Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2003, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO TI'ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0 1 6 1 9 /03 SEZIONE SECONDA CIVILE Compos PONTERIERI Dott. Presidente R.G. N. 21564/( + Cron. 3716 MENSITIERI Consigliere Dott. Alfredo Rep. 530 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere -- SCHETTINO Rel. Consigliere Dott. Olindo Dd.23/10/02 L --- -- Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere ha pronunciato la seguente 5 E NTEN ZA - LIRE 1500 sul ricorso proposto da: AN SE AO, SE LG, elettivamente | - | domiciliati in ROMA VIA BAZZONI 1 presso lo studio + -I #109076 dell'avvocato CORRADO ZUCCONI GALLI FONSECA, che li -- difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti contro #109079. TI GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 130, presso lo studio LORENZO IL MAGNIFICO dell'avvocato BERNARDO SERRAO, che lo difende, giusta + delega in atti;
!. controricorrente -| 2002 - -I nonchè contro 1377 -1- FI GIULIO, BELLARDI PIETRO, RACANO LUCIO, 1 PETTINI ELENA, LENZI GUIDO;
- intimati avverso la sentenza n. 516/01 della Corte d'Appello di | ROMA, depositata il 15/02/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica | udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Olindo | T SCHETTINO;
| udito 1'Avvocato ZUCCONI GALLI FONSECA CORRADO, F difensore del ricorrente che ha chiesto lo stralcio dei procedimento relativamente alla notifica (in - come da memoria già| ritardo) del controricorso F - depositata e l'accoglimento del ricorso principale;
udito 1'Avvocato SERRAO BERNARDO, difensore del - resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso, e ☐ | contesta la delega a stare in giudizio di controparte;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | ... | -- | Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per la validità della delega contestata e l'accoglimento - - del ricorso per quanto di ragione. -2- R.G.N.21564/01 Oggetto: Pagamento somme per oneri condominiali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 7-7-1977, il tribunale di Roma, decidendo sull'opposizione proposta da ET ST ed LG, revocava il decreto ingiuntivo n.2460, emesso da quel presidente il 22-2-1990 BU ricorso di SE UI, a saldo del prezzo dei lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale in Roma, Via Monserrato n.24, da lui eseguiti, e rigettava anche le domande proposte dagli opponen i nei riconvenzionali confronti dell'opposto, condannando quest'ultimo al pagamento della metà delle spese processuali, che compensava per la restante metà. Sa sentenza veniva emessa dopo che nel corso del giudizio era stata disposta 1'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, alcuni dei quali si costituivano, e del condomínio; ma Senza che pe= quest'ultimo si provvedesse all'incombente, mancando come si - l'amministratore, cioè il legge in sentenza soggetto investito dei poteri di rappresentanza". Proposto appello da SE UI con atto che non 2 veniva notificato, peraltro, alla RV s.n.c. (uno dei condomini), e costituitisi ET ST ed LG, che chiedevano il rigetto del gravame, mentre gli altri condomini rimanevano contumaci, la corte di appello di Roma, con sentenza pubblicata il 15 febbraio 2001, ha accolto l'appello e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli appeilati ET ST e LG al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio. Il giudice di appello pervenuto a tale decisione, in quanto, dopo avere respinto l'eccezione di thy improcedibilità dell'opposizione sollevata dall'appellante, per la mancata chiamata in giudizio del condominio nel termine perentorio assegnato dal giudice, ha ritenuto che SE UI avesse diritto al pagamento del corrispettivo per i lavori che gli erano stati commissionati dal condominio, e che la questione relativa alla conformità dei lavori stessi alla normativa edilizia vigente era stata espressamente considerata dall'assemblca dei condomini. Tali essendo i fatti accertati, gli opponenti non potevano, secondo il giudice di appello, fax valero (eventuali) loro ragioni direttamente nei 3 confronti dell'appaltatore, relativamente ad וזנו rapporto contrattuale corrente сол altri soggetti (impresa-condominio), ma avrebbero potuto (e dovuto impugnare, se mai, ie delibere condominiali del 7-9 e del 26-10-1988, con le quali era stalo ratificato l'operato dell'appaltatore, con l'esclusione di ogni illiceità del SUO comportamento e con 11 riconoscimento dei suoi diritti, e dato atto, inoltre, della morosità di alcunicondomini. In difetto di impugnativa delle predette delibere, ciascun condomino assumeva, quindi, in via definitiva (art.1137 c.c.) l'obbligo di adempiere a quanto con le stesse deliberato;
a nulla rilevando, inoltre, ai fini dell'assolvimento di tale obbligo, la decotta nullità del contratto di appalto per pretesa illiceità, peraitro insussitente, dell'oggetto, per asserita violazione di norme imperative (abusi edilizi}. Ricorrono ET ST A ET LG, deducendo sei motivi di gravame. Resiste con controricorso SE UI. I ricorrenti hanno depositato memoria, con la quale hanno eccepito, tra l'altro, la tardività della motifica del centroricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciano i ricorrenli;
1) Nullità della sentenza per violazione dell'art.331 c.p.c. 8, in subordine, dell'art.332 c.pc., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della RV S.D.C.s condomina, nei termine fissato più volte dal consigliere istruttore. I _ fatto che la stessa era statz cancellata dal registro delle imprese, per cui sarebbe stata superflua, a dire della corte, la notifica dell'atto di appello, non poteva, invero, esimere 1 parte dall'effettuare la disposta integrazione nei confronti di chi fosse subentrato alla RV nella titolarità del diritto proprietà e quota condominiale). 2) Falsa applicazione dell'art. 1129 e seguenti c.C., per avere ritenuto la corte di appello erroneamente che gli opponenti, in quanto condomini te, per di più, condomini maggioritari) חזקת potessero far eventuali loro ragioni direttamonte nei valere confronti dell'appaltatore, Con riferimerto al rapporto contrattuale corrente tra altri soggetti (impresa e condominio), specialmente nell'inerzia del 'amministratore, del quale, tra l'altro, all'epoca il condominio era sprovvisto. 5 3) Vizi logici e di contraddittorietà della motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dagli appellati, con riferimento all'errata affermazione, secondo cui 1'azione condomini nei confronti diretta dei dell'appaltatore avrebbe dovuto essere, nel caso, necessariamente preceduta dall'impugnazione delle delibere condominiali del 7-9 e 26-10-1988, che, peraltro, non riguardavano nė i denunciati abusi edilizi ed i conseguenti provvedimenti di sospensione dei lavori e di demolizione nė il pagamento degli importi richiesti dall'appaltatore con il ricorso per decreto ingiuntivo, e tanto meno di contestazione,contenevano, in presenza l'autorizzazione al pagamento all'impresa di tali importi. 4) Illogicità e carenza di motivazione circa un punto decisivo prospettato dalla difesa degli appellati - falsa applicazione di principi di diritto. La censura di cui al motivo in esamo si riferisce all'affermazione della corte, secondo cui 11 contratto di appalto non Sarebbe nullo per illiceità dell'oggetto in consequenza di violazioni quanto queste sarebberodi norme imperative, i insussistenti, mentre, invece, le violazioni stesse G sono state ammesse proprio dai soggetti (TI UL e AC CI) che le avevano commesse, per cui l'appaltatore, contrariamente a quanto statuito dalla corte, non poteva pretendere il pagamento del corrispettivo in base ad un contratto nullo. 5) Carente contraddittoria motivazione circa in punto decisivo della controversia prospettato dalla difesa degli appellati - illogicità-, con riferimento all'errata interpretazione della delibera 7-9-1988. 6) Falsa applicazione degli artt. 345, comma 2, a 92 compensazione c.p.c., in relazione alla mancata integrale delle spese di causa. preliminarmente, che поп ė fondata oscerva, l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata in udienza dal difensore del resistente, con riferimento alla dedotta mancanza de requisito della specialità della procura rilasciata dai ricorrenti al loro difensore ed alla data del rilascio, acteso che, risultando la stessa ricorso ed in dalarilasciata a margine de anteriore alla notifica di ques o, deve presumersi che il conferimento di essa sia avvenuto per il giudizio di cassazione cui l'atto sul quale è 7 apposta si riferisce e ritenersi, pertanto, che perfettamente valida ex artt.83 e 366 c.p.c. (SS.UU.10-3-1998 n.2642 e n. 2646; sez. II, 29-10- 1998 n.10782). Ciò premesso, si rileva che il primo motivo del ricorso è fondato. Risulta, invero, che nel giudizio di primo grado gli opponenti al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto ca SE UI nei confronti del condominio di Via Monserrato n.24, in Roma, per il pagamento di lavori commessigli da questo, dedussero, nella loro qualità di condomini, che la pretesa di pagamento riguardava lavori non previsti dagli accordi e mai deliberati dall'assemblea condominiale C realizzati, inoltre, in violazione di norme urbanistiche ed a beneficio esclusivo di alcuni condomini. In conseguenza di tali deduzioni, era disposta dal tribunale l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, compresa la RV che veniva regolarmente effettuata, ed,s.n.c. all'esito del giudizio, con sentenza del 10-6/17-7- 1997, cra revocato l'opposto decreto ingiuntivo e condannato SE UI alla rifusione della metà delle spese a favore degli opponenti, essendosi 8 ritenula da quel giudice ILOI dimostrata ia riconducibilita delle opere eseguite, Nella loro globalità, ad accordi assunti con gli organi condominiali, e dovendosi scorporare, altresì, la parte di compenso relativa alle opere illegittime. Dal thema decidendum che, a seguito dello deduzioni prospettazioni degli opponenti, si è andato ae delineare nel giudizio di primo grado, e dalla integrazione del contraddit Lorio nei confronti di tutti gli allri condomini, disposta dal giudice, è derivato, pertanto, che la lite è diventata comune agli stessi e consequentemente si è determinato tra costoro un liticonsorzio necessario. I quale, poi, a ben vedere, è stato ritenuto tale anche dalla corto di appello, che, nel giudicare infondata la questione di improcedibilità dell'opposizione dedot La dall'appellante SE UI, per la mancata chiamata in causa del condominio, ha motivato la statuizione can I'affermazione che "il contraddittorio è assicurato condomini quando, come nella specie, i singoli siano stati tutti singolarmente citati". Ricorre, quindi, nella fattispecie un caso di liticonsorzio necessario processuale, che si verifica quando il giudice di primo grado, 9 ritenendo che la causa sia Comune ad altri soggetti e che la decisione debba essere comunque emessa anche nei ioro confronti, disponga CX art.107 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio, di talche gli stessi diventano a tutti gli effetti liticonsorti necessari (sent. n.6460/96; n. 5082/95); con 'ulteriore corollario che la eventuale impugnazione della sentenza non può prescindere dalla predetta qualità ormai da loro acquistita 0 deve essere, pertanto, ad essi notificata. Ne conseque che, ove il giudice di appello di sponga a sua volia, l'integrazione del ex art.331 c.p.c. е questo noncontraddittoric avvenga come si è verificato пел presente procedimento con riguardo alia RV s.n.c., già citata I ssu judicis, quale condomina del condominio di Via Monserrato n. 24, in Milano, nel - l'appello è inanumissibile giudizio di primo grado (ord.n.4010/02; sent. .n.1.11032/01; n.5434/94; n.1175/87]. In accoglimento, quindi, del primo motivo di gravame, deve essere cassata Senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendosi la Causa nel merito,de c dichiarato inammissibile I'appello 10 propost da SE UI. Gli altri motivi rimangono assorbiti. Ricorrono giusti motivi per compensare le spesc.
P.Q.M.
T₁a Corto accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e, per l'effetto, cassa senza rinvic la sentenza impugnata e, decidendo nel merilo, dichiara inammissibile l'appello propost.o da SE UI;
compensa le spese tra le parti. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2002 Il presidente Il consigliere cst. Q (Dr. France Pont ieri) (Dr.Olindo Schettino}oling Amis little IL CANCELLIERE MA Di ZA AN DiDEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi, 4 FEB. 2003 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE MA Di ZO Si atlesta la registrazione .. presso l'Agenzia Nuor delle Entrate di Roma 2 il 3-2003 serie 4 al n. 10344 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) CELLERIA 11