Art. 6.
Sono convalidate nella somma di lire tremilionitre-centonovantaseimilacinquantasette e centesimi ottantotto (L. 3,396,057.88) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1888-89, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.
Sono convalidate nella somma di lire tremilionitre-centonovantaseimilacinquantasette e centesimi ottantotto (L. 3,396,057.88) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1888-89, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.