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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 2759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2759 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1594/2022
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice IA LÀ, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti (ad eccezione della da ritenersi quindi non comparsa), ha Controparte_1 emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dall'Avv. SCARFONE Parte_1 C.F._1
GRAZIA
ATTRICE
e c.f. , difeso dall'Avv. ZAFFINA Controparte_1 P.IVA_1
NICOLINO
CONVENUTO
c.f. n. , difesa dall'avv. GIUSEPPE LE FOSSE Controparte_2 P.IVA_2
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'attore, con istanza presentata al GE (da qualificarsi quale ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c., ha proposto opposizione avverso l'esecuzione avviata da
[...]
in suo danno (RG 189/2014), chiedendo Controparte_3 dichiararsi l'inidoneità del contratto di mutuo sul quale si fonda la procedura esecutiva.
L'opposizione si fonda sull'inidoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo, dal momento che “Nel mutuo oggetto della presente procedura, così recita l'art.1, “La parte mutuataria riconosce di ricevere ORA dalla BA mutuante la somma di €
1 140.000,00 quale capitale concesso e ne rilascia con quest'atto ampia e liberatoria quietanza;
l'effettivo utilizzo di tale somma resta peraltro subordinato e sospeso fino al verificarsi delle seguenti condizioni.......il presente contratto si intenderà risolto di diritto …. parimenti la BA avrà facoltà di considerare risolto il presente contratto qualora …”
Orbene, si evince chiaramente che alla formale dichiarazione di quietanza e di contestuale disposizione delle somme, segue un elenco di condizioni il cui effetto è quello di subordinare l'effettiva disponibilità di dette somme all'adempimento di una serie di prescrizioni da parte del mutuatario stesso, anche di non immediata e semplice realizzazione, a pena di risoluzione del contratto. Si riscontra, in sostanza, una volontà di fondo volta a procrastinare la dazione effettiva della somma, condizionandola al compimento di una serie di attività successive.
Può quindi agevolmente desumersi che la parte mutuataria non sia stata immessa nella disponibilità effettiva del denaro ed inoltre, in assenza di una reale dazione delle somme, non può dirsi sorto con certezza – con tale contratto – il diritto di credito alla loro restituzione.
Il contratto in questione, pertanto, non è qualificabile come mutuo c.d. reale, né di conseguenza, pur se redatto in forma di atto pubblico, come titolo esecutivo.
Invero, più che di traditio fittizia, alternativa alla traditio rei, dovrebbe parlarsi di finta traditio, non essendo avvenuta - in sostanza - al momento della stipula del contratto, alcuna autentica dazione di denaro, né materiale, né giuridica.
Essendo il contratto di mutuo un contratto reale, esso si perfeziona con la traditio rei ( consegna della cosa) da intendersi non solo come traditio in senso fisico e materiale ( consegna della cosa mutuata) ma anche come mera disponibilità giuridica intesa come disponibilità a disporre delle somme mutuate.
In ogni caso la somma mutuata deve essere comunque disponibile, materialmente e/o giuridicamente, all'atto dell'erogazione e quietanza, senza alcun condizionamento futuro.” (cfr. pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione).
Nella fase cautelare innanzi al GE veniva rigettato il ricorso.
L'ordinanza veniva reclamata e il Collegio la riformava.
L'attore introduceva quindi la presente fase del merito dell'opposizione all'esecuzione, rassegnando le seguenti conclusioni: - “dichiarare l'inidoneità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo poiché contrario ai dettami dell'art. 474 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o improcedibilità dell'azione esecutiva spiegata;
- per l'effetto disporre la estinzione della procedura
2 esecutiva immobiliare pendete presso il Tribunale Civile di Catanzaro – sezione immobiliare recante rg 189/2014.”.
Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è successivamente costituita, ex art. 111 c.p.c., la cessionaria del credito CP_2
rappresentata da Guber BA S.p.A., associandosi alle conclusioni e alle difese
[...] della convenuta.
Relativamente a tale intervento, l'attore ha eccepito la carenza di legittimazione attiva, ritenendo, erroneamente, che ai fini della dimostrazione della titolarità del credito della cessionaria sia necessaria la produzione del contratto di cessione.
La domanda di parte attrice è infondata.
Nelle more del giudizio, a dirimere la questione di diritto posta a fondamento dell'opposizione sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno affermato che “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.” (Sez. U - , Sentenza n. 5968 del 06/03/2025 (Rv. 674009 - 01).
È, poi, infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'attore, dal momento che, come anticipato, non occorre, ai fini della relativa prova, la produzione in giudizio del contratto di cessione.
Premessa l'inammissibilità della produzione del contratto di cessione dei crediti perché tardiva, va osservato che la legge non richiede la forma scritta ad probationem per il contratto di cessione di crediti in blocco.
Quindi, la prova dell'inclusione del credito può essere fornita con ogni mezzo e, come chiarito dalla giurisprudenza indicata dal terzo intervenuto “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di 3 qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA d'TA (Cass.22/04/2024, n.10860;Cass. 9/10/2023, n. 4277; Cass. 22/06/2023, n. 17944)”.
Nel caso di specie, dall'avviso in GU prodotto chiarisce che erano oggetto di cessione da parte della cedente i crediti derivanti da finanziamenti erogati tra luglio 2007 e novembre 2018.
Il contratto di mutuo da cui origina il credito oggetto di causa è del 25.7.2007.
Nessun dubbio, dunque, sulla legittimazione attiva del terzo intervenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con comepnsazione del 50% in ragione del contrasto giurisprudenziale che esisteva sulla questione giuridica oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna parte attrice alla refusione del 50% delle spese di lite sostenute da parte convenuta e dal terzo intervenuto, liquidate in complessivi € 14.103 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi
18/12/2025
Il Giudice
IA LÀ
4
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice IA LÀ, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti (ad eccezione della da ritenersi quindi non comparsa), ha Controparte_1 emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dall'Avv. SCARFONE Parte_1 C.F._1
GRAZIA
ATTRICE
e c.f. , difeso dall'Avv. ZAFFINA Controparte_1 P.IVA_1
NICOLINO
CONVENUTO
c.f. n. , difesa dall'avv. GIUSEPPE LE FOSSE Controparte_2 P.IVA_2
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'attore, con istanza presentata al GE (da qualificarsi quale ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c., ha proposto opposizione avverso l'esecuzione avviata da
[...]
in suo danno (RG 189/2014), chiedendo Controparte_3 dichiararsi l'inidoneità del contratto di mutuo sul quale si fonda la procedura esecutiva.
L'opposizione si fonda sull'inidoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo, dal momento che “Nel mutuo oggetto della presente procedura, così recita l'art.1, “La parte mutuataria riconosce di ricevere ORA dalla BA mutuante la somma di €
1 140.000,00 quale capitale concesso e ne rilascia con quest'atto ampia e liberatoria quietanza;
l'effettivo utilizzo di tale somma resta peraltro subordinato e sospeso fino al verificarsi delle seguenti condizioni.......il presente contratto si intenderà risolto di diritto …. parimenti la BA avrà facoltà di considerare risolto il presente contratto qualora …”
Orbene, si evince chiaramente che alla formale dichiarazione di quietanza e di contestuale disposizione delle somme, segue un elenco di condizioni il cui effetto è quello di subordinare l'effettiva disponibilità di dette somme all'adempimento di una serie di prescrizioni da parte del mutuatario stesso, anche di non immediata e semplice realizzazione, a pena di risoluzione del contratto. Si riscontra, in sostanza, una volontà di fondo volta a procrastinare la dazione effettiva della somma, condizionandola al compimento di una serie di attività successive.
Può quindi agevolmente desumersi che la parte mutuataria non sia stata immessa nella disponibilità effettiva del denaro ed inoltre, in assenza di una reale dazione delle somme, non può dirsi sorto con certezza – con tale contratto – il diritto di credito alla loro restituzione.
Il contratto in questione, pertanto, non è qualificabile come mutuo c.d. reale, né di conseguenza, pur se redatto in forma di atto pubblico, come titolo esecutivo.
Invero, più che di traditio fittizia, alternativa alla traditio rei, dovrebbe parlarsi di finta traditio, non essendo avvenuta - in sostanza - al momento della stipula del contratto, alcuna autentica dazione di denaro, né materiale, né giuridica.
Essendo il contratto di mutuo un contratto reale, esso si perfeziona con la traditio rei ( consegna della cosa) da intendersi non solo come traditio in senso fisico e materiale ( consegna della cosa mutuata) ma anche come mera disponibilità giuridica intesa come disponibilità a disporre delle somme mutuate.
In ogni caso la somma mutuata deve essere comunque disponibile, materialmente e/o giuridicamente, all'atto dell'erogazione e quietanza, senza alcun condizionamento futuro.” (cfr. pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione).
Nella fase cautelare innanzi al GE veniva rigettato il ricorso.
L'ordinanza veniva reclamata e il Collegio la riformava.
L'attore introduceva quindi la presente fase del merito dell'opposizione all'esecuzione, rassegnando le seguenti conclusioni: - “dichiarare l'inidoneità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo poiché contrario ai dettami dell'art. 474 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o improcedibilità dell'azione esecutiva spiegata;
- per l'effetto disporre la estinzione della procedura
2 esecutiva immobiliare pendete presso il Tribunale Civile di Catanzaro – sezione immobiliare recante rg 189/2014.”.
Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è successivamente costituita, ex art. 111 c.p.c., la cessionaria del credito CP_2
rappresentata da Guber BA S.p.A., associandosi alle conclusioni e alle difese
[...] della convenuta.
Relativamente a tale intervento, l'attore ha eccepito la carenza di legittimazione attiva, ritenendo, erroneamente, che ai fini della dimostrazione della titolarità del credito della cessionaria sia necessaria la produzione del contratto di cessione.
La domanda di parte attrice è infondata.
Nelle more del giudizio, a dirimere la questione di diritto posta a fondamento dell'opposizione sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno affermato che “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.” (Sez. U - , Sentenza n. 5968 del 06/03/2025 (Rv. 674009 - 01).
È, poi, infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'attore, dal momento che, come anticipato, non occorre, ai fini della relativa prova, la produzione in giudizio del contratto di cessione.
Premessa l'inammissibilità della produzione del contratto di cessione dei crediti perché tardiva, va osservato che la legge non richiede la forma scritta ad probationem per il contratto di cessione di crediti in blocco.
Quindi, la prova dell'inclusione del credito può essere fornita con ogni mezzo e, come chiarito dalla giurisprudenza indicata dal terzo intervenuto “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di 3 qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA d'TA (Cass.22/04/2024, n.10860;Cass. 9/10/2023, n. 4277; Cass. 22/06/2023, n. 17944)”.
Nel caso di specie, dall'avviso in GU prodotto chiarisce che erano oggetto di cessione da parte della cedente i crediti derivanti da finanziamenti erogati tra luglio 2007 e novembre 2018.
Il contratto di mutuo da cui origina il credito oggetto di causa è del 25.7.2007.
Nessun dubbio, dunque, sulla legittimazione attiva del terzo intervenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con comepnsazione del 50% in ragione del contrasto giurisprudenziale che esisteva sulla questione giuridica oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna parte attrice alla refusione del 50% delle spese di lite sostenute da parte convenuta e dal terzo intervenuto, liquidate in complessivi € 14.103 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi
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Il Giudice
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