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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 10120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10120 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23301 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Giacomo Migliaccio (C.F.
[...]
) e TA Di RI (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 CodiceFiscale_3
domiciliato presso lo studio dei medesimi, sito in Mugnano di Napoli (NA) al Viale
Menna 10;
opponente
E
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4
dall'Avv. Gianpiero De Honestis (C.F. ) ed elettivamente C.F._5 domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Pompei (NA) alla Via Parroco
CO 47
opposto
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
28.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec in data 27.09.2021, ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'atto di precetto del 17.09.2021 con il quale il convenuto in epigrafe gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro 15.867,43, “oltre interessi maturandi dalla data di notifica del presente atto
all'effettivo soddisfo, rimborso forfettario ex lege, cassa forense e successive occorrende”, in forza della sentenza n. 8972/2014, emessa dal Tribunale di Napoli il 13.06.2014,
munita di formula esecutiva in data 06.06.2016 e notificata all'odierno opponente il
14.02.2017.
A sostegno della presente opposizione, l'istante ha eccepito la nullità del precetto in parola, lamentando che il credito precettato non sia determinato né determinabile sulla base degli elementi indicati nell'azionata intimazione di pagamento. Sul punto evidenzia il la mancata puntuale quantificazione dell'importo intimato a Pt_1
titolo di interessi e di rimborso forfettario ex lege, cassa forense e successive occorrende. Sulla scorta di tali assunti ha chiesto, pertanto, che l'adito Tribunale
accerti che parte convenuta non abbia alcun diritto di procedere esecutivamente in danno di esso opponente e che la condanni al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione. Con comparsa depositata in data 24.01.2022, si è costituito in giudizio il quale, contestando singolarmente gli assunti attorei, Controparte_1
ne ha eccepito la palese infondatezza. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della propria pretesa creditoria, con il favore delle spese di lite e la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Espletati gli incombenti di rito, disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con provvedimento del 21.04.2022, istruita documentalmente la controversia, all'udienza del 28.10.2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
Orbene, la qualificazione giuridica dell'opposizione (come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) compete esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, senza essere in ciò
vincolato dalla prospettazione operata da parte attrice. Costituisce altresì ius
receptum che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi risieda nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa contestandosi la pignorabilità di determinati beni, laddove, invece, oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Si è così affermato in giurisprudenza che
“Il criterio discretivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta
nel fatto che la prima riguarda l' “an” dell'esecuzione, mentre la seconda il “quomodo”, nel
senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la
seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda
esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla
qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata.” (cfr. tra le altre Cass. civ. n. 496/2001).
Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali testé
enunciati, si osserva che il motivo di censura relativo alla dedotta indeterminatezza del credito precettato va inquadrato nel paradigma dell'art. 615, I comma, c.p.c., in quanto si contesta sostanzialmente, sia pure in ordine al “quantum”, il diritto di parte creditrice ad agire in via esecutiva (cfr. Cass. n. 9698 del 2011) e detta impugnazione risulta svincolata da qualsiasi termine decadenziale.
Ciò premesso, quanto alla dedotta indeterminatezza del credito intimato, si rileva l'assoluta genericità della censura mossa dall'opponente, non avendo lo stesso posto alla base della propria doglianza alcuna allegazione o prova. Invero, il Pt_1
non ha allegato, né provato quanto contestato, argomentando in maniera assolutamente generica ed astratta, senza alcun specifico riferimento alla fattispecie concreta.
A ben vedere, l'atto di precetto non deve contenere il procedimento logico o numerico attraverso cui si è pervenuti alla quantificazione del credito, poiché lo stesso ha la funzione di mettere il debitore in condizioni di adempiere esattamente,
essendo stato cristallizzato nel titolo esecutivo giudiziale la derivazione del credito.
Tale conclusione è confortata dall'indirizzo conforme della Suprema Corte, la quale ha statuito che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo -
contenuto nel precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., comma 1 - non richiede, quale requisito
formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo
esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti
per determinarla (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 19/02/2013, Rv. 625297 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 11281 del 16/11/1993, Rv. 484341 - 01)” (cfr. Cass. sez. 3 ord. nr.
8906/2022).
In ogni caso, dall'atto di precetto si evince con chiarezza il credito precettato distinto in capitale intimato pari ad euro 15.260,00 (corrispondente a quello statuito nel provvedimento giudiziale). Gli interessi legali, pari ad euro 382,43, sono stati calcolati sul predetto capitale a decorrere dalla pubblicazione della sentenza al giorno della maturazione del diritto, rappresentato dalla notifica del precetto in contestazione, a cui sono stati aggiunti “ulteriori interessi” a scadere dalla predetta data di notifica dell'opposta intimazione di pagamento fino all'effettivo soddisfo.
Alle medesime conclusioni si perviene in ordine a quanto richiesto titolo di oneri accessori sulla sorte.
Sul punto, mette conto evidenziare che con l'ordinanza 13 febbraio - 13 agosto 2020,
n. 17076 la Suprema Corte di Cassazione, tornata a pronunciarsi sul tema delle spese giudiziali liquidate, ha affermato il principio secondo il quale “il rimborso cd.
forfettario delle spese generali è una componente delle spese giudiziali, la cui misura è
predeterminata dalla legge e spettante automaticamente al professionista difensore, anche in
assenza di allegazione specifica e di apposita istanza: questa dovendosi ritenere implicita
nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte
soccombente (Cass. 30 maggio 2018, n. 13693, proprio in riferimento al periodo di vigore
del D.M. n. 140 del 2012)”. Orientamento giurisprudenziale confermato con l'ordinanza 6902 del 14.03.2024, per cui “… il rimborso c.d. forfettario delle spese
generali (nella specie ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012) costituisce una
componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete
automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza,
che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari
giudiziali che incombe sulla parte soccombente (Cass., sez. 1, n. 13693 del 30/05/2018;
Cass., sez. 2, 04/04/2019, n. 9385; Cass., sez. 6 -2, 22/01/2021, n. 1421)”. Dunque, non grava sul difensore alcun onere di allegazione specifica al fine di provare il sostenimento di tali spese, le quali sono infatti predeterminate in misura percentuale dalla legge e componente stessa delle spese giudiziali.
Alla stregua delle suesposte considerazioni la domanda va rigettata perché
infondata e deve, pertanto, affermarsi il diritto dell'opposto a procedere esecutivamente per tutte le voci indicate in precetto.
Infine, passando allo scrutinio della domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dal questa non può trovare accoglimento, CP_1
sul rilievo che nel caso in esame in ogni caso manca la prova specifica circa la sussistenza dei danni subiti, né tale sussistenza può desumersi dagli atti di causa
(con riferimento alla domanda ex art. 96, co. 1, c.p.c., cfr., tra le altre, Corte di
Cassazione, sentenza n. 9080 del 2013: “In tema di responsabilità aggravata per lite
temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod.
proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del
"quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di
ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”). Né si ravvisano i presupposti per la condanna di parte soccombente ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida in euro 1.700,00 per compensi professionali, Controparte_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23301 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Giacomo Migliaccio (C.F.
[...]
) e TA Di RI (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 CodiceFiscale_3
domiciliato presso lo studio dei medesimi, sito in Mugnano di Napoli (NA) al Viale
Menna 10;
opponente
E
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4
dall'Avv. Gianpiero De Honestis (C.F. ) ed elettivamente C.F._5 domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Pompei (NA) alla Via Parroco
CO 47
opposto
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
28.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec in data 27.09.2021, ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'atto di precetto del 17.09.2021 con il quale il convenuto in epigrafe gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro 15.867,43, “oltre interessi maturandi dalla data di notifica del presente atto
all'effettivo soddisfo, rimborso forfettario ex lege, cassa forense e successive occorrende”, in forza della sentenza n. 8972/2014, emessa dal Tribunale di Napoli il 13.06.2014,
munita di formula esecutiva in data 06.06.2016 e notificata all'odierno opponente il
14.02.2017.
A sostegno della presente opposizione, l'istante ha eccepito la nullità del precetto in parola, lamentando che il credito precettato non sia determinato né determinabile sulla base degli elementi indicati nell'azionata intimazione di pagamento. Sul punto evidenzia il la mancata puntuale quantificazione dell'importo intimato a Pt_1
titolo di interessi e di rimborso forfettario ex lege, cassa forense e successive occorrende. Sulla scorta di tali assunti ha chiesto, pertanto, che l'adito Tribunale
accerti che parte convenuta non abbia alcun diritto di procedere esecutivamente in danno di esso opponente e che la condanni al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione. Con comparsa depositata in data 24.01.2022, si è costituito in giudizio il quale, contestando singolarmente gli assunti attorei, Controparte_1
ne ha eccepito la palese infondatezza. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della propria pretesa creditoria, con il favore delle spese di lite e la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Espletati gli incombenti di rito, disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con provvedimento del 21.04.2022, istruita documentalmente la controversia, all'udienza del 28.10.2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
Orbene, la qualificazione giuridica dell'opposizione (come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) compete esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, senza essere in ciò
vincolato dalla prospettazione operata da parte attrice. Costituisce altresì ius
receptum che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi risieda nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa contestandosi la pignorabilità di determinati beni, laddove, invece, oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Si è così affermato in giurisprudenza che
“Il criterio discretivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta
nel fatto che la prima riguarda l' “an” dell'esecuzione, mentre la seconda il “quomodo”, nel
senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la
seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda
esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla
qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata.” (cfr. tra le altre Cass. civ. n. 496/2001).
Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali testé
enunciati, si osserva che il motivo di censura relativo alla dedotta indeterminatezza del credito precettato va inquadrato nel paradigma dell'art. 615, I comma, c.p.c., in quanto si contesta sostanzialmente, sia pure in ordine al “quantum”, il diritto di parte creditrice ad agire in via esecutiva (cfr. Cass. n. 9698 del 2011) e detta impugnazione risulta svincolata da qualsiasi termine decadenziale.
Ciò premesso, quanto alla dedotta indeterminatezza del credito intimato, si rileva l'assoluta genericità della censura mossa dall'opponente, non avendo lo stesso posto alla base della propria doglianza alcuna allegazione o prova. Invero, il Pt_1
non ha allegato, né provato quanto contestato, argomentando in maniera assolutamente generica ed astratta, senza alcun specifico riferimento alla fattispecie concreta.
A ben vedere, l'atto di precetto non deve contenere il procedimento logico o numerico attraverso cui si è pervenuti alla quantificazione del credito, poiché lo stesso ha la funzione di mettere il debitore in condizioni di adempiere esattamente,
essendo stato cristallizzato nel titolo esecutivo giudiziale la derivazione del credito.
Tale conclusione è confortata dall'indirizzo conforme della Suprema Corte, la quale ha statuito che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo -
contenuto nel precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., comma 1 - non richiede, quale requisito
formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo
esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti
per determinarla (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 19/02/2013, Rv. 625297 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 11281 del 16/11/1993, Rv. 484341 - 01)” (cfr. Cass. sez. 3 ord. nr.
8906/2022).
In ogni caso, dall'atto di precetto si evince con chiarezza il credito precettato distinto in capitale intimato pari ad euro 15.260,00 (corrispondente a quello statuito nel provvedimento giudiziale). Gli interessi legali, pari ad euro 382,43, sono stati calcolati sul predetto capitale a decorrere dalla pubblicazione della sentenza al giorno della maturazione del diritto, rappresentato dalla notifica del precetto in contestazione, a cui sono stati aggiunti “ulteriori interessi” a scadere dalla predetta data di notifica dell'opposta intimazione di pagamento fino all'effettivo soddisfo.
Alle medesime conclusioni si perviene in ordine a quanto richiesto titolo di oneri accessori sulla sorte.
Sul punto, mette conto evidenziare che con l'ordinanza 13 febbraio - 13 agosto 2020,
n. 17076 la Suprema Corte di Cassazione, tornata a pronunciarsi sul tema delle spese giudiziali liquidate, ha affermato il principio secondo il quale “il rimborso cd.
forfettario delle spese generali è una componente delle spese giudiziali, la cui misura è
predeterminata dalla legge e spettante automaticamente al professionista difensore, anche in
assenza di allegazione specifica e di apposita istanza: questa dovendosi ritenere implicita
nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte
soccombente (Cass. 30 maggio 2018, n. 13693, proprio in riferimento al periodo di vigore
del D.M. n. 140 del 2012)”. Orientamento giurisprudenziale confermato con l'ordinanza 6902 del 14.03.2024, per cui “… il rimborso c.d. forfettario delle spese
generali (nella specie ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012) costituisce una
componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete
automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza,
che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari
giudiziali che incombe sulla parte soccombente (Cass., sez. 1, n. 13693 del 30/05/2018;
Cass., sez. 2, 04/04/2019, n. 9385; Cass., sez. 6 -2, 22/01/2021, n. 1421)”. Dunque, non grava sul difensore alcun onere di allegazione specifica al fine di provare il sostenimento di tali spese, le quali sono infatti predeterminate in misura percentuale dalla legge e componente stessa delle spese giudiziali.
Alla stregua delle suesposte considerazioni la domanda va rigettata perché
infondata e deve, pertanto, affermarsi il diritto dell'opposto a procedere esecutivamente per tutte le voci indicate in precetto.
Infine, passando allo scrutinio della domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dal questa non può trovare accoglimento, CP_1
sul rilievo che nel caso in esame in ogni caso manca la prova specifica circa la sussistenza dei danni subiti, né tale sussistenza può desumersi dagli atti di causa
(con riferimento alla domanda ex art. 96, co. 1, c.p.c., cfr., tra le altre, Corte di
Cassazione, sentenza n. 9080 del 2013: “In tema di responsabilità aggravata per lite
temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod.
proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del
"quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di
ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”). Né si ravvisano i presupposti per la condanna di parte soccombente ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida in euro 1.700,00 per compensi professionali, Controparte_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone