Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2009, n. 38919
CASS
Sentenza 10 giugno 2009

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Massime1

Integra il reato di intermediazione od interposizione di manodopera (art. 18, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) il distacco di un dipendente presso altra impresa perché esegua la propria prestazione lavorativa in favore di quest'ultima, senza che esista un rilevante interesse del datore di lavoro che ha disposto il distacco. (In motivazione la Corte ha precisato che tale condotta era vietata anche dall'abrogata L. 23 ottobre 1960, n. 1369).

Commentario1

  • 1Distacco illecito di lavoratori
    Maurizio Arena · https://www.filodiritto.com/ · 26 maggio 2023

    L'art. 30 del d.lg. n. 276/2003 stabilisce che il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro datore. In presenza di un distacco legittimo, la ripartizione degli obblighi di prevenzione e protezione tra il distaccante ed il distaccatario è stabilita dall'art. 3, comma 6, T.U.S.L., ai sensi del quale tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, salvo l'obbligo, a carico del distaccante, di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. In altri termini, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2009, n. 38919
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38919
Data del deposito : 10 giugno 2009

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