Art. 15-quinquies. (( (Forma delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole). )) (( 1. Le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole relative a domande complete o semplificate ai sensi dell'articolo 15-septies possono essere presentate per iscritto o in forma orale. Con il provvedimento di cui all'articolo 15-bis, comma 1, l'Autorita' puo' individuare altri mezzi che consentono ai richiedenti di non acquisire il possesso, la custodia o il controllo delle dichiarazioni presentate.
2. Su istanza del richiedente, l'Autorita' conferma per iscritto la ricezione delle domande complete o semplificate, indicandone la data e l'ora.
3. Le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole relative a domande complete o semplificate, incluse quelle presentate ai sensi dell'articolo 15-sexies, sono presentate in lingua italiana. L'Autorita' puo' concordare bilateralmente con il richiedente che la domanda sia presentata in altra lingua. ))
2. Su istanza del richiedente, l'Autorita' conferma per iscritto la ricezione delle domande complete o semplificate, indicandone la data e l'ora.
3. Le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole relative a domande complete o semplificate, incluse quelle presentate ai sensi dell'articolo 15-sexies, sono presentate in lingua italiana. L'Autorita' puo' concordare bilateralmente con il richiedente che la domanda sia presentata in altra lingua. ))