Sentenza 1 marzo 2001
Massime • 3
Dal complesso della vigente normativa previdenziale non è ricavabile un principio generale di indisponibilità dei diritti alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria, vero essendo, invece, che l'esistenza di un principio siffatto può affermarsi solamente per il fondamentale diritto al trattamento pensionistico minimo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la cui "indisponibilità" trova giuridico fondamento nella tutela degli interessi costituzionalmente protetti (v. art. 38 della Costituzione) che ne sono alla base. (Fattispecie relativa al deferimento - considerato ammissibile dalla S.C. - di giuramento suppletorio in una ipotesi in cui il diritto in contestazione era quello alla iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura).
L'interesse all'impugnazione deve sussistere non solo al momento della sua proposizione, ma anche al momento della decisione della stessa, così che il suo successivo venire meno ha le stesse conseguenze della sua mancanza iniziale; va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale qualora sia stato rigettato il ricorso principale.
La valutazione sull'opportunità di disporre il giuramento suppletorio, trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed ammissibile di ufficio, è rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice del merito, il quale - con valutazione insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici - stabilisce se ricorrono le condizioni previste dall'art. 2736, n. 2 cod. civ., se cioè la domanda o le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sfornite di prova, essendo, a tal fine, facultato ad avvalersi anche di elementi di valutazione desumibili dal comportamento stragiudiziale delle parti e di semplici presunzioni, indipendentemente dalla loro gravità, precisione e concordanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2939 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. STEFANO MARIA EVANGELISTA - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MULAS GIOVANNI, POTI MARIO, PONTURO DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CALÒ CONCEPITA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 13062/98 proposto da:
CALÒ CONCEPITA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 235, presso lo studio dell'avvocato CIALDINI CRISTINA, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANELLI LIVIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
INPS- ISTITUT0 NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 51/98 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 09/03/98 R.G.N. 2436/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato SGROI per delega PONTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'assorbimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AL ON proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Brindisi del 26 ottobre 1994, che aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere, nei confronti dello S.C.A.U., la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura per n. 51 giornate annue in relazione al periodo dal 1978 al 1990. La ricorrente rilevava che il Pretore aveva omesso di prendere in considerazione le eccezioni di decadenza e di prescrizione da essa sollevate sin dal ricorso introduttivo;
deduceva, inoltre, che dalla prova testimoniale si evinceva la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della propria madre.
Si costituiva l'INPS, subentrato al disciolto SCAU ai sensi dell'art. 19 della legge 30 dicembre 1994 n. 724.
Il Tribunale di Brindisi, dopo l'espletamento della prova testimoniale, deferiva giuramento suppletorio alla AL e, con sentenza in data 9 marzo 1998, accoglieva l'appello, dichiarando il diritto della ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni dal 1978 al 1990.
Per la cassazione di questa sentenza l'INPS ricorre con un unico motivo. La AL resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a quattro motivi.
Motivi della decisione
Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti ai sensi dell'art.335 c.p.c., perché proposti contro la stessa sentenza.
Preliminarmente rileva la Corte che, nel controricorso, si eccepisce la inammissibilità del ricorso per inesistenza e comunque nullità del mandato alle liti, in quanto non esiste la dichiarata "procura a margine" e quella dattiloscritta dopo la esposizione dei motivi si conclude con attestazione di "autentica" non portante la sottoscrizione di alcun procuratore autenticante. L'eccezione è palesemente infondata, in quanto il ricorso dell'INPS contiene, ancorché non "a margine" ma "in calce" la prescritta procura speciale e questa, subito sotto la firma del legale rappresentante dell'istituto, reca la dichiarazione di autentica debitamente sottoscritta da uno dei difensori.
Può, dunque, procedersi all'esame del ricorso con l'unico motivo del quale l'INPS deduce violazione degli artt. 233 e 234 c.p.c., degli artt. 2736 e 2739 cod. civ. degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell'art. 17 della legge 11 marzo 1970 n. 83 (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Sostiene che, essendo i diritti previdenziali indisponibili, non poteva essere deferito giuramento suppletorio. Non sussisterebbe, inoltre, il ravvisato "fumus veritatis", perché escluso dalle circostanze sulle quali si era attentamente soffermato il Pretore, mentre la stessa formula del giuramento sarebbe generica, laddove il precetto dell'art.17 della legge n. 83 del 1970 richiede l'accertamento puntuale e analitico del numero delle giornate di lavoro effettivamente prestato in ciascuno degli anni in contestazione. Prosegue il ricorrente osservando che l'esperimento probatorio sarebbe inadeguato e insufficiente, essendo rimaste comunque incerte le modalità di esecuzione della attività di lavoro, in ordine essenzialmente al vincolo della subordinazione, la cui prova non poteva ritenersi integrata dalla generica notizia della corresponsione di una retribuzione, tra l'altro erogata dal padre e non dalla madre (asserita datrice di lavoro) della AL e della quale non fu mai indicato l'ammontare.
Conclude rilevando che il Tribunale, nel dichiarare il diritto alla iscrizione, ha mancato di indicare il numero di giornate da attribuire, così omettendo un elemento indispensabile alla realizzazione delle utilità previdenziali perseguite dalla AL. Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte che, dal complesso della vigente normativa previdenziale, non è ricavabile un principio generale di indisponibilità dei diritti alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria, vero essendo, invece, che l'esistenza di un principio siffatto può affermarsi solamente per il fondamentale diritto al trattamento pensionistico minimo per invalidità, vecchiaia e superstiti, la cui "indisponibilità" trova giuridico fondamento nella tutela degli interessi, costituzionalmente protetti (art.38 Cost.), che ne sono alla base.
Significativamente, i diritti alle prestazioni di carattere temporaneo e lo stesso diritto alle rate di pensione soggiacciono alla regola generale della estinzione per decorso del tempo, secondo norme dettate espressamente in materia ovvero desumibili dal sistema normativo generale (così il diritto alla indennità giornaliera di malattia e a quella di maternità) quando non sono addirittura soggetti a termini decadenziali (come il diritto alla indennità di disoccupazione).
Questo esclude che si verta in materia di diritti "indisponibili" - come tali sottratti alla possibilità di deferimento del giuramento suppletorio secondo la specifica previsione dell'art. 2739 cod. civ. - nell'ipotesi in cui il diritto in contestazione sia, come nel caso, quello alla iscrizione neglì elenchi nominativi dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, iscrizione che, a sua volta, costituisce il presupposto per l'affermazione del diritto alla costituzione della posizione assicurativa e alla erogazione delle prestazioni previdenziali ai lavoratori agricoli.
Ciò posto, non possono condividersi le critiche rivolte dal ricorrente alla motivazione della sentenza impugnata e i rilievi formulati con riguardo all'affermata sussistenza del "fumus veritatis", come pure quelli relativi alla inidoneità del deferito giuramento a dar prova delle effettive modalità del rapporto. In proposito va richiamato il principio (vedi Cass. 20 giugno 1994 n. 5925), secondo cui l'opportunità di disporre il giuramento suppletorio è rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice del merito il quale - con valutazione insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici - stabilisce se ricorrono le condizioni previste dall'art. 2736, n. 2, cod. civ., se cioè la domanda o le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sfornite di prova, ed è, a tal fine, autorizzato ad avvalersi anche di elementi di valutazione desumibili dal comportamento stragiudiziale delle parti e di semplici presunzioni, indipendentemente dalla loro gravità, precisione e concordanza.
Nella specie la motivazione con la quale la impugnata sentenza ha giustificato la delazione del giuramento è immune da vizi, avendo il Tribunale ravvisato una "semiplena probatio" circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato della AL con la propria madre nelle circostanze emerse dalla prova testimoniale, puntualmente verificate ed attentamente valutate dal giudice a quo. Neppure il disposto esperimento probatorio può definirsi inadeguato e insufficiente a provare la fondatezza della domanda, in quanto le circostanze indicate nella formula del giuramento e delle quali la AL ebbe ad affermare la verità, deponevano, nel loro insieme, per la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, avendo la stessa dichiarato che aveva lavorato alle dipendenze della madre, che il numero di giornate di lavoro annue era superiore a 51 che il periodo lavorativo copriva l'arco di tempo dal 1978 al 1990, che era stata regolarmente retribuita.
È noto, d'altro canto, che, per la natura di prova legale che l'ordinamento attribuisce al giuramento suppletorio, il giudice del merito, una volta che l'abbia deferito, non è tenuto a valutare la verosimiglianza o meno delle affermazioni del giurante, non rimanendogli da compiere altra indagine se non quella sull'"an iuratum sit".
Irrilevante è la censura relativa alla mancata indicazione del numero di giornate per le quali si dichiarava il diritto alla iscrizione, in quanto dalla formulazione del dispositivo è argomentabile con certezza che la statuizione ivi contenuta è da riferire alle 51 giornate che espressamente e più volte la motivazione menziona come quelle per le quali era stata domandata la iscrizione e accertata la sussistenza del relativo diritto. Osserva, infatti, la Corte che, nel rito del lavoro, allorquando la motivazione della sentenza si limiti alla mera esplicitazione di statuizioni già sostanzialmente ricavabili dalla struttura logico- semantica del dispositivo, non può invocarsi il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione (principio che presuppone l'effettiva carenza nell'uno di statuizioni formalmente rinvenibili solo nell'altra), bensì bisogna fare riferimento all'altro principio per il quale la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata non solo tenendo conto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma coordinando questo con la motivazione, le cui enunciazioni, se dirette univocamente all'esame di una questione dedotta in causa, incidono sul momento precettivo e vanno considerate come integrative del contenuto formale del dispositivo, con la conseguenza che il giudicato risulta simmetricamente esteso (Cass. Sezioni Unite, 18 febbraio 1997 n. 1481). Il ricorso dell'INPS, pertanto, deve essere rigettato. Con il primo motivo del suo ricorso incidentale, la AL deduce violazione dell'art. 112 C.P.C., dell'art. 11 delle preleggi in relazione alla errata applicazione dell'art. 9 d.l. n. 375 del 1993, 1442 cod. civ. e dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per inesistenza di motivazione, e sostiene che il Tribunale ha mancato di pronunciarsi sulla eccepita inapplicabilità alla fattispecie degli artt. 8 e 9 della legge n. 375 del 1993 che, per la prima volta, hanno riconosciuto alla SCAU la facoltà, "per motivi di manifesta illegittimità", di procedere alla cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli iscrittivi.
Con il secondo motivo e con deduzione di violazione degli artt. 112 e 437 c.p.c. in relazione alla omessa applicazione dell'art. 1441 cod. civ., nonché di inesistenza di motivazione, assume che l'INPS, solo nel costituirsi in appello, ha eccepito che il rapporto intercorso tra essa ricorrente e lo SCAU andava annullato "per carenza dei presupposti tipici della subordinazione", e ciò comportava che la proposta domanda di annullamento doveva essere dichiarata inammissibile.
Nel terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c., omessa applicazione degli artt. 2964-2969 cod. civ., violazione del d.l. n. 83 del 1970 (con riferimento, in particolare, agli artt. 7, 15, 17),
inesistenza della motivazione, osserva che ne' il Pretore ne' il Tribunale hanno tenuto in conto il rilievo della decadenza dalla facoltà di cancellazione in cui era incorso l'INPS, per il fatto che dopo la pubblicazione, di anno in anno, degli elenchi nominativi, nessun ricorso era stato prodotto dall'INPS stesso o da altri dinanzi alla commissione Provinciale per la manodopera agricola, ai sensi dell'art. 17 del d.l. n. 83 del 1970. Infine, con il quarto motivo e con deduzione di violazione degli artt. 113-116 c.p.c., di omessa applicazione dell'art. 2727 cod. civ. di vizio di motivazione omessa e contraddittoria, sostiene la ricorrente che il Tribunale ha omesso di valutare le testimonianze AD e SS, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della datrice di lavoro, le ininterrotte iscrizioni nell'elenco dei lavoratori agricoli subordinati, che avrebbero dovuto costituire, nel loro insieme, quantomeno una presunzione valutabile ex art. 2729 cod. civ. Il ricorso incidentale, in ragione del rigetto del ricorso dell'INPS, va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse alla impugnazione, il quale deve sussistere non solo al momento della proposizione ma anche al momento della decisione della impugnazione stessa, e il cui venir meno determina conseguenze identiche a quelle della sua assenza iniziale.
Ravvisa la Corte, nell'esito della vicenda processuale, la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti (art. 92, comma 2, c.p.c.) le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2001