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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3928 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25255 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2021, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 4 dicembre 2024, vertente
T R A
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Luca Parte_1
Ghini, n. 91, presso lo studio dell'avv. Oriana Pappalardo, rappresentata e difesa dall'avv. Tammaro Soprano in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
Controparte_1
OPPOSTA CONTUMACE NEL GIUDIZIO RIASSUNTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente: “… accogliersi la presente opposizione e, per l'effetto, revocarsi e/o annullarsi il gravato decreto ingiuntivo n. 2918/2021 dell'8.2.2021, notificato in data 17.2.2021, avente n. R.G. 2927/2021, reso dal
Tribunale di Roma oltre che per carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634
c.p.c. bensì per inesistenza del credito vantato dall'Impresa opposta così come portato dal decreto ingiuntivo gravato, dal che l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire stante il sottoscritto “accordo di fine lavori” tra le parti, fermo l'accertamento dell'avvenuto pagamento di Euro 193.013,97, superiore a quanto fatturato dall'Impresa opposta;
- per quanto occorra ed ove
1 necessario, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto stipulato il 25.6.2018 per grave colpevole inadempimento da ritardo dell'Impresa opposta a fare data dal
31.12.2018 e perché quest'ultima sia condannata, di conseguenza, al pagamento della complessiva somma di Euro 108,696,55 (nel dettaglio: Euro
82.000,00+25.696,55+1.000,00), oltre alla restituzione della percentuale del
5% sull'importo totale dei lavori di cui all'offerta dell'Impresa a titolo di
“trattenute a garanzia” (cfr. penultimo cpv. dell'art. 2 del cit. contratto di appalto), a quantificarsi, il tutto (comunque) oltre interessi e rivalutazione al soddisfo come per legge eventualmente procedendosi a compensazioni, anche parziali, nella denegata ipotesi di riconoscimento, anche in parte, di somme dovute all'Impresa opposta, ferma la richiesta di condanna al risarcimento dei danni cagionati per le ulteriori causali discendenti dai fatti di cui in epigrafe;
- al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 29 marzo 2021, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
2918/2021, emesso da questo Tribunale in data 8 febbraio 2021 su istanza della soc. con il quale le era stato ingiunto il Controparte_2 pagamento della somma di €102.095,62#, oltre interessi moratori di legge e spese della procedura monitoria, a titolo di residuo corrispettivo di lavori di ristrutturazione di un appartamento nonché a titolo di rimborso di forniture di materiali;
• che a sostegno dell'opposizione e della domanda riconvenzionale come sopra trascritta l'attrice ha in sintesi dedotto che: a) il credito vantato dall'ingiungente non era sorretto da un'adeguata prova, non potendo considerarsi tale la mera fattura commerciale depositata nella fase monitoria;
b) il corrispettivo dovuto all'impresa appaltatrice era stato integralmente corrisposto ad eccezione del residuo importo di €7.000,00 concordato in un “accordo di fine lavori” del 16 novembre 2019, importo
2 che essa opponente si era legittimamente rifiutata di pagare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., a causa dell'inadempimento della al suo CP_1 obbligo, anch'esso previsto nel predetto accordo, di fornire i riferimenti di tutti i RAL utilizzati per le pitturazioni interne ed esterne nonché le certificazioni degli impianti elettrico e termico;
c) la società ingiungente non aveva completato i lavori entro il termine convenuto, ciò che comportava l'applicazione a suo carico della penale pattuita di €100,00 per ogni giorno di ritardo, penale complessivamente ammontante ad
€82.000,00 in considerazione dell'entità del ritardo;
d) alcune delle opere eseguite erano affette da difetti e difformità sicché era obbligo dell'appaltatrice provvedere al risarcimento dei danni, consistenti negli esborsi necessari per l'eliminazione dei vizi nonché per la riparazione dei danni arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
e) il grave inadempimento della società appaltatrice comportava altresì il suo obbligo di restituire una somma pari al 5% dell'importo totale dei lavori, corrispondente alle trattenute a garanzia previste dall'art. 2 del contratto di appalto;
• che la costituitasi in giudizio, ha dedotto Controparte_2
l'infondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale avversarie e ne ha chiesto il rigetto;
• che, dopo la declaratoria di interruzione del giudizio, pronunciata con decreto del 31 gennaio 2024 a seguito del deposito di nota con cui il difensore della aveva rappresentato l'intervenuta Controparte_2
apertura della liquidazione giudiziale della detta società, il processo è stato tempestivamente riassunto nei confronti della Controparte_3
giudiziale, la quale non si è costituita;
[...]
• considerato che la pretesa creditoria avanzata dalla società ingiungente ha fondamentalmente ad oggetto tre distinte poste attive: i) il saldo dei lavori previsti nel contratto di appalto, ammontante ad €7.000,00, oltre Iva;
ii) il rimborso di spese sostenute dall'appaltatrice su incarico della committente per l'acquisto e la fornitura di materiali, spese pari ad €15.858,42, oltre
3 Iva;
iii) il saldo dei lavori cd. extra-contratto, ammontante ad €65.451,58, oltre Iva;
• che la prima delle tre indicate poste creditorie – quella relativa al saldo dei lavori cd. contrattuali – trova sicuro riscontro documentale nello “Accordo fine lavori” sottoscritto il 16 novembre 2019 (v. doc. 6 fascicolo opponente), in cui le parti stabilirono concordemente che la somma da pagare a saldo per la chiusura dei lavori fosse pari ad €22.000,00, oltre
Iva, da versare in due tranche: una prima tranche di €15.000,00, oltre Iva, entro il 30 novembre 2019 (importo pacificamente corrisposto dalla committente nel termine concordato), e una seconda tranche di €7.000,00, oltre Iva, entro il 28 febbraio 2020 (importo pacificamente non pagato dalla committente al momento dell'instaurazione del presente giudizio);
• che le altre due poste creditorie non possono, invece, essere riconosciute alla società appaltatrice giacché: 1) dei lavori extra-contratto – peraltro neppure specificamente indicati se non con un fumoso riferimento ad interventi aggiuntivi che si sarebbero resi necessari dopo la scoperta di non meglio precisati errori progettuali – non è stata fornita prova di sorta;
2) dell'acquisto di alcuni materiali a spese dell'appaltatrice è stato sì offerto riscontro documentale (v. docc. B, C, D ed E fascicolo opposta), ma non vi è prova che quei materiali siano stati effettivamente destinati alla ristrutturazione commissionata da;
3) ad ogni modo, Parte_1
la pretesa della società ingiungente relativa a tali due poste creditorie risulta superata dalla già citata scrittura del 16 novembre 2019
(sicuramente successiva all'epoca in cui sono stati acquistati i detti materiali e sarebbero stati eseguiti gli asseriti lavori extra) con la quale le parti hanno definito in €22.000,00, oltre Iva, l'importo ancora dovuto dalla committente a saldo, specificando di non aver null'altro da pretendere;
• considerato poi che l'importo effettivamente a credito dell'impresa appaltatrice, pari ad €7.700,00 Iva compresa, è stato pagato banco iudicis dall'opponente mediante consegna di assegno circolare all'udienza di prima comparizione del 31 marzo 2022;
4 • ritenuto pertanto che, essendo la pretesa creditoria della CP_2
in parte insussistente e in parte estinta mediante pagamento
[...]
intervenuto in corso di causa, il decreto ingiuntivo opposto debba essere revocato;
• ritenuto altresì che la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente contro la sia improcedibile in quanto, essendo Controparte_2
stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della Controparte_2
nel corso del presente giudizio ed essendo stato questo proseguito
[...]
dalla senza che la stessa abbia manifestato il proprio interesse Parte_1
ad ottenere un provvedimento di condanna da opporre nei confronti della società in liquidazione giudiziale quando questa dovesse tornare in bonis, il credito azionato in via riconvenzionale deve essere oramai accertato ai sensi dell'art. 151 d.lgs. n. 14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), mediante la procedura di accertamento del passivo di cui all'art. 201 d.lgs. cit.;
• che, invero, debba darsi seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio proposto nei confronti del debitore poi fallito, il creditore deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo;
conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità
è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum (cfr. Cass., 13.8.2008, n. n. 21565; Cass., 28.6.2006, n. 14981, riferite all'abrogato art. 52 della legge fallimentare ma enuncianti un principio senz'altro ancora oggi applicabile alla liquidazione giudiziale sulla base del ridetto art. 151 c.c.i.i.);
• e che l'esito del giudizio, caratterizzato da un assai limitato riconoscimento della pretesa creditoria della società ingiungente e dalla declaratoria di improcedibilità della domanda riconvenzionale
5 dell'opponente, giustifichi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2918/2021 nonché sulla Parte_1
domanda riconvenzionale formulata dalla stessa opponente, così provvede:
1. - revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. - dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale;
3. - dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Roma, 13 marzo 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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