CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2026, n. 19292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19292 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PO RC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/12/2025 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ET Molino, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 05/12/2025, ha confermato l’ordinanza del Gip presso il Tribunale di Milano del 10/09/2025, con la quale era stata respinta l’istanza proposta da PO RC ex art. 299 cod. proc. pen. volta ad ottenere la revoca della misura cautelare in carcere. 2. Il Tribunale, dopo avere ricostruito la vicenda cautelare del PO (soggetto latitante, trasferitosi a Dubai insieme alla famiglia, al quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle imputazioni provvisorie ai sensi degli artt. 110,81, art. 10-quater, 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 110, 81, 648 ter.1 cod. pen.) ha ampiamente disatteso la richiesta del ricorrente, che aveva sostenuto l’intervenuto decorso del termine massimo in relazione alla misura cautelare predetta, non potendosi ritenere lo stesso sottoposto, come sostenuto dalla Penale Sent. Sez. 2 Num. 19292 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 31/03/2026 difesa, alla misura cautelare da oltre tredici mesi in relazione al disposto di cui all’art. 722 cod. proc. pen., atteso che la misura cautelare della custodia in carcere era stata eseguita a Dubai, a seguito di richiesta di estradizione, in data 30/07/2024, ma il PO era stato scarcerato quasi immediatamente in data 07/08/2024 dalle autorità degli Emirati Arabi, con applicazione di un non meglio precisato divieto di espatrio con ritiro del passaporto, misura non solo non allegata ed esplicata, nei suoi contenuti e natura, dalla difesa, ma anche certamente non sovrapponibile o equiparabile alla custodia cautelare in carcere ai sensi dell’art. 722 cod. proc. pen. Il Giudice di secondo grado, ricostruendo la vicenda cautelare del PO, le allegazioni difensive e le caratteristiche della posizione cautelare dello stesso, ha ampiamente disatteso anche le considerazioni della difesa in tema di illegittimità costituzionale della disposizione evocata (pag. 10). 3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione PO RC, mediante il proprio difensore, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1.Contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova e/o illogicità della motivazione quanto alla natura del divieto di espatrio imposto dalle autorità emiratine;
la difesa ha sostenuto che la motivazione resa sul punto non poteva essere condivisa e che dal provvedimento allegato emergeva senza alcuna incertezza la natura giurisdizionale del vincolo imposto dalle autorità degli Emirati Arabi (cauzione e inserimento nella lista di divieto di espatrio), di fatto il PO era sottoposto ad un vincolo cautelare equivalente e i termini di cui all’art. 308 si dovevano ritenere ampiamente superati.
3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 303, 308, 722 cod. proc. pen.; era da ritenere un dato oggettivo la sottoposizione del ricorrente alla misura cautelare per un periodo pari a diciassette mesi, anche in relazione alla diversa misura applicata dalle autorità emiratine, come emergeva dalla lettura della portata dell’art. 722 cod. proc. pen. resa dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 253 del 2004, n. 143 del 2008), sicché il disposto della previsione evocata non poteva essere riferito solo ed esclusivamente alla custodia cautelare in carcere. L’inserimento nella lista del divieto di espatrio doveva quindi essere ritenuto elemento equivalente alla custodia cautelare in carcere.
3.3. Mancanza e illogicità della motivazione quanto alla questione di illegittimità costituzionale dell’art. 722 cod. proc. pen.; il Tribunale aveva del tutto pretermesso le allegazioni difensive e non si era confrontata con le sentenze della Corte costituzionale citate. 2 4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. 5. La difesa ha depositato memoria in data 20/03/2026 ribadendo le proprie considerazioni e insistendo per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono. 2. I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro. 3. In via preliminare, si deve osservare come i motivi proposti siano totalmente reiterativi delle censure proposte dinnanzi al Tribunale del riesame, senza un effettivo confronto con la ragione della decisione che ha portato al rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare ex art. 299 cod. proc. pen. In tal senso, si deve rilevare come il Tribunale abbia escluso, con motivazione logica ed argomentata, che non si presta a censure in questa sede, che la non meglio individuata limitazione, asseritamente imposta al PO dalle autorità degli Emirati Arabi, consistente a dire del ricorrente nell’inserimento in una lista con ritiro del passaporto, non possa essere ritenuta equivalente alla custodia cautelare in carcere unica misura alla quale riferire il disposto dell’art. 722 cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato ha, dunque, chiarito che, a prescindere dalla allegazione della difesa, del tutto generica sul punto, comunque il tipo di provvedimento richiamato in alcun modo potrebbe rientrare nell’alveo della disciplina evocata, con conseguente impossibilità di poter ritenere decorsi i termini massimi di custodia cautelare in relazione alle imputazioni provvisoriamente ascritte. Nel chiarire tale concetto il Tribunale ha correttamente applicato il principio affermato da questa Corte (in tema di mandato di arresto europeo, ma applicabile per identità di ratio al caso di specie, quanto al decorso del termine massimo riferibile alla misura cautelare della custodia in carcere), che qui si intende ribadire, secondo il quale il periodo di sottoposizione a misura cautelare, diversa dalla detenzione in carcere, sofferto all'estero non può essere computato ai fini della decorrenza del termine massimo o di quello di fase della custodia cautelare in Italia, nel caso in cui la persona da consegnare sia stata assoggettata a misure preventive che, in ragione del tipo, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione, non comportino una privazione della libertà equiparabile a quella imposta dai vincoli custodiali. (Fattispecie relativa ad indagato arrestato in Francia a seguito di mandato di arresto europeo e sottoposto a controllo giudiziario, consistente nella firma settimanale presso l'autorità 3 di polizia e in un'informativa mensile al giudice) (Sez. 2, n. 2820 del 19/12/2024, [...], Rv. 28749101). Nello stesso senso si è chiarito che il periodo di tempo occorrente per la effettiva consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria italiana, quando la stessa sia stata sospesa o differita per fatti o determinazioni attribuibili allo Stato estero, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine - massimo o di fase - della custodia cautelare in Italia, se la persona da consegnare sia stata rimessa in libertà ed assoggettata a misure preventive che comportino l'obbligo di dimora o di presentazione alla polizia. (In motivazione la Corte ha affermato che non può essere equiparata alla custodia cautelare in carcere la misura della libertà su cauzione con obbligo di dimora e di non allontanamento nelle ore notturne dalla propria abitazione nonché di presentazione per tre giorni alla settimana alla polizia, essendo tale misura equiparabile a quella dell'art. 283 comma quarto cod. proc. pen.) (Sez. 4, n. 9203 del 18/12/2012, [...], Rv. 254513-01). In conclusione, si deve osservare che il Tribunale ha correttamente rilevato come nel caso di specie non sia stato provato, ma in realtà neanche allegato, un effetto di privazione della libertà analogo a quello determinato dalla carcerazione e da essere quindi qualificabile come “custodia”. Ne consegue l’assorbimento dei residui motivi di ricorso, superati ampiamente dalla specifica considerazione del Tribunale, oltre che dalla lettura approfondita, anche questa non effettivamente criticata dalla parte ricorrente, ma solo genericamente evocata, quanto alla piena compatibilità costituzionale della disciplina evocata, sicché è stata ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale posta relativamente alla situazione riferibile al PO. 4. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ET Molino, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 05/12/2025, ha confermato l’ordinanza del Gip presso il Tribunale di Milano del 10/09/2025, con la quale era stata respinta l’istanza proposta da PO RC ex art. 299 cod. proc. pen. volta ad ottenere la revoca della misura cautelare in carcere. 2. Il Tribunale, dopo avere ricostruito la vicenda cautelare del PO (soggetto latitante, trasferitosi a Dubai insieme alla famiglia, al quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle imputazioni provvisorie ai sensi degli artt. 110,81, art. 10-quater, 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 110, 81, 648 ter.1 cod. pen.) ha ampiamente disatteso la richiesta del ricorrente, che aveva sostenuto l’intervenuto decorso del termine massimo in relazione alla misura cautelare predetta, non potendosi ritenere lo stesso sottoposto, come sostenuto dalla Penale Sent. Sez. 2 Num. 19292 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 31/03/2026 difesa, alla misura cautelare da oltre tredici mesi in relazione al disposto di cui all’art. 722 cod. proc. pen., atteso che la misura cautelare della custodia in carcere era stata eseguita a Dubai, a seguito di richiesta di estradizione, in data 30/07/2024, ma il PO era stato scarcerato quasi immediatamente in data 07/08/2024 dalle autorità degli Emirati Arabi, con applicazione di un non meglio precisato divieto di espatrio con ritiro del passaporto, misura non solo non allegata ed esplicata, nei suoi contenuti e natura, dalla difesa, ma anche certamente non sovrapponibile o equiparabile alla custodia cautelare in carcere ai sensi dell’art. 722 cod. proc. pen. Il Giudice di secondo grado, ricostruendo la vicenda cautelare del PO, le allegazioni difensive e le caratteristiche della posizione cautelare dello stesso, ha ampiamente disatteso anche le considerazioni della difesa in tema di illegittimità costituzionale della disposizione evocata (pag. 10). 3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione PO RC, mediante il proprio difensore, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1.Contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova e/o illogicità della motivazione quanto alla natura del divieto di espatrio imposto dalle autorità emiratine;
la difesa ha sostenuto che la motivazione resa sul punto non poteva essere condivisa e che dal provvedimento allegato emergeva senza alcuna incertezza la natura giurisdizionale del vincolo imposto dalle autorità degli Emirati Arabi (cauzione e inserimento nella lista di divieto di espatrio), di fatto il PO era sottoposto ad un vincolo cautelare equivalente e i termini di cui all’art. 308 si dovevano ritenere ampiamente superati.
3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 303, 308, 722 cod. proc. pen.; era da ritenere un dato oggettivo la sottoposizione del ricorrente alla misura cautelare per un periodo pari a diciassette mesi, anche in relazione alla diversa misura applicata dalle autorità emiratine, come emergeva dalla lettura della portata dell’art. 722 cod. proc. pen. resa dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 253 del 2004, n. 143 del 2008), sicché il disposto della previsione evocata non poteva essere riferito solo ed esclusivamente alla custodia cautelare in carcere. L’inserimento nella lista del divieto di espatrio doveva quindi essere ritenuto elemento equivalente alla custodia cautelare in carcere.
3.3. Mancanza e illogicità della motivazione quanto alla questione di illegittimità costituzionale dell’art. 722 cod. proc. pen.; il Tribunale aveva del tutto pretermesso le allegazioni difensive e non si era confrontata con le sentenze della Corte costituzionale citate. 2 4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. 5. La difesa ha depositato memoria in data 20/03/2026 ribadendo le proprie considerazioni e insistendo per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono. 2. I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro. 3. In via preliminare, si deve osservare come i motivi proposti siano totalmente reiterativi delle censure proposte dinnanzi al Tribunale del riesame, senza un effettivo confronto con la ragione della decisione che ha portato al rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare ex art. 299 cod. proc. pen. In tal senso, si deve rilevare come il Tribunale abbia escluso, con motivazione logica ed argomentata, che non si presta a censure in questa sede, che la non meglio individuata limitazione, asseritamente imposta al PO dalle autorità degli Emirati Arabi, consistente a dire del ricorrente nell’inserimento in una lista con ritiro del passaporto, non possa essere ritenuta equivalente alla custodia cautelare in carcere unica misura alla quale riferire il disposto dell’art. 722 cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato ha, dunque, chiarito che, a prescindere dalla allegazione della difesa, del tutto generica sul punto, comunque il tipo di provvedimento richiamato in alcun modo potrebbe rientrare nell’alveo della disciplina evocata, con conseguente impossibilità di poter ritenere decorsi i termini massimi di custodia cautelare in relazione alle imputazioni provvisoriamente ascritte. Nel chiarire tale concetto il Tribunale ha correttamente applicato il principio affermato da questa Corte (in tema di mandato di arresto europeo, ma applicabile per identità di ratio al caso di specie, quanto al decorso del termine massimo riferibile alla misura cautelare della custodia in carcere), che qui si intende ribadire, secondo il quale il periodo di sottoposizione a misura cautelare, diversa dalla detenzione in carcere, sofferto all'estero non può essere computato ai fini della decorrenza del termine massimo o di quello di fase della custodia cautelare in Italia, nel caso in cui la persona da consegnare sia stata assoggettata a misure preventive che, in ragione del tipo, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione, non comportino una privazione della libertà equiparabile a quella imposta dai vincoli custodiali. (Fattispecie relativa ad indagato arrestato in Francia a seguito di mandato di arresto europeo e sottoposto a controllo giudiziario, consistente nella firma settimanale presso l'autorità 3 di polizia e in un'informativa mensile al giudice) (Sez. 2, n. 2820 del 19/12/2024, [...], Rv. 28749101). Nello stesso senso si è chiarito che il periodo di tempo occorrente per la effettiva consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria italiana, quando la stessa sia stata sospesa o differita per fatti o determinazioni attribuibili allo Stato estero, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine - massimo o di fase - della custodia cautelare in Italia, se la persona da consegnare sia stata rimessa in libertà ed assoggettata a misure preventive che comportino l'obbligo di dimora o di presentazione alla polizia. (In motivazione la Corte ha affermato che non può essere equiparata alla custodia cautelare in carcere la misura della libertà su cauzione con obbligo di dimora e di non allontanamento nelle ore notturne dalla propria abitazione nonché di presentazione per tre giorni alla settimana alla polizia, essendo tale misura equiparabile a quella dell'art. 283 comma quarto cod. proc. pen.) (Sez. 4, n. 9203 del 18/12/2012, [...], Rv. 254513-01). In conclusione, si deve osservare che il Tribunale ha correttamente rilevato come nel caso di specie non sia stato provato, ma in realtà neanche allegato, un effetto di privazione della libertà analogo a quello determinato dalla carcerazione e da essere quindi qualificabile come “custodia”. Ne consegue l’assorbimento dei residui motivi di ricorso, superati ampiamente dalla specifica considerazione del Tribunale, oltre che dalla lettura approfondita, anche questa non effettivamente criticata dalla parte ricorrente, ma solo genericamente evocata, quanto alla piena compatibilità costituzionale della disciplina evocata, sicché è stata ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale posta relativamente alla situazione riferibile al PO. 4. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4