Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2000, n. 5272
CASS
Sentenza 25 settembre 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di simulazione d'infermità o imperfezioni "al fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare", previsto e punito dall'art.159, prima parte, c.p.m.p., è configurabile, sotto il profilo soggettivo, indipendentemente dal carattere definitivo o temporaneo della sottrazione che l'agente intende realizzare, sempre che quest'ultima abbia ad oggetto la prestazione del servizio militare in quanto tale e non l'adempimento di singoli doveri intranei al servizio stesso, ai quali si riferisce invece la meno grave fattispecie delittuosa di cui all'art.161 c.p.m.p. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C., ha ritenuto che rientrasse nelle previsioni di cui all'art.159, prima parte, c.p.m.p. e non in quelle di cui all'art.161 stesso codice la condotta di un militare di leva il quale aveva inviato al corpo di appartenenza copie di certificati medici, modificati nella data di emissione e nella prognosi, al fine di ottenere proroghe al "riposo medico" di cui già fruiva al proprio domicilio).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2000, n. 5272
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5272
    Data del deposito : 25 settembre 2000

    Testo completo