Ordinanza cautelare 28 aprile 2021
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00628/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00426/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 426 del 2021, proposto da
ZI TT, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Ligato, Manuela Montagni e IA Di Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montespertoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Muraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva,
dell’ordinanza n.1 emessa il 07.01.2021 dal Comune di Montespertoli – Servizio Assetto del Territorio con cui è stato ordinato al sig. TT ZI, ai sensi del comma 1 dell’art.199 della L.R. 65/2014 e del comma 1 dell’art.33 del DPR 380/2001 di provvedere nel termine di novanta giorni (90 gg) dalla data della notifica di tale ordinanza, al ripristino dello stato dei luoghi;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti: provvedimento di diniego della richiesta di Accertamento di Conformità prot.n.5112 del 27.02.2020 per la pratica edilizia n.63/2020; diniego comunicazione avvio del procedimento amministrativo prot.n. 21912 del 09.10.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montespertoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. OB IA CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso regolarmente notificato e depositato il sig. ZI TT, proprietario dal 1976 dell’immobile ubicato in via Volterrana Sud n. 40, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale il Comune di Montespertoli, richiamato il precedente diniego di accertamento di conformità del 9.10.2020 per mancata dimostrazione della doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia prevista dall’art. 209 della L.R.T. 65/2014, con riguardo al manufatto “magazzino con sovrastante terrazza” ubicato in posizione adiacente e in continuità con l’edificio principale legittimo, ricavato mediante la realizzazione di una copertura dello spazio tramite solaio piano con soprastante lastrico solare, ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi originario.
2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge (artt. 1, 3, 6 L. 241/90; art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’uomo) ed eccesso di potere:
I) Violazione delle garanzie partecipative.
II) Illegittimo rifiuto del Comune di ascoltare personalmente l’istante.
III) Preesistenza delle stalle, capanna ed annessi rustici, seppure non accatastati, come risulta dall’atto notarile di acquisto del 1976.
IV) Omessa valutazione di compatibilità paesaggistica.
V) Omessa indicazione dell’interesse pubblico alla demolizione in rapporto al tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera.
VI) Assenza di pubblico interesse al provvedimento di ripristino.
3) Si è costituito il Comune di Montespertoli eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
4) Con ordinanza n. 232 del 27.4.2021 questo Tribunale ha respinto la domanda di tutela cautelare.
5) Alla udienza smaltimento del 27 marzo 2026, la causa è stata riservata per la decisione.
6) Il ricorso è inammissibile.
7) Va rilevato che il provvedimento di diniego della sanatoria prot. 21912 del 9.10.2020 in ragione della “mancata dimostrazione della doppia conformità urbanistico edilizia degli interventi eseguiti”, non è stato impugnato nei termini di legge per cui lo stato illegittimo del manufatto è da ritenersi consolidato.
Ciò nonostante, con l’odierno ricorso il ricorrente formula censure (quali la violazione delle garanzie partecipative, l’omessa valutazione della preesistenza del manufatto, la genericità del richiamo ai vincoli paesaggistici, la carenza di interesse pubblico alla rimozione dell’opera e il legittimo affidamento derivante dalla sua risalenza) che essendo dirette contro tale atto devono essere dichiarate inammissibili per inosservanza del termine di impugnazione.
Ciò in quanto in ambito amministrativo laddove sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto consequenziale, nel caso in cui non emerga la deduzione di vizi propri che possano connotare un'autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione. Pertanto, il privato che ha prestato acquiescenza al rigetto dell'istanza di sanatoria del proprio abuso edilizio, decade dalla possibilità di rimettere in discussione le ragioni del diniego in sede di impugnazione dell'ordine di demolizione, poiché rispetto a quest'ultima il diniego di sanatoria si configura come atto presupposto, ormai inoppugnabile (cfr T.A.R. Bari Puglia sez. III, 23/11/2020, n. 1497).
8) In ogni caso, il ricorso è comunque infondato per le ragioni, già evidenziate nell’ordinanza di rigetto della domanda cautelare, di seguito sinteticamente indicate:
- il contratto di compravendita del 30.6.1976 non comprova, nella descrizione della casa padronale e dei relativi accessori, la preesistenza del magazzino in questione, il quale non è identificabile in uno dei beni indicati nel contratto;
- le foto aeree e la data di accatastamento del magazzino, alle quali fa riferimento l’impugnata ordinanza, sembrano dimostrare che la realizzazione del magazzino stesso risale a molti anni dopo la data di stipulazione del predetto contratto di compravendita;
- l’interesse pubblico alla demolizione dell’abuso edilizio è in re ipsa e non necessita di specifica motivazione;
- il pregiudizio alla staticità dell’intero immobile derivante dalla demolizione dell’opera abusiva deve essere comprovato dall’interessato e, comunque, può rilevare solo nella fase dell’esecuzione dell’ordinanza di demolizione (ex multis: Cons. Stato, VI, 12.5.2020, n. 2980);
9) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 426/21 lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI NI, Presidente
OB IA CC, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB IA CC | RI NI |
IL SEGRETARIO