Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2026, n. 19292
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Sentenza 27 maggio 2026

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  • Rigettato
    Decorso del termine massimo di custodia cautelare

    Il Tribunale ha ritenuto che la misura cautelare applicata all'estero (divieto di espatrio con ritiro del passaporto) non sia equiparabile alla custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 722 c.p.p., e che pertanto i termini massimi di custodia cautelare non siano decorsi.

  • Rigettato
    Contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla natura del divieto di espatrio

    Il Tribunale ha ritenuto che la limitazione imposta all'estero non sia equiparabile alla custodia cautelare in carcere, unica misura cui riferire l'art. 722 c.p.p.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione agli artt. 303, 308, 722 cod. proc. pen.

    Il Tribunale ha ribadito il principio che il periodo di sottoposizione a misura cautelare diversa dalla detenzione in carcere all'estero non può essere computato ai fini della decorrenza del termine massimo di custodia cautelare in Italia, se non comporta una privazione della libertà equiparabile a quella custodiale.

  • Rigettato
    Questione di illegittimità costituzionale dell'art. 722 cod. proc. pen.

    Il Tribunale ha ritenuto la questione manifestamente infondata, confermando la piena compatibilità costituzionale della disciplina evocata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2026, n. 19292
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19292
    Data del deposito : 27 maggio 2026

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