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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 30.1.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 23078/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. SCHIAVONE SEBASTIANO, con Parte_1 cui è domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difeso dall' avv. TROVATI ANTONELLA, con cui elett.te domiciliato CP_1 come in atti resistente
Con ricorso depositato il 28.10.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso di aver ottenuto Decreto di omologa avente n.r..g. n. 5364/2023, con cui veniva gli veniva riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal
01/02/2023, conveniva in giudizio l' per sentirlo condannare alla liquidazione CP_1 in suo favore dell' assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84, nonché al pagamento dei ratei maturati e maturandi dal 01/02/2023 ad oggi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
oltre spese,.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva il giudizio l' chiedendo: “In via CP_1 preliminare e principale, dichiarare la carenza d'interesse concreto ed attuale ad agire per difetto del presupposto (la domanda oggetto di giudizio è stata già accolta in via amministrativa sin dal Novembre 2024 – entro il termine di 120gg previsto per legge per l'adempimento) dichiarando quindi la inammissibilità del proposto ricorso giudiziario;
In via subordinata – nel merito – respingere in ogni caso il ricorso in quanto inammissibile e comunque totalmente infondato in fatto ed in diritto difettando comunque la materia del contendere, avendo l' adempiuto ancor CP_2 prima della proposizione del ricorso giudiziario al pagamento richiesto”.
In ragione dell'intervenuto riconoscimento della prestazione in corso di giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, il riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
In ordine alle spese, le stesse devono regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, vengono liquidate come in dispositivo, tenuto che il pagamento è avvenuto in data 7.11.2024 e, quindi, prima della notifica del ricorso
(12.11.2024), sebbene dopo lo scadere dei 120 giorni dalla notifica dell'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi euro 886,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 06/02/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo