Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 8224
CASS
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Vizi di motivazione e inosservanza di norme processuali

    Il giudice può sospendere la deliberazione per assumere nuove prove ritenute necessarie. La sentenza rescindente aveva annullato per vizio di motivazione, non imposto l'assoluzione. L'integrazione probatoria in appello è consentita anche d'ufficio.

  • Accolto
    Vizi di motivazione

    La decisione di rigettare l'istanza sulla base del fatto che l'acquisizione non era stata chiesta nel corso delle indagini peritali è illegittima e illogica, non essendovi norme che subordinino l'acquisizione di documenti a tale circostanza. La limitazione dell'acquisizione ai soli fini dell'art. 9 d.P.R. n. 448 del 1988 è priva di fondamento giuridico e illogica, contraddicendo l'accertamento dell'imputabilità.

  • Accolto
    Vizi di motivazione e inosservanza di norme processuali

    La sentenza impugnata deve essere annullata per vizi di motivazione e illogicità riguardo all'acquisizione e utilizzazione della documentazione.

  • Accolto
    Vizi di motivazione, inosservanza di norme processuali e mancata assunzione di prove decisive

    La decisione di acquisire la documentazione solo ai fini dell'art. 9 d.P.R. n. 448 del 1988 e di non consentirne l'utilizzo per la perizia è illegittima e illogica. La sentenza impugnata deve essere annullata per vizi di motivazione e illogicità.

  • Accolto
    Vizi di motivazione e inosservanza di norme processuali

    La motivazione della sentenza sul punto è carente e contraddittoria. La Corte di appello non ha chiarito se l'imputato si fosse reso irreperibile e perché le valutazioni del perito non risultino limitate dalla mancata visita, nonostante il perito stesso ne avesse evidenziato l'importanza.

  • Accolto
    Vizi di motivazione e inosservanza di norme processuali

    La sentenza impugnata deve essere annullata per la mancata valutazione degli altri elaborati tecnici e per la mancanza di un confronto critico con le valutazioni rese dai consulenti tecnici di parte e dal precedente perito.

  • Accolto
    Vizio di motivazione

    La sentenza impugnata deve essere annullata per vizi di motivazione e illogicità riguardo al giudizio di pericolosità sociale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 8224
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8224
    Data del deposito : 2 marzo 2026

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