Articolo 15 quinquies della Legge 10 ottobre 1990, n. 287
Articolo 15 quaterArticolo 15 sexies
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14 dicembre 2021
Art. 15-quinquies. (( (Forma delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole). )) (( 1. Le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole relative a domande complete o semplificate ai sensi dell'articolo 15-septies possono essere presentate per iscritto o in forma orale. Con il provvedimento di cui all'articolo 15-bis, comma 1, l'Autorita' puo' individuare altri mezzi che consentono ai richiedenti di non acquisire il possesso, la custodia o il controllo delle dichiarazioni presentate.
2. Su istanza del richiedente, l'Autorita' conferma per iscritto la ricezione delle domande complete o semplificate, indicandone la data e l'ora.
3. Le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole relative a domande complete o semplificate, incluse quelle presentate ai sensi dell'articolo 15-sexies, sono presentate in lingua italiana. L'Autorita' puo' concordare bilateralmente con il richiedente che la domanda sia presentata in altra lingua. ))
Entrata in vigore il 14 dicembre 2021