TAR Firenze, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 628
TAR
Ordinanza cautelare 28 aprile 2021
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Sentenza 30 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardiva impugnazione atto presupposto

    L'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso avverso l'atto consequenziale, salvo la deduzione di vizi propri dell'atto consequenziale che non emergono nel caso di specie.

  • Inammissibile
    Violazione delle garanzie partecipative

    La censura è inammissibile in quanto diretta contro l'atto presupposto non impugnato.

  • Inammissibile
    Preesistenza degli elementi costitutivi del manufatto

    La censura è inammissibile in quanto diretta contro l'atto presupposto non impugnato. In ogni caso, il contratto di compravendita non comprova la preesistenza del magazzino in questione.

  • Inammissibile
    Omessa valutazione di compatibilità paesaggistica

    La censura è inammissibile in quanto diretta contro l'atto presupposto non impugnato.

  • Inammissibile
    Assenza di interesse pubblico alla demolizione

    La censura è inammissibile in quanto diretta contro l'atto presupposto non impugnato. In ogni caso, l'interesse pubblico alla demolizione dell'abuso edilizio è in re ipsa.

  • Inammissibile
    Tardiva impugnazione

    L'atto di diniego è presupposto all'ordinanza di ripristino e non essendo stato impugnato nei termini, rende inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza.

  • Inammissibile
    Tardiva impugnazione

    L'atto di diniego è presupposto all'ordinanza di ripristino e non essendo stato impugnato nei termini, rende inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 628
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 628
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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