Sentenza 12 marzo 2004
Massime • 3
In tema di prova testimoniale, poiché la funzione di giudice ecclesiastico non rientra nell'ambito del ministero sacerdotale "stricto sensu", ma nell'esercizio delle attività "laiche" esercitate da persone che abbiano conoscenza tecnica del diritto canonico e capacità di applicazione in concreto delle norme processuali, non sussiste alcun vincolo o divieto a testimoniare per il giudice ecclesiastico delegato all'istruzione nella causa per la dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario su fatti dei quali egli sia venuto a conoscenza per ragioni o a causa dell'esercizio di tale funzione, salva la possibilità di eccepire, dinanzi al giudice penale, ricorrendone le condizioni, il segreto professionale su fatti, comportamenti o notizie acquisiti attraverso l'intreccio della funzione giudiziaria con quella di ministro del culto.
In tema di prova testimoniale, non può essere invocato il segreto professionale da chi abbia svolto funzioni di cancelliere o notaio o da chi in altra veste, nell'ambito di un giudizio ecclesiastico, sia stato presente o abbia avuto conoscenza dei dati di cui si chiede la prova, non rilevando per l'ordinamento italiano l'eventuale obbligo di segreto previsto dal codice di diritto canonico la cui violazione, se pur rilevante in rapporto alle regole della fede religiosa, non assume significato nel processo penale italiano, nel quale i casi di segreto professionale e d'ufficio presi in considerazione sono solo quelli previsti dagli artt. 200 e 201 cod. proc. pen.
Anche i verbali di prove assunte dinanzi al giudice ecclesiastico in un procedimento per la dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale (nella specie relativi a deposizioni testimoniali) possono essere acquisiti agli atti del processo. (Nella specie, la parte civile in un processo per diffamazione aveva lamentato che i giudici di merito non avessero disposto l'acquisizione dei verbali formati nel corso dell'istruttoria dinanzi al tribunale ecclesiastico, dai quali sarebbe emersa la prova del reato consumato ai suoi danni dai testi i quali avrebbero falsamente affermato che essa era affetta da disturbi psichici; nell'enunciare il principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto che erroneamente i giudici di merito avevano considerato la richiesta di copia di quei verbali come interferenza nella libertà di determinazione della giurisdizione ecclesiastica e i verbali medesimi come coperti dal segreto, pur essendo essi inseriti in un procedimento finalizzato a una sentenza destinata ad avere efficacia nell'ordinamento italiano e quindi oggetto di necessaria cognizione delle parti in funzione di garanzia del diritto di difesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2004, n. 22827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22827 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 12/03/2004
Dott. PROVIDENTI SC - Consigliere - SENTENZA
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - N. 483
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 030813/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
P. C. DE IM IMTTA;
contro
1) RE ON N. IL 09/04/1967;
2) IO IA IA N. IL 29/01/1940;
3) ZE TO N. IL 17/12/1941;
4) RI FR N. IL 22/01/1964;
avverso SENTENZA del 16/04/2003 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FR;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Rossi Stefano;
Udito il difensore Avv. Troiani Adriana.
La Corte d'Appello dell'Aquila con sentenza del 16-4-2003, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di L'Aquila il 27-6-2001, con la quale CC CE, CI MA IA, ZE TO e ER SC erano stati assolti dal reato di cui all'articolo 595 c.p. per aver offeso la reputazione di De NE NEtta affermando falsamente nel corso del giudizio ecclesiastico, promosso da VE contro la De NE, che quest'ultima era affetta da disturbi psichici e mentali. Proponeva ricorso la P.C. De NE sostenendo che la prova del reato era contenuta nei verbali della causa ecclesiastica per annullamento del matrimonio. Proprio dalla lettura degli indicati atti aveva appreso che gli imputati la avevano accusata di essere affetta da disturbi mentali. Lamentava che la Corte di merito aveva rigettato la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, rifiutando così di sentire i testimoni presenti alle dichiarazioni, e di acquisire i verbali della causa davanti al Tribunale ecclesiastico. Le censure sono fondate.
Va chiarito in via preliminare che i rapporti fra l'ordinamento giuridico dello Stato Italiano e quello della Chiesa Cattolica, hanno il loro fondamento, rispettivamente, per la Repubblica Italiana nei principi sanciti dalla Costituzione, ed in particolare nell'articolo 7, e per la Santa Sede nelle dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II, circa la libertà religiosa ed i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché nelle regole stabilite dal diritto canonico.
In particolare lo Stato Italiano con la legge 25-3-1985 n. 121, ha ratificato l'accordo, firmato a Roma il 18-2-1984, con il quale la Santa Sede e lo Stato hanno regolato aspetti particolari, in modo da evitare possibili interferenze o condizionamenti, all'attività di culto posta in essere da sacerdoti, diaconi o religiosi ed alla funzione giurisdizionale della Chiesa Cattolica.
Al di là dai punti regolati dall'indicata legge, deve ritenersi che i due soggetti hanno riconosciuto, l'impossibilità di reciproca interferenza fra le norme del diritto canonico dedicate soprattutto al "foro interno", e quindi alla personale e responsabile accettazione di ciascun fedele, e quelle che regolano la vita dell'intera comunità nazionale cui sono tenuti tutti i cittadini indipendentemente dal credo religioso da loro seguito. La Chiesa Cattolica a norma degli articoli 2 e 3 della legge 121/85, ha piena libertà di svolgere la propria missione pastorale, educativa, di evangelizzazione e di santificazione, e di organizzarla come ritiene più opportuno. All'articolo 4 comma 4 è previsto che " gli ecclesiastici non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero". Successivamente all'articolo 8 sono regolati e riconosciuti gli effetti civili dei matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico ed in particolare al comma 2 è stabilito che : "Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda, delle parti o di una di esse dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando questa accerti: a)....omissis, b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano". Così precisati i rapporti fra Stato e Chiesa nella materia che riguarda la presente controversia è opportuno osservare nel merito che, la De NE ha chiesto di provare in un giudizio penale davanti al giudice italiano, il fatto consistente nell'aver il CA e gli altri querelati, affermato nel corso di un procedimento per l'annullamento di matrimonio, svoltosi davanti al giudice ecclesiastico, che ella era affetta da disturbi psichici. Indipendente dalla veridicità del fatto da accertare e dalla sua rilevanza sul piano penale, deve ritenersi che la De NE aveva pieno diritto ad ottenere l'accertamento dei comportamenti indicati in querela.
Infatti, la richiesta di copia degli atti del procedimento giurisdizionale, non può essere considerata in alcun modo interferenza nella libertà di decisione del giudice ecclesiastico, dato che essa non si riferisce i all'oggetto della controversia (risoluzione del vincolo matrimoniale), ma a dichiarazioni fatte da persone chiamate a testimoniare, che in astratto potrebbero integrare fattispecie di reati. Nè l'autorità ecclesiastica avrebbe potuto eccepire il vincolo del segreto attinente al processo canonico, dato che, trattandosi di un procedimento tendente ad una sentenza, destinata ad avere efficacia nell'ordinamento italiano, a norma dell'articolo 8 della citata legge, i verbali non potevano essere considerati segreti, in quanto al procedimento per la dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale, andavano applicate norme non difformi ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano e quindi l'istruttoria non poteva essere nascosta alla parte convenuta. La conoscenza dei verbali doveva essere considerata garanzia essenziale per le parti nel processo canonico, come strumento fondamentale per l'espletamento del diritto di difesa, e doveva essere ritenuta, il solo elemento utile per verificare, al momento della dichiarazione di efficacia della sentenza canonica, l'applicazione durante l'iter processuale dei principi fondamentali vigenti nel nostro ordinamento. La richiesta di acquisizione dei verbali in copia non costituiva quindi ne' interferenza in un procedimento di altro ordinamento giuridico, ne' tanto meno sindacato nel merito della decisione assunta dal tribunale ecclesiastico. Essa andava espletata, in adempimento dell'art. 156 c.p.p. al comma 1^, nella parte in cui stabilisce che "le persone indicate negli articoli 200 e 201 c.p.p. devono consegnare all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale, se così è ordinato, ed ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione etc.".
Ovviamente, non sussiste alcuna inutilizzabilità di eventuali copie dei verbali acquisiti direttamente dalla parte ricorrente. Essi vanno verificati nella loro attendibilità e conformità all'originale nei modi e nelle forme previste dal codice di rito per qualsiasi documento di cui non sia certa la provenienza e l'autenticità. Per quanto riguarda la prova testimoniale, va valuta attentamente l'esclusione degli ecclesiastici per le " informazioni di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero". La norma contenuta nel comma 4 dell'articolo 4 della legge 25-3-1985 n. 121, prevede che gli ecclesiastici non possano essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto a ragione del proprio ministero. Essi, pertanto possono legittimamente astenersi dal testimoniare a norma dell'articolo 200 lettera a) c.p.p., e se chiamati a riferire all'autorità giudiziaria possono, senza incorrere nel reato di falsa testimonianza o di favoreggiamento, fornire notizie incomplete, al fine di non rivelare comportamenti o atti, che abbiano un particolare significato nell'ambito della Fede religiosa, e dei quali siano venuti a conoscenza esclusivamente per l'esercizio del loro ministero (v. Cass. sez. 5^ 3-5-2001 n. 27656). Da ciò si deduce che non vi è una incapacità o un divieto assoluto degli ecclesiastici a testimoniare, ma è loro conferito il diritto di astenersi, per i fatti conosciuti a cagione dell'esercizio del loro ministero. Il giudice pertanto non può escludere dalla lista dei testimoni automaticamente qualsiasi ecclesiastico, ma deve, dopo averlo convocato, avvertirlo della facoltà di astenersi stabilita dal combinato disposto dell'articolo 200 c.p.p. e dell'articolo 4 L. 121/1985. Nel caso in esame, in particolare, l'ecclesiastico del quale è stata chiesta la testimonianza è la persona che ha esercitato le funzioni di giudice delegato all'istruzione, nella causa per la dichiarazione di nullità del matrimonio, quindi non appare del tutto pacifico che le notizie richieste siano state da lui acquisite come ministro del culto. La funzione di giudice ecclesiastico non è riservata ai sacerdoti ma rientra nell'ambito delle attività "laiche", che vengono esercitate da persone che abbiano conoscenza tecnica del diritto canonico e capacità di applicazione in concreto delle norme processuali. In altri termini, può dirsi che lo svolgimento istruttorio del processo ecclesiastico rientra nelle attività strumentali dell'ordinamento giuridico canonico, tendenti verso l'affermazione di principi religiosi, ma non integra esercizio di quella attività che distingue e caratterizza in modo esclusivo ed inconfondibile il ministro del culto. In ogni caso l'eventuale segreto professionale, non può essere ritenuto a priori, ma va eccepito dal sacerdote allorché la deposizione che gli viene richiesta, per aspetti particolari, possa incidere su fatti, comportamenti, o notizie, acquisiti attraverso l'intreccio dell'attività di giudice delegato all'istruzione con quella di ministro del culto.
Nessun vincolo o divieto a testimoniare può invece essere sollevato per chi ha svolto funzioni di cancelliere o notaio o di chi in altra veste è stato presente o ha avuto conoscenza dei dati di cui si chiede la prova.
L'ambito "ecclesiale", nel quale il fatto si sarebbe verificato non lo copre da segreto nell'ambito dell'ordinamento italiano. L'eventuale segreto previsto dal codice canonico, ha rilevanza nell'ambito dell'ordinamento giuridico della Santa Sede, e quindi la sua violazione può eventualmente essere considerata in quell'ordinamento non conforme alle regole della Fede religiosa, ma non assume rilevanza nell'ordinamento processuale italiano, che limita il segreto professionale e quello d'ufficio ai casi previsti dall'articolo 200 e 201 c.p.p.. Deve aggiungersi che a norma dell'articolo 197 c.p.p., l'ufficio di testimone è incompatibile con quello di giudice, pubblico ministro o ausiliario, nello stesso procedimento, non già in altro, nell'ambito di un diverso ordinamento giuridico. Non pare neanche rilevante l'eventuale incompatibilità della NI, per aver difeso il EL in altra causa.
Deve pertanto ritenersi ingiustificato il rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, formulata dal Procuratore della Repubblica e AL De NE, e viziata la motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui ha escluso la possibilità di acquisire qualsiasi mezzo di prova.
Il ricorso della De NE va quindi accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2004