Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 394
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    La Corte ritiene che la notifica a mezzo PEC sia valida anche se l'indirizzo non è presente nei pubblici registri, a condizione che abbia raggiunto lo scopo e che la provenienza dell'atto sia chiara. Nel caso di specie, la riconducibilità dell'indirizzo PEC alla società è indiscussa e la notifica è avvenuta in data antecedente all'intimazione, permettendo alla società di esercitare le proprie difese.

  • Rigettato
    Mancata esposizione del criterio di computo degli interessi legali

    La Corte rileva che l'atto impugnato richiama il criterio legale di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 602/1973 per gli interessi di mora successivi all'intimazione. Per gli interessi maturati precedentemente, la contestazione è inammissibile in quanto la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Istanza di sospensione della riscossione

    La Corte rileva che la tempestiva risposta del concessionario della riscossione ha evitato l'effetto di annullamento automatico del ruolo previsto dalla legge, e che tale effetto non è stato invocato dalla ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 394
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 394
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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