TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/10/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
DO CE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 32 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, Anf, promossa da
nato in [...] il giorno 16.11.1968, CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappto e difeso dall'Avv Vanessa Paradiso
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e LU Cornelio Vigilanti
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 10.1.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari da erogare CP_1
unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la carenza di documentazione nella domanda presentata dal ricorrente, in particolare la risposta dello stato di residenza dei familiari del ricorrente, la , in ordine alla posizione soggettiva dei singoli componenti;
Per_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso è infondato.
Per come stabilito anche dalla Giurisprudenza di merito (v. C App Palermo n. 53/2022)
se è pur vero che il Mod ITN6 è uno strumento di agevolazione probatoria e non una prova legale, e che la mancata disponibilità delle notizie – dipendente da ritardi imputabili al corrispondente Istituto di previdenza estero - non può risolversi in un danno per il lavoratore;
è altrettanto vero che quest'ultimo è ammesso a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola (v anche Cass. n.12131 del
26/05/2009; Cass. SS.UU. 3 aprile 2003 n. 5167).
Parte ricorrente nel caso di specie, pure avendone l'onere non ha dimostrato di possedere i requisiti per l'ottenimento degli ANF, non avendo prodotto il Mod
dell'autorità estera, né una documentazione ad esso equipollente che potesse dimostrare i requisiti reddituali richiesti, non essendo sufficienti a tal fine la autocertificazione e il certificato collettivo di esistenza in vita collettiva dei figli.
Ne deriva che il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese vista la dichiarazione ex art 152 disp att cpc
Pagina 2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Rigetta il ricorso
2) Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 22.10.2025
Il Giudice Gop Dott. DO CE
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
DO CE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 32 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, Anf, promossa da
nato in [...] il giorno 16.11.1968, CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappto e difeso dall'Avv Vanessa Paradiso
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e LU Cornelio Vigilanti
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 10.1.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari da erogare CP_1
unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la carenza di documentazione nella domanda presentata dal ricorrente, in particolare la risposta dello stato di residenza dei familiari del ricorrente, la , in ordine alla posizione soggettiva dei singoli componenti;
Per_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso è infondato.
Per come stabilito anche dalla Giurisprudenza di merito (v. C App Palermo n. 53/2022)
se è pur vero che il Mod ITN6 è uno strumento di agevolazione probatoria e non una prova legale, e che la mancata disponibilità delle notizie – dipendente da ritardi imputabili al corrispondente Istituto di previdenza estero - non può risolversi in un danno per il lavoratore;
è altrettanto vero che quest'ultimo è ammesso a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola (v anche Cass. n.12131 del
26/05/2009; Cass. SS.UU. 3 aprile 2003 n. 5167).
Parte ricorrente nel caso di specie, pure avendone l'onere non ha dimostrato di possedere i requisiti per l'ottenimento degli ANF, non avendo prodotto il Mod
dell'autorità estera, né una documentazione ad esso equipollente che potesse dimostrare i requisiti reddituali richiesti, non essendo sufficienti a tal fine la autocertificazione e il certificato collettivo di esistenza in vita collettiva dei figli.
Ne deriva che il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese vista la dichiarazione ex art 152 disp att cpc
Pagina 2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Rigetta il ricorso
2) Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 22.10.2025
Il Giudice Gop Dott. DO CE
Pagina 3