Sentenza 25 settembre 2000
Massime • 1
Il reato di simulazione d'infermità o imperfezioni "al fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare", previsto e punito dall'art.159, prima parte, c.p.m.p., è configurabile, sotto il profilo soggettivo, indipendentemente dal carattere definitivo o temporaneo della sottrazione che l'agente intende realizzare, sempre che quest'ultima abbia ad oggetto la prestazione del servizio militare in quanto tale e non l'adempimento di singoli doveri intranei al servizio stesso, ai quali si riferisce invece la meno grave fattispecie delittuosa di cui all'art.161 c.p.m.p. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C., ha ritenuto che rientrasse nelle previsioni di cui all'art.159, prima parte, c.p.m.p. e non in quelle di cui all'art.161 stesso codice la condotta di un militare di leva il quale aveva inviato al corpo di appartenenza copie di certificati medici, modificati nella data di emissione e nella prognosi, al fine di ottenere proroghe al "riposo medico" di cui già fruiva al proprio domicilio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2000, n. 5272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5272 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 25/09/2000
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere N. 5272
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO Consigliere N. 12030/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TO CO, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza emessa il 26 gennaio 2000 dal GUP presso il Tribunale Militare di Verona.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. GARINO Vittorio che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
OSSERVA
I. Il gip del tribunale militare di Verona, in esito all'udienza preliminare del 26 gennaio 2000, mentre disponeva con separato decreto il rinvio a giudizio di TO CO per diserzione in relazione all'assenza arbitraria dal 2 al 17 luglio 1999 (art. 148 n.2 c.p.m.p.), dichiarava con sentenza di non doversi procedere nei confronti dello stesso limitatamente al delitto di "tentata simulazione di infermità al fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare" (artt. 56 c.p., 46 e 161 c.p.m.p.), così modificata l'originaria qualificazione giuridica del fatto come "simulazione di infermità continuata" (art. 81 cpv. c.p., 159 c.p.m.p.), perché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza della richiesta di procedimento. Secondo il gip militare veronese, l'avere il IS simulato un'infermità inesistente mediante la falsificazione di alcuni certificati medici consegnati al comando di appartenenza in modo da indurre in errore le autorità militari sulle ragioni della sua assenza non realizzava il reato di simulazione di infermità previsto dall'art. 159 prima parte c.p.m.p. che prevede che la condotta fraudolenta del militare sia commessa al fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare, finalità che di fatto non era stata perseguita dall'imputato. La condotta simulatoria del IS era più correttamente riconducibile alla fattispecie criminosa di cui all'art. 161 c.p.m.p., per la cui realizzazione l'agente è mosso dall'intenzione di sottrarsi, mediante simulazione di una infermità o una imperfezione, all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al proprio status di militare. Nel caso di specie, peraltro, il reato era rimasto allo stadio del tentativo e non era punibile mancando la richiesta di procedimento del comandante del corpo, trattandosi di reato punibile con la reclusione militare fino a sei mesi (art. 260 co. 2 c.p.m.p.). II. Ricorre per cassazione il procuratore militare presso il tribunale militare di Verona, contestando, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale militare e di altre norme di cui occorre tener conto nell'applicazione della legge penale, che il fatto ascritto all'imputato potesse farsi rientrare nella più tenue fattispecie di cui all'art. 161 c.p.m.p., evidenziando come la decisione impugnata fosse fondata per un verso su un'erronea interpretazione del concetto di "obbligo del servizio militare" descritto dall'art. 159 dello stesso codice e per un altro verso sull'erronea individuazione dei "doveri inerenti al servizio militare" di cui all'art. 161, pure dello stesso codice. Il P.M. ricorrente faceva rilevare in particolare come il legislatore, nell'art. 159 c.p.m.p. avesse voluto indicare quale "obbligo del servizio militare" quella parte del dovere di difesa che si attua mediante la prestazione del servizio sotto le armi (in senso stretto), sicché doveva considerarsi arbitraria qualsivoglia opzione volta a restringere l'espressione ad uno solo dei suoi possibili significati. Faceva inoltre rilevare come nel quadro delle norme penali militari che prevedevano e punivano vari tipi di simulazione di infermità, la norma dell'art. 161 c.p.m.p. rivestiva la natura di fattispecie sussidiaria, destinata a punire, con sanzione lieve e subordinata alla richiesta di procedimento del comandante del corpo, fatti di non particolare gravità e diretti alla sottrazione da compiti limitati ed occasionali, come una marcia, una parata o una guardia. Secondo il P.M. ricorrente, insomma, l'art. 161 c.p.m.p. si riferiva ai doveri intranei al servizio e non anche a quelli relativi alla sua durata o alla sua essenza. Sempre secondo il P.M., peraltro, doveva condividersi invece l'impostazione del gip che aveva configurato nel fatto esaminato l'ipotesi del tentativo. Aderiva al ricorso anche l'avvocato generale militare, secondo il quale, sotto il profilo dell'erronea interpretazione della legge penale militare, la dichiarata improcedibilità dell'azione penale in ordine al reato di cui agli artt. 56 c.p. e 161 c.p.m.p. non poteva essere condivisa, perché il fine di sottrarsi alla protrazione del servizio ex art. 83 si identifica con quello di sottrarsi all'obbligo del servizio militare inteso nel suo insieme, secondo la previsione dell'art. 159 c.p.m.p., reato perseguibile di ufficio. III. Il procuratore generale militare presso questa Corte, con requisitoria scritta dell'8 maggio 2000, ha mostrato di non condividere l'impostazione del P.M. ricorrente, osservando che la produzione di falsi certificati medici allo scopo di giustificare un'assenza arbitraria precedente non può integrare gli estremi ne' del reato di cui all'art. 159 c.p.m.p. ne' di quello individuato dal gup. Tuttavia, nel caso in esame, ricorreva il vizio lamentato dai ricorrenti (l'erronea applicazione della legge penale militare) emergendo dalla motivazione della sentenza impugnata un errore nella ricostruzione dei fatti che aveva influito in modo determinante sulla soluzione. adottata: l'ipotesi di cui all'art. 159 c.p.m.p. era stata contestata nella forma continuata, ipotizzando una condotta dell'imputato consistita nell'inviare, nel corso del reato di diserzione contestato e per il quale è stato disposto il rinvio a giudizio, con più atti al corpo di appartenenza copie di certificati medici, modificati nella data e di emissione e nella prognosi, al fine di ottenere proroghe al "riposo medico" di cui già fruiva al proprio domicilio. Tale condotta prosegue il P.G.M. - essendo finalizzata a conseguire futuri provvedimenti amministrativi di riposo non dovuti e quindi a sottrarsi, in epoca successiva alla produzione stessa, agli obblighi del servizio di leva - ben poteva e doveva essere valutata sotto il profilo dell'eventuale sussistenza del reato di simulazione di infermità previsto dall'art. 159 prima parte c.p.m.p. Di qui la richiesta di annullamento con rinvio della decisione impugnata.
IV. La richiesta di annullamento della sentenza impugnata deve essere accolta, sia pure per i motivi indicati nella requisitoria scritta del procuratore generale militare presso questa Corte. Il capo IV del titolo II (artt. 157-163 c.p.m.p.) contiene un sistema di incriminazioni che hanno come dato comune le fraudolente modificazioni delle proprie condizioni fisiche o psichiche, effettivamente cagionate ovvero soltanto falsamente rappresentate dal militare, in vista della possibile incidenza di tali fatti sulla disponibilità al servizio militare, variamente considerata. Si incrimina, da un lato, l'automutilazione, ovvero una qualsiasi procurata infermità, imperfezione, inabilità allo svolgimento del servizio;
d'altro lato, la simulazione di infermità o imperfezioni aventi idoneità ingannatoria, cioè "in modo tale da indurre in errore i superiori o altra autorità militare". Con specifico riferimento a questa seconda tipologia di condotte l'art. 159 identifica la condotta tipica del reato nel fatto del "militare che simula infermità o imperfezioni in modo da indurre in errore i suoi superiori o altra autorità militare", prevedendo due ipotesi di gravità decrescente in relazione al fine perseguito dall'agente:
simulazione commessa "per sottrarsi all'obbligo del servizio militare stabilito dalla legge o volontariamente assunto", punito con la reclusione militare fino a tre anni (art. 159, prima parte), e simulazione commessa "per sottrarsi ad un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità", punita con la reclusione militare fino a un anno (art. 159, seconda parte). La trama della tutela è completata da una terza ipotesi, di carattere sussidiario, prevista dall'art. 161 c.p.m.p. - che si richiama, quanto al precetto primario, all'art. 159 - e cioè la simulazione di infermità o imperfezioni commessa "al fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare", punita con la reclusione militare fino a sei mesi, con conseguente improcedibilità in caso di mancata richiesta di procedimento da parte del comandante del corpo. È questa una figura di reato distaccata da quelle dianzi descritte, inserita nel codice per evitare che anche il caso del "militare che per sottrarsi ad una marcia si procura una lievissima indisposizione" possa far scattare "le non lievi sanzioni comminate" dall'art. 159 (Relaz. della Commissione Ministeriale al progetto definitivo del c.p.m.p., in Lavori preparatori, pt. II, vol. II, 1938, p. 126). Dall'esame della normativa emerge chiaramente che punto di riferimento comune a tutte le fattispecie ricomprese nel titolo II è il concetto di "servizio militare", la cui tutela costituisce l'oggettività giuridica di tutti i reati contro il servizio militare e che, già prima facie, appare suscettibile di esprimere significati diversi tra loro non coincidenti.
Questo complesso reticolo normativo ha creato non pochi inconvenienti, come dimostra la vicenda giudiziaria sottoposta all'esame del Collegio. Come ha osservato il procuratore generale militare, una più esatta ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal gup del tribunale militare veronese, ricavabile peraltro dalla lettura dell'imputazione formulata sub b), che prevede una forma continuata di simulazione, porta a configurare nella condotta dell'imputato il compimento di più atti consistiti nell'inviare al corpo di appartenenza, nel corso della diserzione contestata nel capo precedente, copie di certificati medici, modificati nella data di emissione e nella prognosi, all'evidente fine di ottenere proroghe al "riposo medico", di cui già fruiva nel proprio domicilio. Tale condotta, all'apparenza finalizzata a conseguire futuri provvedimenti amministrativi di riposo non dovuti, mirava a sottrarre il militare, in epoca successiva alla produzione dei falsi certificati medici, agli obblighi del servizio di leva.
Da questo angolo visuale, è indubbiamente da condividere la tesi del P.M. ricorrente, secondo cui la nozione penalistica di "servizio militare" debba essere desunta dalla lettura del codice penale militare di pace, e, segnatamente, dalle norme dianzi citate, e non anche da disposizioni normative secondarie, come l'art. 10 DPR 14 febbraio 1964, n. 237, contenente norme relative alla "leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica", come fa invece la sentenza impugnata, accogliendo una nozione di "obbligo del servizio militare" non concidente, nella sua estensione, con quello del "servizio alle armi", volontario o obbligatorio, cui fanno riferimento nella stessa dizione letterale ("stabilito dalla legge o volontariamente assunto") gli artt. 159 e 160 c.p.m.p. Proprio quest'ultima norma si rivela fortemente indicativa sul terreno interpretativo della coincidenza normativa tra "servizio militare" e "servizio alle armi", estendendo le disposizioni sulla simulazione di infermità anche agli iscritti di leva e, a particolari condizioni, ai militari in congedo illimitato. L'art. 10 del DPR citato, invece, recitando che "l'obbligo del servizio militare si soddisfa parte sotto le armi ... e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato", fa riferimento al più ampio e generico obbligo del servizio militare imposto ex lege a tutti gli arruolati fino al quarantacinquesimo anno di età. Peraltro, con riferimento all'elemento soggettivo del reato, una lettura sistematica ed organica delle norme previste dal capo IV del titolo II del c.p.m.p. convince che il generico fine di "sottrarsi all'obbligo del servizio militare" ha natura ambivalente sotto il profilo della durata, nel senso che all'espressione contenuta nell'art. 159 non può attribuirsi alcun ruolo indicativo in ordine alla temporaneità o definitività della sottrazione all'obbligo del servizio militare. L'uso generico della formulazione dell'art. 150. ("per sottrarsi all'obbligo del servizio militare") rispetto alle norme che puniscono la procurata infermità (art. 157: al fine di sottrarsi permanentemente;
art. 158: al fine di sottrarsi temporaneamente) persuade che il legislatore non ha inteso differenziare i diversi gradi della finalità ingannatoria (leggi:
dolo specifico), ma ha voluto utilizzare l'espressione nel suo significato onnicomprensivo, indipendentemente dal carattere definivo o temporaneo della sottrazione (contra, Cass., Sez. I, 19 gennaio 1994, Forte, in Cass. pen. mass. ann., 1995, n. 726, p. 1222). Se dunque il dolo specifico richiesto dall'art. 159 c.p.m.p. s'identifica col fine di sottrarsi definitivamente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare, perè importanza il profilo dell'individuazione dei "doveri inerenti al servizio militare" richiesto dall'art. 161 c.p.m.p., il quale si riferisce ai doveri intranei al servizio, e non a quelli relativi alla sua durata o, se si vuole, alla sua essenza.
Inviando in due distinte circostanze al corpo di appartenenza le copie di certificati medici falsificati nella data di rilascio e nella prognosi (il 23 e il 28 giugno 1999 corretti in 9, 14 e 16 luglio 1999, quest'ultimo corretto anche nei giorni di prognosi), simulando un'infermità inesistente per ottenere proroghe al "riposo medico" di cui già fruiva presso il proprio domicilio, sembra evidente che l'imputato mirava a sottrarsi agli obblighi del servizio di leva, complessivamente considerato, e non anche ai doveri specifici inerenti ad essi.
Tale condotta, peraltro, non è stata realizzata, sicché l'imputato ha violato, nella forma del tentativo, il disposto dell'art. 159 prima parte c.p.m.p.
La sentenza impugnata va dunque annullata, rinviando gli atti al tribunale militare di Verona per un nuovo giudizio.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p. a n n u l l a la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, ritenuto il fatto di cui al capo b) violazione degli artt. 46, 159 c.p.m.p., al tribunale militare di Verona.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2000