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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 4138/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. residente Parte_1 C.F._1
in Palermo nella via San Martino 238, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania AMATO
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino dell'Ufficio legale dell'Ente
Resistente
Oggetto: Indennità di accompagnamento e disabilità grave ex art. 3 co 3 L. 104/1992
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 14.02.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la ricorrente invalida civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1^ marzo 2024 nonché soggetto in condizione di disabilità e con necessità di sostegno elevato e ciò sin dal 23.03.2021;
condanna l' al pagamento di ¾ delle spese di lite che liquida complessivamente in € CP_1
3.500,00, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Stefania Amato, antistataria;
pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, tutte le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separati decreti.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il g. 18.03.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l , CP_1
chiedendo il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Contestava le conclusioni cui era pervenuto il CTU della fase cautelare che aveva ritenuto non sussistente il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento ed invece sussistente ai fini del riconoscimento della condizione di soggetto con disabilità grave e con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992.
Instauratosi il contraddittorio, l' convenuto si costituiva chiedendo il rigetto della CP_2
domanda.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una ctu medico-legale affidata al Dott.
. Persona_1
Depositata la relazione, all'udienza di oggi le parti rassegnavano le conclusioni e la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va accolto.
Preliminarmente va dato atto che il dissenso e le contestazioni attengono unicamente alla sussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento.
Il Ctu della fase cautelare, Dott. , esaminata la documentazione e Persona_2
sottoposta a visita la periziata, ha ritenuto la stessa in condizione di disabilità con necessità
di sostegno elevato e ciò sin dalla data della domanda amministrativa del 23.03.2021 ma non meritevole dell'indennità di accompagnamento, poiché in grado di attendere agli atti quotidiani della vita.
Disposta una nuova consulenza, attese le circostanziate contestazioni ed i certificati medici allegati, il CTU della fase di merito ha accertato che “la ricorrente, sig. ra Parte_1
, in atto è affetta dalle seguenti patologie: <
[...]
funzionale, a carico delle ginocchia bilateralmente e del rachide lombo-sacrale, in soggetto affetto da un'ipercifosi dorsale con deformazione a cuneo anteriore dei metameri
dorsali medio distali e di L3. Osteoporosi. Vasculopatia cerebrale cronica, a modesta
incidenza funzionale. Ipertensione arteriosa. Pregresso intervento di cataratta in occhio
destro, in soggetto che non presenta significativi deficit del visus bilaterali”.
Ha pertanto ritenuto che “A causa delle suddette patologie elencate in diagnosi, la
ricorrente, sig. ra , in atto presenta una condizione di invalida Parte_1
ultrasessantacinquenne, con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri
della sua età di grado grave, nella misura del 100% e non è in grado di compiere gli atti
della vita quotidiana, per cui necessita di assistenza continua, con conseguente diritto
all'indennità d'accompagnamento, che si farà decorrere, da giorno 01.03.24”.
Ha dato atto che, conformemente a quanto rilevato dal CTu della fase sommaria,
l'incapacità di attendere agli atti di vita quotidiana siano successivi alla visita medico legale eseguita dal proprio collega.
Le argomentazioni del CTU e le conclusioni cui lo stesso è pervenuto appaiono puntuali,
correttamente motivate, coerenti con gli accertamenti espletati e vengono pienamente condivise da questo giudice.
*
Conclusivamente la ricorrente ha i requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1^ marzo 2024, oltre ad essere riconosciuta soggetto di condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
104/1992.
Atteso l'esito del giudizio le spese di lite vanno poste per ¾ a carico dell' e distratte CP_1
in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 cpc e si liquidano in dispositivo tenendo a mente quanto stabilito con D.M. 55/2014 e con DM 147/2022.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente, a carico dell' e si liquidano con separati CP_1
decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 14.02.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 4138/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. residente Parte_1 C.F._1
in Palermo nella via San Martino 238, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania AMATO
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino dell'Ufficio legale dell'Ente
Resistente
Oggetto: Indennità di accompagnamento e disabilità grave ex art. 3 co 3 L. 104/1992
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 14.02.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la ricorrente invalida civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1^ marzo 2024 nonché soggetto in condizione di disabilità e con necessità di sostegno elevato e ciò sin dal 23.03.2021;
condanna l' al pagamento di ¾ delle spese di lite che liquida complessivamente in € CP_1
3.500,00, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Stefania Amato, antistataria;
pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, tutte le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separati decreti.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il g. 18.03.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l , CP_1
chiedendo il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Contestava le conclusioni cui era pervenuto il CTU della fase cautelare che aveva ritenuto non sussistente il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento ed invece sussistente ai fini del riconoscimento della condizione di soggetto con disabilità grave e con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992.
Instauratosi il contraddittorio, l' convenuto si costituiva chiedendo il rigetto della CP_2
domanda.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una ctu medico-legale affidata al Dott.
. Persona_1
Depositata la relazione, all'udienza di oggi le parti rassegnavano le conclusioni e la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va accolto.
Preliminarmente va dato atto che il dissenso e le contestazioni attengono unicamente alla sussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento.
Il Ctu della fase cautelare, Dott. , esaminata la documentazione e Persona_2
sottoposta a visita la periziata, ha ritenuto la stessa in condizione di disabilità con necessità
di sostegno elevato e ciò sin dalla data della domanda amministrativa del 23.03.2021 ma non meritevole dell'indennità di accompagnamento, poiché in grado di attendere agli atti quotidiani della vita.
Disposta una nuova consulenza, attese le circostanziate contestazioni ed i certificati medici allegati, il CTU della fase di merito ha accertato che “la ricorrente, sig. ra Parte_1
, in atto è affetta dalle seguenti patologie: <
[...]
funzionale, a carico delle ginocchia bilateralmente e del rachide lombo-sacrale, in soggetto affetto da un'ipercifosi dorsale con deformazione a cuneo anteriore dei metameri
dorsali medio distali e di L3. Osteoporosi. Vasculopatia cerebrale cronica, a modesta
incidenza funzionale. Ipertensione arteriosa. Pregresso intervento di cataratta in occhio
destro, in soggetto che non presenta significativi deficit del visus bilaterali”.
Ha pertanto ritenuto che “A causa delle suddette patologie elencate in diagnosi, la
ricorrente, sig. ra , in atto presenta una condizione di invalida Parte_1
ultrasessantacinquenne, con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri
della sua età di grado grave, nella misura del 100% e non è in grado di compiere gli atti
della vita quotidiana, per cui necessita di assistenza continua, con conseguente diritto
all'indennità d'accompagnamento, che si farà decorrere, da giorno 01.03.24”.
Ha dato atto che, conformemente a quanto rilevato dal CTu della fase sommaria,
l'incapacità di attendere agli atti di vita quotidiana siano successivi alla visita medico legale eseguita dal proprio collega.
Le argomentazioni del CTU e le conclusioni cui lo stesso è pervenuto appaiono puntuali,
correttamente motivate, coerenti con gli accertamenti espletati e vengono pienamente condivise da questo giudice.
*
Conclusivamente la ricorrente ha i requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1^ marzo 2024, oltre ad essere riconosciuta soggetto di condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
104/1992.
Atteso l'esito del giudizio le spese di lite vanno poste per ¾ a carico dell' e distratte CP_1
in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 cpc e si liquidano in dispositivo tenendo a mente quanto stabilito con D.M. 55/2014 e con DM 147/2022.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente, a carico dell' e si liquidano con separati CP_1
decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 14.02.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente