Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 8224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8224 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
CA RE
AN OCCHIPINTI NC NZ IRENE SCORDAMAGLIA
- Presidente -
PIERANGELO IL
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: TO AM nato a [...] il [...]
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8224/2026
Sent. n. sez. 1460/2025 UP - 25/11/2025 R.G.N. 18311/2025
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativ, a norma delfart. 52 digs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE di APPELLO MINORENNI - di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO IL;
-
SEZIONE
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Matteo Scussat, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
Roma, li, 02/03/2026
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1
Seriale:
24db4a81d812880d-Firmato Da: CA RE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82c04408760151
Firmato Da: PIERANGELO IL Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial#: 71754b842a0b784
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 dicembre 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Venezia, all'esito di giudizio abbreviato, riconosciuta la diminuente della minore età e quella del vizio parziale di mente, aveva condannato JA ON alla pena di anni 6, mesi 8 e giorni 4 di reclusione, per i delitti di tentato omicidio e tentata rapina aggravata ai danni di TA EL, disponendo nei confronti del condannato anche la misura di sicurezza del collocamento in comunità per la durata non inferiore a due anni. Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal Giudice dell'udienza preliminare, il 22 marzo 2021, in Magliano Veneto, l'imputato aveva aggredito la vittima alle spalle, mentre era intenta a fare jogging, e le aveva inferto, con un coltello, ripetuti colpi (circa venti) al volto e in diverse parti del corpo, tra cui il torace e l'addome, e ciò allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, cioè di impossessarsi di soldi e beni, non riuscendo poi nell'intento per l'intervento di due passanti che avevano interrotto l'azione criminosa. Con sentenza del 1° aprile 2022, la Corte di appello di Venezia - Sezione minorenni - aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo la pena ad anni cinque di reclusione.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato aveva proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di ricorso. Con sentenza 17 novembre 2022, la Prima Sezione di questa Corte aveva annullato con rinvio la sentenza di secondo grado, ritenendo fondati i motivi relativi *alla capacità di intendere e di volere e alla relazione con il riconosciuto vizio parziale di mente». In particolare, aveva rilevato la carenza e l'incoerenza della motivazione resa dalla Corte di appello, che aveva <operato in modo alquanto confuso con affermazioni in punto di accertamento della maturità e della incidenza della infermità mentale segnate da contraddittorietà». Quanto al profilo della maturità, la Corte di appello aveva statuito, richiamando la perizia, che l'immaturità non era assoluta e ciò perché il minore aveva raggiunto la soglia sufficiente per comprendere il disvalore delle sue azioni, aggiungendo però immediatamente dopo che, dal punto di vista volitivo, erano compromesse, ma non eliminate, le capacità di porre freno alla propria rabbia». L'affermazione non era stata ritenuta coerente dalla Prima Sezione, perché non faceva comprendere se la maturità del minore fosse stata complessivamente valutata in termini di accettabile sufficienza o se lo scarto tra profilo intellettivo e profilo volitivo fosse stato tale da pregiudicare in radice la capacità di intendere e di volere». La Corte di appello non aveva fatto comprendere se il vizio di mente
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Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: PIERANGELO IL Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial#: 71754b842a0b784
avesse *inciso su una personalità connotata già da sufficiente maturità o se, invece, ne avesse impedito il raggiungimento, determinando in tale ultimo caso una radicale incapacità di intendere e di volere». La sentenza di secondo grado, pertanto, era stata annullata con rinvio per nuovo giudizio, affinché la Corte di appello rimediasse ai difetti di motivazione rilevati, «chiarendo se il grado di maturità riscontrato nell'imputato al momento del fatto fosse stato tale da conferire capacità di intendere e di volere, e se e in che modo il disturbo psichico riscontrato avesse interferito con la strutturale condizione evolutiva del minore, in specie se avesse compromesso l'ordinario sviluppo fisiopsichico, secondo il principio di diritto per il quale ai fini del riconoscimento dell'incapacità di intendere e di volere del minore di età al momento del fatto, è necessario l'accertamento di un'infermità di natura e intensità tali da compromettere, in tutto od in parte, i processi conoscitivi, valutativi e volitivi del soggetto, eliminando o attenuando grandemente la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente».
3. Con sentenza del 14 novembre 2024, la Corte di appello di Venezia - Sezione minorenni, quale giudice del rinvio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo la pena ad anni cinque di reclusione. La Corte di appello, nel corso del giudizio di rinvio, ha escusso il perito (dott. Camerini) e il consulente tecnico della difesa (dott. Rizzo); dopodiché ha disposto una nuova perizia, nominando il dott. Pesavento, che, all'esito della perizia, veniva escusso nel contraddittorio tra le parti, al pari del nuovo consulente tecnico della difesa, dott. Sabatello. La Corte territoriale ha condiviso pienamente le «valutazioni espresse dal dott. Pesavento il quale, dopo aver compiutamente analizzato gli effetti della sommatoria tra età anagrafica, disturbo della condotta e livello intellettivo in allora raggiunto, ha ritenuto che JA ON al momento del fatto avesse raggiunto una maturità pari a quella dei coetanei». Valutazioni che si discostavano da quelle della perizia svolta in primo grado dal dott. Camerini, «avendo il dott. Pesavento disatteso il quadro clinico di patologia grave prospettato dal dott. Camerini, non concordando con nessuna delle due diagnosi (Disturbo antisociale con marcati tratti psicopatici e disturbo di personalità NAS) dal predetto formulate». La Corte territoriale, <<pur ribadendo la propria adesione alle opposte conclusioni del dottor Pesavento in punto al requisito di maturità dell'imputato all'epoca del reato, con riferimento agli specifici delitti commessi, in ragione dei limiti del devoluto», ha confermato il giudizio di primo grado, «con riferimento alla circostanza attenuante del vizio parziale di mente già riconosciuta dal Giudice dell'udienza preliminare».
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4. Avverso la "nuova" sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
4.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 438, 507, 525 e 627 cod. proc. pen. Con una prima censura, contesta l'ordinanza con cui la Corte di appello ha disposto la riapertura dell'istruttoria dibattimentale (al fine di disporre una nuova perizia, nominando il dott. Pesavento), dopo aver dichiarato chiuso il dibattimento e avviato la deliberazione della sentenza, sostenendo che essa si porrebbe in contrasto con il dettato normativo e con i principi di immediatezza e concentrazione del processo. L'art. 525 cod. proc. pen., invero, avrebbe imposto alla Corte di appello di pronunciare la sentenza immediatamente dopo la chiusura del dibattimento, potendo sospendere la deliberazione solo in caso di assoluta impossibilità di decidere allo stato degli atti. Secondo il ricorrente, l'ordinanza in questione avrebbe portato anche a una palese violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., atteso che la sentenza di annullamento imponeva al giudice del rinvio la pronuncia di una sentenza di assoluzione per difetto di imputabilità ai sensi dell'art. 98 cod. pen., avendo la Corte di cassazione espresso in modo vincolante il seguente giudizio sul fatto: una maturità descritta nei termini di sostanziale immaturità aggravata da un disturbo della personalità sembra per il vero aprire a un giudizio di non imputabilità». L'ordinanza, infine, si porrebbe in contrasto anche con le norme sul giudizio abbreviato, che ammetterebbe integrazioni probatorie esclusivamente quando indispensabili ai fini del decidere e mai per acquisire prove a carico dell'imputato.
4.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione, in relazione all'art. 9 d.P.R. n. 448 del 1988. Rappresenta che la difesa aveva chiesto alla Corte territoriale di acquisire i seguenti documenti: «segnalazioni e relazione College;
relazione servizi sociali;
dichiarazione fidanzata;
cartella ambulatoriale». Si trattava di informazioni circa le condizioni di vita e personali, utili a conoscere il minore, anche in prospettiva di una possibile condanna, nonché quale documentazione necessaria alla difesa per condurre il controesame del perito». La Corte di appello ha rigettato la richiesta, in quanto, dall'elaborato peritale, non risultava che il consulente o il difensore avessero avanzato, in sede di svolgimento delle indagini peritali, sede a ciò deputata, istanza di acquisizione degli ulteriori documenti oggi proposti». Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il provvedimento di rigetto sarebbe completamente privo di motivazione e illogico, avendo la Corte territoriale acquisito, sempre su richiesta della difesa, analoghi documenti sul minore
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d Firmato Da: CA RE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc4408760151 Firmato Da: PIERANGELO IL Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial#: 71754b842a0b784
all'udienza del 10 novembre 2023 e avendo il perito fatto espresso riferimento a essi nella parte valutativa della sua perizia». La violazione dell'art. 9 d.P.R. n. 448 del 1988, quale fondamentale strumento della giustizia minorile, sarebbe palese.
4.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 441 e 507 cod. proc. pen. Contesta l'ordinanza dell'11 ottobre 2024 con cui la Corte di appello ha rigettato la richiesta avanzata dalla difesa, all'esito dell'esame del perito, di integrazione della perizia, da estendersi anche alla valutazione dei documenti di cui la parte aveva chiesto l'acquisizione. Secondo il ricorrente, l'ordinanza dovrebbe considerarsi nulla o abnorme per mancanza di motivazione.
4.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di mancata assunzione di prove decisive, in relazione agli artt. 3 Cost., 6 CEDU, 228, 230, 431, 495, 515 e 526 cod. proc. pen. e 9 d.P.R. n. 448 del 1988. Rappresenta che, all'udienza del 14 novembre 2024, la difesa aveva chiesto che venisse rinnovata l'istruttoria dibattimentale, acquisendo a prova contraria una dichiarazione della madre dell'imputato, altri documenti e una relazione della dirigente scolastica della scuola secondaria di secondo grado. Aveva chiesto l'acquisizione di tali documenti, ai sensi dell'art 495, comma 2, cod. proc. pen., evidenziandone la decisività: dimostrerebbero «come veri fatti ontologicamente e logicamente incompatibili con quelli dedotti dal perito (gravi ritardi, rendimento scolastico carente e deficitario, difficoltà nella vita di relazione, piattezza emotiva, trasgressione delle regole, comportamenti infantili)», finendo per inficiare le conclusioni del dott. Pasavento in punto di maturità dell'imputato. Sotto altro profilo, la difesa aveva chiesto che venisse rinnovata l'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., procedendosi all'assunzione della testimonianza della madre dell'imputato, della fidanzata del minore, della responsabile dei servizi sociali, della dirigente scolastica della scuola secondaria di secondo grado o in alternativa, di acquisire le dichiarazioni e le relazioni ai sensi degli artt. 391 bis e ss. cod. proc. pen. Aveva chiesto, comunque, di acquisire le dichiarazioni e i documenti ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 448 del 1988 o, in via subordinata, di assumere d'ufficio, ai sensi dell'art. 9, comma 2, informazioni dalle medesime persone. La Corte di appello aveva respinto le richieste di rinnovazione dell'istruttoria, in quanto il materiale posto a fondamento delle valutazioni peritali sarebbe stato definito nel pieno contraddittorio delle parti. Aveva comunque acquisito la documentazione, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 448 del 1988, precisando che la stessa non potesse entrare a far parte del materiale oggetto della perizia.
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24db4a81d812880d Firmato Da: CA RE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc4408760151
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: PIERANGELO IL Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial#: 71754b842a0b784
Tanto premesso, il ricorrente contesta l'ordinanza, sostenendo che essa sarebbe priva di motivazione e illogica. In particolare, contesta la decisione di acquisire la dichiarazione della madre e i documenti ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 448/1988, vietando, senza motivarne le ragioni, che gli stessi entrassero a far parte del materiale da sottoporre al perito. Tale decisione, oltre a violare il diritto di difesa, si porrebbe in contrasto con l'art. 9 d.p.r. 448/1988, che prevederebbe la piena utilizzabilità degli elementi di prova acquisiti ai fini di accertare l'imputabilità del minore. Secondo il ricorrente, la scelta di vietare l'utilizzo, durante l'esame del perito o del consulente tecnico, di documenti già inseriti nel fascicolo del dibattimento sarebbe del tutto illogica, contraddittoria e abnorme. Tale decisione, infatti, si porrebbe al di fuori del quadro normativo di riferimento, determinando la creazione, all'interno del fascicolo dibattimentale, di un sottofascicolo contenente atti non pienamente utilizzabili ai fini della decisione.
4.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 224 e 228 cod. proc. pen. Contesta l'accertamento peritale, essendo stato effettuato in mancanza di colloquio clinico con l'imputato, senza che la Corte avesse disposto l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'art. 224, comma 2, cod. proc. pen., né avesse adottato alcun provvedimento volto a garantire il contatto, anche da remoto, tra il perito e il periziando. La motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello afferma che il colloquio sarebbe stato richiesto dal perito e non eseguito per il mancato rientro del giovane da Londra sarebbe apparente e si porrebbe in contrasto con quanto emerge dagli atti. Il ricorrente, inoltre, evidenzia come lo stesso dott. Pesavento, nel corso della sua escussione, aveva evidenziato l'importanza di un «colloquio clinico» con il periziando.
4.6. Con un sesto motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 546 e 627 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe aderito in modo acritico alle conclusioni del perito nominato nel giudizio di rinvio, omettendo qualsiasi confronto critico con le valutazioni rese dai consulenti tecnici di parte (Rizzo e Sabatello) e dal precedente perito (Camerini). Tale adesione si sarebbe tradotta in una motivazione meramente apparente, priva di riscontri logici e scientifici, che non spiegherebbe le ragioni della preferenza accordata alla nuova perizia rispetto agli altri elaborati tecnici. La decisione sarebbe ulteriormente viziata dall'erronea ricostruzione dei fatti e dall'omessa considerazione di elementi decisivi: le relazioni scolastiche e cliniche;
le dichiarazioni dei docenti e degli allenatori;
le risultanze dei test neuropsicologici;
le osservazioni dei consulenti di parte. Elementi tutti convergenti
24db4a81d8t2880d - Firmato Da: CA RE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc4408760151
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: PIERANGELO IL Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial#: 71754b842a0b784
nel delineare un quadro di immaturità e di compromissione delle capacità volitive. La Corte di appello avrebbe ignorato tali dati, affermando circostanze non provate e negando fatti pacificamente emergenti, fino a sostenere che l'imputato avrebbe raggiunto una maturità corrispondente all'età anagrafica, in palese contrasto con le risultanze processuali. L'errore sarebbe aggravato dal fatto che la Corte di appello, pur riconoscendo il vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen., l'avrebbe collegato all'immaturità, reiterando l'impostazione già censurata nella sentenza rescindente e ponendosi in insanabile contraddizione logica, non essendo concepibile una maturità parzialmente preclusa. Tali vizi imporrebbero l'annullamento della sentenza, con assoluzione dell'imputato per difetto di imputabilità, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto alla luce della completezza del materiale già acquisito.
4.7. Con un settimo motivo, deduce il vizio di motivazione. La motivazione della sentenza, nella parte relativa al riconoscimento della pericolosità sociale, sarebbe intrinsecamente illogica e contraddittoria. La Corte di appello, invero, avrebbe fondato il giudizio di pericolosità sugli esiti della perizia del dott. Pesavento, ritenuti coerenti con il materiale clinico e di indagine, senza considerare che lo stesso compendio probatorio era stato utilizzato per affermare l'assenza di tratti differenzianti rispetto ai coetanei ai fini dell'imputabilità. Sarebbe palesemente illogico che identici elementi, prima valorizzati in senso neutro, siano stati successivamente interpretati come indice di pericolosità attuale. Il ricorrente, inoltre, contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello afferma che il perito avrebbe espresso valutazioni in termini di attualità, atteso che lo stesso giudice di secondo grado avrebbe pregiudicato tale possibilità, rigettando la richiesta della difesa di acquisire proprio la documentazione idonea a rendere una valutazione aggiornata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondati i motivi di ricorso che attengono all'accertamento della capacità di intendere e di volere e alla pericolosità sociale dell'imputato, nei limiti di seguito esposti.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Quanto alla prima censura, va rilevato che il giudice, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, può sospendere la deliberazione per assumere nuove prove, ritenute necessarie. Invero, la sospensione della deliberazione della sentenza per assoluta impossibilità, prevista dall'art. 525, comma terzo, cod. proc.
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Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: US
QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d Firmato Da: CA RE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc4408760151
Firmato Da: PIERANGELO IL Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial#: 71754b842a0b784
pen., non esclude l'ipotesi che il giudice dopo la chiusura del dibattimento adotti un provvedimento non definitorio, disponendo con ordinanza l'assunzione di nuove prove per l'insufficienza di quelle esistenti in atti». (Sez. 3, n. 7886 del 10/01/2012, Marcoccio, Rv. 252749; Sez. 2, n. 35191 del 03/07/2008, Stagno, Rv. 240954). La necessità di sospendere la deliberazione della sentenza per assoluta impossibilità, determinata dall'esigenza di assumere nuove prove, costituisce il risultato di una valutazione in fatto non suscettibile di sindacato in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 26738 del 06/03/2013, Barone, Rv. 255741). Del tutto in fondata, poi, è la tesi del ricorrente secondo la quale la sentenza rescindente avrebbe imposto una sentenza di assoluzione. La Prima Sezione, invero, aveva annullato per vizio di motivazione, rilevando la carenza e l'incoerenza delle argomentazioni spese dalla Corte di appello, che aveva <operato in modo alquanto confuso con affermazioni in punto di accertamento della maturità e della incidenza della infermità mentale segnate da contraddittorietà». La sentenza era stata annullata con rinvio per nuovo giudizio, affinché la Corte di appello rimediasse ai difetti di motivazione rilevati, <<chiarendo se il grado di maturità riscontrato nell'imputato al momento del fatto fosse stato tale da conferire capacità di intendere e di volere, e se e in che modo il disturbo psichico riscontrato avesse interferito con la strutturale condizione evolutiva del minore». Quanto alle deduzioni relative all'abbreviato, va rilevato che la Corte di appello aveva ritenuto indispensabile una nuova perizia. In ordine all'altra censura, in primo luogo, va rilevato che la perizia è un mezzo neutro e non sfavorevole all'imputato. Va, poi, evidenziato che non risulta affatto vero che, nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento con le forme del rito abbreviato del giudizio di primo grado, l'integrazione probatoria possa essere disposta solo in favore dell'imputato. Invero, in tema di giudizio abbreviato, al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, terzo comma, cod. proc. pen., potendo le parti sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello» (Sez. 1, n. 13756 del 24/01/2008, Diana, Rv. 239767; Sez. 2, n. 14649 del 21/12/2012, Santostasi, Rv. 255358; Sez. 2, n. 30776 del 10/05/2023, Chionna, Rv. 284947).
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1.2. Il secondo, il terzo, il quarto e il settimo motivo che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati sono fondati, nei limiti che verranno di seguito indicati.
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Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: PIERANGELO IL Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial#: 71754b842a0b784
Va precisato che (come risulta dalle ordinanze allegate al ricorso), con provvedimento delll'11 ottobre 2024, la Corte di appello rigettava la richiesta, avanzata dalla difesa prima dell'escussione del perito, di acquisire la documentazione esibita dalla difesa (una cartella ambulatoriale, relazioni dei servizi sociali, lettere inviate dai docenti alla madre dell'imputato; relazioni degli istituti scolastici frequentati dall'imputato; una lettera della fidanza, dalla quale emergerebbe la <<freddezza emotiva del ON» in ordine allo stato di gravidanza della stessa, ecc.). La difesa aveva precisato che la documentazione non era stata esaminata dal perito ed era fondamentale per la valutazione sulla capacità e sulla pericolosità sociale dell'imputato. La Corte di appello rigettava la richiesta, perché non risultava che l'acquisizione di tale documentazione fosse stata chiesta nel corso delle indagini peritali. Con successiva ordinanza del 14 novembre 2024, però, la Corte di appello acquisiva la documentazione, ma solo ai fini dell'art. 9 d.P.R. n. 448 del 1988, escludendo che essa potesse essere utilizzata anche per la successiva escussione del consulente tecnico di parte. Tanto premesso, va rilevato che la decisione della Corte di appello di acquisire la documentazione solo «ai fini dell'art. 9 d.P.R. n. 448 del 1988> è illegittima e illogica. Va precisato che, nel giudizio di appello, l'acquisizione di una prova documentale, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, deve essere operata assicurando il contraddittorio fra le parti e postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti (cfr. Sez. 3, n. 37879 del 23/06/2015, Pisaniello, Rv. 265022; Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504). Nel caso in esame, dunque, a fronte dell'istanza di acquisizione della documentazione, avanzata nel contraddittorio tra le parti e correlata alla valutazione sulla capacità e sulla pericolosità sociale dell'imputato, la Corte di appello avrebbe potuto rigettare la richiesta, motivando in ordine all'irrilevanza e alla non decisività dei documenti. La Corte territoriale, invece, ha rigettato l'istanza sulla base del fatto che l'acquisizione della documentazione non era stata richiesta nel corso delle indagini peritali. Va, tuttavia, rilevato che non vi è alcuna norma processuale che subordina l'acquisizione di documenti (anche quelli pertinenti all'oggetto di una perizia) al fatto che ne sia stata fatta richiesta nel corso delle indagini peritali. Come detto è necessario e sufficiente che i documenti vengano acquisiti nel contraddittorio delle parti e siano rilevanti e decisivi rispetto al quadro probatorio in atti.
Firmato Da: SABRINA BELMONTE
Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d Firmato Da: CA RE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc4408760151 Firmato Da: PIERANGELO IL Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial#: 71754b842a0b784
Va, poi, evidenziato che la decisione della Corte di appello di limitare l'acquisizione documentale ai soli fini dell'art. 9 d.P.R. n. 448 del 1988, risulta priva di fondamento giuridico e illogica. Al riguardo, va rilevato che alcuna norma giustifica una limitazione dell'utilizzazione di documenti acquisiti nel contraddittorio fra le parti ai soli fini dell'art. 9 d.P.R. n. 448 del 1988. Va, poi, evidenziato che l'art. 9 fa riferimento proprio ad accertamenti in ordine all'imputabilità e al grado di responsabilità del minore. Appare, dunque, del tutto contraddittorio impedire che la documentazione acquisita ai soli fini dell'art. 9 d.P.R. n. 448 del 1988 possa essere utilizzata in relazione a una perizia e a una consulenza tecnica di parte aventi a oggetto proprio l'accertamento dell'imputabilità.
1.3. Il quinto motivo è fondato.
Il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte di appello ha risposto alle censure mosse alla perizia dal consulente tecnico di parte, che aveva lamentato il fatto che il dott. Pesavento non avesse neppure incontrato l'imputato, risulta carente e contraddittorio. La Corte di appello, invero, ha invocato l'orientamento giurisprudenziale che ritiene che il perito non abbia l'obbligo di ricercare l'imputato resosi irreperibile (cfr. Sez. 2, n. 39950 del 27/06/2018, Bertini, Rv. 273902), ma non ha chiarito se il ON si fosse effettivamente reso irreperibile, limitandosi, sostanzialmente, ad affermare che il giovane non era rientrato da Londra, ove si era trasferito con la madre dopo la cessazione della misura». La motivazione della sentenza sul punto risulta generica e poco coerente. La Corte di appello, inoltre, non ha chiarito perché le valutazioni del dott. Pesavento non risultino limitate dalla mancata sottoposizione a visita dell'imputato, nonostante lo stesso perito abbia evidenziato l'importanza del colloquio valutativo, sottolineando l'importanza di effettuarlo «in presenza».
1.4. Il sesto motivo è parzialmente fondato. Il motivo, invero, appare fondato nella parte in cui lamenta la mancata valutazione degli altri elaborati tecnici e, in particolare, della perizia del dott. Camerini. La Corte di appello, invero, si è limitata ad analizzare solo la perizia del dott. Pasavento e la consulenza tecnica del dott. Sabatiello, trascurando completamente non solo la consulenza tecnica del dott. Rizzo, ma anche la perizia del dott. Camerini, nonostante questi ultimi fossero stati pure escussi nel giudizio di rinvio. La Corte territoriale ha <<aderito>> alle conclusioni del dott. Pesavento, nella parte in cui il perito non aveva condiviso il quadro clinico di patologia grave prospettato dal dott. Camerini» e le «due diagnosi (Disturbo antisociale con marcati tratti psicopatici e disturbo di personalità NAS) dal predetto formulate», ma non si è
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24db4a81d8t2880d - Firmato Da: CA RE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82c04408760151
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: PIERANGELO IL Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial#: 71754b842a0b784
preoccupata di analizzare le valutazioni effettuate dal primo perito, chiarendo le ragioni per le quali le ha ritenute infondate.
2. Va rilevato che la Corte di appello ha fondato il suo giudizio, in ordine alla capacità e alla pericolosità dell'imputato, sulla perizia del dott. Pasavento, che era basata su dati documentali. La Corte territoriale, tuttavia, non ha consentito che il perito potesse valutare anche la documentazione offerta dalla difesa, basando la decisione su provvedimenti poco logici e che non trovano fondamento in alcuna norma processuale. Non ha poi chiarito i motivi per cui il dott. Pesavento non ha sottoposto a colloquio clinico l'imputato, né ha spiegato perché tale omissione non limiti il giudizio del perito e consenta comunque di ritenerlo prevalente rispetto a quello espresso da altri tecnici che avevano avuto la possibilità di incontrare di persona il ON. Non ha, infine, analizzato la precedente perizia, esponendo i motivi che l'hanno indotta a preferire le diverse valutazioni effettuate dal dott. Pasavento, in termini di maturità dell'imputato al momento dei fatti. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo giudizio che rimedi a tutti i profili critici appena esposti.
3. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso, 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore Pierangelo Cirillo
Il Presidente
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Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale:
24db4a81d812880d Firmato Da: CA RE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc4408760151
Firmato Da: PIERANGELO IL Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial#: 71754b842a0b784