Sentenza 8 gennaio 2003
Massime • 1
Quando la sentenza impugnata abbia risolto, sia pure implicitamente, in senso sfavorevole alla parte che poi risulti vittoriosa, una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte che intenda sottoporre all'esame della Corte la questione stessa di proporre ricorso incidentale, Infatti, non essendo il giudizio di legittimità (in considerazione della sua struttura) assoggettato alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 cod. proc. civ., è da riferirsi anche alla soccombenza "teorica" e non può essere assolto con la sola riproposizione della questione col controricorso o con la memoria illustrativa di questo.
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Presidente Francesco Amirante Redattore Luigi Mazzella Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Trieste nel procedimento penale a carico di S.S., con ordinanza del 21 maggio 2008, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2008. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella. Ritenuto che, con ordinanza del 21 maggio 2008, il Tribunale di Trieste ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 111, primo e terzo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2003, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Scognamiglio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 326, giusta procura a margine del "ricorso";
- ricorrente -
contro
NT NT, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Maria Amici ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Apulia n. 30 (presso lo studio dell'avv. Ruggero Corvasce), giusta procura in calce al "controricorso";
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di AS - Sezione Lavoro n. 167/99 del 16 giugno 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 286/98).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 settembre 2002 dal consigliere Dott. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Claudio Scognamiglio (per delega dell'avv. Renato Scognamiglio);
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al TO-Giudice del Lavoro di AS ON MO conveniva in giudizio la s.p.a. "Ferrovie dello Stato" - alle cui dipendenze aveva prestato servizio - chiedendo che venisse dichiarato il suo diritto a percepire per il periodo i o novembre 1992/31 dicembre 1994 l'indennità di utilizzazione prevista dall'accordo sindacale "integrativo" del 9 aprile 1992 (cd. "integrativo bis") con condanna della società convenuta al pagamento della somma dovutagli per la cennata causale. Si costituiva in giudizio la s.p.a. "Ferrovie dello Stato" che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. L'adito TO accoglieva la domanda attorea e - su appello "principale" della s.p.a. "Ferrovie dello Stato e su appello "incidentale" del MO (relativamente al capo della decisione pretorile concernente la compensazione delle spese di giudizio) - il Tribunale di AS (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) "respinge(va) l'appello principale e dichiara(va) inammissibile quello incidentale", condannando l'appellante principale al pagamento delle spese del grado.
Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: a) "la ricostruita vicenda contrattuale, che pur offre chiari spunti interpretativi della comune intenzione delle parti nella successione della normativa contrattuale della materia, rende dunque evidente come, per un verso, al cd. comunicato congiunto del 3 novembre 1992 non possa affatto attribuirsi una valenza modificativa dei precedenti accordi integrativi di c.c.n.l. (posto che soltanto all'atto del rinnovo del c.c.n.l. veniva a sanzionarsi, sia pur con l'introduzione di una regolamentazione delle modalità di estinzione del debito, la cessazione di efficacia di quegli accordi), ma anche come nemmeno possa ritenersi venuta meno l'obbligazione datoriale da quegli accordi stessi portata, solo, come detto, rimanendo convenzionalmente mutate le modalità di adempimento di quella, per cui, risolvendosi in definitiva i nuovi accordi sul cd. "integrativo bis" nella pattuizione di una datio in solutum - circostanza questa che allora già di per sè da conto dell'improprietà del richiamo alla disciplina di legge sul contenimento del costo di lavoro (che è oltretutto successiva agli accordi integrativi fonte del diritto di credito), una volta mantenuta l'obbligazione pur dopo la scadenza di quella disciplina limitativa stessa, - non è chi non veda come una siffatta prestazione (diversa dall'esatto adempimento) possa rimanere legittimamente rifiutata dal creditore una volta che il relativo diritto (perché discendente da prestazioni lavorative già rese in pregressa fase del rapporto) sia entrato nel di lui patrimonio;
ché allora soccorre invero quel costante insegnamento del Supremo Collegio secondo il quale alle organizzazioni sindacali non è dato il potere di disporre dei diritti acquisiti dai singoli lavoratori in difetto di uno specifico mandato ovvero di successiva ratifica"; b) "nella specie non può nemmeno parlarsi di ratifica degli accordi modificativi del regime di adempimento dell'obbligazione pecuniaria in discorso, di vero non assurgendo ad inequivoco comportamento di significazione concludente la mera inerzia nel far valere giudizialmente il diritto, posto poi che nemmeno risulta in altro modo tacitamente accettata quella diversa prestazione in luogo dell'adempimento contrattualmente prevista"; c) "in merito alle altre doglianze involgenti il quantum della liquidazione operata dal TO, dall'un lato, la denuncia relativa alla correttezza dei conteggi è di tale genericità da non consentire alcun meditato riesame della decisione appellata, d'altra parte, la congiunta attribuzione di interessi e di rivalutazione monetaria risponde a specifico precetto di disciplina dei crediti di lavoro (art. 429 cod. proc. civ.; cfr. Corte Cost. n. 207/1994) che non trova deroga nel disposto normativo invocato (art. 22, comma 36, l. n. 724/1994), relativo com'è quest'ultimo (oltretutto per crediti maturati dopo il 31 dicembre 1994) al solo rapporto di servizio con gli enti pubblici".
Avverso tale sentenza la s.p.a. "Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi per azioni" propone ricorso sostenuto da due motivi.
L'intimato ON MO resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1^ - Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 39 Cost. e degli artt. 1322, 1372, e per quanto di ragione 2077 cod. civ., nonché degli artt. 1197, 1362, 1363, 1366 e segg., 2113 cod. civ.;
112 cod. proc. civ., carenza e contraddittorietà della motivazione su punti essenziali della controversio - censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale di AS "ritenuto che all'accordo 3 novembre 1992 non potesse attribuirsi una valenza modificativa dei precedenti accordi integrativi in quanto soltanto con il rinnovo del c.c.n.l. veniva sanzionata la cessazione dell'efficacia di quegli accordi, d'avere omesso di considerare, così argomentando, che alla stregua dell'accordo cit. le parti avevano voluto sospendere, e non far cessare, l'efficacia del precedenti accordi sull'integrativo bis, ritenendo di dover stabilire nuove modalità di pagamento degli emolumenti dovuti a quel titolo con mezzi diversi sul denaro nella specie titoli azionari della soc. F.S.: questa e non altra era la volontà, esplicitata chiaramente dalle parti stipulanti, che affidavano ad una apposita Commissione, chiamata ad individuare, nel periodo di sospensione dell'erogazione in denaro dell''integrativo bis' questi altri mezzi di pagamento"; la ricorrente ha, altresì, rilevato che "all'elemento letterale dell'accordo, di per sè decisivo, corrispondeva in piena la sua ratio...e nello stesso senso militavano l'argomento offerto dal comportamento concludente delle parti ed anche l'elemento sistematico dell'interpretazione...; tutto questo è sfuggito al Giudice di appello che, per effetto delle violazioni di legge e delle carenze di motivazione denunziate, non ha compreso che con l'intesa del 3 novembre 1992 era stata disposta legittimamente la sospensione di pagamento in denaro dell''integrativo bis' in vista di un successivo accordo sulle modalità di adempimento all'obbligo retributivo che doveva essere raggiunto con l'art. 5/8 del nuovo contratto collettivo". Con il secondo motivo di ricorso vengono addebitati al Giudice di appello "violazione degli artt. 429 (terzo comma) cod. proc. civ., 1224, 1282, 1284, 36 (comma 22) della legge n. 724/1994, e vizi di motivazione" per non avere rilevato che "in corretta applicazione dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. si dovevano computare gli interessi sulle somme dovute per i crediti di lavoro, avendo riguardo all'importo originario del credito e non a quello risultante dalla rivalutazione o sulle somme man mano rivalutate, rimanendo ininfluente al riguardo la sostanziale assimilazione di detti crediti ai crediti di valore, riguardo ai quali neppure poteva accogliersi un principio di rivalutazione ed interessi".
2^ - Il primo motivo di ricorso come dinanzi proposto si appalesa fondato.
Questione simile a questa ora in discussione è stata già esaminata e decisa da questa Corte con il rigetto del ricorso dei lavoratori contro sentenze che avevano respinto le loro domande (Cass. n. 3249/1999, Cass. n. 1541/2000, Cass. n. 1583/2000) ovvero con la cassazione di sentenze ad essi favorevoli (Cass. n. 5694/2002, Cass. n. 9764/2002). Pur non essendosi in presenza, in senso stretto e tecnico, di un indirizzo giurisprudenziale della Corte (per la ragione che, nei giudizi indicati, il controllo di legittimità è stato promosso al fine di verificare soltanto la correttezza del discorso giustificativo svolto dal giudice del merito in ordine ad accertamenti di fatto a lui istituzionalmente riservati), emerge nondimeno dai citati precedenti la costante affermazione di un difetto di base legale di una scelta interpretativa (circa la disciplina collettiva rilevante ai fini del decidere) che conduca alla conclusione della presistenza dell'obbligazione di erogazione dell'emolumento per cui è causa anche per il periodo successivo al 31 ottobre 1992.
Una siffatta conclusione va ulteriormente rifiutata. Anche nel presente giudizio la cassazione della sentenza viene richiesta perché il Tribunale nell'accertamento e valutazione di fatti - quale fosse, cioè, il contenuto degli accordi collettivi concernenti l'emolumento in contestazione - non si sarebbe attenuto alle prescrizioni dettate dagli art. 1362 e segg. cod. civ. e non avrebbe giustificato i risultati cui è pervenuto con una motivazione sufficiente a logica.
Non esiste contrasto tra le parti sul punto che, se i diritti retributivi in discussione, concernenti il periodo novembre 1992 - dicembre 1994, dovessero considerarsi acquisiti al patrimonio dei lavoratori, il contratto collettivo del 1994 non sarebbe stato abilitato, in quanto fonte normativa dei rapporti di lavoro, a disporne in senso recessivo.
Il punto centrale della controversia è, dunque, il contenuto a l'ambito di efficacia dell'accordo sindacale manifestato con il "comunicato congiunto" del 3 novembre 1992.
Il Tribunale ha negato che il predetto accordo avesse in qualche modo inciso sul diritto di credito spettante al lavoratore, perché gli stipulanti avevano semplicemente concordato circa l'opportunità di sottoporre a revisione l'assetto negoziale in atto, rinviando, appunto, alla conclusione di futuri patti collettivi tale revisione. L'accertamento risulta affetto dai vizi denunciati dalla parte ricorrente.
Viene in evidenza, in primo luogo, la violazione del criterio interpretativo fondamentale consacrato dal primo comma dell'art. 1362 cod. civ., nella parte in cui impone soprattutto di indagare quale sia stata la comune intenzione dei contraenti sulla base del testo dell'accordo, anche eventualmente discostandosi dalla formulazione letterale.
In questa violazione la sentenza impugnata è incorsa perché, sebbene riporti integralmente il testo dell'accordo, omette completamente di esaminare la parte in cui si contempla espressamente che "la società per intanto porrà in pagamento in unica soluzione le competenze relative al periodo 1/6 - 31/10/1992 con ruolo paga del mese di novembre".
Tale omissione compromette immediabilmente la sufficienza a logicità della motivazione circa l'intento degli stipulanti di non incidere sul contenuto dell'obbligazione retributiva, rinviando ad accordi futuri ogni determinazione al riguardo, giacché non spiega le ragioni per le quali, pur restando inalterato il rapporto, è stato previsto specificamente l'obbligo di pagamento con riferimento alle sole competenze maturate al 31 ottobre 1992.
Ne deriva un insanabile contrasto logico tra la ritenuta (in sostanza) natura esclusivamente obbligatoria, non normativa, del patto collettivo (in quanto recante impegni solo per gli stipulanti, senza incidenza sulla regolamentazione dei rapporti di lavoro) e la presenza di previsioni direttamente concernenti l'obbligazione retributiva del datore di lavoro.
L'insufficienza e l'illogicità della motivazione si estendono, conseguentemente, alla valutazione operata dal Tribunale relativamente alla seconda parte del testo negoziale, recante l'impegno ad "esaminare la possibilità di corrispondere l'integrativo bis con forme di pagamento che assicurino ai lavoratori un risultato equivalente agli aumenti previsti, prendendo in considerazione anche l'ipotesi di utilizzare a questo fine l'emissione di obbligazioni", costituendo all'uopo una "commissione mista" (che si preveda potesse concludere i lavori entro lo stesso mese di novembre 1992, previsione poi smentita dal protrarsi del negoziato).
Il Tribunale, infatti, ha affermato che le parole usate dimostravano inconfutabilmente come le parti considerassero l'obbligazione pur sempre esistente e intendessero negoziare puramente a semplicemente sulle modalità di adempimento, che avrebbero potuto consistere nella dazione di obbligazioni o azioni della società.
Sono evidenti le violazioni delle regole sull'interpretazione dei contratti ed i vizi logici del ragionamento.
L'istituto di cui all'art. 1197 cod. civ. (prestazione in luogo dell'adempimento) contempla che il debitore possa liberarsi dell'obbligo eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta con il consenso del creditore, la norma precisa che, in tal caso, l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita. Quindi, la datio in solutum è legislativamente configurata come contratto (solvendo causa) di natura reale quanto alla perfezione, assolutamente incompatibile, come tale, con un accordo inteso a sostituire l'originario oggetto dell'obbligazione con altro diverso (ipotesi che può concretare, in presenza dei relativi presupposti, novazione oggettiva ai sensi dell'art. 1230 cod. civ.). Ne discende che, assunta a presupposto la permanenza inalterata dell'obbligazione di pagamento, ritenere che le parti collettive si fossero impegnate a negoziare un patto avente ad oggetto i modi di adempimento della stessa, costituisce inosservanza del canone interpretativo di cui all'art. 1367 cod. civ., per la semplice ragione che nessuna efficacia sul piano dei rapporti di lavoro avrebbe potuto attribuirsi ad un simile accordo.
La sentenza impugnata, inoltre, al fine di ricostruire l'intento degli stipulanti l'accordo del 3 novembre 1992, avrebbe dovuto considerare, non tanto il fatto che l'azienda non avesse più proceduto ai pagamenti dopo il 31 ottobre 1992 senza suscitare particolari a immediate reazioni, quanto il tenore a loro portata degli accordi raggiunti successivamente e, in particolare, sempre nel rispetto del criterio di cui al citato art. 1367 cod. civ., le previsioni del contratto collettivo nazionale, onde verificare se la regolamentazione dei diritti retributivi attinenti al periodo novembre 1992 - dicembre 1994 costituisse una non consentita disposizione di diritti individuali di credito, ovvero rappresentasse lo sviluppo attuativo dell'accordo del 1992, al fine di disciplinare ex novo le obbligazioni retributive del datore di lavoro attinenti ad un periodo nel quale la precedente disciplina non era più operativa. Infatti, la necessità di comprendere tra i "comportarnenti complessivi posteriori alla conclusione del contratto" (art. 1362, secondo comma, cod. civ.) anche le trattative ed i successivi accordi collettivi, è stata già affermata dalla giurisprudenza della Corte (vedi Cass. 7609/2001, cit.). In conclusione, erano due le opzioni interpretative astrattamente possibili: a) anche dopo l'accordo del 3 novembre 1992 - considerato di natura meramente obbligatoria e non normativa - l'azienda restava obbligata al pagamento dell'emolumento de quo, ed era incorsa in puro e semplice inadempimento, perdurato fino alla nuova regolamentazione, del credito certo ed esigibile dei lavoratori;
b) l'accordo conteneva, accanto ad una parte "obbligatoria", anche un contenuto "normativo", preordinato a "sospendere" l'attualità dell'obbligo e del correlativo credito a partire dal novembre 1992, rimettendone la disciplina all'esito di apposito negoziato.
Il Tribunale ha scelto la prima, escludendo che l'accordo del 1992 intendesse in qualche maniera disciplinare l'obbligazione relativa all'indennità per il periodo successivo all'ottobre del 1992, ma, come posto in evidenza, il procedimento interpretativo risulta affetto da violazione delle regole di ermeneutica e da vizi della motivazione.
3^ - In definitiva, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio perché nel nuovo giudizio si proceda ad accertare, in primo luogo, facendo applicazione del principio di diritto a dei criteri di indagine sopra precisati, se, attribuito in ipotesi un contenuto normativo all'accordo sindacale del 3 novembre 1992, il rapporto di lavoro dedotto in causa potesse restarne influenzato;
b) subordinatamente all'esito positivo della prima indagine, quale sia stata l'intenzione delle parti espressa nel menzionato accordo, ponendo rimedio ai vizi di motivazione e alle violazioni degli artt. 1362 e segg. cod. civ. riscontrati nella sentenza impugnata.
All'accoglimento del ricorso non è d'ostacolo l'assunto di parte resistente circa il difetto di conferimento di suo specifico mandato ai sindacati che avevano stipulato gli accordi che qui rilevano - ivi compreso, quindi, quello del 3 novembre 1992 - che il giudice a quo ha, comunque, interpretato come non contenente una clausola di sospensione dell'erogazione dell'emolumento in contestazione. La questione, invero, assume rilievo preliminare rispetto all'altra concernente il contenuto dell'accordo e deve ritenersi che solo avendola implicitamente risolta in senso sfavorevole alla parte vittoriosa il giudice del merito può avere dato ingresso allo scrutinio del significato e della portata delle clausole in cui - si concretava il contenuto suddetto e delle quali, quindi, si postulava l'efficacia nei confronti della medesima parte.
Ed una siffatta interpretazione della sentenza impugnata risponde non solo alla sua logica interna, ma è anche avallata dall'operatività del principio per cui, ove un contratto collettivo aziendale stipulato dal sindacato per la tutela degli interessi collettivi dei lavoratori dell'azienda venga successivamente modificato od integrato da un nuovo accordo aziendale stipulato dallo stesso sindacato, tutti i lavoratori che abbiano fatto adesione all'originario accordo, ancorché non più iscritti al sindacato, sono vincolati dall'accordo successivo e non possono invocare l'applicazione soltanto del primo (Cass. n. 8325/1987). Ravvisandosi, dunque, nella specie un caso di soccombenza teorica su questione preliminare risolta sfavorevolmente alla parte poi definitivamente vittoriosa nel merito, la sua pure implicita statuizione avrebbe richiesto, ai fini dell'esame, ad opera della Corte, di questioni al riguardo, la proposizione di apposito motivo di ricorso incidentale, viceversa omesso da detta parte, che si è limitata alla notificazione del controricorso.
Trova applicazione, in altre parole, il consolidato principio per cui, quando la sentenza impugnata abbia risolto, sia pure implicitamente, in senso sfavorevole alla parte che poi risulti vittoriosa, una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte che intenda sottoporre all'esame della Corte la questione stessa di proporre ricorso incidentale: infatti, non essendo il giudizio di legittimità (in considerazione della sua struttura) assoggettato alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 cod. proc. civ., ne consegue che l'onere dell'impugnazione gravante sull'intimato vada riferito non solo alla soccombenza "pratica" ma anche a quella "teorica" e non possa, nell'ipotesi considerata, essere assolto con la sola riproposizione della questione col controricorso o con la memoria illustrativa di questo (così, ex plurimis, Cass. n. 8537/2001). 4^ - L'accoglimento del primo motivo di ricorso non può che determinare l'assorbimento del secondo motivo.
5^ - Il Giudice del rinvio - che si designa nella Corte di Appello di Campobasso - provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche in ordine alle spese, alla Corte di Appello di Campobasso.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003