Sentenza 20 maggio 2010
Massime • 1
In tema di violazione di sigilli, la circostanza aggravante della qualità di custode, di cui al comma secondo dell'art. 349 cod. pen., può comunicarsi ai concorrenti che siano a conoscenza o ignorino colpevolmente tale qualità, non rientrando la stessa tra quelle circostanze soggettive da valutarsi soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono.
Commentario • 1
- 1. Diritto Urbanistico: Violazione di sigilli e concorso nel reato del custode.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Di Fulvio Conti Guglia. In tema di concorso nel reato per violazione di sigilli, la comproprietà dell'immobile, il rapporto di coniugio e di convivenza, la presenza dell'imputato al momento della apposizione dei sigilli e la nomina dello stesso a custode costituiscono elementi sufficienti per ritenere realizzato il concorso nel reato e la conoscenza della violazione. ********* CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 11 Marzo 2013 Nel fatto, due censure vengono sollevate dalla difesa: la prima denunzia la violazione degli artt. 606 lett. b ed e cpp in relazione agli artt. 110, 349 cp e 192 e 605 cpp, addebitando in sostanza alla Corte di avere fondato l'affermazione di responsabilità sulla base …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2010, n. 35550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35550 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 20/05/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1038
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - N. 45266/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OP ZI, nata a *Napoli il 4 marzo 1972*;
OP CI, nato a *Napoli il 20 settembre 1962*;
Avverso la sentenza emessa in data 6 ottobre 2009 dalla Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 12 ottobre 2007, con la quale sono stati condannati in concorso alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione 1.550,00 euro di multa ciascuno in ordine ai reati previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), (capo A), dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 64 e 72 (capo B), dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, artt. 82 e 95 (capo C), dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art.181 (capo D), dall'art. 59 c.p., comma 2, art. 349 c.p., comma 2.
Reati accertati il *19 gennaio e l'8 maggio 2006*.
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il Difensore, Avv. MASSIMO KROG, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA
Gli odierni ricorrenti sono stati tratti a giudizio per avere quali committenti, effettuato nuovi e ulteriori interventi abusivi su un immobile, soggetto a tutela ambientale e a regime antisismico, che già era stato oggetto di opere abusive realizzate fino al *16 aprile 2004* e per le quali vi è stata emissione di sentenza di applicazione pena.
Il Tribunale di Napoli ha ritenuto provata l'esistenza di tutti gli illeciti e ha condannato gli imputati alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione 1.550,00 Euro di multa ciascuno. Ha condannato, altresì, gli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile, Comune di Napoli.
A seguito di rituale impugnazione la Corte di Appello ha respinto tutti i motivi proposti dagli imputati e confermato la prima decisione. In particolare, la Corte ha respinto l'ipotesi di ritenere i nuovi fatti in continuazione con quelli oggetto della precedente sentenza emessa nel procedimento penale n. 56307/2003 R.G.N.R.. Ricorrono tramite il Difensore i Sigg. A\.
Con primo motivo lamentano violazione dell'art. 649 c.p.p., per avere la Corte territoriale omesso di valutare la prospettata esistenza di una duplicazione di giudizio. Con i motivi di appello, infatti, si era eccepito che le opere in contestazione fossero già state oggetto di giudizio con la sentenza emessa in data 21 marzo 2005 nel procedimento penale n. 56307/2003 R.G.N.R.. Erroneamente la Corte di Appello ha esaminato il solo tema della possibile continuazione tra i reati, mentre avrebbe dovuto verificare la sussistenza della lamentata duplicazione di giudizio, quanto meno per una parte dei lavori in contestazione.
Con secondo motivo lamentano vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 81 c.p., avendo la Corte di Appello del tutto omesso di affrontare gli aspetti essenziali dell'istituto e ridotto il suo esame al solo dato temporale.
Con terzo motivo lamentano vizio di motivazione in ordine ai capi B), C) e D) della rubrica, per avere la Corte di Appello ritenuto provata l'esistenza del vincolo e ritenuta provata la edificazione in cemento armato sulla base delle sole dichiarazioni dei verbalizzanti e senza alcuna acquisizione documentale, così procedendo nella sostanza ad una inversione dell'onere probatorio.
Con quarto motivo lamentano difetto di motivazione e violazione di legge in relazione al reato di violazione dei sigilli, in particolare omettendo di dare risposta al motivo di appello con il quale si contestava la condanna di entrambi gli imputati per l'ipotesi prevista dall'art. 349 c.p., comma 2, sebbene il solo Sig. A\ fosse il custode, con conseguente applicazione dell'art. 59 c.p., come modificato dalla L. n. 19 del 1990, art.
1. Con quinto motivo lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e all'applicazione della recidiva. La mancata contestazione della recidiva era stata puntualmente rilevata dagli appellanti e la risposta fornita sul punto dalla Corte territoriale è in contrasto con i principi di diritto e giurisprudenziali, che richiedono che la circostanza sia pur sinteticamente contenuta nel capo d'imputazione. Quanto alla determinazione della pena, la motivazione risulta del tutto generica e non tiene in alcuna considerazione i molteplici aspetti prospettati con i motivi di appello.
OSSERVA
1. La lettura delle motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello emesse nel presente procedimento consentono di affermare: a) che i fatti oggetto della sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Tribunale in data 21 marzo 2005 aveva ad oggetto condotte poste in essere sino al 16 aprile 2004; b) che la vicenda oggetto del presente procedimento ha ad oggetto accertamenti compiuti tra il *27 agosto 2005 e l'8 maggio 2006* e condotte che sono contestate come commesse tra il *19 gennaio e l'8 maggio 2006*, avendo riferimento ad opere di sbancamento, alla costruzione di rampe, alla posa di pavimentazione diverse da quelle che sono indicate nei capi di imputazione giudicati con la sentenza dell'anno 2005 di applicazione della pena.
Inoltre, si legge in motivazione della decisione di primo grado del 12 ottobre 2007, confermata dalla sentenza oggi impugnata, che gli accertamenti compiuti nel *2006* hanno ad oggetto anche unità immobiliari nuove e distinte rispetto a quelle su cui erano stati compiuti i primi accertamenti dell'anno *2004*.
Ciò premesso, la Corte osserva che le decisioni di merito hanno escluso l'esistenza di una coincidenza fra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli giudicati con la sentenza del 21 marzo 2005 ed hanno escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione ai fatti in esame dell'istituto della continuazione con quelli oggetto della citata decisione anteriore. Venendo così alla censura concernente la lamentata duplicazione di giudizio, la Corte ritiene che si sia in presenza di motivo assolutamente generico che non fornisce una puntuale contestazione di quanto ritenuto con la sentenza impugnata: i ricorrenti, infatti, ometto di fornire una puntuale indicazione di quali siano le opere oggetto di duplice giudizio e quali siano gli errori in cui sarebbero incorsi i giudici di merito. E ciò a prescindere dalla circostanza che le conformi decisioni di merito hanno operato un accertamento di fatto, circa la non coincidenza delle condotte contestate, che è sottratto al sindacato del giudice di legittimità in presenza di una motivazione priva di vizi logici e non censurata sotto il profilo del travisamento.
2. Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso che concerne la mancata applicazione dell'istituto della continuazione rispetto ai fatti giudicati nel 2005, la Corte considera che già la dettagliata formulazione del capo a) della rubrica da atto che le opere sono successive ai primi accertamenti di reato che portarono all'iscrizione della notizia di reato n. 56307/03, notizia di reato e successiva sentenza di condanna che devono intendersi come interruttive dell'unicità del progetto criminoso, così che le successive violazioni dei sigilli per realizzare nuove attività costituiscono fattispecie ulteriori di reato, frutto di nuova determinazione volitiva e destinate ad autonoma sanzione.
3. Sulla esistenza di vincolo e natura delle opere in cemento armato, le prove testimoniali qualificate costituiscono un elemento di prova che il giudice, in assenza di prova contraria, può ritenere sufficiente ai fini della decisione. L'argomentazione adottata dai giudici di merito, dunque, non è illogica ne' comporta "inversione dell'onere probatorio", con conseguente infondatezza del motivo di ricorso.
4. Con riferimento al quarto motivo di ricorso, questa Corte condivide l'interpretazione che la giurisprudenza ha dato degli artt.349 e 59 c.p., ricordando che questa stessa Sezione, con la sentenza n. 35500 del 2003, GH (rv. 225878) ebbe ad affermare che la responsabilità per la violazione dei sigilli si estende al concorrente a condizione (L. n. 19 del 1990) che costui sia a conoscenza della qualità di custode dell'autore del reato o la ignori colpevolmente. Si tratta di giurisprudenza costante a far data dalla sentenza n. 6577 del 1991, PM in proc. Cuomo e altro, rv. 187421, così massimata:
"Nelle ipotesi di concorso di persone nel reato di violazione di sigilli la qualità personale di custode che ai sensi dell'art. 349 cod. pen, comma 2, aggrava il reato, si comunica ai concorrenti con il temperamento, introdotto dalla L. n. 19 del 1990, art. 1, che ha modificato l'art. 59 cod. pen., secondo cui le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute o colpevolmente ignorate o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa (la Cassazione ha precisato che nella qualità di custode non può riconoscersi una circostanza inerente alla persona del colpevole da valutarsi, ai sensi dell'art. 118 cod. pen., come novellato dalla L. n. 19 del 1990, art. 3, soltanto riguardo alla persona cui si riferisce, in quanto l'art. 70 cod. pen. qualifica come circostanze inerenti alla persona del colpevole unicamente quelle che riguardano la imputabilità - età, stato di mente, ubriachezza, sordomutismo - e la recidiva)".
5. Con riferimento al quinto motivo di ricorso, la Corte rileva che le censure prospettate rispetto alla motivazione della sentenza di appello con riferimento alla recidiva appaiono fondate, posto che effettivamente il capo di imputazione non contiene una specifica indicazione di tale aggravante. E, tuttavia, la censura risulta in concreto infondata: dalla lettura della sentenza di primo grado emerge con evidenza che il Tribunale non ha inflitto alcun aumento di pena per la recidiva, ne' questa risulta riconosciuta e applicata dal Tribunale. Pertanto, l'errore in cui sono incorsi i giudici di appello risulta di nessuna conseguenza per i ricorrenti e privo di concreto rilievo, con il che difetta per i ricorrenti stessi l'interesse ad impugnare richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2010