immobili, pertanto, ha chiesto un congruo rinvio per consentire il pagamento del saldo. Il Giudice, stante l'antica iscrizione a ruolo del presente fascicolo (2020), l'esiguità dell'importo da corrispondere, i molteplici rinvii già concessi per provvedervi, l'assenza di qualsivoglia prova attestante la difficoltà oggi rappresentata da parte opponente,
difficoltà rappresentata solamente in data 9/10/2025, non dando così
modo ex adverso di contraddire, ravvisa la necessità di porre in decisione il procedimento.
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
MI della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 10224 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2020
TRA
I Signori , Cod. Fisc. e Parte_1 C.F._1
, C.F. , avv. Rosangela Parte_2 C.F._2
LU
OPPONENTI
CONTRO
il sig. il 03.08.1976 C.F: , avv. CP_3 C.F._3
NA MA
OPPOSTO
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
Dichiara inammissibile la spiegata opposizione, in quanto ritenuta infondata in diritto per le spiegate motivazioni;
2 condanna gli odierni opponenti, a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 primo e terzo comma, al pagamento in favore di parte opposta della complessiva somma di 500,00 euro.
pone a carico di parte opponente soccombente il pagamento delle spese processuali, in favore della parte opposta, che liquida nella complessiva somma di 600,00 euro oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge .
MOTIVAZIONE
L'opposizione spiegata dai sigg.ri e alla luce della CP_2 CP_1
documentazione versata in atti suffragata da consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Decidente, si appalesa inammissibile e va rigettata.
Ed invero, i sigg. e , hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso l'atto di precetto, ex art 615 c.p.c.,
notificato in data 15.07.2020, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 1.033,55, sulla scorta dell'ordinanza resa dal Tribunale di Palermo, Seconda Sezione Civile, dott. OC VO,
munita di formula esecutiva in data 9.06.2020 e notificata in data 15
luglio 2020, unitamente all'atto di precetto. In particolare gli opponenti hanno chiesto dichiararsi nullo e/o inefficace l'atto di precetto opposto per “erronea interpretazione e/o applicazione dell'art. 306 c.p.c.”.
3 Ciò posto, necessita sottolineare come la predetta doglianza, avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Palermo, Seconda Sezione Civile, dott.
OC VO, non può trovare ingresso nel presente giudizio di opposizione alla esecuzione, ma andava spiegata presso il giudice del
Gravame, come effettivamente fatto dai coniugi e , CP_1 CP_2
tramite la proposizione del relativo appello.
Peraltro il predetto motivo, oggi lamentato, non può trovare ingresso nel presente giudizio di opposizione a precetto.
Ed invero, con la opposizione alla esecuzione, con cui l'opponente contesta l'an della esecuzione, è possibile dedurre solamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e non già quei fatti che potevano e dovevano essere fatti valere nel procedimento di formazione del titolo esecutivo stesso. Non è, infatti, consentito che il procedimento ex art. 615 c.p.c. degradi ad ulteriore giudizio di cognizione su domande giudiziali ed eccezioni non proposte con gli idonei strumenti processuali accordati dall'ordinamento.
In più occasioni, in applicazione di questi principi, la Suprema Corte ha infatti affermato che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel
4 giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o,
se successiva, al conseguimento della definitività (Cass., 7 maggio
2015, n. 9247).
Pertanto, la spiegata opposizione va dichiarata inammissibile, in quanto ritenuta infondata in diritto per le spiegate motivazioni.
Ed ancora, appare fondata la richiesta di parte opposta di condanna per lite temeraria, anche in ragione del comportamento processuale tenuto dagli odierni opponenti.
A tal uopo necessita sottolineare che ai fini della condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c., “sia la mala fede che la colpa
grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo
complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso
dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno
procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di
pretestuosità dell'azione per la manifesta inconsistenza giuridica o la
palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass.
civ., Sez. III, Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023; Cassazione civile,
Sezioni Unite, Sentenza n. 9912 del 2018; Trib. Napoli, Sez. II,
Sentenza n. 8227 del 02/12/2020; Trib. Roma, Sentenza n. 13553 del
05/10/2020).
5 Ed invero, a parere di questo Decidente, in ragione delle su esposte decisioni , integralmente condivise, la domanda appare fondata e ciò
anche in ragione del comportamento processuale, tenuto da parte opponente che, a fronte di un apparente accettazione della proposta ex art 185 bis cpc manifestata nel verbale di udienza del 24 gennaio
2025, in realtà non ha mai provveduto al versamento a parte opposta.
Pertanto condanna gli odierni opponenti, a titolo di responsabilità
aggravata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 primo e terzo comma,
al pagamento in favore di parte opposta della complessiva somma di
500,00 euro.
Le spese legali vanno poste a carico di parte opponente, in favore di parte opposta, e per la quantificazione si rimanda al dispositivo.
Così deciso, Palermo lì 10.10.2025
Dott.ssa Valentina MI
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