Sentenza 10 giugno 2009
Massime • 1
Integra il reato di intermediazione od interposizione di manodopera (art. 18, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) il distacco di un dipendente presso altra impresa perché esegua la propria prestazione lavorativa in favore di quest'ultima, senza che esista un rilevante interesse del datore di lavoro che ha disposto il distacco. (In motivazione la Corte ha precisato che tale condotta era vietata anche dall'abrogata L. 23 ottobre 1960, n. 1369).
Commentario • 1
- 1. Distacco illecito di lavoratoriMaurizio Arena · https://www.filodiritto.com/ · 26 maggio 2023
L'art. 30 del d.lg. n. 276/2003 stabilisce che il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro datore. In presenza di un distacco legittimo, la ripartizione degli obblighi di prevenzione e protezione tra il distaccante ed il distaccatario è stabilita dall'art. 3, comma 6, T.U.S.L., ai sensi del quale tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, salvo l'obbligo, a carico del distaccante, di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. In altri termini, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2009, n. 38919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38919 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 10/06/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1244
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 6111/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di LO NZ, nato a [...] il 12 agosto del 1964;
e
SA LO, nato a [...] il 3 maggio del 1969;
avverso la sentenza del tribunale di Benevento del 1 ottobre del 2008;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PETTI Ciro;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Il Tribunale di Benevento, con sentenza del 1 ottobre del 2008, condannava LO NZ e SA LO alla pena di Euro quattromila di ammenda, quali responsabili del reato di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, per avere, il SA quale responsabile dell'Alpin s.r.l. ed il LO, quale responsabile della Car s.r.l, distaccato illecitamente dall'AL alla Car i lavoratori LA AR e LO RA, limitatamente ai fatti commessi dopo il 1 ottobre del 2005, perché quelli commessi in precedenza si erano estinti per prescrizione. Fatto accertato il 21 marzo del 2006. Con la medesima sentenza proscioglieva i due imputati dall'imputazione relativa al dipendente NI ND perché alla data del decreto di citazione a giudizio era maturato il termine prescrizionale decorrente dalla data di cessazione del distacco.
Ricorrono per cassazione i due imputati per mezzo del difensore sulla base di sette motivi.
Con il primo ripropongono l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per l'indeterminatezza del fatto, in quanto non si era indicata la ragione dell'illiceità del distacco, ragione individuata ex post dal giudice nella motivazione della sentenza Con il secondo ed il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n.276 del 2003, art. 18, comma 5 bis il quale è stato introdotto solo con il D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 4; di conseguenza la norma non poteva essere applicata retroattivamente. Per il periodo precedente il tribunale avrebbe dovuto assolvere gli imputati e non dichiarare la prescrizione. Inoltre la norma non poteva essere applicata per il periodo successivo perché il distacco aveva avuto origine in precedenza.
Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 195 c.p.p. perché il giudice ha affermato la responsabilità dei prevenuti sulla base delle dichiarazioni rese dall'ispettore del lavoro su quanto gli era stato riferito dai lavoratori distaccati. Con il quinto ed il sesto motivo si deduce l'erronea applicazione della norma incriminatrice perché le due imprese avevano eseguito insieme molti lavori e quindi non si poteva escludere l'interesse al distacco per la partecipazione congiunta a molte gare d'appalto;
inoltre la temporaneità del distacco non presuppone che tale destinazione abbia una durata predeterminata, ma solo che la durata del distacco coincida con quella dell'interesse del lavoratore. Con il settimo motivo si lamenta il travisamento della prova nella parte in cui si è affermato che trattasi di società autonome non facenti parte dello stesso gruppo: affermazione questa smentita dalla documentazione prodotta all'udienza del 4 giugno del 2008 da cui risulta che la CAR Segnaletica Stradale ha il 93% delle quote del capitale sociale dell'AL.
IN DIRITTO
Il collegio rileva che il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi Con riferimento al primo motivo si osserva che il decreto di citazione a giudizio è nullo ex art. 552, comma 2, per la mancata o insufficiente descrizione del fatto solo allorché la eventuale insufficienza descrittiva sia tale da inficiare o indebolire le facoltà difensive dell'imputato. Nella fattispecie si sono indicati i lavoratori distaccati, il periodo del distacco e la ditta presso la quale erano stati distaccati e si è precisato che tale distacco era illecito. Non è stata indicata la causa dell'illiceità, ma tale omissione non ha inciso sul diritto di difesa perché la causa dell'illiceità del distacco è sostanzialmente unica e si realizza quando il distacco non soddisfa un interesse del distaccante. Invero per la legittimità del distacco occorre che sussista un interesse del distaccante e che tale interesse permanga per tutto il periodo del distacco e, qualora questo non sussista o venga meno nel corso del distacco, si verifica l'instaurazione di un rapporto diretto tra lavoratore distaccato ed il terzo che ne utilizza le prestazioni. Affermare quindi che un distacco è illecito equivale a sostenere che esso non corrisponde all'interesse del distaccante ed è stato quindi effettuato in violazione di legge. Non occorrevano pertanto ulteriori aggettivazioni per esplicitare il fatto al fine di consentire la difesa degli imputati.
Con riferimento al secondo ed al terzo motivo si osserva che il distacco da parte del datore di lavoro di un suo dipendente presso altro imprenditore perché esegua le sue prestazioni nell'azienda di questo era illegittimo anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18, comma 5 bis, posto che la L. n. 1369 del 1960, art. 1, faceva riferimento, oltre che all'appalto ed al subappalto di manodopera, anche a qualsiasi altra forma di intermediazione o interposizione, allorché le suddette prestazioni avevano obiettiva esecuzione in favore di un soggetto diverso da colui che aveva assunto il lavoratore e che aveva disposto il suo distacco senza realizzare un suo rilevante interesse (cfr. Cass 5721 del 1999). Invero le condotte vietate di intermediazione nelle prestazioni di lavoro, previste come reato dalla L. 23 ottobre del 1960, n. 1369, artt. 1 e 2, sono riconducibili alla nuova fattispecie criminosa di cui al D.Lgs. n. 267 del 2003, artt. 4 e 18, che ha abrogato ex articolo 85 del decreto la citata L. n. 1369, vertendosi non in ipotesi di abolitio criminis ma in ipotesi di successione di legge nel tempo ex art. 2 c.p. (Cass 12336 del 2005). D'altra parte, gli imputati sono stati ritenuti responsabili e condannati solo per i fatti commessi a partire dal 2005.
Manifestamente infondato è il quarto motivo perché la motivazione si fonda sulle indagini compiute personalmente dall'ispettore del lavoro mediante la verifica documentale e l'accesso diretto effettuato presso la sede operativa della CAR. D'altra parte, la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria non è ammessa se ha per oggetto rispettivamente le sommarie informazioni ricevute dalle persone informate sui fatti, le dichiarazioni orali di denuncia o di querela e le sommarie informazioni della persona sottoposta alle indagini. Negli altri casi si applica la disciplina ordinaria ossia la testimonianza indiretta diventa inutilizzabile se, nonostante la richiesta delle parti, non si sia provveduto a citare il testimone diretto. Nella fattispecie non risulta che sia stata chiesta la testimonianza diretta dei lavoratori. In definitiva con la nuova formulazione del comma quarto dell'art. 195 c.p.p. si è inibito alla polizia di testimoniare sugli atti tipici formalmente acquisiti in ragione dell'espletamento delle sue funzioni.
Manifestamente infondati sono anche il quinto, il sesto ed il settimo motivo perché il tribunale non ha negato che le due società avevano partecipato insieme a molte gare d'appalto, ma tale circostanza non autorizzava a mascherare sotto la veste del distacco ipotesi di somministrazione di prestazione lavorativa illegittima o di cessione del contratto di lavoro ove la società che riceve il lavoratore acquisti la titolarità di ogni aspetto giuridico ed economico del rapporto di lavoro. Nel distacco si verifica solo una sospensione del rapporto originario in quanto la mobilità del lavoratore resta connessa al potere organizzativo dell'imprenditore distaccante, il quale può in qualunque momento disporre il ripristino della situazione originaria. Come accennato all'inizio, il distacco è legittimo se effettuato nell'interesse del distaccante: tale interesse non deve essere virtuale ma concreto nel senso che proprio mediante il distacco l'azienda distaccante deve sviluppare, sia pure in minima parte, il proprio programma. I casi più frequenti di distacco avvengono tra società collegate appartenenti allo stesso gruppo, ma ciò non esime dal riscontrare in capo al distaccante e non a chi riceve la prestazione l'interesse al distacco. Nella fattispecie non si è indicato ne' tanto meno dimostrato l'interesse della società AL al distacco in favore della CAR a nulla rilevando la circostanza che tra le due società vi fosse un collegamento.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2009