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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/12/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 1188/2023, avente ad oggetto: gratuito patrocinio
TRA
(avv. Carmen Gerarda Vetrone, giusta procura in atti) Parte_1
Parte attrice
E
, in persona del Ministro rapp.te p.t. (Avvocatura Distrettuale Controparte_1
dello Stato - Napoli)
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 18/12/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Parte attrice proponeva opposizione avverso il decreto del 1°/3/2023 con cui il
Tribunale di Benevento revocava il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avv.ti di
Benevento nr. 685/2022 di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato nel giudizio iscritto al
3592/2022, Sezione Lavoro. A sostegno dell'opposizione deduceva i motivi di cui in atti. Il
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, come Controparte_1
in atti motivato.
2. Il ricorso è infondato ed è rigettato.
3. Il tribunale ha revocato il provvedimento di ammissione del Patrocinio a spese dello
Stato atteso che il procedimento presupposto è stato cancellato dal ruolo per litispendenza,
p. 1/3 avendo la parte odierna opponente promosso due giudizi identici per petitum e causa petendi,
dunque, avendo incardinato un giudizio che costituisce una mera duplicazione di altra già
pendente. Ad avviso del tribunale, pertanto, ciò integra una ipotesi di revoca del beneficio de quo per ragioni manifestamente infondate.
4. L'odierna attrice non ha contestato i presupposti alla base del provvedimento che ha impugnato, dunque, la identità di petitum e causa petendi tra il giudizio presupposto e altro già deciso in primo grado (RGNR 4584/2021; sentenza nr. 325/2022) e pendente in appello, né
ha allegato specifiche ragioni giuridiche che l'hanno indotta a proporre un giudizio identico rispetto ad altro già pendente. Si è limitata a sostenere che l'introduzione del giudizio presupposto è stata per la parte “una necessità dato che la ricezione degli stessi atti (ndr i provvedimenti volti al recupero del reddito di cittadinanza illegittimamente percepito) aveva ingenerato nella medesima stress e ansia” (ricorso, pag. 2). Ha dedotto, altresì, di aver proposto l'opposizione “anche “a tutela delle casse pubbliche” (ricorso, pag. 2), perché poi
“magari” la corte d'appello avrebbe potuto accogliere il gravame proposto avverso il primo provvedimento e, intanto, l' avrebbe potuto incamerare quanto richiesto con il secondo CP_2
provvedimento, con obblighi restitutori ed aggravio di spese per l'erario. Ciò premesso, è
evidente che trattasi di ragioni prive di contenuto giuridico specifico e che non avrebbero in ogni caso evitato una prevedibile, secondo un criterio di ordinaria diligenza, pronuncia di cancellazione della causa dal ruolo per litispendenza, pronuncia che poi è stata effettivamente resa dal Tribunale di Benevento. In definitiva, la statuizione di revoca del patrocinio a spese dello Stato è pienamente condivisibile, perché, lo si ripete nuovamente, la parte poteva e doveva essere ben consapevole che il giudizio sarebbe stato una mera duplicazione di altro già
incardinato e non poteva che concludersi con una statuizione di cancellazione della causa dal ruolo per litispendenza.
5. Per quanto innanzi, il ricorso è infondato ed è rigettato.
6. Le spese di lite sono poste in capo alla parte attrice secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM
55/2014, scaglione di valore compreso tra €.5.200/01 e €.26.000 ex art. 5, co. 6 DM cit., valori medi di liquidazione per le fasi studio e introduttiva e valore minimo per la fase decisionale,
con esclusione della fase istruttoria, che non si è svolta.
p. 2/3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa e/o ulteriore domanda,
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in €.2.550, oltre oneri ulteriori, se dovuti.
Benevento, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 1188/2023, avente ad oggetto: gratuito patrocinio
TRA
(avv. Carmen Gerarda Vetrone, giusta procura in atti) Parte_1
Parte attrice
E
, in persona del Ministro rapp.te p.t. (Avvocatura Distrettuale Controparte_1
dello Stato - Napoli)
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 18/12/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Parte attrice proponeva opposizione avverso il decreto del 1°/3/2023 con cui il
Tribunale di Benevento revocava il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avv.ti di
Benevento nr. 685/2022 di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato nel giudizio iscritto al
3592/2022, Sezione Lavoro. A sostegno dell'opposizione deduceva i motivi di cui in atti. Il
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, come Controparte_1
in atti motivato.
2. Il ricorso è infondato ed è rigettato.
3. Il tribunale ha revocato il provvedimento di ammissione del Patrocinio a spese dello
Stato atteso che il procedimento presupposto è stato cancellato dal ruolo per litispendenza,
p. 1/3 avendo la parte odierna opponente promosso due giudizi identici per petitum e causa petendi,
dunque, avendo incardinato un giudizio che costituisce una mera duplicazione di altra già
pendente. Ad avviso del tribunale, pertanto, ciò integra una ipotesi di revoca del beneficio de quo per ragioni manifestamente infondate.
4. L'odierna attrice non ha contestato i presupposti alla base del provvedimento che ha impugnato, dunque, la identità di petitum e causa petendi tra il giudizio presupposto e altro già deciso in primo grado (RGNR 4584/2021; sentenza nr. 325/2022) e pendente in appello, né
ha allegato specifiche ragioni giuridiche che l'hanno indotta a proporre un giudizio identico rispetto ad altro già pendente. Si è limitata a sostenere che l'introduzione del giudizio presupposto è stata per la parte “una necessità dato che la ricezione degli stessi atti (ndr i provvedimenti volti al recupero del reddito di cittadinanza illegittimamente percepito) aveva ingenerato nella medesima stress e ansia” (ricorso, pag. 2). Ha dedotto, altresì, di aver proposto l'opposizione “anche “a tutela delle casse pubbliche” (ricorso, pag. 2), perché poi
“magari” la corte d'appello avrebbe potuto accogliere il gravame proposto avverso il primo provvedimento e, intanto, l' avrebbe potuto incamerare quanto richiesto con il secondo CP_2
provvedimento, con obblighi restitutori ed aggravio di spese per l'erario. Ciò premesso, è
evidente che trattasi di ragioni prive di contenuto giuridico specifico e che non avrebbero in ogni caso evitato una prevedibile, secondo un criterio di ordinaria diligenza, pronuncia di cancellazione della causa dal ruolo per litispendenza, pronuncia che poi è stata effettivamente resa dal Tribunale di Benevento. In definitiva, la statuizione di revoca del patrocinio a spese dello Stato è pienamente condivisibile, perché, lo si ripete nuovamente, la parte poteva e doveva essere ben consapevole che il giudizio sarebbe stato una mera duplicazione di altro già
incardinato e non poteva che concludersi con una statuizione di cancellazione della causa dal ruolo per litispendenza.
5. Per quanto innanzi, il ricorso è infondato ed è rigettato.
6. Le spese di lite sono poste in capo alla parte attrice secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM
55/2014, scaglione di valore compreso tra €.5.200/01 e €.26.000 ex art. 5, co. 6 DM cit., valori medi di liquidazione per le fasi studio e introduttiva e valore minimo per la fase decisionale,
con esclusione della fase istruttoria, che non si è svolta.
p. 2/3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa e/o ulteriore domanda,
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in €.2.550, oltre oneri ulteriori, se dovuti.
Benevento, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 3/3