Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2003, n. 3752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3752 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
' Aula 'A' 0 37 52 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DR Т LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro -- -- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 15981/00 -- Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 8542 MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ud.29/11/02 Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere --- ha pronunciato la seguente - - S EN TENZA sul ricorso proposto da: IC TRENTO ALBINA, clettivamente domiciliata in 11 -- -- - studio presso 10 ROMA VIA VALADIER 53 BENEDICTIS, che la CATALDO M. DE dell'avvocato - -- rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO F ALLEGRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
|
contro
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA I.N.P.S ISTITUTO SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA tempore, -- - FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, | 2002 5001 | rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, MARCHINI, | giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
+ resistente con mandato avverso la sentenza 11. 15828/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 31/08/99;Rg.8134/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato + udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore I Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha conclusopetaccogli evento del pets, aposlits it so. -2- Svolgimento del processo I i Tribunale di Roma, con ia sentenza in epigrafe specificata, acccgilendo, aul punto, L'appello dell'INPS nei confronti di NA TO RI ed avversc sentenza del Pretore della stossa città, riduceva le somme determinate in primo grado a titolo di interessi e rivalutazione sui ratei arretrati della pensione liquidata alla suddetta TO IZ in regime internazionale mediante il cumulo dei contributi versati preaso 1'istituto assicuratore della ex Repubblica jugoslava, secondo la previsione della Convenzione italo-jugoslava 14 novembre 1957 ratificata con legge 11 giugno 1960 n. 855. Il Tribunale riteneva che i prodotti accessori decortessero dalla data di trasmissione all'INPS della domande da parte dell'ente previdenziale jugoslavo, osservando che;
la sentenza della Corte costituzionale П1. 156 del 1991, che aveva esteso ai crediti previdenziali la disciplina dell'art. 429 c.p.C., non aveva ricalcato integralmente la regola della rivalutazione automatica, avevaMa tenuto conto delie esigenze organizzative е dl gestione degli enti previdenziali statuendo che interessi e rivalutazione fossero dovuti dalla data di re ezione della demanda amministrativa E, comunque, dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che l'ente si fosse pronunciato;
l'obbligazione per gli interessi 台 la rivalutazione ега da collegare al sorgere di condizioni legali di responsabilità dell'INPS, cioè ad U comportamento co poso secondo le regole generali stabilite dagli art. 1218 e segg. c.C.; nella specie, sino alla trasmissione della dortanda da parte dell'ente previdenziale estero, 1'Istituto, поп avendo neppure conoscenza della presentazione della comanda, non poteva essere ritenuto in colpa. Per la cassazione di tale decisione ricorre la pensionata deducendo due motivi di impugnazione. L'Istituto si è costituito depositando procura al difensore. Motivi della decisione Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 442 C.p.c come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, e dell'art. 1218 c.C. in relazione alla Convenzione italo-jugoslave del 14 novembre 1957 ratificato con legge 11 giugno 1960 n. 855 ed al del. connesso Accordo amministrativo 10 ottobre 1958. Si deduce la spettanza automatica degli accessori del credito previdenziale indipendentemente da colpa dell'obbligato, salvo lo spatium deliberandi di centoventi giorni dalla domanda amministrativa, e si osserva come da tutta la normativa della suddetta Convenzione e dell'Accordo amministrativo conseguente si ricavi il principio della equivalenza, quanto ad effetli, della presentazione della domanda amministrativa di pensione all'unc o all'allio ente;
si rileva, infine, come solo l'art. 17 (recte, 1art. 3, comma 17) della legge 8 agosto 1995 n. 335 dal Tribunale ritenuto non retroattivo e tuttavia esplicitazione di un principio già esistente abbia innovato nella materia disponendo la regola della decorrenza degli accessori dalla data del ricevimento in Italia della domanda, confermando che in precedenza vigeva la norma contraria. Con il secondo motivo, denunciandosi la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 C.C., nonché Carenza di motivazione, si lamenta che 11 2 is Tribunale, comunque, abbia determinato la data di ricevimento cella domanda da parte dell'INPS in base alle sole indicazioni dello stesso Istituto, in quanto non contestate dalla pensionata;
in tal modo il giudice di appello sarebbe incorso in un duplice ezroze: in primo luogo non tenendo conto che l'INPS ton aveva prodotto alcun documer: Lo ufficiale comprovante la data di ricevimento della domanda, in secondo luogo addossardo alla pensionata 1'onore di provare un fatto impeditivo o modificativo del proprio diritto, the gravava invece sull'Istituto previdenziale;
si censura, infine, la sentenza avereper innot:vetamente ritanuto attendibili i conteggi dell'INPS (già inficiati dall'assunzione della data di ricezione della domanda indicata dallo stesso Istituto). Il primo motivo è Fondato. a tesi del Tribunale, secondo cui, a seguito dolla sentenza della Corte Πι 156 del 1991, la responsabilità per il Iitardato costituzionale prestazioni previdenziali non possa prescindere pagamento di erronea, ed indall'imputabilità del ritardo 3 colpa del debitore, contrasto con consolidata giurisprudenza di questa Corte v. Cass. 2 marzo 1998 n. 2280, 14 agosto 1999 n. 8669, nonché, con riguardo a controversie aventi lo stesso oggetto di quella in esame, Cass. 7 ottobre 2000 n. 12396, 14 dicembre 2000 n. 15776, 11 aprile 2001 n. 5439, 26 aprile 2002 m. 6114). Invero, соп la citata pronuncia, il Giudice delle leggi, sul rilievo dell'irragionevole disparità di trattamento dei crediti previdenziali e di lavoro quanto al regime degli accessori, ha ritenuto di dover adequare i primi al secondi, stabilendo anche per i crediti previdenziali il principio della spettanza automatica (indipendentemente dalla colpa) degli accessori ת predetti, con la sola differenza della fissazione del c. d. spatium deliberandi. Esclusa, ai fini dell'applicabilità della disciplina dell'art. 429, terzo comma, c.p.c.. la necessità della colpa dell'ente previdenziale, cade, evidentemente, 11 principale sostegno della tesi, affermata nell'impugnata sentenza, della necessità del riferimento alla data in cui la domanda è stata ricevuta dall'INPS, non essendo ipotizzabile, prima di Lale data, alcuna sua colpa. Tuttavia, l'automaticità del decorso degli accessori ai seusi della stessa sentenza costituzionale sopra indicata non costituisce di per sé argomento sufficiente рег risolvere la questione in oggetto assegnando rilievo alla data di presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero. Rilievo determinante, кет la soluziote in tal Seлso della medesima questione, va invece assegnato, da un lato, all'art. 35 della Convenzione italo-jugoslava de 14 novembre 1957, ratificata con legge 11 giugno 1960 Π. 855, , dall'altro, all'art. 3, comma 17, della legge 9 agosto 1995 r. 335. La prima di tali norme prevede che le domande (nonché dichiarazioni, ricorsi e altri documenti) che avrebbero dovuto presentarsi entro 1171 determinato termine presso l'organismo competente di uno dei due paesi contraenti siano considerate ricevibili se presentate nello stesso termine presso un organismo di assicurazione dell'altro passe C che quest'ultimo organismo debba trasmettere senza indugio tale domanda all'organismo di assicurazione sociale del primo paese. A Da tale RoLma, nonché dall'art. 30, secondo comma, dell'Accordo amministrativo del 10 ottobre 1958 ("Le domande presentate a un Ente assicuratore del primo Stato sono inoltrate al competente Ente assicuratore dell'altro Stato. Come data di presentazione della domanda vale quella riconosciuta dal primo Ente assicuratore secondo la legislazione del rispettivo Stato"), risuita, quindi, che la presentazione della comanda all'organismo estero à parificata a tutti gli effetti alla presentazione della domanda all'organismo italiano, derivando dalla violazione dell'obbligo dell'ente ricevente, di darne pronta comunicazione all'altro, conseguenze che investono la responsabilità dell'ente previdenziale straniero nei confronti di quello italiano, senza possibilità di effetti pregiudizievol per assicurato. La seconda di dette norme (art. 3, comma 17, della legge n. 335 del 1995) dispone che, ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma é, della legge JO dicembre 1991 П. 412, il termite previsLo per 1'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da lina regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria. E' quindi corretto, sul planc logico-giuridico, ritenere che, se il legislatore ha ravvisato la necessità di disciplinare, СОП ипа norma specifica e non retroattiva, gli effetti della ritardata trasmissione delle providenziali domande amministrative di. pensione presentate ad enţi internazionali, la stessa regola era Stranieri in forza di convenzioni S در contenuta nella disciplina previgente e che quesca ricollegava le condizioni di responsabilità dell'ente italiano alla presentazione della domanda all'ente straniero, indipendentemente dalla data di trasmissione di essa da parte dell'organismo estero e di ricezione della medesima da parte dell'ente italiano. In linea con precedenti decisioni, sopra richiamate, 34 controversie dall'identica problematica, it primo motivo di ricorso, attesa la fondatezza delle censure con esso proposte, deve quindi essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo. Non è peraltro possibile decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo commā, C.P.C., essendo a tal fine necessari accertamenti di fatto in ordine, in particolare, alla data in cui la domanda della parte ricorrente fu presentata all'organismo estero alia determinazione della somma spectante!, per i quali non può farsi riferimento alla sentenza di primo grado, ormai irrimediabilmente venificata dall'effetto sostitutivo proprio della riforma in appello e non ripristinata dalla cassazione della pronuncia di secondo grado (come può desumersi dalla previsione dell'art. 393 c.p.c. per l'ipotesi di mancanza di tempestiva riassunzione del giudizio dopo la pronuncia di cassazione). Accogliendosi il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, 1'impugnata sentenza deve, quindi, essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che procederà a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi sopra svolti e, in particolare, del principic che, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, Comma 17, della legge n. 335 del 1995, rivalutazione monetaria ed interessi, in ipotesi di tardiva corresponsione di ratei di A pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo di contributi Versati nell'ex Repubblica jugoslava, decorrono dal compimento di centoventi giorni dalla presentazione della domanda all'ante previdenziale stranierO (salva, Ovviamente, la necessità del riferimento alla data di maturazione di ciascuno di essi quanto ai ratei maturati posteriormente al compimento dello spatium deliberandi anzidetto). Allo stesso giudice, designato nella Corte di appello di Roma, è altresì rimessa, ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, c.p.c., la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito 11 secondo, cassa la sentenza impugnala e rinvia alla Corte di appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2002. сино Il Consigliere estensore Il Presidente Vera Morale س M И ما I , D عی LLO A SS DI BO 13 , TA T. I SPESA 3 R 3 STA 5 ELL'A . O N N P G D IM -73 O SI A A SEN 11-8 D D , E TE I O A ESEN CANCELLIERE E ISTR ITTO G G REG LE IR D A Depositate in Cancelleria L O EL D oggi MAR 2003 AL CANCELLIERE 7