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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 394/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 970/2022 depositato il 10/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200000940871000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200000940871000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200000940871000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3259157 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3259157 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3259157 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'intimazione n. 04320229003259157000, notificatale il 6.5.2022, con la quale le è stato richiesto il pagamento della cartella n. 04320200000940871000, relativa a
Iva, Irap e Ires 2015.
Ha eccepito l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione, variamente argomentando in tema di regolarità del procedimento di notifica e di oneri probatori a carico del concessionario ed evidenziando che quest'ultimo ha utilizzato per la notifica a mezzo PEC l'indirizzo noreply.puglia.ipol@pec. agenziariscossione.gov.it, non presente nei pubblici registri.
Ha eccepito, altresì, la mancata esposizione del criterio di computo degli interessi legali e chiesto la sospensione della riscossione dei tributi ai sensi dell'art. 1, comma 537, della L. n. 228/2012.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha replicato che la cartella è stata legittimamente notificata alla società
a mezzo PEC come da documentazione prodotta e che, in ogni caso, nessuna nullità può configurarsi avendo il procedimento di notifica raggiunto lo scopo. In merito all'eccezione relativa agli interessi di mora ha dedotto che questi sono stati calcolati secondo il criterio legale di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 602/1973. Quanto all'istanza ex lege n. 228/2012 ha rappresentato di aver notificato al contribuente, in data 20.5.2022, il provvedimento di diniego dell'istanza enunciandone le ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte l'infondatezza del ricorso.
La documentazione prodotta dall'agente della riscossione dimostra che la cartella sottesa all'intimazione impugnata è stata notificata alla società in data 25.2.2020. La notifica è avvenuta a mezzo PEC con indirizzo di invio Email_3 e indirizzo di destinazione Email_1. La riconducibilità di quest'ultimo alla società ricorrente non è in discussione.
Infondate sono le eccezioni della ricorrente in tema di validità della notifica della cartella. L'indirizzo notifica. Email_4, quand'anche non fosse contemplato in pubblici registri, è comunque un indirizzo istituzionale utilizzato dall'ente, come rilevabile dal relativo sito internet, la qual cosa rende chiara la provenienza dell'atto. Pertanto, deve trovare applicazione il principio, affermato dalle Sezioni
Unite della S.C. (sentenza 18 maggio 2022, n. 15979), che in siffatta ipotesi la notifica non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto della comunicazione. Tale principio è stato ribadito da Cass., ord. 16 gennaio 2023, n. 982, proprio in tema di validità della notifica proveniente da un indirizzo
PEC del concessionario della riscossione non censito nei pubblici registri.
Nel caso che ci occupa nessun dubbio poteva sorgere in capo al destinatario del messaggio di PEC della provenienza dello stesso dall'agente della riscossione.
Infondata è, altresì, l'eccezione con la quale la ricorrente si duole della mancata esposizione del criterio di calcolo degli interessi. L'atto impugnato richiama, a pag. 4, il criterio legale di cui all'art. 30 del d.P.R. n.
602/1973 per il calcolo degli interessi di mora successivi alla notifica dell'intimazione. Per quanto concerne, invece, gli interessi già maturati e riportati nel dettaglio della cartella, è preclusa in questa sede ogni contestazione da parte della contribuente. Questa, invero, avrebbe dovuto far valere eventuali vizi della cartella (tra i quali, ad esempio, proprio quello relativo all'esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi) attraverso la tempestiva impugnazione della cartella, la qual cosa non è avvenuta. Quanto all'istanza di sospensione ex art. 1, commi 537 e segg., della L. n. 228/2012, la tempestiva risposta del concessionario della riscossione, partecipata alla società a mezzo PEC, ha evitato l'effetto di annullamento automatico del ruolo previsto dal comma 540 dall'art. 1 della Legge citata, effetto peraltro in questa sede neanche invocato dall'odierna ricorrente.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e la ricorrente condannata al rimborso delle spese di lite in favore di parte resistente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la Ricorrente_1 S.r.l. al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate in euro 7.000.
Così deciso in Foggia il 25 marzo 2026
Il Presidente est.
LO SA
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 970/2022 depositato il 10/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200000940871000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200000940871000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200000940871000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3259157 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3259157 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3259157 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'intimazione n. 04320229003259157000, notificatale il 6.5.2022, con la quale le è stato richiesto il pagamento della cartella n. 04320200000940871000, relativa a
Iva, Irap e Ires 2015.
Ha eccepito l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione, variamente argomentando in tema di regolarità del procedimento di notifica e di oneri probatori a carico del concessionario ed evidenziando che quest'ultimo ha utilizzato per la notifica a mezzo PEC l'indirizzo noreply.puglia.ipol@pec. agenziariscossione.gov.it, non presente nei pubblici registri.
Ha eccepito, altresì, la mancata esposizione del criterio di computo degli interessi legali e chiesto la sospensione della riscossione dei tributi ai sensi dell'art. 1, comma 537, della L. n. 228/2012.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha replicato che la cartella è stata legittimamente notificata alla società
a mezzo PEC come da documentazione prodotta e che, in ogni caso, nessuna nullità può configurarsi avendo il procedimento di notifica raggiunto lo scopo. In merito all'eccezione relativa agli interessi di mora ha dedotto che questi sono stati calcolati secondo il criterio legale di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 602/1973. Quanto all'istanza ex lege n. 228/2012 ha rappresentato di aver notificato al contribuente, in data 20.5.2022, il provvedimento di diniego dell'istanza enunciandone le ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte l'infondatezza del ricorso.
La documentazione prodotta dall'agente della riscossione dimostra che la cartella sottesa all'intimazione impugnata è stata notificata alla società in data 25.2.2020. La notifica è avvenuta a mezzo PEC con indirizzo di invio Email_3 e indirizzo di destinazione Email_1. La riconducibilità di quest'ultimo alla società ricorrente non è in discussione.
Infondate sono le eccezioni della ricorrente in tema di validità della notifica della cartella. L'indirizzo notifica. Email_4, quand'anche non fosse contemplato in pubblici registri, è comunque un indirizzo istituzionale utilizzato dall'ente, come rilevabile dal relativo sito internet, la qual cosa rende chiara la provenienza dell'atto. Pertanto, deve trovare applicazione il principio, affermato dalle Sezioni
Unite della S.C. (sentenza 18 maggio 2022, n. 15979), che in siffatta ipotesi la notifica non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto della comunicazione. Tale principio è stato ribadito da Cass., ord. 16 gennaio 2023, n. 982, proprio in tema di validità della notifica proveniente da un indirizzo
PEC del concessionario della riscossione non censito nei pubblici registri.
Nel caso che ci occupa nessun dubbio poteva sorgere in capo al destinatario del messaggio di PEC della provenienza dello stesso dall'agente della riscossione.
Infondata è, altresì, l'eccezione con la quale la ricorrente si duole della mancata esposizione del criterio di calcolo degli interessi. L'atto impugnato richiama, a pag. 4, il criterio legale di cui all'art. 30 del d.P.R. n.
602/1973 per il calcolo degli interessi di mora successivi alla notifica dell'intimazione. Per quanto concerne, invece, gli interessi già maturati e riportati nel dettaglio della cartella, è preclusa in questa sede ogni contestazione da parte della contribuente. Questa, invero, avrebbe dovuto far valere eventuali vizi della cartella (tra i quali, ad esempio, proprio quello relativo all'esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi) attraverso la tempestiva impugnazione della cartella, la qual cosa non è avvenuta. Quanto all'istanza di sospensione ex art. 1, commi 537 e segg., della L. n. 228/2012, la tempestiva risposta del concessionario della riscossione, partecipata alla società a mezzo PEC, ha evitato l'effetto di annullamento automatico del ruolo previsto dal comma 540 dall'art. 1 della Legge citata, effetto peraltro in questa sede neanche invocato dall'odierna ricorrente.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e la ricorrente condannata al rimborso delle spese di lite in favore di parte resistente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la Ricorrente_1 S.r.l. al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate in euro 7.000.
Così deciso in Foggia il 25 marzo 2026
Il Presidente est.
LO SA