Sentenza 2 aprile 2008
Massime • 1
L'esclusione dal patrocinio a spese dello Stato per chi debba rispondere di reati che attentano alle finanze pubbliche opera anche con riferimento ai reati non ostativi alla ammissione al beneficio, per i quali si proceda congiuntamente a reati ostativi, non essendo prevista la separazione del procedimento per motivi attinenti al patrocinio a spese dello Stato. (Fattispecie concernente concorso in contrabbando di t.l.e. ed evasione i.v.a.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2008, n. 20379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20379 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 02/04/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 831
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 014392/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RT AN N. IL 24/11/1948;
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 07/03/2006 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Fraticelli Mario che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, chiamato a liquidare gli onorar dovuti al difensore di AR RA, con decreto del 24 novembre 2003, ha revocato il provvedimento con il quale l'imputato era stato ammesso al patrocinio legale a spese dello Stato. Tale provvedimento è stato adottato essendosi riscontrato che il AR era imputato, tra l'altro, in ordine a reati tributari, per i quali la legge non consente l'ammissione alla fruizione del beneficio in questione. L'opposizione proposta dall'interessato è stata rigettata con atto del Tribunale di Roma in data 7 marzo 2006.
2. Ricorre per cassazione il AR, tramite il proprio difensore, deducendo diversi motivi.
2.1 Con il primo motivo si prospetta che il Tribunale di Roma non era competente ad emettere il provvedimento di revoca giacché esso è adottato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, comma 3 dal magistrato che procede. Nel caso di specie giudice procedente era quello d'appello, poiché avverso la sentenza del Tribunale era stato proposto gravame. Il giudice dell'opposizione ha erroneamente ritenuto la permanenza del potere di decidere in ordine alla revoca in questione.
2.2 Con il secondo motivo si deduce che erroneamente è stata ritenuta l'esistenza di un autonomo potere di autotutela per giustificare la revoca in questione, adottata d'ufficio. In realtà il potere di revoca d'ufficio è stato introdotto dall'atto normativo del 30 giugno 2005 che ha modificato l'art. 112 richiamato. Pertanto, prima dell'introduzione di tale norma siffatto potere non esisteva. D'altra parte, la nuova norma non può non ritenersi applicabile solo ai provvedimenti di ammissione successivi, secondo i principi generali in materia di successione delle norme nel tempo. 2. 3 Con il terzo motivo si prospetta che, in ogni caso, l'esclusione dal beneficio riguarda i soli reati tributari e non si estende alla difesa in ordine agli altri reati. A sostegno di tale assunto viene invocata la giurisprudenza di questa Corte.
3. Il primo ed il terzo motivo sono palesemente infondati. Ha invece pregio il secondo.
Il provvedimento impugnato ha ritenuto in primo luogo infondata la questione di incompetenza, atteso che il giudice ha la titolarità di un generale potere di autotutela nell'ambito del procedimento che conduce alla decisione sulla richiesta di ammissione al patrocinio legale a spese dello Stato;
a nulla rilevando la pendenza dell'impugnazione poiché, non essendo stati gli atti trasmessi alla Corte d'appello, il Tribunale rimaneva competente a decidere in ordine a tutte le istanze presentate nell'ambito del procedimento. L'atto ha inoltre ritenuto che il provvedimento di revoca sia stato correttamente adottato essendo stati contestati reati di natura tributaria e finanziaria, seppure unitamente a delitti di altra natura. L'esclusione dal beneficio, già prevista dalla L. n. 217 del 1990, art. 1, è stata ribadita dal richiamato D.P.R. n. 115, art. 91. La rigidità della norma in questione va ricondotta alla sua ratio, individuabile nell'impossibilità, per i soggetti cui viene mossa quel tipo di imputazione, di accertarne validamente le condizioni patrimoniali.
3.1 La censura sulla competenza non è fondata, se solo si considera che il Tribunale ha adottato il provvedimento di revoca di cui si discute proprio perché investito dal ricorrente della richiesta di liquidazione di compensi. D'altra parte, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, la competenza segue la trasmissione degli atti del procedimento alla luce del principio generale desumibile dall'art. 91 disp. att. cod. proc. pen.. 3.2. Pure infondata è la deduzione .secondo cui l'esclusione dal beneficio riguarderebbe solo i reati tributar. A tale riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare, condivisibilmente, che l'esclusione dal patrocinio, a spese dello Stato per chi debba rispondere di reati che attentano alle sue finanze opera anche con riferimento a quei reati non ostativi alla ammissione al beneficio, per i quali si proceda congiuntamente a reati ostativi, non essendo prevista la separazione del procedimento per motivi attinenti al patrocinio a spese dello Stato (Sez. 4^, 30 marzo 2004, Rv. 229659).
3.3. Più complessa è invece la questione relativa all'esistenza o meno di un potere officioso di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per effetto della constatazione della mancanza genetica delle condizioni di legge.
Occorre rammentare che la disciplina originaria di cui si discute non prevedeva un generale potere di revoca officiosa.
Si è conseguentemente discusso se tale potere possa essere desunto dal sistema. Sul punto ha avuto modo di pronunziarsi la giurisprudenza costituzionale (Ordinanza n. 144 del 1999). La Corte ha ritenuto erronea la lettura della disciplina secondo cui il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato in assenza dei presupposti di legge sia revocabile in ogni tempo dal giudice, anche al di fuori delle ipotesi di revoca espressamente previste dalla legge.
Per il Giudice delle leggi "al di fuori di questi casi, un potere di revoca non è configurabile neppure, come invece talvolta ritenuto dalla giurisprudenza, quale espressione della generale potestà di autotutela di cui è titolare la pubblica amministrazione". Infatti, nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello Stato, il giudice "esercita appieno una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale, sicché i provvedimenti nei quali si esprime tale, funzione hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione, revocabili dal giudice nei limiti e sui presupposti espressamente previsti, e rimuovibili, negli altri casi, solo attraverso gli strumenti di impugnazione, che nella specie sono quelli previsti dalla legge che istituisce il patrocinio a spese dello Stato".
La stessa Corte ha soggiunto che l'attività interpretativa non può essere esercitata sino al punto di "snaturare provvedimenti, inequivocamente concepiti dal legislatore come giurisdizionali, e di ridurli al rango di atti amministrativi, dotati del regime giuridico che di questi è proprio".
Sulla base di tale recisa presa di posizione, la medesima questione è stata esaminata dalle Sezioni unite di questa Corte/S.U. 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667) in relazione al tema della revoca dell'ammissione al patrocinio per l'inesistenza dei requisiti reddituali, disciplinata dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112. La pronunzia, evocando la giurisprudenza costituzionale, ha in primo luogo rammentato che, dal punto di vista sistematico, a ciascun giudice è preclusa in via generale, salvo e nei limiti in cui gli sia espressamente attribuita, la facoltà di ritornare autonomamente sui propri provvedimenti a carattere definitorio nei cui confronti sia positivamente prevista l'azionabilità di un apposito ed efficace rimedio caducatorio. Ed ha quindi affermato che il giudice non ha un illimitato e indeterminato potere di controllo e di verifica sulle condizioni soggettive di spettanza del beneficio, col correlativo potere, al riscontro del loro venir meno, di un'automatica revoca d'ufficio. Tale potere di controllo e verifica resta, quindi, affidato solo all'Amministrazione finanziaria.
Tali concordi, autorevoli e persuasive prese di posizione inducono questa Corte a ritenere che il Tribunale di Roma, all'epoca in cui adottò l'atto di cui si discute, non avesse un generale potere di revoca officiosa del provvedimento di ammissione al patrocinio dei non abbienti. Solo in epoca successiva alla giurisprudenza richiamata ed all'emissione dell'atto di revoca oggetto di gravame, e segnatamente nell'anno 2005, il richiamato art. 112 è stato novellato ed è stata introdotta la previsione del potere di revoca officiosa per la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti reddituali.
L'atto in questione va conseguentemente annullato unitamente a quello di reiezione dell'opposizione. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Roma perché provveda sulla richiesta di liquidazione degli onorari al difensore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e quello emesso dal Tribunale di Roma in data 14.11.2003 e dispone trasmettersi gli atti al medesimo Tribunale perché provveda sulla richiesta di liquidazione degli onorari al difensore.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2008