Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2003, n. 2969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2969 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
I D ITALIANA A T A O S S R O S T P UBBLICA A IS 'IM J G L A E E L R R A 87 T D 19 I L D E A o arz T , I IN NOM0 2 9 6 9 /03 N O N m E L 6 G S L E O e O ng B A Le D 19 rt. A LA CORTE SUL EM DY CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DE MUSIS Presidente R.G.N. 15609/00 Dott. OSrio Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Cron. 6814 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI 1 Rel. Consigliere Ud. 04/11/02 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPERANZA ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 11, presso l'avvocato FABRIZIO DE LORENZO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente contro domiciliato in SQUILLACE SALVATORE, elettivamente ROMA, VIA G. G. BELLI 27, presso lo STUDIO MEREU GENTILE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIACOMO MEREU, PAOLO MEREU, GIAN MICHELE GENTILE, PASQUALE CATAPANO, giusta mandato a margine del controricorso;
2002 controricorrente 1981 - -1- avverso la sentenza n. 1455/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 05/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato DE LORENZO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente. 1'Avvocato MEREU, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso perGenerale O, in subordine, il rigetto del 1'inammissibilità ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -Con sentenza del 18 maggio 13 luglio 1998 il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale dei coniugi SA LL e OS NZ, respingendo la domanda di addebito formulata da quest' ultima;
assegnava la casa coniugale alla moglie e determinava in L.
1.000.000 mensili l' assegno per il mantenimento della figlia maggiorenne, ma ancora non autosufficiente, convivente con la madre. -Proposto appello dalla NZ, con sentenza del 27 gennaio 5 maggio 2000 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma, determinava l'assegno per il mantenimento della figlia in L.
1.300.000 mensili a decorrere dal febbraio 2000, con la rivalutazione ISTAT a decorrere dal febbraio 2001, e confermava nel resto. Osservava in motivazione la Corte di merito in relazione al motivo di gravame diretto a censurare l' esclusione dell' addebito della separazione al marito, che in questa sede unicamente interessa, che la NZ doveva considerarsi decaduta dalla prova diretta a dimostrare che la relazione adulterina dal medesimo coltivata risaliva all' anno 1986 e si era consolidata dopo la separazione in una stabile convivenza, non avendo la predetta impugnato l' ordinanza che aveva rifiutato l'ammissione del mezzo istruttorio ed avendo omesso di riproporre la richiesta di ammissione in sede di precisazione delle conclusioni;
che tuttavia, anche a voler ritenere che detta relazione risalisse ad epoca precedente la separazione, non si rinvenivano 2 elementi dai quali desumere con certezza che essa aveva costituito la causa del determinarsi della crisi coniugale, piuttosto che un mero effetto di una situazione già maturata di intollerabilità della convivenza. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la NZ deducendo un unico motivo. Resiste con controricorso lo LL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione di norme, contraddittorietà di motivazione, si deduce che il Tribunale, nel non ammettere i mezzi di prova articolati dalla NZ sul rilievo che le relative circostanze non erano state contestate, aveva ritenuto come acquisita l'esistenza di una relazione adulterina del marito risalente al 1986, onde la Corte di Appello avrebbe dovuto addebitare al medesimo la separazione, ovvero, a fronte delle successive contestazioni dello LL, avrebbe dovuto ammettere, anche di ufficio, la prova per interpello e per testi onde integrare gli elementi già acquisiti. Si censura altresì la mancata valutazione del comportamento processuale del marito, diretto unicamente a limitare le proprie responsabilità, e non a contestare compiutamente le pretese del coniuge. Il motivo di ricorso così sintetizzato è inammissibile. Come risulta dall' esposizione in fatto che precede, la sentenza impugnata ha fondato la propria pronuncia di rigetto del motivo di impugnazione concernente esclusione dell' addebito della separazione su due concorrenti rationes decidendi: in primo luogo la NZ era decaduta dalla prova per interpello e per testi formulata in primo grado diretta a dimostrare che la relazione adulterina del coniuge era iniziata nel 1986 e si era consolidata dopo la separazione 2 -per non aver impugnato le ordinanze di in una stabile convivenza non ammissione dei mezzi istruttori e per non aver riproposto l' istanza in sede di precisazione delle conclusioni, così che la richiesta avanzata in appello doveva considerarsi inammissibile, ai sensi dell' art. 345 comma 2 c.p.c. nel testo previgente;
in secondo luogo, anche a voler ritenere come accertato che detta relazione risalisse ad epoca precedente la separazione, le risultanze istruttorie non offrivano alcun elemento idoneo a configurarla come causa determinante della separazione, piuttosto che come un mero effetto di una situazione già maturata di intollerabilità della convivenza. Il motivo di ricorso non investe nessuna delle due rationes decidendi, risolvendosi in una doglianza di erronea valutazione, ai fini dell' accertamento della responsabilità della separazione, di circostanze di fatto ritenute dal primo giudice come non contestate, di per sè non idonee a fondare l' addebito della separazione, ovvero, in alternativa, in una censura di omesso esercizio dei poteri officiosi del giudice, peraltro chiaramente insussistenti in ordine alla prova dell' addebito. La NZ deve essere pertanto condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.600,00, di cui € 1.500,00 per onorario. CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prime Deptt % IL CANCELLIERE Così deciso in Roma nella camera di 4 novembre 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE cairt CORTE SUPREMA DI CARSAZIONE Prima Sr iva Depositate in Qu a 27 FEB 2003 jl IL GA LIERE + ESENTE DALL STA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASSA (A. Lange consiglio della I sezione civile 91 1987 n.74) IL PRESIDENTE Fully misPlay IL CANCELLIERE Andrea Blanchi