Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2004, n. 22827
CASS
Sentenza 12 marzo 2004

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In tema di prova testimoniale, poiché la funzione di giudice ecclesiastico non rientra nell'ambito del ministero sacerdotale "stricto sensu", ma nell'esercizio delle attività "laiche" esercitate da persone che abbiano conoscenza tecnica del diritto canonico e capacità di applicazione in concreto delle norme processuali, non sussiste alcun vincolo o divieto a testimoniare per il giudice ecclesiastico delegato all'istruzione nella causa per la dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario su fatti dei quali egli sia venuto a conoscenza per ragioni o a causa dell'esercizio di tale funzione, salva la possibilità di eccepire, dinanzi al giudice penale, ricorrendone le condizioni, il segreto professionale su fatti, comportamenti o notizie acquisiti attraverso l'intreccio della funzione giudiziaria con quella di ministro del culto.

In tema di prova testimoniale, non può essere invocato il segreto professionale da chi abbia svolto funzioni di cancelliere o notaio o da chi in altra veste, nell'ambito di un giudizio ecclesiastico, sia stato presente o abbia avuto conoscenza dei dati di cui si chiede la prova, non rilevando per l'ordinamento italiano l'eventuale obbligo di segreto previsto dal codice di diritto canonico la cui violazione, se pur rilevante in rapporto alle regole della fede religiosa, non assume significato nel processo penale italiano, nel quale i casi di segreto professionale e d'ufficio presi in considerazione sono solo quelli previsti dagli artt. 200 e 201 cod. proc. pen.

Anche i verbali di prove assunte dinanzi al giudice ecclesiastico in un procedimento per la dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale (nella specie relativi a deposizioni testimoniali) possono essere acquisiti agli atti del processo. (Nella specie, la parte civile in un processo per diffamazione aveva lamentato che i giudici di merito non avessero disposto l'acquisizione dei verbali formati nel corso dell'istruttoria dinanzi al tribunale ecclesiastico, dai quali sarebbe emersa la prova del reato consumato ai suoi danni dai testi i quali avrebbero falsamente affermato che essa era affetta da disturbi psichici; nell'enunciare il principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto che erroneamente i giudici di merito avevano considerato la richiesta di copia di quei verbali come interferenza nella libertà di determinazione della giurisdizione ecclesiastica e i verbali medesimi come coperti dal segreto, pur essendo essi inseriti in un procedimento finalizzato a una sentenza destinata ad avere efficacia nell'ordinamento italiano e quindi oggetto di necessaria cognizione delle parti in funzione di garanzia del diritto di difesa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2004, n. 22827
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22827
    Data del deposito : 12 marzo 2004

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