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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/11/2025, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare dell'8.10.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5839/2024 R.G.L.
TRA
in proprio e in qualità di titolare della omonima ditta individuale, Parte_1 rappresentata e difesa dalle avv.te Raffaele Lucia e Cammarino Maria Michela
- RICORRENTE -
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.06.2024, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 343 2024 0000684535 000, notificato in data 27.05.2024, dell'importo di €.47.102,71, a titolo di contributi “Gestione Agricola – Datori di lavoro”, relativi al periodo dal 2002/3 al 2005/2, chiedendone l'annullamento.
In particolare, parte ricorrente ha esposto di aver beneficiato della sospensione dei contributi e premi assicurativi previsti dagli interventi legislativi per eventi sismici e di aver concordato con l' il CP_1 pagamento di €.47.077,44 da corrispondere dal 16.3.2006 al 16.3.2031 in n. 304 rate mensili di
€.154,86; di aver effettuato dei pagamenti, ma, a seguito di ritardo nei successivi pagamenti, l' , CP_1 con note del 17.11.2020 e del 9.04.2024, l'ha invitata a regolarizzare la propria posizione contributiva;
di aver, pertanto, provveduto, in data 2.04.2022, al pagamento in un'unica soluzione della somma di
€.12.965,40 e, in data 3.06.2024, al pagamento in un'unica soluzione della somma di €.32.817,37.
pagina 1 di 3 Costituendosi in giudizio, l' ha dedotto di aver annullato l'avviso di addebito opposto in data CP_1
8.08.2024, chiedendo la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
L' ha precisato di aver “operato correttamente in quanto l'avviso di addebito relativo ai CP_1 contributi sospesi, già scaduti da tempo (e come affermato in ricorso dalla stessa ), è stato Pt_1 emesso e formato il 9 maggio 2024, in seguito alla mancata spontanea regolarizzazione dei debiti di cui si discute, nonostante la regolare notifica, inviata anche a mezzo pec alla odierna opponente, dell'invito a regolarizzare di cui al DURC prot. n. 40532452 dell'08.04.2024 (dunque, mancata CP_1 regolarizzazione entro i termini procedimentali di cui alla Circ. n. 126/2015 sulla regolarità contributiva).
6. Quindi l'ava, contrariamente a quanto asserito, è stato legittimamente e correttamente emesso, in quanto all'atto della formazione (9 maggio 2024) il pagamento non era ancora intervenuto
(3 giugno 2024).”
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006, n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata CP_ dall' in memoria, è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Quanto alle spese di giudizio, appare opportuno evidenziare la tempistica dei fatti: avviso di addebito emesso il 9.05.2024, notificato in data 27.05.2024, per l'importo di €.47.102,71; in data 3.06.2024 parte ricorrente ha provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva, versando €.32.817,37; ricorso depositato il 25.06.2024 e notificato il 6.08.2024; avviso di addebito sgravato in data 8.08.024.
Considerato che parte del debito è stato pagato dopo la notifica dell'avviso di addebito, ma lo sgravio per l'intero è intervenuto successivamente al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare dell'8.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare dell'8.10.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5839/2024 R.G.L.
TRA
in proprio e in qualità di titolare della omonima ditta individuale, Parte_1 rappresentata e difesa dalle avv.te Raffaele Lucia e Cammarino Maria Michela
- RICORRENTE -
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.06.2024, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 343 2024 0000684535 000, notificato in data 27.05.2024, dell'importo di €.47.102,71, a titolo di contributi “Gestione Agricola – Datori di lavoro”, relativi al periodo dal 2002/3 al 2005/2, chiedendone l'annullamento.
In particolare, parte ricorrente ha esposto di aver beneficiato della sospensione dei contributi e premi assicurativi previsti dagli interventi legislativi per eventi sismici e di aver concordato con l' il CP_1 pagamento di €.47.077,44 da corrispondere dal 16.3.2006 al 16.3.2031 in n. 304 rate mensili di
€.154,86; di aver effettuato dei pagamenti, ma, a seguito di ritardo nei successivi pagamenti, l' , CP_1 con note del 17.11.2020 e del 9.04.2024, l'ha invitata a regolarizzare la propria posizione contributiva;
di aver, pertanto, provveduto, in data 2.04.2022, al pagamento in un'unica soluzione della somma di
€.12.965,40 e, in data 3.06.2024, al pagamento in un'unica soluzione della somma di €.32.817,37.
pagina 1 di 3 Costituendosi in giudizio, l' ha dedotto di aver annullato l'avviso di addebito opposto in data CP_1
8.08.2024, chiedendo la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
L' ha precisato di aver “operato correttamente in quanto l'avviso di addebito relativo ai CP_1 contributi sospesi, già scaduti da tempo (e come affermato in ricorso dalla stessa ), è stato Pt_1 emesso e formato il 9 maggio 2024, in seguito alla mancata spontanea regolarizzazione dei debiti di cui si discute, nonostante la regolare notifica, inviata anche a mezzo pec alla odierna opponente, dell'invito a regolarizzare di cui al DURC prot. n. 40532452 dell'08.04.2024 (dunque, mancata CP_1 regolarizzazione entro i termini procedimentali di cui alla Circ. n. 126/2015 sulla regolarità contributiva).
6. Quindi l'ava, contrariamente a quanto asserito, è stato legittimamente e correttamente emesso, in quanto all'atto della formazione (9 maggio 2024) il pagamento non era ancora intervenuto
(3 giugno 2024).”
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006, n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata CP_ dall' in memoria, è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Quanto alle spese di giudizio, appare opportuno evidenziare la tempistica dei fatti: avviso di addebito emesso il 9.05.2024, notificato in data 27.05.2024, per l'importo di €.47.102,71; in data 3.06.2024 parte ricorrente ha provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva, versando €.32.817,37; ricorso depositato il 25.06.2024 e notificato il 6.08.2024; avviso di addebito sgravato in data 8.08.024.
Considerato che parte del debito è stato pagato dopo la notifica dell'avviso di addebito, ma lo sgravio per l'intero è intervenuto successivamente al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare dell'8.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3