Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2939
CASS
Sentenza 1 marzo 2001

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Dal complesso della vigente normativa previdenziale non è ricavabile un principio generale di indisponibilità dei diritti alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria, vero essendo, invece, che l'esistenza di un principio siffatto può affermarsi solamente per il fondamentale diritto al trattamento pensionistico minimo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la cui "indisponibilità" trova giuridico fondamento nella tutela degli interessi costituzionalmente protetti (v. art. 38 della Costituzione) che ne sono alla base. (Fattispecie relativa al deferimento - considerato ammissibile dalla S.C. - di giuramento suppletorio in una ipotesi in cui il diritto in contestazione era quello alla iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura).

L'interesse all'impugnazione deve sussistere non solo al momento della sua proposizione, ma anche al momento della decisione della stessa, così che il suo successivo venire meno ha le stesse conseguenze della sua mancanza iniziale; va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale qualora sia stato rigettato il ricorso principale.

La valutazione sull'opportunità di disporre il giuramento suppletorio, trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed ammissibile di ufficio, è rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice del merito, il quale - con valutazione insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici - stabilisce se ricorrono le condizioni previste dall'art. 2736, n. 2 cod. civ., se cioè la domanda o le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sfornite di prova, essendo, a tal fine, facultato ad avvalersi anche di elementi di valutazione desumibili dal comportamento stragiudiziale delle parti e di semplici presunzioni, indipendentemente dalla loro gravità, precisione e concordanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2939
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2939
    Data del deposito : 1 marzo 2001

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